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Document 32001D0014(01)

2002/12/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 dicembre 2001, che modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2001/14)

OJ L 5, 9.1.2002, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2003; abrogato da 32003D0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/12(1)/oj

32001D0014(01)

2002/12/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 dicembre 2001, che modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2001/14)

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/2002 pag. 0026 - 0028


Decisione della Banca centrale europea

del 3 dicembre 2001

che modifica la decisione BCE/2001/7 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro

(BCE/2001/14)

(2002/12/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2001/7, del 30 agosto 2001, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, cambio e ritiro delle banconote in euro(1) istituisce un regime comune secondo il quale le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN) sostituiscono banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate.

(2) È opportuno modificare l'articolo 3 della decisione BCE/2001/7 al fine di chiarire che la sostituzione di banconote in euro aventi corso legale avrà luogo solo a certe condizioni e di introdurre l'obbligo esplicito per le BCN di rifiutare la sostituzione di banconote in euro aventi corso legale, quando abbiano la certezza o motivo sufficiente per ritenere che sia stato commesso un reato o che le banconote siano state intenzionalmente mutilate o danneggiate.

(3) Dall'indirizzo BCE/1999/3, del 7 luglio 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999(2), risulta che le BCN possano in certi casi trattenere le banconote mutilate o danneggiate presentate per la sostituzione. Inoltre, è riconosciuto che i principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione(3), il quale obbliga gli enti creditizi e le altre istituzioni a ritirare dalla circolazione le banconote riguardo alle quali abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che siano contraffatte, si applichino per analogia anche alle BCN. Nondimeno, per esigenze di chiarezza è necessario menzionare espressamente nella presente decisione che le BCN sono obbligate a trattenere, a fronte di apposita ricevuta, tutte le banconote mutilate o danneggiate riguardo alle quali abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, consista esso nel reato di contraffazione o in altri, quali furto o rapina. Dovrebbe essere chiaramente affermato che le banconote mutilate o danneggiate verranno trattenute come prova e verranno presentate alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Nel caso in cui le autorità competenti non decidano altrimenti, le banconote trattenute come prova saranno restituite al richiedente al termine dell'indagine. Il richiedente può quindi presentare nuovamente le banconote alla BCN per la sostituzione. Inoltre, è opportuno introdurre l'obbligo per le BCN di trattenere le banconote presentate, qualora abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che queste siano state mutilate o danneggiate intenzionalmente, al fine di evitare il rientro di tali banconote in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione a un'altra BCN.

(4) L'introduzione del pagamento di diritti è da considerarsi necessaria al fine di compensare le BCN per gli accertamenti particolarmente laboriosi da esse effettuate. È pertanto opportuno sostituire l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della decisione BCE/2001/7 con una disposizione specifica contenente le condizioni per l'imposizione del pagamento dei diritti. Si è riconosciuto indispensabile operare una distinzione tra il pubblico in generale e le entità che maneggiano professionalmente le banconote e che le abbiano danneggiate mediante l'uso di dispositivi antifurto, e solo per questi ultimi è previsto il pagamento dei diritti in quanto l'imposizione di diritti costituisce misura adeguata ad incoraggiare un uso appropriato dei dispositivi antifurto da parte di tutte le entità che maneggiano professionalmente le banconote.

(5) Al fine di evitare che venga imposto il pagamento di diritti di portata molto ridotta per la sostituzione solo di poche banconote, sarebbe opportuno determinare il numero minimo di banconote la cui sostituzione non comporti imposizione di diritti. Inoltre, le banconote in euro mutilate o danneggiate in grande quantità a causa dell'utilizzo di dispositivi antifurto sono da presentarsi per la sostituzione in un numero non inferiore a 100,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica dell'articolo 3

L'articolo 3 della decisione BCE/2001/7 è sostituito come segue: "Articolo 3

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN degli Stati membri partecipanti, su richiesta e alle condizioni stabilite nel paragrafo 2, sostituiscono le banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate, nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota;

b) qualora sia presentato il 50 % o meno della banconota se il richiedente può dimostrare che le parti mancanti sono andate distrutte.

2. La sostituzione di banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate è assicurata alle seguenti condizioni:

a) l'identificazione del richiedente in casi di dubbio circa la titolarità di quest'ultimo sulle banconote e circa l'autenticità delle banconote stesse;

b) spiegazioni scritte sul tipo di macchia, contaminazione o impregnazione, in caso siano presentate banconote macchiate con inchiostro, contaminate o impregnate;

c) una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura della neutralizzazione in caso di banconote presentate da entità che maneggiano professionalmente le banconote, quali gli enti creditizi come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(4), come modificata dalla direttiva 2000/28/CE(5) (in seguito denominati 'enti creditizi'), le società di servizi e trasporto valori e i cambiavalute, se queste sono state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto.

3. Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato o che le banconote siano state mutilate o danneggiate intenzionalmente, esse ne rifiutano la sostituzione.

Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che sia stato commesso un reato, esse trattengono come prova le banconote mutilate o danneggiate, a fronte di apposita ricevuta, al fine di presentarle alle autorità competenti per dare inizio o contribuire a un'indagine penale già in corso. Nel caso in cui le autorità competenti non decidano altrimenti, le banconote sono restituite al richiedente al termine dell'indagine e pertanto sono da considerarsi idonee ad essere sostituite. Nei casi in cui le BCN abbiano la certezza o motivo sufficiente di ritenere che le banconote siano state mutilate o danneggiate intenzionalmente, esse le trattengono al fine di evitare il loro rientro in circolazione o che il richiedente le presenti per la sostituzione a un'altra BCN."

Articolo 2

Introduzione dell'articolo 3a

Il seguente articolo 3a è inserito nella decisione BCE/2001/7: "Articolo 3a

Imposizione di diritti per la sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN impongono il pagamento di diritti in capo alle entità che maneggiano professionalmente le banconote, quali gli enti creditizi, le società di servizi e trasporto valori e i cambiavalute, qualora questi facciano richiesta alle BCN, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, di sostituire le banconote in euro aventi corso legale mutilate o danneggiate a causa dell'uso di dispositivi antifurto.

2. I diritti ammontano a 10 cent per banconota in euro mutilata o danneggiata.

3. I diritti sono imposti solo nel caso in cui vengano sostituite almeno 100 banconote in euro. I diritti sono imposti su tutte le banconote sostituite.

4. Non è imposto alcun diritto nell'ipotesi di banconote in euro mutilate o danneggiate in conseguenza di reati di rapina o furto, tentati o consumati."

Articolo 3

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2002.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 dicembre 2001.

Il presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 233 del 31.8.2001, pag. 55. Versione consolidata pubblicata in GU C 6 del 9.1.2002.

(2) GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32.

(3) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

(4) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(5) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37.

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