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Document 52001HB0017

Raccomandazione della Banca centrale europea del 6 dicembre 2001 relativa all'abrogazione di disposizioni legislative presenti negli Stati membri partecipanti limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in ogni singolo pagamento (BCE/2001/17)

OJ C 356, 14.12.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001HB0017

Raccomandazione della Banca centrale europea del 6 dicembre 2001 relativa all'abrogazione di disposizioni legislative presenti negli Stati membri partecipanti limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in ogni singolo pagamento (BCE/2001/17)

Gazzetta ufficiale n. C 356 del 14/12/2001 pag. 0009 - 0010


Raccomandazione della Banca centrale europea

del 6 dicembre 2001

relativa all'abrogazione di disposizioni legislative presenti negli Stati membri partecipanti limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in ogni singolo pagamento

(BCE/2001/17)

(2001/C 356/05)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") e in particolare l'ultimo periodo dell'articolo 105, paragrafo 4, l'articolo 106 e il terzo trattino dell'articolo 110, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 4, lettera b) e 34.1,

considerando quanto segue:

(1) Il corso legale delle banconote denominate in euro è stabilito nell'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, nell'articolo 16 dello statuto e nell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro(1).

(2) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 974/98 stabilisce che le monete metalliche denominate in euro hanno corso legale e che l'obbligo di accettare monete metalliche denominate in euro in un singolo pagamento è limitato al numero di 50 monete metalliche.

(3) L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 974/98 stabilisce che al termine del periodo transitorio i riferimenti alle unità monetarie nazionali, contenuti negli strumenti giuridici, sono da intendere come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione.

(4) In alcuni Stati membri che hanno adottato l'euro in conformità del trattato sono in vigore disposizioni limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in un singolo pagamento. Tali disposizioni nazionali possono dar luogo, una volta che tali monete metalliche abbiano perso il corso legale, ad una situazione di fatto ambigua nonché pregiudicare la chiarezza e la certezza del diritto. Vista la formulazione dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 974/98, le parti ptrebbero nutrire dubbi circa i limiti legali riguardanti l'ammontare delle monete metalliche che possono essere utilizzate per estinguere debiti pecuniari. In particolare, le parti potrebbero continuare ad applicare alle monete metalliche denominate in euro i limiti previsti dalle disposizioni legislative nazionali, dopo il termine del periodo di doppia circolazione o, in assenza di tale periodo, del periodo transitorio.

(5) La chiarezza e la certezza del diritto potrebbero venire pregiudicate nel caso in cui gli Stai membri partecipanti inserissero nei loro futuri accordi contrattuali con le banche centrali nazionali in materia di conio di monete metalliche, da essi stessi denominate in euro, clausole o formulazioni che facciano riferimento a disposizioni nazionali limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in una unità monetaria nazionale che possono essere utilizzate in un singolo pagamento, nei casi in cui queste non siano state abrogate.

(6) La Banca centrale europea (BCE) può presentare raccomandazioni nella sua sfera di competenza alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali. Nel processo del conio di monete metalliche aventi corso legale da parte degli Stati membri partecipanti, è necessaria l'approvazione della BCE sul volume di tale conio. Al fine di evitare fraintendimenti riguardo alla portata del corso legale delle monete metalliche in euro coniate dagli Stati membri partecipanti e approvate dalla BCE, la BCE considera necessario rivolgere una raccomandazione agli Stati membri partecipanti avente ad oggetto le disposizioni legislative nazionali, che siano ancora in vigore, limitative dell'ammontare di monete metalliche, denominate in una unità monetaria nazionale, che possono essere utilizzate in un singolo pagamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione:

- per "Stati membri partecipanti", si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

- per "unità monetaria nazionale" si intende ogni unità monetaria degli Stati membri partecipanti, come definita il giorno precedente l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria o, a seconda del caso, il giorno precedente il passaggio dalla valuta nazionale all'euro, nei casi di Stati membri che abbiano adottato l'euro in una fase successiva.

Articolo 2

Abrogazione delle disposizioni legislative nazionali limitative dell'ammontare di monete metalliche utilizzate in un singolo pagamento

1. Si raccomanda agli Stati membri partecipanti di abrogare in forma esplicita le disposizioni legislative eventualmente ancora in vigore nei rispettivi ordinamenti giuridici, limitative dell'ammontare delle monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale che una parte è obbligata ad accettare in un singolo pagamento.

2. Si raccomanda agli Stati membri partecipanti di tentare di abrogare le disposizioni di cui al paragrafo 1 in modo che esse non siano più in vigore quando le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale abbiano perso corso legale, in conformità del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio e della legislazione nazionale sulla transizione all'euro.

Articolo 3

Disposizioni finali

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente raccomandazione.

La presente raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

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