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Document 32016D0012

Decisione (UE) 2016/955 della Banca centrale europea, del 6 maggio 2016, recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12)

OJ L 159, 16.6.2016, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/05/2021; abrog. impl. da 32020D0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/955/oj

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/19


DECISIONE (UE) 2016/955 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 maggio 2016

recante modifica alla decisione BCE/2013/54 sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (BCE/2016/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1),

visto il Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (2),

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

A seguito dell'entrata in vigore della Decisione BCE/2013/54 (3), è risultato chiaro che il potere della BCE di irrogare sanzioni adeguate e proporzionate, incluse sanzioni pecuniarie, in caso di inottemperanza, deve essere rafforzato per contemplare tutti i casi che possano richiedere l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2013/54 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 20 della Decisione BCE/2013/54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote

1.   Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato.

2.   Se una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate si verifica nel corso di un'attività di sicurezza dell'euro presso il sito di fabbricazione accreditato e il fabbricante non interviene in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE può irrogare nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria.

3.   Della gravità della discrepanza si tiene conto caso per caso, all'atto della decisione circa l'ammontare della sanzione pecuniaria. In particolare si tiene conto del valore nominale delle banconote oggetto della discrepanza e della gravità della violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza. Se il predetto valore nominale supera EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria corrispondente a detto valore nominale, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una diversa sanzione. Se il valore nominale è inferiore a EUR 50 000, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari a EUR 50 000, salvo che le circostanze del caso giustifichino l'irrogazione di una sanzione inferiore. Una sanzione pecuniaria non può in alcun caso essere superiore a EUR 500 000.

4.   Una sanzione pecuniaria si applica esclusivamente quando una violazione dei requisiti sostanziali di sicurezza da parte del fabbricante è chiaramente accertata. Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (*). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere un accreditamento provvisorio o un accreditamento.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica dal 1o giugno 2016.

Articolo 3

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell'euro e di elementi dell'euro nonché le Banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ogni qual volta svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 maggio 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318, del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(3)  Decisione BCE/2013/54 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).


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