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Document 52011AB0012

Parere della Banca centrale europea, del 16 febbraio 2011 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e su una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 99/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 febbraio 2011

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) e su una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Introduzione e base giuridica

Il 22 settembre 2010, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (1) (di seguito: «la proposta di direttiva di rifusione») e ad una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 97/9/EC del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (2) (di seguito: «la proposta di direttiva di modifica»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE vede con favore l’obiettivo della proposta di direttiva di rifusione di fornire una disciplina completa e maggiormente armonizzata per i sistemi di garanzia dei depositi (DGS). La BCE apprezza che la proposta di direttiva di rifusione recepisca molte delle raccomandazioni effettuate: a) nel Parere della BCE CON/2008/70 (3) su una proposta preliminare di modifica della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (4); e b) il contributo dell’Eurosistema alla consultazione pubblica della Commissione europea in merito alla revisione della direttiva 94/19/CE (5). La BCE apprezza il recepimento nella proposta di direttiva di rifusione delle sue raccomandazioni concernenti: a) l’ulteriore armonizzazione dei criteri di ammissibilità e dei livelli di copertura per le garanzie dei depositi (6); b) il rafforzamento degli obblighi informativi imposti agli enti creditizi con riferimento all’estensione della tutela dei depositi garantita per mezzo dei DGS pertinenti (7); e c) l’introduzione per tutti i DGS di sistemi di finanziamento parzialmente ex ante  (8). La BCE ritiene che tali elementi della disciplina normativa dei DGS abbiano un’importanza cruciale dal punto di vista della stabilità finanziaria.

2.

La BCE nota anche che la relazione della Commissione europea che accompagna la proposta di direttiva di rifusione (9) prende in considerazione lo sviluppo di ulteriori soluzioni pan-UE per il coordinamento delle garanzie dei depositi una volta raggiunto il livello obiettivo per i loro fondi. Al contempo, la recente Comunicazione della Commissione su un quadro dell'UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario (10) fa riferimento alle sinergie che potrebbero essere esplorate tra i DGS e i fondi di risoluzione per le istituzioni finanziarie, di nuova istituzione. L’Eurosistema ha nell’area in questione un forte interesse, basato sul suo ruolo ai fini della stabilità finanziaria, e seguirà tali lavori in collaborazione con la Commissione.

3.

La BCE riconosce che la proposta di direttiva di modifica che introduce degli aggiornamenti alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (11) svilupperà l’armonizzazione dei sistemi di indennizzo degli investitori all’interno dell’Unione. Sebbene la BCE non produca commenti dettagliati su tale strumento legislativo, ritiene importante che la disciplina regolamentare dell'Unione constinui a basarsi sul presupposto della diversità dei profili di rischio di despositanti ed investitori.

Osservazioni di carattere specifico sui DGS

Portata della copertura

4.

La proposta di direttiva di rifusione obbligherà tutti gli enti creditizi a divenire membri di DGS a condizioni armonizzate (12) e che siano finanziati, in linea di principio, per mezzo di contributi individuali ex ante da perte dei membri dei DGS. La BCE ritiene che tali sistemi armonizzati siano necessari per assicurare condizioni di parità nell’ambito del mercato unico dei servizi finanziari dell’Unione. Anche il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision — BCBS) sostiene un’appartenenza possibilmente ampia ai DGS (13). Al contempo, la BCE riconosce che in alcuni Stati membri abbiano funzionato a lungo e con successo sistemi di mutuale garanzia e sistemi facoltativi, che ottengono la protezione dei depositi mediante soluzioni alternative rispetto alle garanzie predefinite dei depositi, ad esempio mediante disposizioni per il salvataggio reciproco. La BCE prende atto del fatto che la proposta di direttiva di rifusione non ha lo scopo di limitare la capacità per i sistemi di mutuale garanzia ed i sistemi facoltativi di offrire tutela agli enti che ne siano membri nella maniera propria di tali sistemi, che sarebbe offerta in parallelo alle garanzie dei depositi che ai clienti di tali enti membri saranno garantite ai sensi della proposta di direttiva di rifusione. In quest’ottica, la BCE vede con favore il periodo transitorio di 10 anni per il raggiungimento del livello-obiettivo di finanziamento ex ante fissato nella proposta di direttiva di rifusione, conl’obiettivo di alleggerire la tensione sugli enti creditizi che non siano stati obbligati a versare i contributi ai DGS in precedenza (14).

5.

La BCE raccomanda (15) che l’esclusione dalla diciplina della proposta di direttiva di rifusione dei depositi detenuti dalle pubbliche amministrazioni dovrebbe utilizzare il più preciso linguaggio originariamente usato nella Direttiva 94/19/CE, e dovrebbe riferirsi, di conseguenza, a «Stato ed amministrazioni centrali» e «enti regionali, provinciali, comunali e locali» (16).

Termine di rimborso

6.

La BCE vede con favore il principio dell’ulteriore riduzione del termine di rimborso dei depositi garantiti (17). Nondimeno, il raggiungimento della riduzione proposta a 7 giorni potrebbe risultare difficile, poiché dovrebbe essere introdotta a poca distanza dalla riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, che doveva essere attuata dagli Stati membri entro la fine del 2010 (18). La BCE raccomanda (19) di modificare la proposta di direttiva di rifusione in maniera tale che la Commissione i) prepari un’analisi in relazione all’attuazione della riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, e ii) sulla base dell’analisi, formuli delle poposte in relazione a possibili ulteriori riduzioni del del termine di rimborso.

Finanziamento

7.

Ai sensi della proposta di direttiva di rifusione, i DGS devono raggiungere un livello di finanziamento ex ante definito in termini di una percentuale dei depositi ammissibili entro un periodo transitorio di 10 anni (20). La BCE vede con favore l’introduzione di un esplicito livello-obiettivo di finanziamento ex ante, che consolida in maniera considerevole la stabilità finanziaria e la parità di condizioni mediante il trasferimento dell’onere del finanziamento dei DGS in capo agli enti creditizi membri, cioé ai soggetti che controllano i rischi che i DGS a loro volta assicurano. La BCE prende atto del fatto che il livello di finanziamento ex ante è oggetto di discussione nell'ambito del processo legislativo dell'Unione. La BCE raccomanda (21) che tale livello di finanziamento ex ante sia definito con riferimento ai «depositi coperti», ovvero i depositi ammissibili non superiori al livello di copertura (22), in considerazione del fatto che i depositi coperti rispecchiano il livello delle passività dei DGS più idoneamente dei depositi ammissibili.

8.

Quanto al calcolo dei contributi individuali dei membri dei DGS, la BCE accoglie con favore il modello proposto di contributi parzialmente basati sui rischi, con disposizioni che assicurino la comparabilità di varie classi di attività (23). Questo modello, che segue le indicazioni del Centro comune di ricerca (24), è volto a mantenere il calcolo sufficientemente semplice da consentire la comparabilità tra i contributi individuali, applicando al contempo un certo numero di indicatori di base (basati sul rischio) e supplementari (non basati sul rischio). La BCE raccomanda (25) che la proposta di direttiva di rifusione preveda che i dettagli della metodologia di calcolo siano ulteriormente specificati attraverso norme tecniche e orientamenti elaborati dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA), sulla base di dati empirici verificati e che promuovano la parità di condizioni.

9.

Se il finanziamento ex ante è insufficiente per il rimborso dei depositanti, la proposta di direttiva di rifusione delinea un sistema articolato in tre livelli aggiuntivi di finanziamento ex post La BCE ha da fare al riguardo le osservazioni che seguono.

9.1.

Come prima misura, i membri dei DGS devono pagare contributi straordinari, pari fino allo 0,5 % dei depositi ammissibili (26). La BCE accoglie con favore questa soluzione, che comporta per il settore finanziario stesso di dover fare fronte a richieste straordinarie, e limita così, da una parte, gli incentivi all’azzardo morale insiti nelle disposizioni dei DGS, e dall’altra pone le basi per un efficace controllo tra pari.

9.2.

Come seconda misura, può essere attivato un sistema di prestiti reciproci che consente che ogni sistema di garanzia dei depositi attivo in uno Stato membro possa concedere ad un altro DGS prestiti sino allo 0,5 % dei suoi depositi ammissibili ed essere rimborsato con interessi entro cinque anni (27). La BCE nota che il ricorso ai meccanismi di prestito transfrontaliero tra i DGS potrebbe condurre a casi in cui un DGS mutuante abbia successivamente bisogno di trovare copertura per i propri obblighi di rimborso o il DGS mutuatario abbia un numero di funzioni più ampio di quello dei DGS mutuanti, ad esempio qualora abbia il potere di ricapitalizzare o di concedere prestiti ad un ente creditizio in stato di dissesto nel suo Stato membro. Di conseguenza, la BCE accoglie favorevolmente le limitazioni introdotte dalla proposta di direttiva di rifusione, ivi inclusa la restrizione ai sensi della quale i fondi presi in prestito possono essere utilizzati esclusivamente per soddisfare i diritti dei depositanti (28). La BCE prende atto del fatto che allo stato attuale della discussione legislativa in merito alla proposta di direttiva di rifusione, i meccanismi di prestito tra i DGS sarebbero su base volontaria. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione nel regolamento di tale materia includono: i) i prerequisiti minimi per attivare i meccanismi di prestito connessi all’esaurimento di altre risorse finanziarie da parte del DGS mutuatario; e ii) le condizioni ai sensi delle quali il prestito possa essere concesso, ivi incluse le garanzie del rimborso per il DGS mutuante. Al contempo, la questione se i DGS debbano essere rimborsati per il loro uso di fondi per finalità di gestione delle crisi, al di fuori dello stretto ambito del rimborso dei depositi, è ancora soggetta a discussione (29). La BCE ritiene che tale questione debba essere affrontata nel corso dei lavori legislativi avviati con la Comunicazione della Commissione sulla risoluzione delle crisi.

9.3.

Come terza misura, i DGS dovrebbero disporre di sistemi di finanziamento alternativi di ultima istanza. Tuttavia, per quanto riguarda il potenziale coinvolgimento delle banche centrali, la BCE nota che i sistemi di finanziamento dei DGS devono rispettare divieto di finanziamento monetario disposto dal trattato, ed in particolare il divieto per le banche centrali nazionali di concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia ai sensi dell’articolo 123 del trattafo, come ulteriormente specificato nella legislazione secondaria dell’Unione e nel costante orientamento della BCE (30).

10.

La BCE prende atto del fatto che che si sta prendendo in considerazione la possibilità che sia ritirata la proposta originaria di imporre limiti in relazione all'importo di depositi ed investimenti accumulato da un DGS con riferimento ad un unico soggetto (31). La BCE ritiene che tali limiti potenziali all'investimento debbano essere valutati, tra l'altro, alla luce dell'impatto che potrebbero avere sui mercati degli strumenti delle specifiche classi di attività. A tal riguardo, considerazioni specifiche potrebbero applicarsi in relazione agli investimenti dei DGS in strumenti emessi dai soggetti del settore pubblico degli Stati membri.

11.

Infine, la BCE supporta, dal punto di vista dell’integrazione finanziaria, la norma della proposta di direttiva di rifusione ai sensi della quale i contributi versati negli ultimi sei mesi dagli enti creditizi che cessino di essere membri di un sistema e diventino membri di un altro sistema vengano rimborsati o trasferiti al nuovo sistema (32). Tale disposizione potrebbe agevolare la riorganizzazione di enti creditizi su base transfrontaliera. Nondimeno, al fine di evitare possibili abusi, la soluzione dovrebbe limitarsi al trasferimento dei contributi versati al nuovo sistema (escludendo la possibilità di rimborso) e non dovrebbe includere i contributi straordinari versati per compensare le risorse insufficienti del DGS di origine (33).

Vigilanza

12.

La BCE vede con favore il fatto che la vigilanza sui DGS da parte degli Stati membri sia rafforzata mediante prove di stress, e che queste siano sottoposte ad esami tra pari svolti dall’EBAe dall’European Forum of Deposit Insurers  (34). Il fatto che l’EBA riceverà informazioni dai DGS e dalle autorità competenti, specialmente con riguardo al finanziamento dei DGS e alla concessione tra gli stessi, di prestiti transfrontalieri, può contribuire ad assicurare la parità di condizioni e ad affrontare alcune delle preoccupazioni sopra esposte con riferimento a tali sistemi di prestiti su base transfrontaliera.

Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, una proposta redazionale specifica a tal fine è contenuta nell’allegato ed è accompagnata da una nota esplicativa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 febbraio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 definitivo.

(2)  COM(2010) 371 definitivo.

(3)  Parere della BCE CON/2008/70 sulle modifiche alla direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi con riguardo al livello di copertura e al ritardo di pagamento (GU C 314 del 9.12.2008, pag. 1).

(4)  GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5. Le proposte di modifica oggetto di commento nel parere CON/2008/70 sono state adottate nella direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3).

(5)  Si veda «The Eurosystem’s stance on the Commission’s consultation document on the review of Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes», agosto 2009 (di seguito il «contributo dell’Eurosistema del 2009»), disponibile presso il sito internet della BCE all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(6)  Si veda pag. 4 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(7)  Si veda pagina 7 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(8)  Si veda pagina 12 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(9)  Si veda la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi», del 12.7.2010, COM(2010) 369, definitivo, pag. 4.

(10)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca centrale europea «un quadro dell'UE per la gestione delle crisi nel settore finanziario» del 20.10.2010, COM(2010) 579 definitivo (di seguito la «Comunicazione della Commissione sulla risoluzione delle crisi»), paragrafo 5.2, pag. 15; si vedano anche l’ultimo periodo del considerando 22 della proposta di direttiva di rifusione e il paragrafo 7.4, pag. 8 della relazione illustrativa della proposta di direttiva di rifusione.

(11)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

(12)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 1, della proposta di direttiva di rifusione.

(13)  Si veda BCBS, «Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment», documento di consultazione del 25 novembre 2010 rilasciato per commenti entro l’8 dicembre 2010 (di seguito, il «documento di consultazione del BCBS»), pag. 15 («Principle 8 — Compulsory membership»), disponibile presso il sito internet del BCBS all’indirizzo http://www.bis.org

(14)  Si veda il secondo comma dell’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con il terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della proposta di direttiva di rifusione; si veda anche il considerando 16 della proposta di direttiva di rifuzione e il paragrafo 7.5, pag. 8 della relazione illustrativa della proposta di direttiva di rifusione.

(15)  Si veda la modifica proposta n.2 di cui in allegato al presente parere.

(16)  Si vedano i punti 3 e 4 dell’allegato I della Direttiva 94/19/CE.

(17)  Si veda il primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, della proposta di direttiva di rifusione.

(18)  Si veda l’articolo 10 della direttiva 94/19/CE, modificato dall’articolo 1, paragrafo 6, lettera a), in combinato disposto con il secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2009/14/CE.

(19)  Si veda la modifica proposta n. 3 di cui in allegato al presente parere.

(20)  Cfr. nota 14.

(21)  Si veda la modifica proposta n. 1 di cui in allegato al presente parere.

(22)  Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della proposta di direttiva di rifusione.

(23)  Si vedano l’articolo 11 e gli allegati I e II della proposta di direttiva di rifusione.

(24)  Centro comune di ricerca della Commissione europea (giugno 2009), «Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes».

(25)  Si veda la modifica proposta n. 4 di cui in allegato al presente parere.

(26)  Si veda l’articolo 9, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione.

(27)  Si veda l’articolo 10 della proposta di direttiva di rifusione.

(28)  Si veda l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della proposta di direttiva di rifusione.

(29)  Si veda il documento di consultazione del BCBS, pag. 33.

(30)  Si veda pag. 11 del contributo dell’Eurosistema del 2009.

(31)  Articolo 9, paragrafo 2, della proposta di direttiva di rifusione.

(32)  Si veda l’articolo 12, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione.

(33)  Si veda la proposta di modifica n. 5 nell’allegato al presente parere.

(34)  Si veda l’articolo 3, paragrafo 6, della proposta di direttiva di rifusione.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dallBCE (1)

Modifiche proposte dalla BCE alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relative ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della proposta di direttiva di rifusione

«h)   “livello-obiettivo”: l'1,5 % dei depositi ammissibili per la cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;»

«h)   “livello-obiettivo”: l'1,5 % dei depositi coperti per la cui copertura è responsabile un sistema di garanzia dei depositi;»

Nota esplicativa

Il finanziamento ex ante dovrebbe essere definito con riferimento ai «depositi coperti», in considerazione del fatto che i depositi coperti rispecchiano il livello delle passività dei DGS più idoneamente dei depositi ammissibili

Modifica n. 2

Articolo 4, paragrafo 1, lettera j, della proposta di direttiva di rifusione

«j)

i depositi delle autorità;»

«j)

i depositi dello Stato e delle amministrazioni centrali, nonché degli enti regionali, provinciali, comunali e locali

Nota esplicativa

L’esclusione dei depositi delle pubbliche amministrazioni dovrebbe utilizzare il più preciso linguaggio utilizzato originariamente nella Direttiva 94/19/CE.

Modifica n. 3

Articolo 7, paragrafo 1

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi rimborsano i depositi indisponibili, entro 7 giorni a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e, punto ii).»

«1.   I sistemi di garanzia dei depositi rimborsano i depositi indisponibili, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti giungono alla conclusione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), punto i), o un’autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e, punto ii).

Entro il 1o aprile 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, sulla base di una consultazione, una relazione: a) finalizzata ad analizzare l'esecuzione della riduzione del termine di rimborso a 20 giorni lavorativi; e b) sulla base dei risultati di tale analisi, finalizzata a valutare la fattibilità di ulteriori riduzioni del termine di rimborso»

Nota esplicativa

Il raggiungimento della riduzione proposta a 7 giorni potrebbe risultare difficile, poiché dovrebbe essere introdotta a poca distanza dalla riduzione originaria a 20 giorni lavorativi, per cui il termine d’attuazione era la fine del 2010. La proposta di direttiva di rifusione dovrebbe prevedere che la Commissione sottoponga ad esame l’attuazione della riduzione originaria a 20 giorni lavorativi e proponga il nuovo quadro temporale per il proseguimento con una riduzione o delle riduzioni del termine di rimborso, sulla base dei risultati di tale esame.

Modifica n. 4

Articolo 11, paragrafi da 3 a 5, della proposta di direttiva di rifusione

«3.   Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Sono delegati alla Commissione i poteri per specificare gli elementi delle definizioni e dei metodi di cui all'allegato II, parte A. Questi progetti di standard regolamentari sono adottati conformemente agli articoli da 7 a 7 quinquies del [regolamento EBA]. L'Autorità bancaria europea può elaborare progetti di standard regolamentari da presentare alla Commissione.

5.   Entro il 31 dicembre 2012 l'Autorità bancaria europea emana orientamenti sull'applicazione dell'allegato II, parte B, conformemente all' [articolo 8 del regolamento EBA].»

«3.   Il paragrafo 2 non si applica ai sistemi di garanzia dei depositi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   Sono delegati alla Commissione i poteri di adottare norme tecniche di regolamentazione che specifichinole definizioni e i metodi per il calcolo degli indicatori di base di cui all'allegato II, parte A. Queste norme tecniche regolamentari sono adottate conformemente agli articoli da 10 a 14 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

La Commissione tiene conto in particolare del fatto che i metodi di calcolo per i contributi ponderati per il rischio dovrebbero basarsi su dati empirici verificati e dovrebbero promuovere la parità di condizioni.

5.   Entro il 31 dicembre 2011 l'Autorità bancaria europea (EBA) emana orientamenti sull'applicazione degli indicatori di rischio supplementari ai sensi dell'allegato II, parte B, conformemente all'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010

Nota esplicativa

Il metodo di calcolo proposto per i contributi ai DGS ponderati per il rischio è oggetto di dibattito. Affidare all’EBA l’elaborazione di orientamenti e norme tecniche in proposito consentirà che venga elaborato un metodo idoneo, sulla base di dati empirici verificati che al contempo promuovano la parità di condizioni.

Modifica n. 5

Articolo 12, paragrafo 3, della proposta di direttiva di rifusione

«3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati durante i 6 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema vengono rimborsati o trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.»

«3.   Se un ente creditizio cessa di essere membro di un sistema e diventa membro di un altro sistema, i contributi versati da tale ente creditizio durante i 6 mesi precedenti l'uscita dal primo sistema, ad eccezione dei contributi straordinari di cui all’articolo 9, paragrafo 3, vengono trasferiti all'altro sistema. Ciò non si applica se un ente creditizio è stato escluso da un sistema a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.»

Nota esplicativa

Al fine di evitare possibili abusi di tale disposizione, il trasferimento dei contributi al nuovo sistema non dovrebbe riferirsi al pagamento di contributi straordinari effettuati per compensare le risorse insufficienti del DGS di origine, mentre il rimborso dei contributi pagati dovrebbe essere escluso.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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