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Document 31999Y0715(03)

Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al regime di cambio con il franco CFA e il franco comoriano (CON/98/37)

OJ C 200, 15.7.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0715(03)

Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al regime di cambio con il franco CFA e il franco comoriano (CON/98/37)

Gazzetta ufficiale n. C 200 del 15/07/1999 pag. 0006 - 0007


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, concernente una raccomandazione di decisione del Consiglio relativa al regime di cambio con il franco CFA e il franco comoriano

(CON/98/37)

(1999/C 200/05)

1. Il 24 luglio 1998 la Banca centrale eurpea ("BCE") ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su un progetto di decisione del Consiglio riguardante gli argomenti suindicati (in seguito denominato "progetto di decisione"). Alla BCE è inoltre pervenuto il documento recante il numero di riferimento COM(1998) 412 def., contenente il progetto di decisione e una relazione esplicativa presentati dalla Commissione europea. La competenza della BCE a formulare un parere in materia è sancita dall'articolo 109 L, paragrafo 1, secondo trattino, e dall'articolo 109, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"). In conformità dell'articolo 17, paragrafo 5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

2. Il progetto di decisione consente alla Francia di mantenere gli accordi attuali sul regime di cambio con l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale) e le Comore per la sostituzione del franco francese con l'euro. Esso dispone che la responsabilità esclusiva dell'applicazione degli accordi competa alla Francia e agli Stati africani firmatari. Il progetto di decisione stabilisce inoltre varie modalità procedurali alle quali le autorità fancesi devono attenersi per l'applicazione degli attuali accordi tra la Francia, L'UEMOA, la CEMAC e le Comore, per la negoziazione e la conclusione di eventuali modifiche di tali accordi, nonché per la presentazione agli organi competenti di qualsiasi progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata degli accordi stessi.

3. La BCE nota che, secondo gli attuali accordi sul regime di cambio con l'UEMOA, la CEMAC e le Comore, la garanzia di convertibilità del franco CFA e del franco comoriano si fonda su un impegno di bilancio del Tesoro francese e non su un impegno della Banque de France. La BCE prende atto che la Comunità europea, autorizzando la Francia a mantenere gli accordi riguardanti il franco CFA, non partecipa a tali accordi. Ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale, gli accordi sono, e continueranno ad essere, accordi tra la Francia e gli Stati africani interessati. La BCE suggerisce pertanto di sopprimere, nella relazione esplicativa, il secondo paragrafo del commento relativo all'articolo 4. A tale riguardo, la BCE desidera precisare che eventuali modifiche degli accordi non comportano alcun impegno al mantenimento della convertibilità del franco CFA o del franco comoriano, né obblighi di altra natura per la BCE o per qualsiasi banca appartenente al SEBC. La BCE ritiene che tale punto debba essere menzionato nei considerando del progetto di decisione. Inoltre, a giudizio della BCE, e come indicato nel considerando 7, è improbabile che tali accordi producano effetti significativi sull'attuazione della politica monetaria e di cambio dell'area dell'euro. La BCE ritiene altresì opportuno precisare nei considerando che qualsiasi modifica di tali accordi non pregiudica l'obiettivo prioritario della politica di cambio delle Comunità, ossia il mantenimento della stabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 3 A, paragrafo 2, del trattato. Questo punto riveste un'importanza tale da giustificare l'inserimento di un'analoga precisazione nel corpo del progetto di decisione, ad esempio negli articoli 4 o 5. Infine, la BCE ritiene necessario chiarire nei considerando che il progetto di decisione non rappresenta in alcun caso un precedente per la negoziazione o la conclusione di futuri accordi in materia di regimi monetari o di cambio fra la Comunità e altri Stati od organizzazioni internazionali.

4. È opinione della BCE che le modalità procedurali imposte alla Francia dal progetto di decisione non tengano pienamente conto del ruolo consultivo ad essa assegnato dal trattato per ciò che concerne la negoziazione e la conclusione di modifiche degli accordi attuali tra la Francia, l'UEMOA, la CEMAC e le Comore. Anche se l'articolo 5 del progetto di decisione dispone che qualsiasi progetto di modifica che incida sulla natura o sulla portata di questi accordi necessita dell'approvazione del Consiglio, previa consultazione della BCE, il medesimo articolo prevede che in via preliminare tali progetti siano sottoposti dalla Francia unicamente alla Commissione europea e al Comitato economico e finanziario. La BCE ritiene che il fatto di non sottoporre tali progetti alla sua attenzione sia contrario allo spirito del ruolo consultivo ad essa assegnato dall'articolo 109, paragrafo 3, del trattato. Benché la BCE sia rappresentata all'interno del Comitato economico e finanziario, essa considera appropriato che tali progetti siano sottoposti direttamente alla sua attenzione, alla luce del ruolo consultivo svolto dalla BCE nelle decisioni concernenti la negoziazione e la conclusione di accordi in materia di regimi monetari o di cambio con Stati esterni alla Comunità. A tale riguardo, la BCE sottolinea che, conformemente all'articolo 109, paragrafo 3, del trattato, tali accordi devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica.

5. Inoltre, l'articolo 3 del progetto di decisione prevede che le autorità francesi competenti informino periodicamente la Commissione europea, la BCE e il Comitato economico e finanziario circa l'applicazione di tali accordi, ma stabilisce al contempo che le autorità francesi informino unicamente la Commissione europea e il Comitato economico e finanziario prima che siano apportate modifiche alla parità fra l'euro e il franco CFA o il franco comoriano. In aggiunta, l'articolo 4 del progetto di decisione dispone che soltanto la Commissione europea e il Comitato economico e finanziario siano informati preventivamente dalla Francia delle modifiche degli accordi, nella misura in cui la natura e la portata di questi ultimi rimangano invariate. La BCE ritiene di dover essere coinvolta direttamente in tutte le fasi del processo, per le medesime ragioni espresse nel precedente paragrafo 4.

6. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 settembre 1998.

Il Vicepresidente della BCE

C. NOYER

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