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Document 52009AB0088

Parere della Banca centrale europea, del 26 ottobre 2009 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (CON/2009/88)

OJ C 270, 11.11.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 270/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 ottobre 2009

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e su una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CON/2009/88)

2009/C 270/01

Introduzione e base giuridica

Il 6 ottobre 2009 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in relazione a: 1) una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il comitato europeo per il rischio sistemico (1) (di seguito «regolamento proposto»); e 2) una proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici con riguardo al funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (2) (di seguito «decisione proposta»).

La BCE è competente a formulare un parere sul regolamento proposto in virtù dell’articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, in quanto il regolamento proposto contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla buona conduzione delle politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 105, paragrafo 5, del trattato. Per quanto concerne la decisione proposta, la BCE è competente a formulare un parere ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 6, del trattato. Poichè entrambi i testi riguardano l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB) e nonostante le distinte procedure legislative applicabili a tali testi, la BCE ha adottato, per semplicità, un unico parere per le due proposte.

Le osservazioni contenute nel presente parere non pregiudicano il futuro parere della BCE sulle tre bozze di proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituiscono un’Autorità bancaria europea, un’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e un’Autorità europea dei valori e dei mercati mobiliari (3), che formano il pacchetto legislativo adottato dalla Commissione il 23 settembre 2009 di riforma della vigilanza finanziaria europea.

Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE è generalmente a favore del regolamento e della decisione proposti dalla Commissione, tesi a istituire un nuovo organo responsabile della conduzione della vigilanza macroprudenziale nella UE, vale a dire l’ESRB. La BCE è del parere che la recente crisi finanziaria abbia dimostrato la necessità di rafforzare l’approccio macroprudenziale alla regolamentazione e alla vigilanza del sistema finanziario nella sua interezza. Ha dimostrato altresì la necessità di valutare in maniera completa e tempestiva le varie fonti del rischio sistemico e le loro conseguenze sul sistema finanziario. L’ESRB, identificando e valutando i rischi sistemici, emettendo per tempo segnalazioni e formulando raccomandazioni laddove tali rischi siano rilevanti, nonchè monitorando il dovuto seguito, è in grado di contribuire significativamente alla stabilità del sistema finanziario dell’UE nel suo insieme.

2.

Il Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009 ha concluso che la BCE debba fornire all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza. Ciò a seguito delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 25 febbraio 2009 del gruppo di alto livello sulla vigilanza finanziaria nella UE presieduto da Jacques de Larosière e della comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009, che suggerisce che la BCE debba fornire il segretariato dell’ESRB. Il 18 e 19 giugno, il Consiglio europeo ha preso nota del fatto che la comunicazione e le conclusioni del Consiglio Ecofin hanno aperto la strada all’istituzione di un nuovo assetto per la vigilanza prudenziale micro e macro e ha sostenuto l'istituzione dell'ESRB.

3.

La BCE ha deciso di essere disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza e suggerisce di fare riferimento a ciò in un considerando del regolamento proposto. La BCE è pronta a mettere a disposizione, a beneficio dell’ESBR e con la partecipazione di tutti i membri del Consiglio generale della BCE, le competenze macroeconomiche, finanziarie e monetarie di tutte le banche centrali dell’UE. Tale contributo sarà sostenuto dalle attività della BCE e del SEBC nelle aree del monitoraggio della stabilità finanziaria, dell’analisi macroeconomica, della raccolta di informazioni statistiche e dalle sinergie complessive in termini di conoscenze, risorse e infrastrutture nel contesto delle attuali attività di banca centrale nell’UE.

4.

Il coinvolgimento della BCE e del SEBC nell’ESRB non influirà sull’obiettivo primario del SEBC, di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del trattato, del mantenimento della stabilità dei prezzi. A tale riguardo, la BCE nota che le proprie attività di assistenza all’ESRB non inficeranno l’indipendenza istituzionale, funzionale e finanziaria della BCE nè lo svolgimento da parte del SEBC dei propri compiti ai sensi del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC»), in particolare i compiti in materia di stabilità finanziaria e di sorveglianza (4).

5.

In materia di statistiche, la BCE è pronta a fornire all’ESRB le informazioni necessarie relative al contesto macroeconomico e macrofinanziario ed è dotata delle competenze necessarie a tal fine. Ciò include in particolare le informazioni sulle condizioni di mercato e sulle infrastrutture di mercato. Le informazioni microprudenziali saranno fornite dalle tre nuove autorità di vigilanza europee.

Osservazioni di carattere specifico

6.

Per quanto riguarda la procedura per l’emissione di segnalazioni di rischi e raccomandazioni, e il loro dovuto seguito, la BCE concorda pienamente con il regolamento proposto (5) secondo cui le segnalazioni di rischi e le raccomandazioni dell’ESRB saranno trasmesse direttamente ai rispettivi destinatari, in parallelo rispetto alla trasmissione al Consiglio Ecofin. Modifiche a tali disposizioni che comportassero una «via indiretta» di trasmissione delle segnalazioni di rischi e delle raccomandazioni, metterebbero a rischio l’efficacia e la tempestività delle raccomandazioni così come l’indipendenza e la credibilità dell’ESRB. Inoltre, è importante che le procedure relative alla comuncazione dell’ESRB con le altre istituzioni e comitati dell’UE non impediscano lo svolgimento efficace e tempestivo dei compiti dell’ESRB.

7.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi dell’ESRB, la BCE ritiene particolarmente importante che la composizione del suo comitato direttivo rifletta in maniera adeguata quella del consiglio generale. In seno a quest’ultimo, 29 membri con diritto di voto saranno banchieri centrali, mentre gli altri quattro membri con diritto di voto saranno un membro della Commissione e i presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza. È essenziale che la composizione del comitato direttivo rifletta quella del consiglio generale, per assicurare che il comitato sia rappresentativo del consiglio, di cui prepara le riunioni. L’inclusione di cinque membri provenienti da banche centrali (oltre al presidente e al vicepresidente dell’ESRB) a fianco agli altri quattro membri con diritto di voto sopra menzionati costituisce quindi la soglia minima per assicurare allo stesso tempo un equilibrio adeguato e una rappresentanza sufficiente delle banche centrali nazionali dell’area dell’euro e di quelle che non ne fanno parte. Di conseguenza, la BCE è fortemente a favore della proposta della Commissione secondo cui sette dei membri del comitato direttivo provengano dal Consiglio generale della BCE (6). Tuttavia, poichè la composizione dell’area dell’euro cambierà nel tempo, non sarebbe consigliabile stabilire in un atto legale una distribuzione dei seggi specifica e immutabile tra le banche centrali dell’area dell’euro e quelle che non ne fanno parte. In ultimo, la BCE concorda con l’approccio della Commissioneche prevede che solo il presidente dell’ESRB impartisce direttive al capo del segretariato (7).

8.

Il presidente e il vicepresidente del consiglio generale dell’ESRB sono eletti sulla base delle medesime procedure e da parte dello stesso gruppo di membri con diritto di voto, in quanto il vicepresidente deve essere pienamente in grado di sostituire il presidente, se necessario. Il vicepresidente viene eletto quindi, come indicato nella proposta della Commissione, da parte dei membri del consiglio generale e fra i suoi membri che sono altresì membri del Consiglio generale della BCE. Procedure divergenti per la nomina del presidente e del vicepresidente aggiungerebbero complicazioni non necessarie e darebbero l’impressione non giustificata di rappresentare diversi gruppi in seno all’ESRB.

9.

Per quanto attiene alla composizione del consiglio generale dell’ESRB, la BCE concorda con la proposta della Commissione che prevede che il presidente e il vicepresidente della BCE siano membri con diritto di voto del consiglio generale dell’ESRB. Ciò è in linea con il principio secondo il quale il Consiglio generale della BCE fornisce il nucleo dei membri con diritto di voto del consiglio generale dell’ESRB (8). Inoltre, l’inclusione del Vicepresidente della BCE sarebbe in linea con le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 secondo cui il vicepresidente potrebbe votare per l’elezione del presidente dell’ESRB in qualità di membro del Consiglio generale della BCE. Infatti, se esso non fosse un membro del consiglio generale dello stesso ESRB, il vicepresidente non sarebbe nella posizione di votare in tale elezione.

10.

L’ESRB è un organo della Comunità, i cui compiti attengono al sistema finanziario dell’UE ed includono la possibilità di formulare raccomandazioni ed intraprendere le azioni appropriate per affrontare il rischio sistemico e la salvaguardia della stabilità del sistema e i cui membri provengono da tutti gli Stati membri. Tuttavia, in vista dell’importanza sistemica per il sistema finanziario dell’UE di taluni paesi europei ad essa non appartenenti, si potrebbe considerare appropriato invitare i rappresentanti di tali paesi a partecipare ad alcune riunioni dell’ESRB e/o dei comitati tecnici in qualità di osservatori, qualora siano in discussione questioni pertinenti.

La BCE raccomanda che i seguenti articoli del regolamento proposto e decisione proposta siano modificati. Proposte redazionali specifiche sono fornite e motivate nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 ottobre 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 499 definitivo.

(2)  COM(2009) 500 definitivo.

(3)  COM(2009) 501 definitivo, COM(2009) 502 definitivo e COM(2009) 503 definitivo.

(4)  Articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino e articolo 105, paragrafi 4 e 5 del trattato e articolo 3.1, quarto trattino, articolo 3.3, articoli 4 e 22, e articolo 25.1 dello statuto SEBC.

(5)  Articoli 16, 17 e 18 del regolamento proposto.

(6)  Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento proposto.

(7)  Articolo 4, paragrafo 1, della decisione proposta. Il presidente dell’ESRB presiede sia il consiglio generale sia il comitato direttivo.

(8)  Il Consiglio generale della BCE è composto dal presidente della BCE, dal vicepresidente e dai governatori delle banche centrali nazionali dell’UE.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Emendamenti proposti dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 5 del regolamento proposto

Considerando 5

«Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 […] Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali”.»

Considerando 5

«Nella sua comunicazione “Vigilanza finanziaria europea” del 27 maggio 2009 […] Conformemente al parere della Commissione, il Consiglio ha inoltre concluso che la BCE “debba fornire all’ESRB supporto analitico, statistico, amministrativo e logistico, avvalendosi tra l’altro della consulenza tecnica delle banche centrali e delle autorità di vigilanza nazionali”. La BCE ha deciso di essere disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza. L’assistenza prestata dalla BCE all’ESRB così come i compiti conferiti a quest’ultimo non pregiudicano il principio d’indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti si sensi del trattato.»

Nota esplicativa:

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di rendersi disponibile a fornire il segretariato dell’ESRB e a prestare ed esso la propria assistenza e considera appropriato che ciò venga menzionato nel considerando 5 del regolamento proposto.

L’ultima frase del considerando 5 del regolamento proposto chiarisce che lo svolgimento da parte della BCE dei propri compiti non sarà pregiudicato dall’assistenza prestata all’ESRB, nè dai compiti dello stesso ESRB, visto che, diversamente dall’ESRB, la BCE è istituita con trattato. Ciò è particolarmente importante alla luce del principio dell’indipendenza della banca centrale.

Modifica n. 2

Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 3

«1.   L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.»

Articolo 3

«1.   L’ESRB è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno alla Comunità al fine di prevenire o attenuare i rischi sistemici all’interno del sistema finanziario in modo da evitare turbolenze finanziarie diffuse e, partecipare al corretto funzionamento del mercato interno. e garantire che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica. »

Nota esplicativa:

La BCE è dell’avviso che assicurare un contributo sostenibile alla crescita economica non rappresenti la motivazione sottostante la sorveglianza macroprudenziale. Pertanto, il riferimento a tale nozione dovrebbe essere ritirato dall’articolo di cui sopra.

Modifica n. 3

Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto

Articolo 4

«1.   L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo e da un segretariato.»

Articolo 4

«1.   L’ESRB è composto da un consiglio generale, da un comitato direttivo, e da un segretariato e da una comitato tecnico consultivo

Nota esplicativa:

Il regolamento e la decisione proposti devono mettere a punto gli aspetti istituzionali chiave dell’ESRB, ivi incluso il comitato tecnico consultivo. Entrambi il regolamento e la decisione proposti mettono in luce il ruolo di primo piano della BCE e delle banche centrali nazionali nella sorveglianza macroprudenziale  (2). Questo articolo del regolamento proposto dovrebbe essere modificato per chiarire che il comitato tecnico consultivo fa parte della struttura organizzativa dell’ESRB (si vedano sotto le modifiche n. 5 e n. 7).

Modifica n. 4

Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento proposto

Articolo 4

«4.   In conformità con la decisione XXXX/2009/CE del Consiglio il segretariato, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, fornisce all’ESRB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica.»

Articolo 4

«4.   In conformità con la Decisione XXXX/2009/CE che attribuisce alla BCE compiti specifici con riguardo al funzionamento del comitato europeo per il rischio sistemico, del Consiglio il segretariato sarà fornito dalla BCE, che, sotto la direzione del presidente del consiglio generale, presterà fornisce all’ESRB assistenza, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza. analitica, statistica, amministrativa e logistica.»

Nota esplicativa:

L’emendamento è necessario per allineare il regolamento proposto e la decisione propsta con le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno. In mancanza, il ruolo della BCE nell’assistere l'ESRB sarebbe omesso dal testo del regolamento proposto. Ciò non sarebbe conforme alle dichiarazione e decisioni precedenti, tra cui in particolare:

il rapporto di de Larosière, secondo cui «all’interno dell’UE, la BCE, elemento cardine del SEBC, si trova nella posizione ideale per assolvere questo compito di individuare i rischi macroprudenziali»;

la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2009;

le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009, secondo cui la BCE debba fornire all’ERSB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica, facendo ricorso anche alla consulenza tecnica da parte delle banche centrali nazionali e delle autorità di vigilanza; e

l’approvazione delle conclusioni di cui sopra da parte del Consiglio europeo del 18 e del 19 giugno 2009.

Modifica n. 5

Articolo, paragrafo 5, del regolamento proposto

Articolo 4

«5.   Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta.»

Articolo 4

«5.   Il comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 12 ha il compito di fornire consulenza e assistenza all’ESRB su questioni che rientrano nelle competenze di quest’ultimo, su sua richiesta

Nota esplicativa:

Questo articolo del regolamento proposto dovrebbe essere modificato per chiarire che il comitato tecnico consultivo presta assistenza all'ESRB su base permanente. Il regolamento interno dell'ESRB comprenderanno le disposizioni applicabili al ruolo consultivo del comitato (si vedano anche le modifiche n. 3 e n. 7 riguardanti il comitato tecnico consultivo).

Modifica n. 6

Articolo 7 del regolamento proposto

«Articolo 7

Imparzialità

1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa all’ESRB, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità, senza chiedere né accettare istruzioni da parte degli Stati membri.

2.   Gli Stati membri non cercano di influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei loro compiti.»

«Articolo 7

Imparzialità e indipendenza

1.   Nel partecipare alle attività del consiglio generale e del comitato direttivo o nello svolgere qualsiasi altra attività connessa all’ESRB, i membri di quest’ultimo eseguono i loro compiti in tutta imparzialità e nell’esclusivo interesse della Comunità nella sua interezza. Essi non sollecitano o accettano, senza chiedere né accettaristruzioni da parte degli Stati membri, istituzioni comunitarie o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni comunitarie o qualsiasi altro organismo pubblico o privato non cercano di influenzare i membri dell’ESRB nell’esecuzione dei loro compiti.»

Nota esplicativa:

Questo articolo dovrebbe essere modificato per assicurare l’indipendenza dei membri dell'ESRB da interferenze da parte di altri organismi comunitari o altri organismi. Ciò non pregiudica l’esercizio da parte della BCE del compito di prestare assistenza a favore dell’ESRB e che non può essere qualificato come un’istruzione.

Modifica n. 7

Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento proposto

Articolo 12

«3.   Su richiesta del presidente del consiglio generale il comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.»

Articolo 12

«3.   Su richiesta del presidente del consiglio generale Iil comitato esegue i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5.»

Nota esplicativa:

La finalità di questa modifica è quella di chiarire che il comitato tecnico consultivo assiste l’ESRB su base permanente e non solo su richiesta, ai sensi del regolamento interno dell’ESRB (si vedano anche le modifiche n. 3 e n. 5 relative al comitato tecnico consultivo).

Modifica n. 8

Articolo 13 del regolamento proposto

Articolo 13

«Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, della consulenza delle competenti parti interessate del settore privato.»

Articolo 13

«Nell’esecuzione dei propri compiti l’ESRB si avvale, laddove opportuno, del consulenza parere delle competenti parti interessate del settore privato.»

Nota esplicativa:

La terminologia proposta riflette meglio la natura del ruolo delle parti interessate del settore privato.

Modifica n. 9

Considerando 8 della decisione proposta

Considerando 8

«Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica all'ESRB. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato dell'ESRB.»

Considerando 8

«Il 9 giugno 2009 il Consiglio ha concluso che la BCE dovrebbe fornire assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica all'ESRB. È pertanto opportuno avvalersi della possibilità prevista dal trattato di affidare alla BCE compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale affidandole il compito di assicurare il segretariato dell’ESRB. L’assistenza fornita all’ESRB dalla BCE così come i compiti ad esso conferiti non pregiudicano il principio di indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del trattato

Nota esplicativa:

La modifica al considerando proposto chiarisce che lo svolgimento da parte della BCE dei propri compiti non sarà pregiudicato dall’assistenza prestata all’ESRB, nè dai compiti assunti dall’ESRB stesso, poichè, diversamente dall’ESRB, la BCE è istituita dal trattato. Ciò è particolarmente importante alla luce del principio di indipendenza.

Modifica n. 10

Nuovo considerando 8 bis della decisione proposta della decisione proposta

Attualmente non vi è alcun testo.

Considerando 8 bis

«8 bis)

I compiti di vigilanza macroprudenziale dell’ESRB mirano a prevenire o quanto meno a mitigare i rischi sistemici del sistema finanziario. Mentre l’ESRB non ha il compito di vigilare su singole specifiche imprese che forniscono servizi finanziari, la funzione di sorveglianza dell’ESRB e l’assistenza da parte della BCE sono connesse al sistema finanziario nel suo insieme, con un’enfasi sui collegamenti tra i vari settori del sistema finanziario.»

Nota esplicativa:

Tenendo conto della natura e degli obiettivi delle funzioni di sorveglianza macro prudenziale attribuite all’ESRB e dell'assistenza fornita dalla BCE all'ESRB, il nuovo considerando proposto chiarisce che, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la vigilanza macroprudenziale copre il sistema finanziario nel suo insieme.

Modifica n. 11

Articolo 2 della decisione proposta

Articolo 2

«La Banca centrale europea assicura il segretariato dell'ESRB e gli fornisce pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa.

[…]

b)

In conformità all'articolo 5 della presente decisione, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto dell’ESRB e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;»

Articolo 2

«La Banca centrale europea assicura il segretariato dell’ESRB e gli fornisce pertanto assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa.

[…]

b)

In conformità all’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e all’articolo 5 della presente decisione, la raccolta e l’elaborazione di informazioni, anche statistiche, per conto dell’ESRB e per agevolare lo svolgimento dei suoi compiti;»

Nota esplicativa:

La cancellazione del termine «pertanto» allinea il testo alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 giugno 2009.

L’articolo 2, lettera b) della decisione proposta riguarda l’assistenza statistica che la BCE è chiamata a fornire all’ERSB. L’emendamento proposto porrà il segretariato nella condizione di ottenere i dati riservati raccolti dalla BCE/SEBC per conto e a beneficio dell'ESRB.

Modifica n. 12

Articolo 4 della decisione proposta

«Articolo 4

Gestione

[…]»

«Articolo 4

Gestione Funzionamento del segretariato

[…]»

Nota esplicativa:

Il titolo proposto riflette più accuratamente il contenuto dell’articolo 4 della decisione proposta e utilizza una terminologia maggiormente conforme alle competenze amministrative interne della BCE.

Modifica n. 13

Articolo 4, paragrafo 2, della decisione proposta

Articolo 4

«2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale e del comitato direttivo dell’ESRB.»

Articolo 4

«2.   Il capo del segretariato o il suo rappresentante assistono alle riunioni del consiglio generale, e del comitato direttivo e del comitato tecnico consultivo dell’ESRB.»

Nota esplicativa:

La modifica proposta intende riflettere la struttura proposta dell’ESRB così come definita nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento proposto.


(1)  La barratura nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare. Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.

(2)  Si veda il considerando 13 del regolamento proposto e il considerando 7 della decisione proposta.


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