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Document 32015D0051

Decisione (UE) 2016/21 della Banca centrale europea, del 23 dicembre 2015, che modifica la decisione BCE/2008/17 che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (BCE/2015/51)

OJ L 6, 9.1.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/21/oj

9.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/5


DECISIONE (UE) 2016/21 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 dicembre 2015

che modifica la decisione BCE/2008/17 che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (BCE/2015/51)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 127 e 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1, in combinato disposto con l'articolo 3.1, e gli articoli 5, 16 e 24,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014, il consiglio direttivo ha deciso di prorogare il mandato dell'ufficio di coordinamento degli acquisti dell'Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) fino al 31 dicembre 2019. Il 7 gennaio 2015, il consiglio direttivo ha designato la Banque centrale du Luxembourg quale banca centrale ospitante per tale periodo.

(2)

Oltre alle banche centrali nazionali, anche le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell'Unione o organizzazioni internazionali, possono avere interesse a partecipare alle attività dell'EPCO e alle sue procedure di appalto congiunto. Questa partecipazione dovrebbe svolgersi secondo le condizioni stabilite dal consiglio direttivo. Tali condizioni dovrebbero essere simili alle condizioni applicate alle banche centrali.

(3)

Il 13 novembre 2014, il consiglio direttivo ha adottato un indirizzo relativo all'appalto delle banconote in euro (1). La legislazione dell'Unione in materia di appalti è stata inoltre rivista dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che promuove l'utilizzo di appalti congiunti di beni e servizi e l'uso di alcune tecniche di centralizzazione delle committenze. Il consiglio direttivo cerca di utilizzare in modo proficuo tale aggiornamento della legislazione, promuovendo la partecipazione agli appalti congiunti.

(4)

All'identificazione e valutazione di potenziali casi di appalto congiunto è attribuita priorità nell'ambito delle funzioni dell'EPCO, ed il ritiro dalla partecipazione ad appalti congiunti è soggetto a termini predefiniti.

(5)

Per rendere più efficienti le procedure di bilancio dell'EPCO e sostenere gli sforzi aggiuntivi derivanti dal ruolo di capofila negli appalti congiunti, il 7 gennaio 2015 il consiglio direttivo ha approvato l'uso di una dotazione finanziaria che copra un bilancio di previsione pluriennale. Il consiglio direttivo ha altresì modificato la pianificazione degli appalti per renderla più flessibile, in maniera che l'EPCO predisponga un piano d'appalto a struttura aperta che è soggetto all'approvazione del consiglio direttivo ogni anno.

(6)

L'efficacia e l'efficienza dell'EPCO dovrebbero essere valutate prima della fine del suo mandato.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2008/17 (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione BCE/2008/17

La decisione BCE/2008/17 è modificata come segue:

1)

l'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La presente decisione fa salvo l'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (4).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).»;"

2)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'EPCO svolge tutti i seguenti compiti:

a)

identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all'EPCO;

b)

prepara e aggiorna come necessario un piano d'appalto annuale per le procedure di appalto congiunto sulla base della valutazione di cui alla lettera a);

c)

prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura d'appalto congiunto;

d)

assiste le banche centrali nelle procedure d'appalto congiunto;

e)

assiste le banche centrali negli appalti relativi a progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale o dalle banche centrali capofila del progetto.

L'EPCO può altresì svolgere compiti diversi da quelli sopra specificati, in particolare per agevolare l'adozione di migliori pratiche negli appalti nell'ambito dell'Eurosistema e per sviluppare l'infrastruttura necessaria all'appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi).»;

3)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le banche centrali finanziano, in linea con le regole adottate dal consiglio direttivo, il bilancio preventivo dell'EPCO, che può basarsi su una dotazione finanziaria che copre diversi anni o su una proposta di piano economico annuale, e può includere incentivi per promuovere l'assunzione del ruolo di capofila in progetti di appalto congiunto.»;

4)

all'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell'EPCO con congruo anticipo prima della scadenza del suo mandato. Sulla base di tale valutazione, il consiglio direttivo decide se è necessario condurre una procedura selettiva per scegliere una nuova banca centrale ospitante.»;

5)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Dopo avere identificato un caso potenziale di appalto congiunto, l'EPCO invita le banche centrali a partecipare alla procedura d'appalto congiunto. Le banche centrali comunicano all'EPCO per tempo se intendono partecipare alla procedura d'appalto congiunto e, in tale caso, comunicano all'EPCO le esigenze legate alla loro attività. Qualora non sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione ad un appalto congiunto fino al momento in cui si impegna formalmente a partecipare. Qualora sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione in qualsiasi momento prima della pubblicazione del bando di gara.»;

6)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni anno l'EPCO sottopone all'approvazione del consiglio direttivo un piano degli appalti aggiornato per le procedure di appalto congiunto, che comprende i nomi delle banche centrali capofila. Il consiglio direttivo, dopo aver consultato il comitato di coordinamento EPCO, assume le proprie decisioni sul piano degli appalti e sulla sua attuazione.»;

7)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Partecipazione di altre istituzioni

Il consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro a partecipare alle attività dell'EPCO e alle procedure d'appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema. Inoltre, il consiglio direttivo può invitare le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell'Unione o organizzazioni internazionali a partecipare alle attività dell'EPCO e alle procedure d'appalto congiunto alle condizioni fissate dal consiglio direttivo nel proprio invito. Tali inviti sono limitati agli appalti congiunti di beni e servizi per il soddisfacimento di esigenze comuni alle banche centrali e ai soggetti invitati, e le condizioni sono simili a quelle applicabili alle banche centrali dell'Eurosistema.»

Articolo 2

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 dicembre 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).

(2)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(3)  Decisione BCE/2008/17, del 17 novembre 2008, che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76).


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