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Document 32008X0201(02)

Accordo, del 31 dicembre 2007 , tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

OJ C 29, 1.2.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/6


ACCORDO

del 31 dicembre 2007

tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(2008/C 29/05)

LA BANCA CENTRALE EUROPEA E LA BANK ĊENTRALI TA' MALTA/CENTRAL BANK OF MALTA,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, del 31 dicembre 2007, relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Central Bank of Cyprus e della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (1), la somma complessiva dell'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2008 in conformità dell'articolo 49.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») è pari a 36 553 305,17 EUR.

(2)

Conformemente all'articolo 30.3 dello statuto SEBC e all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, a decorrere dal 1o gennaio 2008 la BCE è tenuta ad accreditare alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 della decisione stessa. La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concordano di stabilire in 35 831 257,94 EUR il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, al fine di assicurare che il rapporto tra l'ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno già adottato l'euro (di seguito «BCN partecipanti») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN partecipanti.

(3)

La differenza fra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta dall'applicazione al valore delle attività di riserva in valuta che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ha già trasferito in virtù dell'articolo 30.1 dello statuto SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all'articolo 49.1 dello statuto SEBC, e dall'effetto sui crediti detenuti dalle altre BCN partecipanti, di cui all'articolo 30.3 dello statuto SEBC, dell'adeguamento dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004, a norma dell'articolo 29.3 dello statuto SEBC, e delle estensioni dello schema di capitale della BCE al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007, a norma dell'articolo 49.3 dello statuto SEBC.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta concordano che il credito di quest'ultima può essere ridotto compensandolo con l'importo con il quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, nel caso in cui il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sia maggiore di 35 831 257,94 EUR.

(5)

La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest'ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all'importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell'articolo 30 dello statuto SEBC, in conformità dell'articolo 10.3 dello statuto SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta in conformità dell'articolo 30.3 dello statuto SEBC e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 (di seguito il «credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta» o il «credito») è superiore a 35 831 257,94 EUR all'ultima data in cui la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Bank Ċentrali ta'Malta/Central Bank of Malta, in linea con l'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è ridotto a 35 831 257,94 EUR, a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l'importo con il quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2008, conformemente all'articolo 49.2 dello statuto SEBC e all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22. L'importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l'articolo 49.2 dello statuto SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22, che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell'articolo 49.2 dello statuto SEBC e dell'articolo 5, paragrafo 1, della decisione BCE/2007/22 è inferiore alla differenza tra: a) il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta; e b) 35 831 257,94 EUR, allora il credito è ridotto a 35 831 257,94 EUR: i) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e ii) effettuando un pagamento in euro da parte della BCE alla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET/TARGET2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è inferiore a 35 831 257,94 EUR all'ultima data nella quale la BCE riceve le attività di riserva in valuta dalla Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conformemente all'articolo 3 della decisione BCE/2007/22, allora il credito è aumentato a quella data a 35 831 257,94 EUR. L'aumento si realizza mediante il pagamento, da parte della Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta alla BCE, di un importo pari alla differenza. Qualunque importo che la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2008 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della decisione BCE/2007/22.

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2008.

2.   Il presente accordo è redatto in duplice originale in lingua inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta conservano ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2007.

Per la Banca centrale europea

Jean-Claude TRICHET

Presidente

Per la Central Bank of Malta

Michael C. BONELLO

Governatore


(1)  GU L 27 dell'1.2.2008.


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