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Document 52007AB0004

Parere della Banca centrale europea, del 15 febbraio 2007 , a richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle Direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (CON/2007/4)

OJ C 39, 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/1


Parere della Banca centrale europea

del 15 febbraio 2007

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle Direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Introduzione e base giuridica

Il 29 e il 31 gennaio 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto richiesta dal Consiglio dell'Unione europea di un parere su otto proposte di direttiva (1) in materia finanziaria (di seguito «le proposte») il cui obiettivo principale è la modifica delle disposizioni relative alla procedura del comitato di otto direttive attualmente in vigore al fine di incorporarvi delle disposizioni riguardanti una nuova procedura del comitato («procedura di regolamentazione con controllo»), che deriva dall'adozione della Decisione del Consiglio 2006/512/CE del 17 luglio 206 che modifica la Decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2), nonché al fine di abrogare le disposizioni delle otto direttive attualmente in vigore che prevedono un limite temporale per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione (la cosiddetta «clausola di temporaneità»). La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni

1.1

La BCE accoglie con favore il nuovo accordo sulla procedura del comitato raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, che riveste una grande importanza affinché la procedura Lamfalussy possa continuare a funzionare.

1.2

La BCE non ha osservazioni di natura specifica sulle proposte, che sono in linea con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'introduzione della nuova «procedura di regolamentazione con controllo» nel quadro della procedura del comitato (3).

1.3

Vista l'importanza del ruolo giocato dalle misure d'attuazione nella legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, la BCE coglie l'occasione per sottolineare l'importanza del proprio ruolo consultivo stabilito dall'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, che richiede che la BCE sia consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze». Come messo in rilievo di recente (4)«la BCE ritiene che le proposte di atti di livello 2 costituiscano» proposte di atti comunitari «ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato» (5). Pertanto, la disposizione del trattato che prevede che la BCE sia consultata in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri fra le sue competenze include un obbligo di consultazione su tali misure d'attuazione (6).

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 febbraio 2007.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 901 def.); 2) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 902 def.); 3) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio Che modifica la Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 906 def.); 4) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 909 def.); 5) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 910 def.); 6) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 911 def.); 7) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 913 def.); 8) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2006) 916 def.).

(2)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(3)  Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in riferimento alla decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che modifica la Decisione 1999/468/CE Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2006/512/CE), (GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1).

(4)  Parere della BCE CON/2006/57 del 12 dicembre 2006 relativo a un progetto di direttiva della Commissione recante modalità di esecuzione della Direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.

(5)  Nel quadro Lamfalussy le misure d'attuazione sono considerate «atti di livello 2».

(6)  La mancata consultazione tra istituzioni comunitarie è stata fatta oggetto di diverse pronunce da parte della Corte di Giustizia. Con riguardo all'obbligo di consultazione il Parlamento europeo, si veda la Causa 138/79 Roquette Frères, Racc. 1980 pag. 3333 e Causa C-21/94 Parlamento contro Consiglio, Racc. 1995 pagg. I-1827, p.17. Sull'obbligo dell'Alta Autorità di consultare il Consiglio e i comitati consultivi sulla base del Trattato CECA si veda la Causa 1/54 Francia contro Alta Autorità, Racc. 1954-56 pag. 37, p.52, confermato dalla Causa 6/54 Paesi bassi contro Alta Autorità, Racc. 1954-56 pag. 103, p.112. Per quanto riguarda l'articolo 105, paragrafo 4, del trattato, nella Causa C-11/00 Commissione contro Banca centrale europea, Racc. 2003 pagg. I-7147, l'Avvocato generale Jacobs ha sottolineato che: «La consultazione della BCE in merito alle misure rientranti nella sua competenza è una fase della procedura, prescritta da una disposizione del Trattato, la cui inosservanza è chiaramente atta ad inficiare il contenuto delle misure adottate. Il mancato rispetto di tale condizione, a mio parere, deve costituire un motivo d'annullamento», Parere dell'Avvocato generale Jacobs espresso il 3 ottobre 2002, paragrafo 131.


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