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Document 31999Y1112(02)

Parere della Banca centrale europea, del 24 agosto 1999, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce regole dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/99/11)

OJ C 324, 12.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y1112(02)

Parere della Banca centrale europea, del 24 agosto 1999, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce regole dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/99/11)

Gazzetta ufficiale n. C 324 del 12/11/1999 pag. 0011 - 0012


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 agosto 1999

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce regole dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/99/11)

(1999/C 324/07)

1. Il 13 agosto 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento (CE) del Consiglio in merito all'argomento summenzionato (in seguito denominata "proposta di regolamento").

2. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati. Conformemente all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. La proposta di regolamento intende definire i dettagli metodologici per l'inclusione nell'indice dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, come pure il calendario per l'inclusione di determinate categorie (in particolare, servizi ospedalieri, servizi di protezione sociale e case di riposo).

4. La proposta di regolamento di cui si richiede l'adozione trova la propria motivazione nel regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio. Quest'ultimo prevede infatti che il campo di applicazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzati sia esteso nei settori della salute, dell'istruzione e della protezione sociale e che, per la maggior parte, tale ampliamento sia effettuato nel dicembre 1999. Il medesimo regolamento stabilisce altresì che i dettagli metodologici dell'inclusione di tali categorie nell'indice siano specificati in conformità della procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento quadro (CE) n. 2494/95. Nel parere sul regolamento (CE) n. 1687/98, rilasciato il 14 luglio 1998, la BCE ha approvato senza riserve l'ampliamento del campo di applicazione dell'indice. In particolare, essa ha valutato positivamente il concetto generale di ciò che dovrebbe rientrare nel campo di applicazione dall'IPCA ("spesa monetaria finale per consumi delle famiglie") e ha spiegato le ragioni alla base di tale valutazione.

5. Gli articoli 2 e 3 della proposta di regolamento forniscono i dettagli della definizione e della copertura rilevanti per l'ampliamento del campo di applicazione. La BCE esprime la propria approvazione in merito. Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la BCE si richiama al parere rilasciato il 9 luglio 1999 su una proposta di regolamento (CE) della Commissione riguardante i sottoindici dell'IPCA.

6. L'articolo 4 contiene la definizione teorica essenziale della misurazione dei prezzi dei beni e servizi nei settori della salute, dell'istruzione e della protezione sociale. I due principali pilastri sui quali essa poggia sono l'attuazione del principio di Laspeyres e la misurazione dei prezzi al netto dei rimborsi. La BCE considera tali proposte coerenti con il concetto di spesa monetaria finale per consumi delle famiglie.

7. Per quanto riguarda l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), è consapevole del fatto che, a livello concettuale, è possibile argomentare in favore di diverse opzioni per il trattamento nell'indice delle variazioni nei prezzi d'acquisto derivanti da variazioni nei redditi degli acquirenti ("prezzi correlati al reddito"). La BCE approva la soluzione proposta, che fa seguito ad una approfondita discussione al termine della quale nessuna proposta alternativa ha raccolto consenso unanime.

8. La BCE approva incondizionatamente la data proposta per l'attuazione, ossia il mese di dicembre 1999 (articolo 9). Ciò è essenziale per assicurare che l'ampliamento del campo di applicazione dell'IPCA, previsto per il mese di dicembre 1999 conformemente al regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, sia attuato su base comparabile. La comparabilità dell'IPCA è decisiva per la sua stessa credibilità e per l'uso dell'indice da parte della BCE. La BCE propone pertanto che siano chiarite le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della proposta di regolamento - che consente agli Stati membri di derogare, a determinate condizioni, alle norme contenute nella proposta di regolamento - e la sua connessione con l'articolo 7, che definisce la soglia di comparabilità degli indici. La proposta di regolamento dovrebbe interdire qualsiasi deroga che comporti uno scarto sistematico degli IPCA superiore a un decimo di punto percentuale (rispetto all'applicazione restrittiva degli articoli 4 e 5 della proposta medesima).

9. Come già enunciato nel parere rilasciato il 14 luglio 1998 sul regolamento (CE) n. 1687/98, la BCE desidera sottolineare che essa considera altamente auspicabile poter disporre, come informazione supplemantare, di serie storiche sufficientemente comparabili quanto meno per l'intero 1999 (e almeno per il 2000 con riguardo alle categorie elencate nell'articolo 9, la cui attuazione è prevista per il mese di dicembre di tale anno).

10. Il presente parere della BCE è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 agosto 1999.

Il Vicepresidente della BCE

C. NOYER

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