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Document 32011Y0115(01)

Accordo, del 31 dicembre 2010 , tra la Banca centrale europea e la Eesti Pank riguardo alla somma accreditata alla Eesti Pank da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

OJ C 12, 15.1.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 97 - 98

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/6


ACCORDO

del 31 dicembre 2010

tra la Banca centrale europea e la Eesti Pank riguardo alla somma accreditata alla Eesti Pank da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

2011/C 12/02

LA EESTI PANK E LA BANCA CENTRALE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE del 31 dicembre 2010 relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank (BCE/2010/34) (1), la somma complessiva dell’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che essa è tenuta a trasferire alla Banca centrale europea (BCE) a decorrere dal 1o gennaio 2011 in conformità dell’articolo 48.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») è pari a 145 853 596,60 EUR.

(2)

Conformemente all’articolo 30.3 dello statuto SEBC e all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34), a decorrere dal 1o gennaio 2011 la BCE è tenuta ad accreditare alla Eesti Pank un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del contributo in attività di riserva in valuta della Eesti Pank, fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 della decisione stessa. La BCE e la Eesti Pank concordano di stabilire in 103 115 678,01 EUR il credito della Eesti Pank, al fine di assicurare che il rapporto tra l’ammontare in euro del credito della stessa e la somma complessiva in euro delle somme accreditate alle altre banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «altre BCN») sia pari al rapporto tra la ponderazione della Eesti Pank nello schema di capitale della BCE e le ponderazioni complessive nel medesimo schema delle altre BCN.

(3)

La differenza tra gli importi di cui ai considerando 1 e 2 risulta: i) dall’applicazione al valore delle attività di riserva in valuta già trasferite dalla Eesti Pank in virtù dell’articolo 30.1 dello statuto SEBC degli «attuali tassi di cambio», di cui all’articolo 48.1 dello statuto SEBC; e ii) dall’effetto degli adeguamenti dello schema di capitale della BCE al 1o gennaio 2004 e al 1o gennaio 2009 in virtù dell’articolo 29.3 dello Statuto SEBC e dello schema di capitale esteso al 1o maggio 2004 e al 1o gennaio 2007 in virtù dell’articolo 48.3 dello Statuto SEBC sui crediti detenuti dalle altre BCN in conformità dell’articolo 30.3 dello statuto SEBC.

(4)

Alla luce della differenza sopra menzionata, la BCE e la Eesti Pank concordano che il credito di quest’ultima possa essere ridotto compensandolo con l’ammontare che la Eesti Pank è tenuta a conferire alle riserve e agli accantonamenti della BCE conformemente all’articolo 48.2 dello statuto e all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34), nel caso in cui il credito della Eesti Pank sia maggiore di 103 115 678,01 EUR.

(5)

La BCE e la Eesti Pank dovrebbero accordarsi su altre modalità per accreditare la somma a quest’ultima, tenendo conto del fatto che, a seconda degli andamenti dei tassi di cambio, potrebbe essere necessario aumentare, e non ridurre, il credito all’importo indicato nel considerando 2.

(6)

Il Consiglio direttivo ha approvato la conclusione da parte della BCE del presente accordo, che riguarda una decisione da adottarsi a norma dell’articolo 30 dello statuto SEBC, in conformità dell’articolo 10.3 dello statuto SEBC e della procedura in esso delineata,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modalità di accreditamento delle somme alla Eesti Pank

1.   Se la somma che la BCE deve accreditare alla Eesti Pank in conformità dell’articolo 30.3 dello statuto e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34) (di seguito il «credito») è superiore a 103 115 678,01 EUR alla data ultima in cui la BCE riceve attività di riserva in valuta dalla Eesti Pank, in linea con l’articolo 3 della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34), allora il credito è ridotto a 103 115 678,01 EUR a partire dalla medesima data. Tale riduzione è effettuata compensando il credito con l’importo con il quale la Eesti Pank è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE a decorrere dal 1o gennaio 2011 conformemente all'articolo 48.2 dello statuto e all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34). L’importo compensato è trattato come un contributo anticipato alle riserve e agli accantonamenti della BCE in linea con l’articolo 48.2 dello statuto del SEBC e l'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34), che è da ritenersi come effettuato alla data in cui la compensazione ha avuto luogo.

2.   Se la somma con la quale la Eesti Pank è tenuta a contribuire alle riserve e agli accantonamenti della BCE in conformità dell’articolo 48.2 dello statuto SEBC e dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34) è inferiore alla differenza tra l’importo del credito della Eesti Pank e 103 115 678,01 EUR allora l’importo di tale credito è ridotto a 103 115 678,01 EUR: a) effettuando una compensazione in linea con il paragrafo 1 di cui sopra; e b) effettuando un pagamento dalla BCE alla Eesti Pank in euro pari alla differenza in meno derivante da tale compensazione. Qualunque importo che la BCE sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2011. La BCE dà istruzioni, a tempo debito, affinché tale importo e i relativi interessi netti maturati, siano trasferiti mediante il Sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo (TARGET 2). Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Se il credito della Eesti Pank è inferiore a 103 115 678,01 EUR alla data finale nella quale la BCE riceve attività di riserva in valuta dalla Eesti Pank conformemente all’articolo 3 della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34), allora il credito è aumentato a quella data a 103 115 678,01 EUR e la Eesti Pank paga alla BCE un importo in euro pari alla differenza. Qualunque importo che la Eesti Pank sia tenuta a pagare conformemente al presente paragrafo è dovuto con effetto dal 1o gennaio 2011 e deve essere pagato secondo le procedure specificate nell’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della decisione 2011/23/UE (BCE/2010/34).

Articolo 2

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore il 1o gennaio 2011.

2.   Il presente accordo in duplice originale è redatto in inglese e debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE e la Eesti Pank detengono ciascuna un originale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2010.

Per la Eesti Pank

Andres LIPSTOK

Governatore

Per la Banca centrale europea

Jean-Claude TRICHET

Presidente


(1)  GU L 11 del 15.1.2011.


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