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Document 32014R0469R(01)

Rettifica del regolamento (UE) n. 469/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2014/18) ( GU L 141 del 14.5.2014 )

OJ L 267, 6.9.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/469/corrigendum/2014-09-06/oj

6.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/27


Rettifica del regolamento (UE) n. 469/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 14 maggio 2014 )

A pagina 51, il testo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

REGOLAMENTO (UE) N. 469/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 aprile 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

(BCE/2014/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34.3 e l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea ha fatto applicazione del regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (2) al fine di irrogare sanzioni nei vari settori di sua competenza, ivi comprese, in particolare, l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, la gestione dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3) legittima la BCE a irrogare nei confronti degli enti creditizi su cui esercita la vigilanza sanzioni amministrative pecuniarie quando tali enti violano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE.

(3)

La BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) (4) al fine di specificare ulteriormente le procedure che regolano l'esercizio da parte della BCE, delle autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali designate, dei loro compiti in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013. Il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) contiene disposizioni relative alla procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della BCE e delle autorità nazionali competenti nel settore della vigilanza.

(4)

Al fine di istituire un regime coerente per l'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE ha adottato la Raccomandazione BCE/2014/19 (5).

(5)

È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2157/1999 al fine di chiarire che esso trova applicazione esclusivamente in riferimento all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza, mentre il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) si applica all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

(6)

All'atto dell'ulteriore specificazione delle regole di procedura applicabili all'avvio e allo svolgimento della procedura per infrazione di cui al regolamento (CE) n. 2532/98, la BCE dovrebbe tenere conto del livello di gravità della sanzione prevista.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 è modificato come segue:

1)

dopo l'articolo 1, è inserito il nuovo articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza. Esso non si applica alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.»

;

2)

dopo l'articolo 1 bis, è inserito il nuovo articolo 1 ter:

«Article 1 ter

Unità di indagine indipendente

1.   Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (in seguito, “unità di indagine”) composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo.

2.   Se la BCE reputa che vi sia motivo per sospettare che una o più infrazioni siano in corso o siano state commesse, la questione è rimessa al Comitato esecutivo.

3.   Se il Comitato esecutivo ritiene che la sanzione applicabile possa eccedere il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la procedura semplificata di cui all'articolo 10 non trova applicazione e il Comitato esecutivo rimette la questione all'unità di indagine. L'unità di indagine adotta una decisione in merito all'avvio o meno della procedura per infrazione.

4.   I riferimenti alla BCE contenuti negli articoli da 2 a 4, nell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e nell'articolo 6 sono interpretati come riferimenti all'unità di indagine della BCE o, qualora trovi applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 10, al Comitato esecutivo.

5.   Le disposizioni del presente articolo fanno salva la competenza della banca centrale nazionale competente ad avviare una procedura per infrazione e a condurre un accertamento in conformità al presente regolamento»

;

3)

l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Non è possibile avviare più di una procedura per infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. A tal fine, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.»

;

4)

l'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare tra loro nell'espletamento della procedura per infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni considerate pertinenti.»

;

5)

dopo l'articolo 7, è inserito il nuovo articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Presentazione di una proposta al Comitato esecutivo

1.   Se l'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ritiene, al termine della procedura per infrazione, che debba essere irrogata una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, essa presenta una proposta al Comitato esecutivo, in cui conclude che l'impresa in questione ha commesso un'infrazione e specifica l'ammontare della sanzione da irrogare.

2.   L'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, basa la propria proposta esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.

3.   Se il Comitato esecutivo ritiene che il fascicolo trasmesso dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, sia incompleto, esso può restituire il fascicolo all'unità di indagine o alla banca centrale nazionale competente, unitamente ad una richiesta motivata di informazioni aggiuntive.

4.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, di irrogare una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, esso adotta una decisione conforme alla proposta presentata dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente.

5.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, non costituiscano prova sufficiente di un'infrazione, esso adotta una decisione con cui archivia il caso.

6.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda che l'impresa ha commesso un'infrazione, come concluso nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma non concorda con la sanzione proposta, esso adotta una decisione in cui specifica la sanzione che ritiene appropriata.

7.   Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma ritiene che l'impresa in questione abbia commesso un'infrazione diversa, o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, esso informa per iscritto l'impresa in questione circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad essa contestati.

8.   Il Comitato esecutivo adotta una decisione in cui stabilisce se l'impresa ha commesso o meno un'infrazione e specifica l'eventuale sanzione da irrogare. Le decisioni adottate dal Comitato esecutivo si fondano esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.»

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2014

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.98, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (ECB/2014/17). Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Raccomandazione BCE/2014/19, del 16 aprile 2014, per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU C 144 del 14.5.2014, pag. 2).


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