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Document 32001D0015(01)

2001/913/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2001/15)

OJ L 337, 20.12.2001, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56
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Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 54 - 56

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32010D0029(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/913/oj

32001D0913

2001/913/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2001/15)

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 20/12/2001 pag. 0052 - 0054


Decisione della Banca centrale europea

del 6 dicembre 2001

relativa all'emissione delle banconote in euro

(BCE/2001/15)

(2001/913/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 16,

considerando che:

(1) Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 16 dello statuto, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. In base a tali disposizioni, la BCE e le Banche centrali nazionali (BCN) possono emettere le uniche banconote aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Il diritto comunitario ha previsto un sistema composto da una pluralità di responsabili dell'emissione delle banconote. La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

(2) Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), a decorrere dal 1o gennaio 2002, la BCE e le BCN (in seguito denominate "Eurosistema") immettono in circolazione banconote denominate in euro. Le banconote in euro sono espressione della stessa e unica moneta e sono sottoposte ad un regime giuridico unitario.

(3) L'emissione delle banconote in euro non necessita di essere soggetta a limiti quantitativi o di altro tipo, visto che la immissione in circolazione di banconote è un processo indotto dalla domanda.

(4) La decisione BCE/2001/7, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro(2), come modificata dalla decisione BCE/2001/14(3), contiene regole comuni sulle banconote in euro. La BCE ha stabilito specifiche tecniche comuni per le banconote in euro e misure di controllo di qualità, al fine di garantire che le banconote in euro siano conformi alle suddette specifiche. Di conseguenza, tutte le banconote in euro hanno il medesimo aspetto esteriore e presentano il medesimo livello di qualità e non può essere fatta distinzione alcuna tra le banconote dello stesso taglio.

(5) Tutte le banconote in euro dovrebbero essere soggette ai medesimi requisiti di accettazione e di trattamento da parte dei membri dell'Eurosistema, indipendentemente da quale fra questi le abbia immesse in circolazione. Pertanto, la corrente prassi di rimpatrio delle banconote denominate in unità monetarie nazionali verso la banca centrale nazionale emittente non si applicherà alle banconote in euro. Il regime per l'emissione delle banconote in euro è basato sul principio del non rimpatrio delle banconote in euro.

(6) Ai sensi dell'articolo 29.1 dello Statuto, a ciascun membro del Sistema europeo di banche centrali viene assegnata una ponderazione nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, come stabilito dalla decisione BCE/1998/13 del 1o dicembre 1998 relativa alle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE(4). Tale ponderazione è basata sulla popolazione e sul prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro e regola i conferimenti nel capitale della BCE, i trasferimenti alla BCE delle attività di riserva in valuta delle BCN, la distribuzione del reddito monetario delle BCN e la ripartizione dei profitti e delle perdite della BCE.

(7) Le banconote in euro hanno corso legale in tutti gli Stati membri partecipanti, circoleranno liberamente all'interno dell'area dell'euro, saranno emesse nuovamente dai membri dell'Eurosistema e potranno anche essere conservate o utilizzate all'esterno dell'area dell'euro. Le passività relative all'emissione dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione dovrebbero quindi essere ripartite tra i membri dell'Eurosistema in base ad un criterio oggettivo. La quota di ciascuna BCN nel capitale versato della BCE costituisce un criterio adeguato. Tale quota risulta da un'applicazione proporzionale, nei confronti delle BCN, dello schema descritto all'articolo 29.1 dello statuto. Poiché tale criterio non è applicabile alla BCE, sarà il Consiglio direttivo a determinare la quota percentuale delle banconote in euro che devono essere emesse dalla BCE.

(8) In forza del principio dell'esecuzione decentrata delle operazioni dell'Eurosistema previsto agli articoli 9.2 e 12.1 dello statuto, sono demandati alle BCN la immissione in circolazione e il ritiro dalla circolazione di tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE. Coerentemente con tale principio, anche la gestione operativa delle banconote in euro è effettuata dalle BCN.

(9) La differenza tra l'ammontare delle banconote in euro attribuite a ciascuna BCN in conformità dello schema di distribuzione delle banconote e quello delle banconote in euro messe in circolazione da tale BCN, dovrebbe dar luogo ai saldi interni all'Eurosistema. Poiché la BCE non mette in circolazione banconote in euro, dovrebbe detenere saldi creditori interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN per un valore equivalente alla quota di banconote in euro da essa emesse. La remunerazione di questi saldi interni all'Eurosistema incide sulle situazioni di reddito delle BCN e fa quindi oggetto della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle BCN degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002(5), fondata sull'articolo 32 dello statuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

b) per "banconote in euro" si intendono le banconote conformi ai requisiti previsti nella decisione BCE/2001/7 e alle specifiche tecniche stabilite dal Consiglio direttivo;

c) per "schema di capitale sottoscritto" si intendono le percentuali risultanti dall'applicazione alle BCN della ponderazione nello schema di cui all'articolo 29.1 dello statuto e fissate nella decisione BCE/1998/13;

d) per "schema di distribuzione delle banconote" si intendono le percentuali risultanti dalla presa in considerazione della quota della BCE nell'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto (arrotondato al multiplo di 0.0005 punti percentuali più prossimo) alla quota delle BCN in tale totale. L'allegato della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile dal 1o gennaio 2002.

Articolo 2

Emissione delle banconote in euro

La BCE e le BCN emettono le banconote in euro.

Articolo 3

Obblighi degli organismi responsabili dell'emissione

1. Le BCN immettono in circolazione e ritirano dalla circolazione le banconote in euro ed effettuano qualunque tipo di gestione operativa con riguardo a tutte le banconote in euro, incluse quelle emesse dalla BCE.

2. Le BCN, su richiesta del detentore, accettano tutte le banconote in euro per il cambio con banconote in euro di valore equivalente o, nel caso di titolari di un conto, per l'accredito sui conti detenuti presso la BCN ricevente.

3. Le BCN considerano quali proprie passività le banconote in euro che accettano, le quali vengono trattate in maniera identica a tutte le altre.

4. Le BCN non trasferiscono ad altre BCN le banconote in euro che accettano e le tengono a disposizione per emetterle nuovamente. Eccezionalmente e in linea con tutte le regole stabilite dal Consiglio direttivo della BCE:

a) le banconote in euro mutilate, danneggiate, consumate o ritirate possono essere distrutte dalla BCN ricevente;

b) le banconote in euro detenute dalle BCN possono, per ragioni logistiche, essere redistribuite in grossi quantitativi all'interno dell'Eurosistema.

Articolo 4

Distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema

1. L'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione è distribuito tra i membri dell'Eurosistema applicando lo schema di distribuzione delle banconote.

2. La differenza tra l'ammontare delle banconote in euro distribuite a ciascuna BCN secondo lo schema di distribuzione e quello delle banconote in euro che la suddetta BCN immette in circolazione, dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La BCE detiene saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all'ammontare delle banconote in euro da essa emesse.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2002.

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 233 del 31.8.2001, pag. 55.

(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 125 del 19.5.1999, pag. 33.

(5) Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE IN EURO DAL 1o GENNAIO 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

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