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Document 52008AB0077

Parere della Banca centrale europea, del 25 novembre 2008 , su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (CON/2008/77)

OJ C 328, 23.12.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 328/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2008

su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(CON/2008/77)

(2008/C 328/01)

Introduzione e base giuridica

Il 12 novembre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 relativo all'istituzione di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance di pagamenti degli Stati membri (1) (in seguito denominato «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea in quanto la BCE gestisce i prestiti accordati nell'ambito di tale meccanismo. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

Il regolamento attualmente in vigore (2), adottato nel febbraio 2002, ha abbassato a 12 Mrd EUR il massimale di 16 Mrd EUR previsto dal precedente regolamento (3). La BCE ritiene che nelle attuali circostanze finanziarie sia più probabile di quanto previsto in precedenza che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro richiedano sostegno nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, e che le loro richieste di sostegno possano riguardare importi molto più alti di quelli attesi nel 2002. Pertanto, la BCE è del parere che, in considerazione degli sviluppi economici e finanziari internazionali, la potenziale domanda di sostegno potrebbe andare oltre l'attuale massimale di 12 Mrd EUR. Di conseguenza essa incoraggia un aumento del limite massimo a 25 Mrd EUR in maniera tale da consentire alla Comunità di reagire a potenziali richieste di sostegno finanziario.

2.   Osservazioni di carattere specifico

Procedure per la modifica del massimale

La proposta introduce un nuovo paragrafo 3 nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 332/2002 che conferisce alla Commissione il potere di rivedere il massimale dopo aver ricevuto il parere del comitato economico e finanziario (CEF) in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che al massimale stesso. La BCE manifesta gravi preoccupazioni circa l'appropriatezza della procedura proposta. Da una parte essa è del parere che l'urgenza non giustifica l'introduzione di questa nuova procedura. In particolare, dato che l'adozione del regolamento proposto è programmata entro tempi molto brevi, il Consiglio sarebbe chiaramente nelle condizioni di aumentare il massimale in tempi molto brevi anche in futuro. D'altra parte, la BCE solleva dei dubbi quanto alla legittimità della delega di tale potere alla Commissione (4). Pertanto, la BCE guarda con favore all'eliminazione della disposizione che introduce questa nuova procedura nel regolamento. Un simile approccio è peraltro suggerito dalla risoluzione del Parlamento europeo sul punto (5) ed era previsto nei lavori preparatori al regolamento proposto dal Consiglio.

3.   Proposte redazionali

Laddove le osservazioni di cui sopra dovessero condurre a modifiche del regolamento proposto, l'allegato contiene le relative proposte redazionali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2008.

Il vicepresidente della BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2008) 717 definitivo/2.

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  Il meccanismo di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 ha sostituito quello di cui al regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituiva un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1).

(4)  Se il Consiglio dovesse delegare il potere di aumentare il limite massimo alla Commissione, dovrebbe farlo nel rispetto dell'articolo 202 del trattato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, quando il Consiglio conferisce poteri di esecuzione alla Commissione può imporre degli obblighi circa l'esercizio di tali poteri che siano stati disposti in anticipo nella «decisione sulla comitologia» (decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), si veda la sentenza della Corte di giustizia, del 10 dicembre 1970, nella causa 25/70, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel/Köster (Racc. 1970, pag. 1161). La procedura per cui una decisione della Commissione è adottata in seguito alla consultazione del CEF non è contemplata tra le procedure di cui alla decisione sulla comitologia. Pertanto, la BCE è del parere che se un una causa dovesse essere condotta innanzi alla Corte di giustizia su tale punto, sarebbe molto difficile difendere la legittimità di una tale delegazione di poteri.

(5)  La risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, P6_TA(2008)0560.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti proposti dalla BCE

Modifica n. 1

Considerando 2 del regolamento proposto

Occorre prevedere una procedura ad hoc per le future revisioni di tale massimale, al fine di potenziare la capacità della Commissione di reagire rapidamente a mutamenti importanti del contesto finanziario che incidono sull'importo totale del sostegno potenzialmente necessario agli Stati membri.

[Da eliminare]

Motivazione — Si veda il paragrafo 2 del parere

Modifica n. 2

Articolo 1, secondo trattino, del regolamento proposto

È aggiunto il seguente paragrafo 3:

Laddove un serio deterioramento del contesto finanziario solleciti un sostegno finanziario a medio termine urgente da parte della Comunità a vari Stati membri, la Commissione può decidere una revisione del massimale, previo ottenimento del parere del comitato economico e finanziario in merito sia all'urgenza di rivedere il massimale che allo stesso massimale rivisto. Il nuovo massimale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Da eliminare]

Motivazione — Si veda il paragrafo 2 del parere


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