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Document 52012AB0095

Parere della Banca centrale europea, del 27 novembre 2012 , su varie norme tecniche di regolamentazione e di attuazione presentate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alla Commissione, al fine dell’adozione per mezzo di regolamenti delegati e di attuazione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (CON/2012/95)

OJ C 60, 1.3.2013, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 novembre 2012

su varie norme tecniche di regolamentazione e di attuazione presentate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alla Commissione, al fine dell’adozione per mezzo di regolamenti delegati e di attuazione che integrano il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(CON/2012/95)

2013/C 60/01

Introduzione e base giuridica

L’8 novembre 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione una richiesta di parere in merito a delle proposte di norme tecniche di regolamentazione (di seguito «proposte di NTR») e a delle proposte di norme tecniche di attuazione (di seguito «proposte di NTA») proposte dall’Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (Aesfem) alla Commissione per l’adozione ai sensi degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (1), per mezzo dei seguenti atti:

a)

regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretti, sull’obbligo di compensazione, sul registro pubblico, sull’accesso a una sede di negoziazione, sulle controparti non finanziarie, sulle tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati da una controparte centrale (di seguito «la proposta di NTR sull’obbligo di compensazione e sull’attenuazione del rischio»);

b)

regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (di seguito la «proposta di NTR sui collegi per le controparti centrali»);

c)

regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (di seguito la «proposta di NTR sui requisiti delle controparti centrali»);

d)

regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul livello minimo di dati da segnalare al repertorio di dati (di seguito la «proposta di NTR sul livello minimo di dati da segnalare ai repertori di dati»);

e)

regolamento delegato (UE) n. …/… della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che i repositori di dati devono pubblicare nonché rendere disponibili e sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati (di seguito la «proposta di NTR sui dati che i repositori di dati devono pubblicare e rendere disponibili nonché sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati»);

f)

regolamento di attuazione (UE) n. …/… della Commissione che definisce le norme tecniche di attuazione sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (di seguito la «proposta di NTA sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati»);

(di seguito congiuntamente denominati «le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione contengono disposizioni che riguardano in particolare la promozione, da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché il suo contributo ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, il suo svolgimento delle operazioni sui cambi e la sua detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri di cui all'articolo 127, paragrafi 2 e 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

1.1.

Il 13 gennaio 2011, la BCE ha adottato il parere CON/2011/1 su una su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), nel quale sottolineava, tra l’altro, che banche centrali sono investite, per espressa previsione di legge, di un ruolo e di responsabilità con riferimento alla salvaguardia della stabilità finanziaria ed alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture finanziarie. Il testo finale del regolamento (UE) n. 648/2012, in linea con tale considerazione, ha enfatizzato il ruolo del SEBC nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, e richiede che l’Aesfem elabori le proprie proposte di norme tecniche in stretta collaborazione con il SEBC (3).

1.2.

La BCE è stata strettamente coinvolta nei lavori dell’Aesfem sulle norme tecniche in relazione alle controparti centrali e ai repositori di dati, e apprezza la collaborazione dell’Aesfem mostrata prendendo in considerazione la maggior parte dei commenti della BCE nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. In generale, la BCE sostiene il testo finale delle proposte di norme tecniche e ritiene che siano ben bilanciate e in linea con i principi CPSS-IOSCO (CPSS-IOSCO Principles for financial market infrastructures) (4). Tuttavia, la BCE desidera presentare ulteriori commenti e suggerire altre modifiche in relazione ad alcune delle questioni più cruciali, ivi incluse le questioni di pertinenza della BCE, laddove il regolamento (UE) n. 648/2012 non richieda che il SEBC sia coinvolto nei lavori preparatori dell’Aesfem.

2.    Osservazioni di carattere specifico

2.1.

La BCE vede con favore la disposizione nelle proposta di NTR sull’obbligo di compensazione e sull’attenuazione del rischio (5) che specifica gli elementi che l’Aesfem dovrebbe prendere in considerazione al fine di valutare il grado di standardizzazione delle condizioni contrattuali e dei procedimenti operativi della pertinente categoria di derivati OTC sottoposti a compensazione. Infatti, tale disposizione aumenta la chiarezza del concetto stesso di «standardizzazione». Ciò è essenziale al fine di migliorare la trasparenza dei mercati di derivative OTC, ridurre il rischio sistemico e migliorare la stabilità finanziaria, come richiesto dai leader del G20 (6). Nondimeno, è importante assicurare che l’obiettivo primario della standardizzazione delle condizioni contrattuali non offra incentivi ai partecipanti del mercato per recedere dal processo di standardizzazione contrattuale, al fine di evitare l’obbligatoria introduzione di un obbligo di compensazione. A tal riguardo, la BCE sottolinea anche il mandato dell’Aesfem, di: a) esercitare un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare categoria di derivati potrebbe presentare rischi sistemici e b) prevenire l’arbitraggio regolamentare fra operazioni compensate e non compensate (7).

2.2.

Inoltre, la BCE nota che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 dispone che il regolamento non si applichi a: a) i membri del SEBC, b) gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e c) gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima, con riferimento anche agli obblighi di compensazione e di segnalazione (8). Tuttavia, l’obbligo per le controparti dei membri del SEBC di segnalare tutti i dati sulle loro operazioni ai repositari dei dati limiterebbe l’efficacia di tale esenzione. Al fine di evitare che il regolamento (UE) n. 648/2012 limiti il potere dei membri del SEBC di esercitare le loro funzioni di interesse pubblico è cruciale che, in particolare, i conti dei membri del SEBC siano protetti e la segnalazione basata sulle operazioni di banca centrale rimanga efficace. Il modo migliore di assicurarlo sarebbe se non solo i membri del SEBC fossero esenti dall’obbligo di segnalare le proprie operazioni in derivati, ma anche le controparti dei membri del SEBC in tali operazioni.

2.3.

La BCE nota che i depositi in contanti effettuati per mezzo delle operazioni di deposito o altri strumenti comparabili offerti da una banca centrale potrebbero essere denominati sia in una valuta emessa da tale banca centrale (cioè in «moneta di banca centrale») o in un’altra valuta non emessa da tale banca centrale («moneta di banca commerciale») e pertanto potrebbero avere diversi profili di rischio. Ciò dovrebbe essere riflesso nella politica di investimento di una controparte centrale a mezzo di un diverso trattamento di tali depositi e potrebbe essere preso in considerazione in occasione della prossima revisione del regolamento (UE) n. 648/2012.

Laddove la BCE raccomandi che le proposte di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano modificate, proposte redazionali specifiche accompagnate da note esplicative a tal fine si trovano nell’allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 novembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU C 57 del 23.2.2011, pag. 1.

(3)  Si vedano il considerando 11 e gli articoli 26, paragrafo 9, 34, paragrafo 3, 41, paragrafo 5, 42, paragrafo 5, 44, paragrafo 2, 45, paragrafo 5, 46, paragrafo 3, 47, paragrafo 8, 49, paragrafo 4, 54, paragrafo 4, 81, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(4)  Disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali, all’indirizzo http://www.bis.org

(5)  Articolo 6.

(6)  Si veda, in particolare, la dichiarazione del vertice del G20 di Toronto del 26-27 giugno 2010, disponibile sul sito: http://canadainternational.gc.ca

(7)  Articolo 11, paragrafo 13, e articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

(8)  Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012.


ALLEGATO

Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sui collegi per le controparti centrali

Testo presentato alla Commissione dall’AESFM

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Preambolo

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,»

«visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,

visto il parere della Banca centrale europea (2) ,

Nota esplicativa

In conformità all’articolo 296 del trattato, che stabilisce che gli atti giuridici facciano riferimento ai pareri previsti dai trattati, la modifica proposta è necessaria a riflettere il fatto che l'atto dell'Unione è adottato in conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato. Queste norme dispongono l’obbligo di consultare la BCE su ogni proposta di atto dell’Unione che ricada nelle aree di sua competenza  (3).

Modifica n. 2

Articolo 8 (nuovo)

Nessun testo

«Gestione delle crisi in situazioni di emergenza

Le procedure per affrontare le gestioni di emergenza riflettono le responsabilità e i bisogni informativi dei membri di un collegio e includono gli strumenti necessari per permettere una comunicazione tempestiva, proporzionata e efficace nel corso del procedimento di gestione delle crisi. In quanto parte delle procedure per le situazioni di emergenza, l’autorità compentente per la controparte centrale considera l’istituzione dei seguenti strumenti:

a)

Meccanismi permanenti di comunicazione nell’ambito di una crisi;

b)

Elenco minimo delle questioni chiave da essere comunicate nell’amibito di una crisi;

c)

controllo periodico delle procedure di gestione delle crisi.»

Nota esplicativa

Il documento di consultazione dell’AESFEM (AESFEM/2012/379) conteneva del testo relativo alle situazioni di emergenza. Conformemente alla Responsabilità E «Collaborazione con altre autorità» dei Principi CPSS-IOSCO, i meccanismi di cooperazione tra le autorità devono essere efficaci non solo in circostanze normali, ma anche in periodi di stress del mercato e nel corso di situazioni di crisi.


Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sul livello minimo di dati da segnalare al repertorio di dati

Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM

Modifiche proposte dalla BCE

Modifica n. 3

Allegato, Tavola 2, inserimento di una nuova sezione sui derivati creditizi dopo il campo 54

Nessun testo

 

«Section 2h (4) — Credito

Se un UPI è segnalato e contiene tutte le informazioni che seguono, non deve essere segnalato

Derivati creditizi

55

Clausola di ristritturazione

Indica il tipo di causa di ristrutturazione

 

Nota esplicativa

Dal punto di vista della stabilità finanziaria e dell’analisi del rischio sistemico, è cruciale ottenere informazioni sul tipo di clausole di ristrutturazione sui contratti CDS in essere. Tali informazioni permettono alle autorità di analizzare più precisamente l’impatto di un evento di credito sulle esposizioni in CDS dei partecipanti al mercato e di comprendere che tipo di eventi di credito si applicherebbero a talune posizioni in CDS. Pertanto, la mancanza di tali informazioni sarebbe pregiudizievole all’analisi del rischio sistemico connessa a eventi di credito.


Proposte redazionali relative alla proposta di NTR sui dati che i repositori di dati devono pubblicare e rendere disponibili nonché sugli standard operativi per aggregare, comparare e avere accesso ai dati

Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM

Modifiche proposte dalla BCE

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 10

«10.   Il repositario di dati fornisce accesso al membro del SEBC pertinente con riferimento ai dati sulle posizioni relativi ai derivati creditizi nella valuta emessa da tale membro»

«10.   Il repositario di dati fornisce accesso al membro del SEBC pertinente con riferimento ai dati sulle singole operazioni, nonché sui dati sulle posizioni relativi ai derivati creditizi nella valuta emessa da tale membro Se nessuna delle controparti del contratto derivato è situata all’interno della giurisdizione di tale membro del SEBC, il repositorio di dati può fornire tali dati sulle singole operazioni senza identificare le controparti del derivato.»

Nota esplicativa

L’attuale proposta dispone solo l’accesso ai «dati sulle posizioni» per la banca centrale di emissione. Al fine di adempiere al proprio mandato ai sensi dell’articolo 127, paragrafi 2 e 5, del Trattato, in particolare con riferimento alla politica monetaria, al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e alla stabilità finanziaria, la BCE richiede l’accesso ai dati sulle singole operazioni con riferimento ai contratti denominati in euro.

A tale proposito, la BCE ha interesse a: a) monitorare a livello aggregato o individuale i flussi di pagamento che interessano i sistemi di pagamento e regolamento; b) monitorare la liquidità dell’euro; e c) monitorare le attività speculative in tale valuta. Ciò sarà utile in particolare per valutare le potenziali tensioni delle liquidità che potrebbero avere un impatto sull’attuazione della politica monetaria. I dati sulle posizioni forniscono solo dati sugli importi delle consistenze in essere («stock»), ma non sui flussi, che sono necessari per condurre un’analisi della liquidità.

Inoltre, la compensazione obbligatoria avrà un impatto significativo sulla liquidità del mercato e sui flussi di pagamento. L’accesso ai dati sulle singole operazioni è necessario per comprendere la struttura del mercato e la resistenza in termini di liquidità del mercato dei derivati OTC.

L’Eurosistema avrà anche bisogno di accedere ai dati sulle singole operazioni alla luce del suo ruolo in quanto un membro dei collegi per le controparti centrali rappresenta la banca centrale di emissione. Dato che l’euro è di gran lunga la valuta più importante dell’Unione con riferimento ai contratti derivati, la BCE ritiene che l’Eurosistema sarà membro di un vasto numero di collegi per le controparti centrali.


Proposte redazionali relative alla proposta di NTA sul formato e la frequenza delle segnalazioni ai repositori di dati

Testo presentato alla Commissione dall’AESFEM

Modifiche proposte dalla BCE

Modifica n. 5

Allegato, Tavola 2, inserimento di una nuova sezione sui derivati creditizi dopo il campo 54

Nessun testo

 

«Sezione 2h (5) — Credito

Se un UPI è segnalato e contiene tutte le informazioni che seguono, non deve essere segnalato

Derivati creditizi

55

Clausola di ristrutturazione

Old R=

Vecchia ristrutturazione

Mod R=

Ristrutturazione modificata

Mod-Mod R=

Ristrutturazione modificata modificata

No R=

nessuna ristrutturazione

 

Nota esplicativa

Dal punto di vista della stabilità finanziaria e dell’analisi del rischio sistemico, è cruciale ottenere informazioni sul tipo di clausole di ristrutturazione sui contratti CDS in essere. Tali informazioni permettono alle autorità di analizzare più precisamente l’impatto di un evento di credito sulle esposizioni in CDS dei partecipanti al mercato e di comprendere che tipo di eventi di credito si applicherebbero a talune posizioni in CDS. Pertanto, la mancanza di tali informazioni sarebbe pregiudizievole all’analisi del rischio sistemico connessa a eventi di credito.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU C X, del xx.xx.201x, pag. xx.»

(3)  La BCE nota che ogni progetto di NTR e NTA rispetto al quale sono proposte delle modifiche nel presente parere, dovrebbe fare riferimento allo stesso parere.

(4)  Si noti che le sezioni e i campi successive devono essere rinumerati.»

(5)  Si noti che le sezioni e i campi successive devono essere rinumerati.»


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