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Document 32017O0028

Indirizzo (UE) 2017/2082 della Banca centrale europea, del 22 settembre 2017, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2017/28)

OJ L 295, 14.11.2017, p. 97–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2082/oj

14.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/97


INDIRIZZO (UE) 2017/2082 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 settembre 2017

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2017/28)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 9 giugno 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'armonizzazione della remunerazione dei fondi di garanzia delle infrastrutture dei mercati finanziari detenuti presso l'Eurosistema.

(2)

A seguito dell'ultimazione del piano di migrazione di TARGET2-Securities (T2S) a settembre 2017, il modello integrato utilizzato nelle relative procedure di regolamento per sistemi ancillari non sarà più disponibile.

(3)

Al fine di supportare l'emergere di una soluzione pan-europea per i pagamenti istantanei, TARGET2 è potenziato con una nuova procedura di regolamento dei sistemi ancillari (la procedura di regolamento 6 in tempo reale).

(4)

È necessario chiarire alcuni aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (1).

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 31) è sostituito dal seguente:

«31)

per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione dipagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

b)

è aggiunto il seguente punto 74):

«(74)

per “fondi di garanzia” si intendono fondi forniti dai partecipanti al sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare.»;

2.

L'articolo 11 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Remunerazione dei fondi di garanzia»;

b)

il paragrafo 1 è soppresso;

c)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I fondi di garanzia sono remunerati al tasso sui depositi.»;

3.

L'articolo 17 è modificato come segue:

a)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Una BC dell'Eurosistema che ha sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET2 ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora i pagamenti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni dei rappresentanti di quest'ultimo, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli obblighi delle BC dell'Eurosistema di cui ai paragrafi da 1 a 3 bis si applicano altresì in caso di sospensione o cessazione dell'utilizzo dell'ASI da parte di sistemi ancillari.»;

4.

gli allegati II, II bis e V sono modificati in conformità all'allegato I del presente indirizzo;

5.

l'allegato IV è sostituito dall'allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 13 novembre 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 20 ottobre 2017.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2012/27 del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.»;


ALLEGATO I

Gli allegati II, II bis e V dell'indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

all'articolo 1, la definizione di «sistema ancillare» è sostituita dalla seguente:

«per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito Internet della BCE (*1), nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione o la registrazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari con (a) le obbligazioni monetarie regolate in TARGET2 e/o b) i fondi detenuti in TARGET2, conformemente a quanto previsto dall'indirizzo BCE/2012/27 (*2) e dagli accordi bilaterali a tal fine stipulati dal sistema ancillare e dalla BC dell'Eurosistema interessata;

b)

L'articolo 34 è modificato come segue:

i)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC dei titolari di conto PM sospesi.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Se i titolari di conto PM sono sospesi da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita di quel titolare di conto PM sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di conto PM, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.»;

c)

L'articolo 38 è modificato come segue:

i)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante, i partecipanti dello stesso gruppo o i clienti del partecipante, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; o c) alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, BC incluse, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.»;

d)

nell'appendice I, il paragrafo 8, punto 8), lettera c) è sostituito dal seguente:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale: e»;

e)

l'appendice IV è modificata come segue:

i)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di pagamento utilizzando il Contingency Module della SSP o altri mezzi. In tali casi, ai partecipanti è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.»;

ii)

al paragrafo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o dalla SSP.»;

f)

nell'appendice V, la tabella contenuta nel paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

«Ora

Descrizione

6:45-7:00

Attività propedeutiche all'operatività diurna (*3)

7:00-18:00

Elaborazione diurna

17:00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela, vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l'utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+

18:00

Cut-off time per i pagamenti interbancari, vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti ai clienti

18:00-18:45 (*4)

Elaborazione di fine giornata

18:15 (*4)

Cut-off time generale per l'utilizzo di operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo)

18:30 (*5)

Momento a partire dal quale i dati per l'aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC

18:45-19:30 (*5)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19:00 (*5)-19:30 (*4)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19:30 (*5)

Messaggio di “avvio della procedura” e regolamento degli ordini automatici per il trasferimento di liquidità dai conti PM ai/al sotto-conti/conto tecnico (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

19:00 (*5)-22:00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM per la procedura di regolamento 6 in tempo reale; esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l'ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di “inizio ciclo” per la procedura di regolamento 6 interfacciata; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento 6 in tempo reale e 6 interfacciata dei sistemi ancillari)

22:00-1:00

Periodo di manutenzione tecnica

1:00-7:00

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura di regolamento dei sistemi ancillari 6 in tempo reale e 6 interfacciata)

g)

All'appendice VI, il paragrafo 14 è sostituito dal seguente:

«14.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso in cui siano usate le funzioni LA o ICC) riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»

2.

L'allegato II bis è modificato come segue:

a)

L'articolo 24 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se il titolare di un conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], in base a presupposti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono sottoposti a regolamento solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto DCA sospeso.»;

ii)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Se il titolare di conto DCA è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in base a presupposti di cui al paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita da quel titolare di conto DCA devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei propri rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del titolare di un conto DCA, o in conformità ad una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Tutti i pagamenti in entrata devono essere elaborati in conformità con il paragrafo 6.»;

b)

L'articolo 27 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, il titolare di conto DCA acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il titolare di conto DCA, altri conti DCA detenuti da titolari di conto DCA dello stesso gruppo, o i clienti del titolare di conto DCA, acquisite in occasione dell'attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2, o per il monitoraggio dell'esposizione del titolare di conto DCA o di quella del suo gruppo; b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; c) autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.»;

ii)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il titolare di conto DCA o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il titolare di conto DCA o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.»

3.

l'allegato V è modificato come segue:

i)

nell'appendice IA, la lettera c) del paragrafo 8, punto 8, è sostituita dalla seguente:

«c)

da un conto PM al conto tecnico gestito dal sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 in tempo reale.»

ii)

nell'appendice IIA, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto riceve le fatture relative al mese precedente che riportano le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la nona giornata lavorativa del mese seguente. Il pagamento è effettuato non oltre la quattordicesima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.»


(*1)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro” del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496.

(*2)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;

(*3)  Per “operatività diurna” si intende l'elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(*4)  Si conclude 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.

(*5)  Inizia 15 minuti dopo, nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema.»;


ALLEGATO II

L'allegato IV all'indirizzo BCE/2012/27 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO IV

PROCEDURE DI REGOLAMENTO PER I SISTEMI ANCILLARI

1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato e ad integrazione delle definizioni di cui all'articolo 2 del presente indirizzo:

1)

per “istruzione di accredito” si intende un'istruzione di pagamento immessa da un sistema ancillare e indirizzata alla BCSA per addebitare su uno dei conti detenuti e/o gestiti dal sistema ancillare nel PM, e per accreditare su un conto PM o un sotto-conto di un regolante l'importo in esso specificato,

2)

per “istruzione di addebito” si intende un'istruzione di pagamento indirizzata alla BCR e immessa da un sistema ancillare per addebitare sul conto PM o un sotto-conto di un regolante l'importo in essa specificato, sulla base di un mandato di addebito, e per accreditare uno dei conti del sistema ancillare nel PM o un altro conto PM o sotto-conto di un regolante,

3)

per “istruzione di pagamento” o “istruzione di pagamento del sistema ancillare” si intende un'istruzione di addebito o un'istruzione di accredito,

4)

per “banca centrale del sistema ancillare (BCSA)” si intende la BC dell'Eurosistema con la quale il sistema ancillare in questione ha un accordo bilaterale per il regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare nel PM,

5)

per “banca centrale del regolante (BCR)” si intende una BC dell'Eurosistema presso la quale è in essere un conto PM di un regolante,

6)

per “regolante” si intende un partecipante il cui conto PM o un sotto-conto è utilizzato per regolare istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

7)

per “modulo di informazione e controllo (ICM)” si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conto PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento in situazioni di contingency,

8)

per “messaggio di rete ICM” si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i titolari di conto PM o a un gruppo ristretto di titolari di conto PM attraverso l'ICM,

9)

per “mandato di addebito” si intende un'autorizzazione concessa da un regolante mediante il modulo fornito dalle BC dell'Eurosistema tra i moduli di raccolta dei dati statici, indirizzata sia al proprio sistema ancillare sia alla propria BCR, che consente al sistema ancillare di immettere istruzioni di addebito, e che dà disposizioni alla BCR di addebitare il conto PM o un sotto-conto del regolante a seguito delle istruzioni di addebito,

10)

per “corto” si intende essere debitori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

11)

per “lungo” si intende essere creditori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento del sistema ancillare,

12)

per “regolamento tra sistemi” si intende il regolamento in tempo reale di istruzioni di addebito in virtù del quale i pagamenti sono eseguiti da un regolante di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6 ad un regolante di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento 6,

13)

per “Static Data (Management) Module” si intende il modulo della SSP in cui sono raccolti e registrati i dati statici,

14)

per “conto tecnico” si intende uno specifico conto detenuto nel PM da un sistema ancillare o detenuto da una BCSA per conto di un sistema ancillare nel proprio sistema componente di TARGET2 per essere utilizzato dal sistema ancillare.

2.   Ruolo delle BCR

Ciascuna BC dell'Eurosistema agisce quale BCR con riguardo a qualunque regolante per il quale detiene un conto PM.

3.   Gestione del rapporto tra BC, sistemi ancillari e regolanti

1)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano una lista di regolanti contenente i dettagli dei conti PM dei regolanti che le BCSA conservano nello Static Data (Management) Module della SSP. Qualunque sistema ancillare può accedere alla lista dei propri regolanti attraverso l'ICM.

2)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali le informino senza ritardo di ogni modifica riguardante la lista dei regolanti. Le BCSA informano le BCR interessate di qualunque modifica suddetta tramite un messaggio di rete ICM.

3)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali raccolgano dai propri regolanti i mandati di addebito e l'ulteriore documentazione rilevante e li presentino alla BCSA. Tale documentazione deve essere prodotta in inglese e/o nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Se la/e lingua/e nazionale/i della BCSA non è/sono identica/identiche a quella/e della BCR, la documentazione necessaria deve essere prodotta solo in inglese ovvero sia in inglese sia nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Nel caso di sistemi ancillari che effettuino il regolamento attraverso TARGET2-ECB, la documentazione è prodotta in inglese.

4)

Se un regolante è un partecipante nel sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA verifica la validità del mandato di addebito prodotto dal regolante e provvede ad effettuare i necessari inserimenti nello Static Data (Management) Module. Se un regolante non è un partecipante del sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA deve inoltrare il mandato di addebito (o una sua copia elettronica, se ciò è concordato tra la BCSA e la BCR) alle BCR in questione per verificarne la validità. Le BCR devono effettuare tale verifica e informare la competente BCSA dell'esito della verifica entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta. Ad avvenuta verifica, la BCSA aggiorna la lista dei regolanti nell'ICM.

5)

La verifica condotta dalla BCSA non limita l'obbligo del sistema ancillare di circoscrivere le istruzioni di pagamento ai regolanti compresi nella lista di cui al sottoparagrafo 1.

6)

Le BCSA e le BCR, salvo che esse coincidano, si scambiano informazioni riguardanti qualunque evento significativo verificatosi durante il processo di regolamento.

7)

Le BCSA assicurano che i sistemi ancillari con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano il nome e il BIC del sistema ancillare col quale intendono eseguire il regolamento tra sistemi e la data a partire dalla quale il regolamento tra sistemi con un determinato sistema ancillare dovrebbe iniziare o terminare. Tali informazioni sono registrate nello Static Data (Management) Module.

4.   Avvio di istruzioni di pagamento attraverso l'ASI

1)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI sono messaggi XML.

2)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare attraverso l'ASI sono considerate “molto urgenti” e regolate in conformità all'allegato II.

3)

Un'istruzione di pagamento è ritenuta accettata se:

a)

l'istruzione di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete TARGET2;

b)

l'istruzione di pagamento rispetta le regole di formato e le condizioni del sistema componente di TARGET2 della BCSA;

c)

il regolante è compreso nella lista dei regolanti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo 1;

d)

nel caso di regolamento tra sistemi, il sistema ancillare interessato è compreso nella lista dei sistemi ancillari con i quali può essere eseguito il regolamento tra sistemi;

e)

nel caso in cui la partecipazione a TARGET2 di un regolante sia stata sospesa, è stato ottenuto il consenso esplicito della BCR del regolante sospeso.

5.   Immissione di ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità

1)

Le istruzioni di accredito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato al momento in cui esse sono accettate dalla BCSA e, da quel momento, sono irrevocabili. Le istruzioni di addebito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato al momento in cui esse sono accettate dalla BCR e, da quel momento, sono irrevocabili.

2)

Le previsioni di cui al sottoparagrafo 1 non hanno effetto sulle regole dei sistemi ancillari che stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale sistema ancillare in un momento precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento nel sistema componente di TARGET2 interessato.

6.   Procedure di regolamento

1)

Se un sistema ancillare chiede di utilizzare una procedura di regolamento, la BCSA interessata rende disponibile una o più delle procedure di regolamento sotto specificate:

a)

procedura di regolamento 2

(“regolamento in tempo reale”);

b)

procedura di regolamento 3

(“regolamento bilaterale”);

c)

procedura di regolamento 4

(“regolamento multilaterale standard”);

d)

procedura di regolamento 5

(“regolamento multilaterale simultaneo”);

e)

procedura di regolamento 6

(“liquidità dedicata, in tempo reale e regolamento tra sistemi”).

2)

La procedura di regolamento 1 (“trasferimento di liquidità”) non è più disponibile

3)

Le BCR dell'Eurosistema devono consentire il regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare in conformità della scelta effettuata circa le procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 mediante, tra l'altro, il regolamento di istruzioni di pagamento su conti PM o sotto-conti dei regolanti.

4)

Ulteriori dettagli sulle procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 sono contenute nei paragrafi da 10 a 14.

7.   Non obbligatorietà di conti PM

I sistemi ancillari, nell'utilizzare l'ASI, non sono obbligati a diventare partecipanti diretti in un sistema componente di TARGET2 o a mantenere un conto PM.

8.   Conti utilizzabili nelle procedure di regolamento

1)

In aggiunta ai conti PM, i seguenti tipi di conto possono essere aperti nel PM e utilizzati dalle BCSA, dai sistemi ancillari e dai regolanti per le procedure di regolamento di cui al paragrafo 6, punto 1:

a)

conti tecnici;

b)

conti per i fondi di garanzia;

c)

sotto-conti.

2)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4, 5 o 6 per i modelli interfacciati, deve aprire un conto tecnico nel suo sistema componente di TARGET2 per i sistemi ancillari interessati. Tali conti possono essere resi disponibili dalla BCSA in via opzionale per le procedure di regolamento 2 e 3. Conti tecnici separati devono essere aperti con riferimento alle procedure di regolamento 4 e 5. Per le procedure di regolamento 3, 4, 5 o 6 per i modelli interfacciati, il saldo di conti tecnici deve essere pari a zero o positivo al termine della procedura di regolamento del sistema ancillare e il saldo di fine giornata deve essere pari a zero. I conti tecnici sono individuati o dal BIC del sistema ancillare o dal BIC della BCSA interessata.

3)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 6 in tempo reale, apre un conto tecnico nel proprio sistema componente di TARGET2. I conti tecnici per la procedura di regolamento 6 in tempo reale possono avere solo un saldo pari a zero o positivo durante il giorno e possono mantenere un saldo overnight positivo. Ogni saldo overnight sul conto è soggetto alle stesse norme sulla remunerazione che si applicano ai fondi di garanzia di cui all'articolo 11 del presente indirizzo.

4)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4 o 5, può aprire un conto per i fondi di garanzia nel proprio sistema componente di TARGET2 per i sistemi ancillari. I saldi di tali conti sono utilizzati per regolare istruzioni di pagamento dei sistemi ancillari nel caso in cui non vi sia liquidità disponibile sul conto PM del regolante. I titolari di conti per i fondi di garanzia possono essere BCSA, sistemi ancillari o garanti. I conti per i fondi di garanzia sono identificati dal BIC del titolare del relativo conto.

5)

Le BCR, qualora la procedura di regolamento 6 sia resa disponibile da parte di una BCSA per il modello interfacciato, devono aprire uno o più sotto-conti nei propri sistemi componenti di TARGET2 per i regolanti, da utilizzarsi per costituire liquidità dedicata e, ove rilevi, per il regolamento tra sistemi. I sotto-conti sono identificati dal BIC del conto PM a cui essi si riferiscono, in combinazione con un numero di conto che sia specifico del sotto-conto interessato. Il numero di conto è composto dal codice del paese, a cui si aggiungono fino a 32 caratteri (a seconda della struttura nazionale del conto bancario interessato).

6)

I conti di cui al sottoparagrafo 1, lettere da a) a c), non sono pubblicati nella directory di TARGET2. Se ciò è richiesto dai titolari di conto PM, i relativi estratti conto (MT 940 e MT 950) per ognuno di tali conti possono essere forniti al titolare del conto al termine di ciascuna giornata lavorativa.

7)

Le regole dettagliate sull'apertura delle tipologie di conto di cui al presente paragrafo e sulla loro applicazione nel consentire le procedure di regolamento possono essere ulteriormente specificate in accordi bilaterali tra i sistemi ancillari e le BCSA.

9.   Procedura di regolamento 1 — Trasferimento di liquidità

Questa procedura non è più disponibile

10.   Procedura di regolamento 2 — Regolamento in tempo reale

1)

Le BCSA e le BCR, quando offrono la procedura di regolamento 2, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni dei sistemi ancillari regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare su base individuale, piuttosto che in modalità batch. Se un'istruzione di pagamento di addebito di un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa, in linea con l'allegato II, la BCR interessata informa il regolante tramite un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 2 può anche essere resa disponibile al sistema ancillare per il regolamento di saldi multilaterali e, in questi casi, la BCSA apre un conto tecnico per tale sistema ancillare. Inoltre, la BCSA non offre al sistema ancillare il servizio concernente la corretta gestione della sequenza dei pagamenti in entrata e in uscita, come può essere richiesto per il regolamento multilaterale della specie. Il sistema ancillare stesso è responsabile per la sequenza necessaria.

3)

La BCSA può rendere disponibile il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti temporali definiti dal sistema ancillare, ai sensi del paragrafo 15, punti 2 e 3.

4)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari è notificato l'avvenuto o il mancato compimento del regolamento attraverso un messaggio via ICM. Ai regolanti, che accedono a TARGET2 attraverso il fornitore dei servizi di rete TARGET2, qualora lo richiedano, è notificato l'avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

11.   Procedura di regolamento 3 — Regolamento bilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 3, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento che il sistema ancillare immette in modalità batch. Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare il conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa, in linea con l'allegato II, la BCR interessata informa il regolante tramite un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 3 può essere altresì resa disponibile al sistema ancillare per il regolamento di saldi multilaterali. Il paragrafo 10, punto 2, si applica mutatis mutandis, con le seguenti modifiche:

a)

le istruzioni di pagamento: (i) volte ad addebitare i conti PM dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare; e ii) ad addebitare il conto tecnico del sistema ancillare e ad accreditare i conti PM di regolanti lunghi sono immesse con file separati; e

b)

i conti PM di regolanti lunghi sono accreditati solo dopo l'addebito di tutti i conti PM dei regolanti corti.

3)

In caso di mancato regolamento multilaterale (ad esempio, perché non tutti gli addebitamenti sui conti dei regolanti corti hanno avuto buon fine), il sistema ancillare deve immettere istruzioni di pagamento per stornare le operazioni di addebito già regolate.

4)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento di istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3; e/o

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1.

5)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari è notificato l'avvenuto o il mancato compimento del regolamento secondo l'opzione prescelta — notifica singola o globale. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

12.   Procedura di regolamento 4 — Regolamento standard multilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 4, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare in modalità batch. Le BCSA aprono un conto tecnico specifico per tale sistema ancillare.

2)

Le BCSA e le BCR assicurano il rispetto della sequenza di istruzioni di pagamento richiesta. Esse procedono agli accreditamenti solo ad avvenuta scritturazione di tutti gli addebitamenti. Le istruzioni di pagamento: a) volte ad addebitare i conti dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare; e b) ad accreditare i conti dei regolanti lunghi e ad addebitare il conto tecnico del sistema ancillare sono immesse con un unico file.

3)

Le istruzioni di pagamento volte ad addebitare il conto PM di regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del sistema ancillare saranno regolate per prime; solo ad avvenuto regolamento di tutte le istruzioni di pagamento della specie (compresa la possibile costituzione di fondi sul conto tecnico mediante un meccanismo di fondi di garanzia), saranno accreditati i conti PM dei regolanti lunghi.

4)

Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa ai sensi dell'allegato II, le BCR informano tale regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

5)

Se un regolante corto non ha fondi sufficienti sul proprio conto PM, la BCSA attiva un meccanismo di fondi a garanzia se ciò è previsto nell'accordo bilaterale tra la BCSA e il sistema ancillare.

6)

Se non è previsto alcun fondo di garanzia e l'intero regolamento non va a buon fine, allora le BCSA e le BCR si intendono autorizzate a rinviare tutte le istruzioni di pagamento nel file e stornano le istruzioni di pagamento già regolate.

7)

Le BCSA informano i regolanti del mancato regolamento attraverso un messaggio di rete ICM.

8)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi a garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

9)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

13.   Procedura di regolamento 5 — Regolamento multilaterale simultaneo

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 5, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni del sistema ancillare regolando le istruzioni di pagamento immesse dal sistema ancillare. Per il regolamento delle relative istruzioni di pagamento viene utilizzato l'algoritmo 4 (si veda l'appendice I dell'allegato II). Diversamente dalla procedura di regolamento 4, la procedura 5 opera secondo il “principio tutto o niente”. In tale procedura, l'addebitamento sui conti PM dei regolanti corti e l'accreditamento sui conti PM dei regolanti lunghi sono effettuati simultaneamente (e non in modo sequenziale, come nella procedura 4). Il paragrafo 12 si applica mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti. Se una o più istruzioni di pagamento non possono essere regolate, tutte le istruzioni di pagamento sono poste in lista d'attesa e viene ripetuto l'algoritmo 4, come descritto nel paragrafo 16, punto 1, per regolare le istruzioni di pagamento del sistema ancillare in attesa.

2)

Le BCSA possono rendere disponibile:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal sistema ancillare, di cui al paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità “periodo d'informazione”, di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi a garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

3)

I regolanti e i sistemi ancillari hanno accesso alle informazioni attraverso l'ICM. Ai sistemi ancillari viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

4)

Se un'istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d'attesa ai sensi dell'allegato II, la BCR in questione informa il regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

14.   Procedura di regolamento 6 — Liquidità dedicata, in tempo reale e regolamento tra sistemi

1)

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per entrambi i modelli interfacciato e in tempo reale, come descritto rispettivamente ai sottoparagrafi da 4 a 12 e da 13 a 16 che seguono. Nel caso del modello in tempo reale, il sistema ancillare in questione deve utilizzare un conto tecnico per raccogliere la liquidità necessaria messa da parte dai propri regolanti per finanziare le loro posizioni. Nel caso del modello interfacciato, il regolante deve aprire almeno un sotto-conto relativo a uno specifico sistema ancillare.

2)

Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto accredito e addebito dei propri conti PM e, se applicabile, dei propri sotto-conti sono comunicati con messaggio SWIFT MT 900 o MT 910 e ai titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet tale comunicazione è effettuata attraverso un messaggio via ICM.

3)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile il regolamento tra sistemi secondo la procedura di regolamento 6, consentono i pagamenti di regolamento tra sistemi, se questi sono disposti dai sistemi ancillari interessati. Per la procedura di regolamento 6 interfacciata, un sistema ancillare può disporre un regolamento tra sistemi solo durante il proprio ciclo di elaborazione e la procedura di regolamento 6 deve essere in corso nel sistema ancillare che riceve l'istruzione di pagamento. Per la procedura di regolamento 6 in tempo reale, un sistema ancillare può disporre un regolamento tra sistemi in qualsiasi momento durante l'elaborazione diurna di TARGET2 e il regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari. La possibilità di eseguire il regolamento tra sistemi tra due singoli sistemi ancillari è registrata nello Static Data (Management) Module.

A)    Modello interfacciato

4)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 interfacciata, consentono il regolamento di saldi bilaterali e/o multilaterali in contante di operazioni del sistema ancillare come segue:

a)

consentendo ad un regolante di precostituire fondi per coprire la propria futura obbligazione di regolamento attraverso trasferimenti di liquidità dal proprio conto PM sul proprio sotto-conto (“liquidità dedicata”) prima dell'elaborazione da parte del sistema ancillare; e

b)

regolando le istruzioni di pagamento del sistema ancillare che conseguono al completamento dell'elaborazione da parte del sistema ancillare: con riferimento ai regolanti corti mediante l'addebitamento dei rispettivi sotto-conti (entro il limite dei fondi costituiti su tali conti) e l'accreditamento del conto tecnico del sistema ancillare, e con riferimento a regolanti lunghi mediante l'accreditamento dei rispettivi sotto-conti e l'addebitamento del conto tecnico del sistema ancillare.

5)

Quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 interfacciata:

a)

le BCR aprono almeno un sotto-conto con riferimento a un singolo sistema ancillare per ciascun regolante; e

b)

la BCSA apre un conto tecnico per il sistema ancillare per: i) l'accreditamento di fondi provenienti dai sotto-conti dei regolanti corti; e ii) l'addebitamento di fondi da accreditare sui sotto-conti dedicati dei regolanti lunghi.

6)

La procedura di regolamento 6 interfacciata è disponibile in qualsiasi momento durante l'elaborazione diurna di TARGET2 e il regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari. La nuova giornata lavorativa inizia immediatamente dopo la verifica del rispetto degli obblighi di riserva minima; qualunque addebitamento o accreditamento effettuato successivamente sui conti interessati avviene con la data della nuova giornata lavorativa.

7)

Secondo la procedura di regolamento 6 interfacciata, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal sotto-conto:

a)

ordini di default che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l'ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l'invio del messaggio di “inizio procedura” in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default per accreditare diversi sotto-conti e/o il conto tecnico del sistema ancillare, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l'ICM) o dal sistema ancillare interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 interfacciata (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di “inizio procedura” e di “fine procedura”) e che sono regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del sistema ancillare non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal sistema ancillare per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202 o attraverso mappatura automatica a un MT202 dagli schermi dei titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet, che possono essere immessi soltanto durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 interfacciata e solo durante l'elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

8)

La procedura di regolamento 6 interfacciata inizia con un messaggio di “inizio procedura” e termina con un messaggio di “fine procedura”, inviati dal sistema ancillare (o, per suo conto, dal BCSA). I messaggi di “inizio procedura” provocano il regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità nei sotto-conti. Il messaggio di “fine procedura” porta al ritrasferimento automatico di liquidità dal sotto-conto al conto PM.

9)

Secondo la procedura di regolamento 6 interfacciata, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del sistema ancillare è in corso (ha inizio con il messaggio di “inizio ciclo” e si conclude con il messaggio di “fine ciclo”, entrambi inviati dal sistema ancillare) ed è di seguito svincolata. I saldi vincolati possono essere modificati durante il ciclo di elaborazione per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se un regolante trasferisce liquidità dal proprio conto PM. La BCSA notifica al sistema ancillare la riduzione o l'aumento della liquidità sul sotto-conto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il sistema ancillare lo richieda, la BCSA provvede altresì a notificare allo stesso l'aumento di liquidità nel sotto-conto per effetto di un trasferimento di liquidità da parte del regolante.

10)

Nell'ambito di ogni ciclo di elaborazione del sistema ancillare nella procedura di regolamento 6 interfacciata, le istruzioni di pagamento sono regolate a valere sulla liquidità dedicata, mentre di regola sarà utilizzato l'algoritmo 5 (di cui all'appendice I dell'allegato II).

11)

Nell'ambito di ciascun ciclo di elaborazione del sistema ancillare nella procedura di regolamento 6 interfacciata, la liquidità dedicata di un regolante può essere aumentata mediante l'accreditamento di taluni pagamenti in entrata sui rispettivi sotto-conti, vale a dire cedole e pagamenti di rimborso. In tali casi, la liquidità deve prima essere accreditata sul conto tecnico e successivamente addebitata su tale conto prima dell'accreditamento della liquidità sul sotto-conto (o sul conto PM).

12)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due sistemi ancillari interfacciati può essere disposto solo da un sistema ancillare (o, per suo conto, dalla rispettiva BCSA) sul sotto-conto del partecipante nei confronti del quale è avvenuto l'addebitamento. L'istruzione di pagamento è regolata mediante l'addebitamento dell'importo indicato nell'istruzione di pagamento sul sotto-conto del partecipante del sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento e mediante l'accreditamento sul sotto-conto di un partecipante di un altro sistema ancillare.

L'avvenuto regolamento viene notificato sia al sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento che all'altro sistema ancillare. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

B)    Modello in tempo reale

13)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 in tempo reale, supportano tale regolamento.

14)

Secondo la procedura di regolamento 6 in tempo reale, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal conto tecnico:

a)

ordini di default (per le operazioni notturne del sistema ancillare) che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l'ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l'elaborazione di avvio giornata sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più elevato. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti volti ad accreditare il conto tecnico, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l'ICM) o dal sistema ancillare interessato per suo conto (attraverso un messaggio XML). Se vi è un ordine corrente immesso dal sistema ancillare interessato per conto del regolante per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale;

c)

gli ordini correnti volti ad addebitare il conto tecnico, che possono essere immessi solo dal sistema ancillare interessato (attraverso un messaggio XML);

d)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo da un regolante durante l'elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

15)

L'“avvio della procedura” e “fine procedura” avranno luogo in via automatica, rispettivamente, al completamento dell'“elaborazione di avvio giornata” e all'inizio dell'“elaborazione di fine giornata”.

16)

Il regolamento tra sistemi che riguardi due sistemi ancillari che utilizzano il modello in tempo reale avrà luogo senza l'intervento da parte del sistema ancillare sul cui conto tecnico avverrà l'accreditamento. L'istruzione di pagamento è regolata mediante l'addebitamento dell'importo indicato nell'istruzione di pagamento sul conto tecnico utilizzato dal sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento e mediante l'accreditamento sul conto tecnico utilizzato da un altro sistema ancillare. L'istruzione di pagamento non può essere disposta dal sistema ancillare sul cui conto tecnico avverrà l'accreditamento.

L'avvenuto regolamento viene notificato sia al sistema ancillare che dispone l'istruzione di pagamento che all'altro sistema ancillare. Ai regolanti che ne facciano richiesta l'avvenuto regolamento è comunicato con un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910. I titolari di conto PM che utilizzano un accesso via Internet sono informati attraverso un messaggio via ICM.

15.   Meccanismi opzionali

1)

Il meccanismo opzionale “periodo d'informazione” può essere reso disponibile dalle BCSA per le procedure di regolamento 3, 4 e 5. Se il sistema ancillare (o la sua BCSA per suo conto) ha specificato un “periodo d'informazione” opzionale, il regolante riceve un messaggio di rete ICM che indica il tempo fino al quale il regolante può chiedere la revoca dell'istruzione di pagamento interessata. Tale richiesta è tenuta in considerazione dalla BCR solo se ciò è comunicato attraverso il sistema ancillare e da esso approvato. Il regolamento ha inizio se la BCR non riceve tale richiesta entro la scadenza del “periodo d'informazione”. Con la ricezione da parte della BCR di tale richiesta entro il “periodo d'informazione”:

a)

l'istruzione di pagamento pertinente è revocata, qualora la procedura di regolamento 3 sia utilizzata per il regolamento bilaterale; e

b)

tutte le istruzioni di pagamento nel file sono revocate e tutti i regolanti e il sistema ancillare sono informati attraverso un messaggio di rete ICM, qualora sia utilizzata la procedura di regolamento 3 per il regolamento dei saldi multilaterali ovvero qualora nella procedura di regolamento 4 l'intero regolamento abbia esito negativo.

2)

Se un sistema ancillare invia le istruzioni di regolamento prima dell'orario di regolamento previsto (“da”), le istruzioni sono conservate fino a che non sia raggiunto l'orario previsto. In tal caso, le istruzioni di pagamento sono immesse nella entry disposition solo quando l'orario “da” viene raggiunto. Tale meccanismo opzionale può essere utilizzato nella procedura di regolamento 2.

3)

Il periodo di regolamento (“fino a”) consente di assegnare un periodo di tempo limitato per il regolamento del sistema ancillare in modo da non impedire o ritardare il regolamento di altre operazioni correlate al sistema ancillare o a TARGET2. Se un'istruzione di pagamento qualunque non è regolata entro l'orario “fino a”, o entro il periodo di regolamento definito, tale istruzione di pagamento o è rinviata o, nel caso delle procedure di regolamento 4 e 5, può venire attivato il meccanismo di fondi a garanzia. Il periodo di regolamento (“fino a”) può essere specificato per le procedure di regolamento da 2 a 5.

4)

Il meccanismo di fondi a garanzia può essere utilizzato se la liquidità di un regolante non è sufficiente a coprire i propri obblighi derivanti dal regolamento del sistema ancillare. Al fine di consentire il regolamento di tutte le istruzioni di pagamento interessate da un regolamento di un sistema ancillare, tale meccanismo è utilizzato per fornire la liquidità addizionale necessaria. Tale meccanismo può essere utilizzato per le procedure di regolamento 4 e 5. Qualora debba essere utilizzato il meccanismo di fondi a garanzia, è necessario mantenere un conto speciale per i fondi di garanzia nel quale la “liquidità d'emergenza” sia disponibile o resa disponibile a richiesta.

16.   Algoritmi utilizzati

1)

La procedura di regolamento 5 utilizza l'algoritmo 4. Per facilitare il regolamento e ridurre la liquidità necessaria, sono incluse tutte le istruzioni di pagamento del sistema ancillare (a prescindere dalla loro priorità). Le istruzioni di pagamento del sistema ancillare da regolare secondo la procedura di regolamento 5 non sono immesse nella entry disposition ma tenute nel PM separatamente fino alla fine del processo di ottimizzazione in corso. Qualora più sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento 5 intendano effettuare il regolamento contemporaneamente, essi sono inclusi nella stessa esecuzione dell'algoritmo 4.

2)

Nella procedura di regolamento 6 interfacciata, il regolante può dedicare un ammontare di liquidità per regolare saldi che derivano da un sistema ancillare specifico. La costituzione di fondi dedicati si realizza riversando la liquidità necessaria su un sotto-conto specifico (modello interfacciato). L'algoritmo 5 è utilizzato sia per le operazioni notturne dei sistemi ancillari sia per l'elaborazione diurna. Il processo di regolamento ha luogo mediante l'addebitamento dei sotto-conti dei regolanti corti a favore del conto tecnico del sistema ancillare e addebitando quindi il conto tecnico del sistema ancillare a favore dei sotto-conti dei regolanti lunghi. Nel caso di saldi a credito, la scritturazione può avere luogo direttamente — se indicato dal sistema ancillare nell'ambito dell'operazione interessata — sul conto PM del regolante. Nel caso di mancato regolamento di una o più istruzioni di addebito, ad esempio a causa di un errore del sistema ancillare, il pagamento in questione viene posto in lista d'attesa sul sotto-conto. La procedura di regolamento 6 interfacciata può utilizzare l'algoritmo 5 operativo sui sotto-conti. Inoltre, l'algoritmo 5 non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascun regolante viene calcolata la posizione totale e, se tutte le posizioni totali sono coperte, tutte le operazioni saranno regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d'attesa.

17.   Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell'utilizzo dell'ASI da parte di un sistema ancillare ha effetto durante il ciclo di regolamento delle istruzioni di pagamento del sistema ancillare, la BCSA è ritenuta autorizzata a completare il ciclo di regolamento per conto del sistema ancillare.

18.   Schema tariffario e fatturazione

1)

Un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste dei seguenti elementi.

a)

Un canone mensile fisso di 1 000 EUR a carico di ciascun sistema ancillare (“canone fisso I”).

b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra EUR 417 e EUR 8 334, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (“canone fisso II”):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale (EUR)

Canone mensile (EUR)

1

0

inferiore a 1 000

5 000

417

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000

833

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000

1 667

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000

2 500

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000

3 333

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000

4 167

7

500 000 ed oltre

100 000

8 334

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare il canone a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA.

c)

Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i titolari di conti PM di cui all'appendice VI dell'allegato II. Il sistema ancillare può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:

i)

per l'opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due; e

ii)

un canone mensile fisso di 150,00 EUR (secondo l'opzione A) o di 1 875,00 EUR (secondo l'opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.

d)

In aggiunta alle tariffe indicate da a) a c), un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface è soggetto alle seguenti tariffe:

i)

se il sistema ancillare fa uso dei servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2, il canone mensile per l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto è di 50 EUR per quei sistemi che hanno scelto l'opzione A e di 625 EUR per sistemi che hanno scelto l'opzione B. Tali tariffe sono applicate per ciascun conto detenuto dal sistema ancillare che utilizza i servizi;

ii)

se il sistema ancillare è titolare di un conto PM principale collegato a uno o più conti DCA, il canone mensile è di 250 EUR per ciascun conto DCA collegato; e

iii)

al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM, si applicano le seguenti tariffe per i servizi T2S connessi con i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa (eurocent)

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2

Per trasmissione

2)

Qualunque tariffa pagabile con riferimento a un'istruzione di pagamento immessa o con riferimento a un pagamento ricevuto da un sistema ancillare, attraverso il Participant Interface o l'ASI, è a carico esclusivo di tale sistema ancillare. Il Consiglio direttivo può prevedere regole più dettagliate per la determinazione delle operazioni soggette a tariffazione regolate attraverso l'ASI.

3)

Ciascun sistema ancillare riceve una fattura dalla BCSA per il mese precedente basata sulle tariffe di cui al sottoparagrafo 1, non oltre la nona giornata lavorativa del mese successivo. I pagamenti devono essere effettuati non oltre la quattordicesima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla BCSA o essere addebitati su un conto specificato dal sistema ancillare.

4)

Ai fini del presente paragrafo, ciascun sistema ancillare che sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE è trattato separatamente, anche se due o più sistemi ancillari sono gestiti dalla stessa persona giuridica. La medesima regola si applica ai sistemi ancillari che non siano stati designati ai sensi della direttiva 98/26/CE, nel qual caso i sistemi ancillari sono identificati con riferimento ai seguenti criteri: a) un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo, ad esempio un accordo tra i partecipanti e l'operatore del sistema; b) la partecipazione di più soggetti; c) regole comuni e accordi standardizzati; e d) per il clearing, la compensazione e/o il regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.

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