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Document 31999Y0507(02)

Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

OJ C 127, 7.5.1999, p. 5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0507(02)

Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

Gazzetta ufficiale n. C 127 del 07/05/1999 pag. 0005


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte

(1999/C 127/06)

1. Il 22 dicembre 1998, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto una richiesta del Consiglio dell'Unione europea riguardante la formulazione di un parere da parte della BCE su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario negli enti territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte [COM(1998) 801 def.].

2. La competenza della BCE a formulare un parere è sancita dall'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"). Conformemente all'articolo 17.5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE. È solo nel quadro delle circostanze eccezionali legate alla transizione all'euro che la BCE ha acconsentito alla richiesta del Consiglio di adottare il presente parere entro il breve termine indicato nella richiesta di parere.

3. La proposta di decisione del Consiglio, in virtù dell'articolo 109 L, paragrfo 4, del trattato, prevede l'estensione dell'area dell'euro alle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte: l'euro diventerà pertanto la moneta di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte, circolerà ed avrà corso legale nei suddetti territori. La proposta di decisione del Consiglio si prefigge inoltre l'obiettivo, quale misura indispensabile all'introduzione dell'euro in Francia, di accordare diritti ed imporre obblighi alla BCE e alle banche centrali nazionali, in particolare l'obbligo di svolgere le funzioni monetarie ed effettuare le operazioni del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nei territori di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte.

4. È dubbio se l'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato costituisca una base giuridica adeguata per estendere l'applicazione del diritto comunitario relativo all'introduzione dell'euro al di fuori del territorio della Comunità e per imporre l'obbligo alla BCE e alle banche centrali nazionali di svolgere le funzioni ed effettuare le operazioni del SEBC, come previsto nel capo IV e nell'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominato "statuto") nei territori di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte. I suddetti territori, pur formando parte integrante della Francia, non appartengono alla Comunità. Il trattato, lo statuto e il diritto comunitario derivato non sono inmediatamente o direttamente applicabili nei territori in questione. A titolo esemplificativo, l'articolo 105, paragrafo 2, del trattato circoscrive i compiti fondamentali del SEBC, quali la definizione e l'attuazione della politica monetaria della Comunità, al territorio comunitario. L'articolo 109 L, paragrafo 4, inoltre, genera obblighi unicamente in una parte della Comunità, ovvero negli Stati membri che hanno adottato la moneta unica. Secondo il diritto comunitario, i territori d'oltremare godono di uno status particolare.

5. La BCE constata l'esistenza di una palese contraddizione tra l'articolo 6 e l'articolo 3 della proposta di decisione del Consiglio: mentre nell'articolo 6 si precisa che la destinataria della decisione è la Francia, l'articolo 3 impone obblighi alla BCE e alle banche centrali nazionali. Da un punto di vista logico, né la BCE, né le banche centrali nazionali possono essere vincolate da decisioni aventi per destinataria la Francia. Da un punto di vista giuridico, una decisione del Consiglio le cui destinatarie siano la BCE e le banche centrali nazionali e che sia relativa alle funzioni e alle operazioni monetarie del SEBC da svolgersi al di fuori del territorio comunitario è in contrasto con l'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, prevista nell'articolo 107 del trattato. La BCE ritiene che né la Banca stessa, né le banche centrali nazionali possano essere assoggettate ad obbligo alcuno in virtù di una decisione del Consiglio e suggerisce pertanto di sostituire, all'articolo 3 del progetto di decisione, i termini "svolgono ... ed effettuano" con "possono svolgere ... ed effettuare".

6. La BCE rileva con preoccupazione che una decisione del Consiglio viene utilizzata per far sì che quelle parti del diritto comunitario che è, o sarà, necessario applicare alle collettività territoriali di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte allo scopo di garantirvi il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ricadano nella sfera di competenza della Francia e della sua legislazione nazionale, relegando la BCE e la Commissione delle Comunità europee ad un mero ruolo consultivo. La BCE ritiene essenziale che l'applicazione specifica delle norme comunitarie rilevanti venga effettuata di comune accordo con la BCE e la Commissione delle Comunità europee.

7. La BCE nota altresì con preoccupazione che la Commissione delle comunità europee propone di adottare la decisione del Consiglio senza avere un'idea chiara di quali saranno lo status ed il ruolo futuri dell'Institut d'Emission des Départements d'Outre-Mer (IEDOM), che la Francia intende riformare per tempo, allo scopo di garantire la compatibilità con le funzioni che il trattato e lo statuto attribuiscono al SEBC. La BCE sottolinea inoltre che tutti i compiti rientranti nella sfera di competenza del SEBC devono essere svolti esclusivamente attraverso la BCE e le banche centrali nazionali.

8. Il caso eccezionale delle due collettività territoriali francesi non deve costituire un precedente per altri casi che possano presentarsi in futuro.

9. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 dicembre 1998.

Vicepresidente della BCE

C. NOYER

Membro del Consiglio direttivo della BCE

T. PADOA-SCHIOPPA

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