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Document 52011AB0022
Opinion of the European Central Bank of 11 March 2011 on a recommendation for a Council decision on the arrangements for the negotiation of a monetary agreement with the French Republic, acting for the benefit of the French overseas collectivity of Saint-Barthélemy (CON/2011/22)
Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 marzo 2011 , in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy (CON/2011/22)
Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 marzo 2011 , in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy (CON/2011/22)
OJ C 213, 20.7.2011, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 213/16 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 marzo 2011
in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy
(CON/2011/22)
2011/C 213/06
Introduzione e base giuridica
Il 10 marzo 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy (1) (di seguito la «proposta di decisione»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. |
Sebbene la responsabilità finale delle decisioni relative alla conclusione di accordi monetari con Paesi terzi spetti al Consiglio dell'Unione europea, la BCE non incoraggia i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) associati a Stati membri appartenenti all’area dell’euro ad introdurre l’euro come propria moneta ufficiale. Nel caso di Saint-Barthélemy, la BCE non ha obiezioni in merito alla proposta di decisione, dato che Saint-Barthélemy, che fa parte della Francia, utilizza l’euro fin dal 1999. Al fine di consentire il realizzarsi del proposito della Francia di mantenere l’euro a Saint-Barthelémy dopo il 1o gennaio 2012, data in cui tale collettività cesserà di fare parte del territorio dell'UE, è necessaria, ai sensi del diritto dell’Unione europea (2), una soluzione prenda in considerazione le mutate circostanze. In questo contesto, la conclusione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse di Saint-Barthélemy, è una soluzione soddisfacente, poichè permetterebbe alla Francia di continuare ad applicare a Saint-Barthèlemy le disposizioni del diritto dell'Unione europea necessarie per l’utilizzo della moneta unica, nelle seguenti aree: legislazione in ambito monetario, bancario e finanziario; disposizioni obbligatorie per l’uso dell’euro; prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e prevenzione delle frodi e della contraffazione di mezzi di pagamento, in contante e non; norme relative a medaglie e gettoni e agli obblighi di segnalazione statistica. |
2. |
Data l’estensione del mandato negoziale di cui alla proposta di decisione, la BCE dà per inteso che, a differenza degli accordi conclusi con paesi terzi come il Principato di Monaco, il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Cttà del Vaticano, tale accordo monetario non autorizza Saint-Barthélemy ad emettere proprie monete metalliche in euro. Sebbene la BCE accolga con favore tale approccio, ciò dovrebbe essere reso esplicito, per ragioni di certezza giuridica e trasparenza, almeno nel preambolo della proposta di decisione. |
3. |
La BCE ribadisce che qualunque trasferimento, ivi inclusa l’assistenza finanziaria specifica alle banche e alle altre istituzioni finanziarie, che sia necessario a mantenere o ripristinare la stabilità finanziaria a Saint-Barthélemy, deve essere a carico del Tesoro della Repubblica francese. |
4. |
La BCE dà per inteso che tutte le funzioni ricadenti nella competenza dell’Eurosistema, incluse le operazioni di politica monetaria e la raccolta di statistiche, saranno svolte dalla Banque de France per mezzo dell’Institut d’Émission des Départements D’Outre-mer (IEDOM). |
5. |
La BCE dà inoltre per inteso che l’accordo monetario non prevede che le istituzioni finanziarie situate a Saint-Barthélemy abbiano accesso diretto ai sistemi di pagamento e regolamento all'interno dell'area dell'euro e che qualsiasi connessione di tal genere continuerà ad effettuarsi per il tramite delle relative autorità francesi. |
6. |
La BCE è fermamente convinta che il suo ruolo nei negoziati di accordi monetari con un PTOM debba essere precisamente lo stesso ruolo che svolge nei negoziati di accordi monetari con paesi terzi. In questo contesto, il testo della proposta di decisione dovrebbe prevedere chiaramente e senza ambiguità che sia richiesto l’accordo della BCE nelle materie di sua competenza. |
7. |
La BCE nota/sottolinea che diverse questioni importanti non sono trattate nella proposta di decisione; esse dovrebbero essere affrontate come segue:
Laddove la BCE raccomandi che la proposta di decisione sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato ed accompagnate da note esplicative. |
Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 marzo 2011.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) SEC(2011) 249 definitivo.
(2) Articolo 3 della decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy, GU L 325, 9.12.2010, pag. 4.
(3) Parere 1/78, paragrafo 62, e parere 1/94, paragrafo 17: «I territori di cui trattasi, per il fatto di essere esclusi dalla sfera di applicazione del trattato CEE, si trovano nei confronti comunità nella stessa situazione dei paesi terzi. Di conseguenza, gli Stati da cui essi dipendono hanno veste per partecipare all'accordo in quanto rappresentano internazionalmente territori dipendenti che non fanno parte della zona di applicazione del diritto comunitario, e non in quanto membri della Comunità.»
(4) Si veda inoltre il parere su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte, GU C 127 del 7.5.1999, pag. 5.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica 1 |
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Considerando 6 |
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Nota esplicativa Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica 5. |
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Modifica 2 |
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Considerando 7 |
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Nuovo considerando |
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Nota esplicativa Si veda la nota 2 del presente parere. La BCE ritiene che la certezza legale e la trasparenza rispetto alla materia in questione siano di particolare importanza, dato che questo è il primo accordo monetario riguardante un territorio PTOM ed esso può pertanto costituire un precedente. |
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Modifica 3 |
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Articolo 1, lettera d) |
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Nuova disposizione |
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Nota esplicativa Si veda la nota 7.2 del presente parere. |
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Modifica 4 |
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Articolo 1, lettera e) |
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Nuova disposizione |
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Nota esplicativa Si veda la nota 7.3 del presente parere. La BCE ritiene che la Francia non possa estendere unilateralmente l’ambito geografico delle funzioni e delle competenze dell’Europol per proteggere l’integrità delle banconote in euro. |
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Modifica 5 |
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Articolo 2 |
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«La Commissione conduce i negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza». |
«La Commissione conduce i negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza» [Questa proposta della BCE non si applica alla versione italiana]. |
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Nota esplicativa Questa formulazione testuale chiara e disambigua riguardante il ruolo della BCE è stata utilizzata in diverse decisioni del Consiglio sui mandati negoziali e all’interno degli stessi accordi monetari. Il più recente esempio è fornito dall’articolo 3 della decisione del Consiglio che definisce le modalità di negoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale). [Questa proposta della BCE non si applica alla versione italiana]. |
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Modifica 6 |
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Nuovo articolo 3 |
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Nuova disposizione |
«L’accordo monetario assegna alla Corte di giustizia dell’Unione europea la giurisdizione in merito alle controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’accordo». |
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Nota esplicativa Si veda la nota 7.1 del presente parere. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.