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Document 32001O0012

Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 novembre 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2001/12)

OJ L 310, 28.11.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 3 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/833/oj

32001O0012

Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 novembre 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2001/12)

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/2001 pag. 0031 - 0032


Indirizzo della Banca centrale europea

del 16 novembre 2001

che modifica l'indirizzo BCE/2000/1 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2001/12)

(2001/833/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino, nonché gli articoli 3.1, terzo trattino, 12.1, 14.3 e 30.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

considerando che:

(1) In conformità dell'indirizzo BCE/2000/1 del 3 febbraio 2000 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività in valuta della Banca centrale europea(1), come modificato dall'indirizzo BCE/2001/5(2), la banca centrale nazionale di ciascuno degli Stati membri partecipanti può effettuare operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE), in qualità di rappresentante della BCE.

(2) La BCE ritiene che il contratto quadro per le operazioni finanziarie sponsorizzato dalla Federazione bancaria dell'Unione europea, in cooperazione con il Gruppo europeo delle Casse di risparmio (European Savings Banks Group) e con l'Associazione europea di banche cooperative (European Association of Cooperative Banks) rappresenti un accordo quadro appropriato per tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, incluse le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e operazioni di pronti contro termine con attribuzione retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego, realizzate con controparti riconosciute o costituite secondo il diritto degli Stati appartenenti all'Unione europea e della Svizzera.

(3) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

La nota 1 dell'allegato 1 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituita come segue: "Il testo originario del presente allegato è redatto in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco e incorporato in accordi quadro redatti in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco. La traduzione del presente allegato in altre lingue è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante."

Articolo 2

L'allegato 3 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituito come segue:

"ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati

1. Tutte le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE comprese le operazioni di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e le operazioni di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, sono regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto degli Stati appartenenti all'Unione europea o secondo il diritto svizzero, il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di uno Stato che si trovi al di fuori dell'Unione europea, Svizzera e Stati Uniti, il "TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement, 2000 version", e per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti, il "Bond Market Association Master Repurchase Agreement".

2. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE sono regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti costituite o riconosciute secondo il diritto francese, la "Convention-cadre relative aux opérations de marché à terme"; per le controparti costituite o riconosciute secondo il diritto tedesco, il "Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte"; per le controparti costituite o riconosciute secondo il diritto di uno Stato diverso da Francia, Germania o Stati Uniti, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency - Cross-border, ordinamento inglese); e per controparti costituite o riconosciute secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency - Cross-border, ordinamento dello Stato di New York)."

Articolo 3

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore il 23 novembre 2001.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.

(2) GU L 190 del 12.7.2001, pag. 26.

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