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Document 02001R2423-20080104

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2423/2008-01-04

2001R2423 — IT — 04.01.2008 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2423/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 novembre 2001

relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2001/13)

(GU L 333, 17.12.2001, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 993/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 6 giugno 2002

  L 151

11

11.6.2002

►M2

REGOLAMENTO (CE) N 2174/2002 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 21 novembre 2002

  L 330

29

6.12.2002

►M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/2003 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 settembre 2003

  L 250

17

2.10.2003

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 2181/2004 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 dicembre 2004

  L 371

42

18.12.2004

►M5

REGOLAMENTO (CE) N. 4/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 14 dicembre 2006

  L 2

3

5.1.2007

►M6

REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2007 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 29 novembre 2007

  L 330

20

15.12.2007


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 057, 27.2.2002, pag. 34  (2423/01)

►C2

Rettifica, GU L 347, 20.12.2002, pag. 60  (2174/02)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2423/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 novembre 2001

relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie

(BCE/2001/13)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 2 ), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ( 3 ), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16) ( 4 ) è stato già modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 5 ). Dal momento che ulteriori modifiche sostanziali vengono attualmente apportate a tale ultimo regolamento, è opportuno che le disposizioni considerate vengano riformulate e raccolte in un unico testo contenuto nel presente regolamento.

(2)

Per l'espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L'obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico. Tali dati statistici riguardano, in forma aggregata, attività e passività finanziarie delle IFM, rilevate sia in termini di consistenze di fine periodo sia, con un livello qualitativo comparabile, in termini di flussi relativi ai crediti e ai titoli detenuti dalle IFM.

(3)

La BCE, in conformità delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito denominato «trattato») e delle condizioni definite nello statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato «statuto»), emana i regolamenti necessari al SEBC per assolvere i propri compiti, come definiti nello statuto e nei casi previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato.

(4)

L'articolo 5.1 dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L'articolo 5.2 dello statuto prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

(5)

Potrebbe considerarsi necessaria, e potrebbe ridurre l'onere di segnalazione ricadente sulle BCN, la raccolta, dagli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione, di informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell'ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto comunitario o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l'adempimento degli obblighi statistici nei confronti della BCE. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte a tale scopo per soddisfare le proprie esigenze.

(6)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli assoggettabili agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(7)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall'obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l'esclusione o la deduzione di passività dall'aggregato soggetto all'obbligo di riserva nei confronti di qualsiasi altra istituzione, e di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Sulla base dell'articolo 6, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l'applicazione dell'obbligo di riserve obbligatorie minime e il diritto di verificare l'esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre al minimo gli oneri di segnalazione, è preferibile utilizzare le informazioni statistiche relative al bilancio mensile anche per il calcolo puntuale dell'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi interessati dal sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

(8)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello statuto.

(9)

Sebbene si riconosca che i regolamenti stabiliti dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello statuto non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo per gli Stati membri non partecipanti, l'articolo 5 dello statuto si applica sia agli Stati membri partecipanti sia a quelli non partecipanti. Il regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l'articolo 5 dello statuto e l'articolo 5 del trattato comportano l'obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri non partecipanti per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri partecipanti.

(10)

Al fine di agevolare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva dovrebbero essere confermati entro l'inizio del periodo di mantenimento. In circostanze eccezionali gli enti creditizi potrebbero dover segnalare modifiche all'aggregato soggetto a riserva ovvero agli obblighi di riserva già confermati. Le procedure di conferma o riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti dichiaranti dal dovere di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere le informazioni statistiche scorrette eventualmente già segnalate.

(11)

È necessario definire procedure particolari per le fusioni e le scissioni aventi per oggetto enti creditizi, al fine di chiarire i doveri di questi ultimi relativi agli obblighi di riserva. Le definizioni dei termini «fusione» e «scissione» contenute nel presente regolamento si basano su quelle già esistenti nel diritto comunitario derivato concernente le società per azioni. Tali definizioni sono state modificate ai fini del presente regolamento. Le procedure di cui sopra non ostano alla possibilità di detenere le riserve minime attraverso un intermediario.

(12)

Le statistiche monetarie della BCE derivano dalle statistiche di bilancio del settore delle IFM raccolte secondo il regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) preparato durante la seconda fase dell'unione economica e monetaria, quando venivano considerate solo come la serie minima di dati richiesti a fini di politica monetaria. Inoltre, il regolamento copriva solo la raccolta di stock di bilancio e non la segnalazione dei dati relativi all'aggiustamento degli effetti derivanti dalla rivalutazione, richiesti per la compilazione delle statistiche di flusso per le contropartite dell'aggregato monetario ampio M3, dalle quali si ricavano i tassi di crescita. Tenendo conto dei limiti di tale insieme di dati, si è ritenuto necessario ampliare le statistiche di bilancio del settore delle IFM.

(13)

È necessario ampliare gli obblighi mensili al fine di fornire una disaggregazione mensile dei depositi per sottosettore e poi per scadenza/valuta, e dei crediti per sotto settore/scadenza e scopo, in quanto tali disaggregazioni sono ritenute essenziali a fini di politica monetaria. Ciò include l'integrazione di dati precedentemente raccolti solo su base trimestrale.

(14)

È necessario ricavare in maniera tempestiva le statistiche degli stock e dei flussi per gli aggregati monetari e per le controparti. Dal bilancio consolidato in termini di stock, le statistiche di flusso si ottengono utilizzando ulteriori informazioni statistiche relative ai tassi di cambio, ad altre modifiche nel valore dei titoli e alla svalutazione dei crediti, nonché ad altri aggiustamenti come le riclassificazioni.

(15)

È necessario garantire la disponibilità di dati sulle svalutazioni dei crediti di qualità e opportunamente armonizzati, mediante l'introduzione di un obbligo in capo ai soggetti sottoposti a obblighi di segnalazione statistica. È anche necessario raccogliere dati sulla rivalutazione dei titoli.

(16)

La categoria separata di bilancio «titoli di mercato monetario» è rimossa e fusa nella categoria «titoli di debito emessi», presente nel lato delle passività. Gli strumenti classificati in questa categoria sono registrati tra i «titoli di debito emessi» e distribuiti a seconda della scadenza originaria. Una distribuzione corrispondente è stata effettuata anche nel lato delle attività del bilancio delle IFM.

(17)

La definizione di depositi deve tenere in considerazione l'uso di saldi che rappresentino importi prepagati nel contesto della moneta elettronica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini «soggetti dichiaranti», «Stato membro partecipante» e «residente» hanno il significato stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98.

▼M6

Ai fini del presente regolamento, i termini «istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» hanno lo stesso significato dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica ( 6 ).

▼B

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

1.  Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti. A fini statistici, le IFM comprendono gli enti creditizi residenti così come definiti nel diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti a essi strettamente assimilabili, da parte di organismi diversi dalle IFM, e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici).

2.  Le banche centrali nazionali possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni a condizione che le IFM che contribuiscono al bilancio consolidato mensile rappresentino almeno il 95 % del bilancio aggregato delle IFM in termini di consistenze di fine periodo in ciascuno Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con decorrenza dall'inizio di ogni anno.

▼M2

3.  Ai fini dell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono anche gli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (in seguito denominati «AIF»), come disposto nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98. Le BCN possono concedere deroghe a tali intermediari a condizione che le informazioni statistiche richieste siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità dell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi). Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ogni anno, in accordo con la BCE. Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF segnalanti in conformità dei principi specificati nell'allegato I, parte 1, sezione III, sotto-sezione vi).

▼M6

4.  Fatta salva la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) ( 7 ) e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ( 8 ), le BCN, alle condizioni specificate nei paragrafi da 2 a 4 dell’allegato III, possono concedere deroghe a singoli istituti di moneta elettronica. Le BCN si accertano per tempo che le condizioni riportate nel paragrafo 2 dell’allegato III siano soddisfatte ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe. La BCN che concede tale deroga, ne informa la BCE.

▼B

Articolo 3

Elenco delle IFM a fini statistici

1.  La BCE redige e aggiorna, a fini statistici, un elenco delle IFM, in conformità con i principi di classificazione di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 1, tenendo presente i requisiti in termini di frequenza e tempestività derivanti dal suo uso nel contesto del sistema di riserve minime del SEBC. Il compito di redigere e aggiornare l'elenco a fini statistici delle IFM spetta al Comitato esecutivo della BCE.

2.  Le BCN e la BCE mettono a disposizione delle istituzioni interessate, nei modi opportuni, l'elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti dichiaranti interessati, in supporto cartaceo.

3.  L'elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile ai sensi del paragrafo 2 non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni agli operatori che non abbiano ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione statistica

1.  Al fine della regolare produzione del bilancio consolidato del settore delle IFM, in termini di consistenze di fine periodo e variazioni, gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica comunicano alla BCN dello Stato membro in cui è residente l'IFM, su base mensile, le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, gli aggiustamenti di flusso mensili riguardanti la svalutazione dei crediti e la rivalutazione dei prezzi relativi alle disponibilità in titoli durante il periodo di segnalazione. Ulteriori dati relativi a determinate voci del bilancio devono essere comunicati su base trimestrale, in termini di consistenze di fine periodo.

2.  Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell'allegato I del presente regolamento. ►M3  Con riferimento ai paragrafi 6a e 7a della parte 1, sezione IV, dell'allegato I, ogni BCN valuta se, nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell'allegato I, i dati relativi alle celle contrassegnate con il simbolo ►M5  con il simbolo «#» o «*» ◄ siano non significativi e informa i soggetti dichiaranti qualora non debbano essere segnalati. ◄

3.  Le informazioni statistiche richieste sono segnalate in conformità degli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione, riportati nell'allegato IV del presente regolamento.

4.  Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità con gli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

5.  Le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, comportano una riduzione degli obblighi di segnalazione statistica delle IFM secondo le seguenti modalità:

 gli enti creditizi a cui si applicano tali deroghe sono soggetti ad obblighi di segnalazione ridotti, in conformità dell'allegato II del presente regolamento,

 le IFM di piccole dimensioni diverse dagli enti creditizi sono soggette ad obblighi di segnalazione ridotti, in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica completa.

6.  Fatta salva la deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le BCN possono accordare una deroga relativa alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione dei fondi di mercato monetario (FMM), eliminando per tali FMM l'obbligo di effettuare tale segnalazione.

7.  Le BCN possono accordare una deroga riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati di stock segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati:

 gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in strumenti soggetti a diversi metodi di valutazione,

 laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN possono chiedere agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale è avvenuto la variazione.

8.  In caso di operazioni di fusione, di scissione o di un'altra forma di riorganizzazione che possa produrre effetti sul rispetto dei propri obblighi statistici, l'operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e a tempo debito, prima che la fusione, la scissione o la misura di riorganizzazione inizino a produrre effetti, informa la BCN competente su quali siano le procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 5

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate a norma del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15)

1.  Le informazioni statistiche segnalate dagli enti creditizi in conformità del presente regolamento vengono utilizzate, da parte di ciascuno di questi, per calcolare l'aggregato soggetto a riserva, in conformità del regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea del 1o dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) ( 9 ), modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tali informazioni per verificare l'adempimento del proprio obbligo di riserva nel corso del periodo di mantenimento.

▼M3 —————

▼B

3.  Disposizioni transitorie e specifiche, ai fini dell'applicazione del sistema di riserve minime del SEBC, sono stabilite nell'allegato II del presente regolamento. Le disposizioni specifiche di tale allegato prevalgono su quelle di cui al regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

Articolo 6

Verifica e raccolta obbligatoria

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Quest'ultimo viene esercitato in particolare quando un'istituzione compresa tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli standard minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, così come definiti nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie per l'applicazione del presente regolamento sono riportate nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 8

Abrogazione

▼M1

1.  Il regolamento (CE) n. 2819/98 (BCE/1998/16) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2003.

▼B

2.  Ogni riferimento al regolamento abrogato deve essere inteso come riferito al presente regolamento.

▼M1

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2003.

▼B




ALLEGATO I

REQUISITI PER LA SEGNALAZIONE DELLE STATISTICHE E PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE

PARTE I

Istituzioni finanziarie monetarie e requisiti per la segnalazione delle statistiche

Introduzione

È richiesta la redazione su base regolare di un bilancio consolidato adeguatamente articolato degli intermediari finanziari che creano moneta negli Stati membri partecipanti, considerati come un unico territorio economico, in termini di consistenze di fine periodo e variazioni, basato su un settore monetario e su soggetti dichiaranti completi e omogenei.

Il sistema statistico per gli Stati membri partecipanti riguardante il bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone, pertanto, dei seguenti due elementi principali:

 un elenco delle IFM a fini statistici, e

 un insieme di informazioni statistiche fornite da tali IFM su base mensile e trimestrale.

▼M2

Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è necessario imporre determinati obblighi di segnalazione agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (in seguito denominati «AIF») (S.123), quando essi effettuano operazioni finanziarie riguardanti le quote e partecipazioni in FMM.

▼M2

Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e dagli AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nei limiti fissati dal paragrafo 6 della sezione I, conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui al presente allegato.

▼B

I.   Istituzioni finanziarie monetarie

1.

La Banca centrale europea definisce ed aggiorna su base regolare l'elenco delle IFM a scopo statistico, conformemente ai principi di classificazione qui di seguito espressi. Un aspetto importante è l'innovazione finanziaria, che è a sua volta influenzata dall'evoluzione del mercato unico e dal passaggio all'unione economica e monetaria, che influenzano entrambi le caratteristiche degli strumenti finanziari e inducono le istituzioni finanziarie a orientare diversamente la propria attività. Le procedure di monitoraggio e di continuo controllo garantiscono che l'elenco delle IFM sia sempre aggiornato, accurato, il più omogeneo possibile e sufficientemente stabile ai fini statistici. Tale elenco contiene una voce che indica se le istituzioni siano, o meno, giuridicamente soggette al sistema di riserva obbligatoria del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

2.

Di conseguenza, in conformità con la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento, il settore delle IFM comprende, oltre alle banche centrali, due ampi gruppi di istituzioni finanziarie residenti. Si tratta degli enti creditizi, come definiti nel diritto comunitario («un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili ( 10 ) e nel concedere crediti per proprio conto. Oppure un'istituzione di moneta elettronica» secondo il significato della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale delle attività degli istituti di moneta elettronica) (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39) ( 11 ) e delle altre IFM, ossia altre istituzioni finanziarie residenti che rientrano nella precedente definizione di IFM, indipendentemente dalla natura della loro attività. Il grado di fungibilità tra gli strumenti emessi da queste ultime e i depositi presso gli enti creditizi determina la loro classificazione, a condizione che rientrino nella definizione di IFM per altri aspetti.

3.

Si rileva che la direttiva 2000/12/CE, per quanto riguarda alcuni organismi, non si applica in modo totale. Gli organismi esclusi ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, a condizione che rientrino nella definizione di IFM.

4.

Il livello di fungibilità tra depositi e strumenti finanziari emessi da intermediari finanziari diversi dagli enti creditizi è determinato dalla loro liquidità, prendendo in considerazione le caratteristiche di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e tenendo conto, ove opportuno, della loro scadenza originaria.

►M6  Questi criteri per la fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività. ◄

5.

►M6  Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi di cui al precedente paragrafo sia di classificare le passività come depositi: ◄

 per trasferibilità si intende la possibilità di rendere mobili i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebiti diretti o strumenti analoghi,

 con convertibilità si fa riferimento alla possibilità di convertire gli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili, e al costo relativo; la perdita di vantaggi fiscali in tale conversione può essere considerata un tipo di penalità che riduce il grado di liquidità,

 per certezza si intende la conoscenza anticipata e precisa del valore del capitale di uno strumento finanziario in valuta nazionale,

 i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio aperti non vi è mercato nel senso comune. Tuttavia, gli investitori sono al corrente del valore giornaliero delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

6.

Nell'ambito degli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), i fondi di mercato monetario (FMM) soddisfano le condizioni previste per la liquidità e sono pertanto inclusi nel settore delle IFM. I FMM sono definiti come quegli OICR le cui quote sono, in termini di liquidità, altamente sostituibili ai depositi e che investono prevalentemente in strumenti di mercato monetario e/o in quote/partecipazioni di FMM e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua non superiore ad un anno, e/o in depositi bancari, e/o che intendono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario. I criteri applicati per individuare i FMM devono essere estrapolati dai prospetti informativi così come dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dai regolamenti stabiliti o dagli statuti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo redatto dagli OICR. ►M2  L'FMM stesso o le persone legalmente rappresentanti garantiscono che venga fornito qualsiasi tipo di informazione richiesta per soddisfare i requisiti di segnalazione statistica degli FMM. Se necessario per ragioni pratiche, i dati possono di fatto essere forniti da qualunque entità effettui operazioni finanziarie riguardanti le quote e partecipazioni in FMM, come ad esempio i depositari. ◄

7.

Allo scopo di definire i FMM di cui al paragrafo 6:

 per OICR, si intendono quegli organismi il cui unico obiettivo è l'investimento collettivo del capitale raccolto presso il pubblico e le cui quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo alle attività dell'organismo. A norma di legge, questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione) o di «trust» («unit trust») oppure la forma statutaria (società di investimento a capitale variabile),

 per depositi bancari, si intendono i depositi in contante costituiti presso enti creditizi, rimborsabili a vista o con preavviso fino a tre mesi, o a scadenze prestabilite fino a due anni, comprese le somme pagate agli enti creditizi per il trasferimento di titoli in operazioni di pronti contro termine o di prestito di titoli,

 per alto grado di fungibilità dei depositi in termini di liquidità, si intende l'idoneità delle quote degli OICR, in normali condizioni di mercato, ad essere riacquistate, rimborsate o trasferite, su richiesta del titolare, laddove la liquidità delle quote sia paragonabile a quella dei depositi,

 per prevalentemente, si intende almeno l'85 % del portafoglio di investimento,

 per titoli di mercato monetario, si intendono quelle classi di strumenti di debito trasferibili (come, ad esempio, certificati di deposito, carta commerciale e accettazioni bancarie, buoni del Tesoro e di enti locali), normalmente scambiati sul mercato monetario grazie alle seguenti caratteristiche:

 

i)  liquidità, laddove essi possano essere riacquistati, rimborsati o venduti a costo limitato, in termini di spese contenute e di stretto scarto denaro/lettera, e con brevissimo ritardo nel regolamento; e

ii)  spessore del mercato, laddove essi vengano scambiati su un mercato in grado di assorbire un consistente volume di operazioni, tale da avere un impatto limitato sul loro prezzo; e

iii)  certezza del valore, laddove il loro valore possa essere accuratamente determinato in qualunque momento o almeno una volta al mese; e

iv)  basso rischio di tasso di interesse, laddove abbiano una durata residua non superiore a un anno, oppure aggiustamenti regolari del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 12 mesi,

v)  basso rischio di credito, laddove tali strumenti siano:

 ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico, oppure

 emessi conformemente a regole miranti alla tutela degli investitori e del risparmio, oppure

 emessi da:

 

 un'autorità centrale, regionale o locale, la banca centrale di uno Stato membro, l'Unione europea, la BCE, la Banca europea degli investimenti, uno Stato non membro o, se quest'ultimo è uno stato federale, uno dei membri che compongono la federazione, o un organismo pubblico internazionale cui appartengono uno o più Stati membri,

 o da

 un'istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, conformemente ai criteri definiti dal diritto comunitario, o un'istituzione che è soggetta e che rispetta regole prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno tanto severe quanto quelle del diritto comunitario o garantite da qualunque istituzione di questo tipo,

 o da

 un ente i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o scambiati su altri mercati regolamentati che operano regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico.

8.

Nel Sistema europeo dei conti (SEC 95), le istituzioni finanziarie classificate come IFM sono divise in due sottosettori: banche centrali (S.121) ( 12 ) e altre IFM (S.122).

▼M2

9.

Ai fini del seguente regolamento:

 per «quote e partecipazioni in FMM nominativi» si intendono quelle quote e partecipazioni in FMM che, in conformità della legislazione nazionale, vengono registrate in base all'identità dei possessori di tali quote e partecipazioni, inclusa l'informazione sulla residenza del detentore,

 per «quote e partecipazioni in FMM al portatore» si intendono quelle quote e partecipazioni in FMM per le quali, in conformità della legislazione nazionale, non viene tenuta una registrazione dell'identità dei possessori, o viene tenuta una registrazione senza alcuna informazione sulla residenza del possessore.

▼M4

II.   Norme contabili

A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari ( 13 ), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie sono segnalate in termini lordi a fini statistici.

▼B

III.   Bilancio consolidato su base mensile: stock

Finalità

1.

La finalità è quella di fornire dati mensili sull'attività delle IFM in termini di consistenze di fine periodo. I dati sono forniti in modo sufficientemente dettagliato per offrire alla BCE un quadro statistico completo degli sviluppi monetari negli Stati membri partecipanti, visti come un unico territorio economico, e consentire flessibilità nel calcolo degli aggregati monetari e delle contropartite relativi a tale territorio. Inoltre, i singoli dati di stock mensili riportati dagli enti creditizi soggetti al sistema di riserva obbligatoria del SEBC vengono utilizzati per il calcolo dell'aggregato soggetto a riserva dei suddetti enti creditizi, conformemente al regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime ( 14 ), come modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 15 ). Le segnalazioni mensili richieste in relazione agli stock sono illustrate nella tabella 1 qui di seguito. Le voci corrispondenti ai riquadri a bordi sottili ( 16 ) sono riportate unicamente dagli enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria (per maggiori dettagli, cfr. allegato II); tale segnalazione è obbligatoria, ad esclusione della voce depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni, che rimane facoltativa fino a ulteriore comunicazione. Una definizione dettagliata degli strumenti viene fornita nella parte 3 del presente allegato.

Requisiti

2.

La BCE costruisce gli aggregati monetari per il territorio degli Stati membri partecipanti quali ammontare in essere (stock). La massa monetaria comprende, oltre alle banconote e alle monete in circolazione, le altre passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente sostituibili ai depositi) delle IFM. Le contropartite dello stock di moneta includono tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE costruisce altresì flussi derivati dagli stock e da altri dati, tra cui quelli forniti da parte delle IFM (cfr. sezione V qui di seguito).

3.

LA BCE richiede le informazioni statistiche da disaggregare in termini di tipologie di strumenti e di durata, di valuta e di controparti delle IFM. Dal momento che le informazioni richieste per il passivo e per l'attivo sono differenti, le due sezioni del bilancio delle IFM vengono esaminate separatamente. Esse possono essere viste nella tabella A, parte 2, del presente allegato.

i)   Tipologie di strumenti e di durata

a)   Passivo

4.

La costruzione di aggregati monetari riguardante gli Stati membri partecipanti richiede le necessarie tipologie di strumenti, quali: biglietti e monete in circolazione, depositi, quote/partecipazioni di FMM, titoli di debito emessi, capitale e riserve, altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono suddivisi anche in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine.

5.

La suddivisione per scadenza originaria costituisce una fonte alternativa di informazioni quando gli strumenti finanziari dei diversi mercati non siano pienamente comparabili. I punti di separazione tra le fasce di scadenza (o tra periodi di preavviso) sono: per i depositi con durata prestabilita, una scadenza originaria di un anno e due anni; per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso fino a tre mesi e fino a due anni. Le operazioni di pronti contro termine non vengono disaggregate per scadenza, dato che hanno generalmente una durata brevissima (di solito una scadenza originaria inferiore a tre mesi). I titoli di debito emessi dalle IFM vengono disaggregati per scadenze fino a uno e fino a due anni. Non è richiesta una disaggregazione per scadenza delle quote/partecipazioni emesse da FMM.

b)   Attivo

6.

Le poste dell'attivo delle IFM vengono disaggregate in cassa, crediti, titoli diversi dalle azioni, quote/partecipazioni di FMM, azioni e altre partecipazioni, capitale fisso e altre attività. Una disaggregazione per scadenza originaria (con fasce fino ad un anno e fino a cinque anni) è richiesta per i crediti a residenti (diversi dalle IFM e dalla pubbliche amministrazioni) degli Stati membri partecipanti in base al sottosettore e, per i crediti delle IFM alle famiglie, anche in base allo scopo. Una disaggregazione per scadenza è richiesta anche per i titoli di debito detenuti dalle IFM ed emessi da altre IFM situate negli Stati membri partecipanti. Questi titoli devono essere disaggregati in fasce di scadenza fino a uno e fino a due anni, in modo da compensare quelli detenuti tra IFM nel calcolo degli aggregati monetari.

ii)   Valute

7.

La BCE deve poter costruire gli aggregati monetari in modo da includervi i saldi denominati in una combinazione di tutte le valute o solo in euro. Nello schema di segnalazione, pertanto, i saldi in euro sono identificati separatamente per quelle voci di bilancio che possono essere usate nella costruzione degli aggregati monetari.

iii)   Controparti

8.

La costruzione degli aggregati monetari e delle voci di bilancio in contropartita che copra gli Stati membri partecipanti richiede l'individuazione delle controparti situate nel territorio degli Stati membri partecipanti che formano il settore detentore di moneta. Le controparti situate nel territorio nazionale e in altri Stati membri partecipanti sono individuate separatamente e considerate esattamente allo stesso modo in tutte le disaggregazioni statistiche. Nei dati mensili non vi è necessità di operare disaggregazioni geografiche delle controparti situate al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti.

9.

Le controparti situate nel territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale, conformemente all'elenco delle IFM a scopo statistico e alla guida alla classificazione statistica della clientela fornita nel Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE («Guida alla classificazione statistica della clientela»), che segue principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 95. Al fine di consentire l'individuazione di un settore detentore di moneta degli Stati membri partecipanti, le controparti diverse dalle IFM sono suddivise in amministrazioni pubbliche (S.13), le cui amministrazioni centrali (S.1311) sono identificate separatamente tra i depositi totali, e altri residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, i settori relativi agli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124), imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), società non finanziarie (S.11), e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). Riguardo ai depositi totali e alle categorie di depositi, «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine», viene fatta un'ulteriore distinzione tra enti creditizi, altre controparti delle IFM e amministrazioni centrali, ai fini del sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

iv)   Scopo dei crediti

10.

I crediti alle famiglie (incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) sono disaggregati in base al tipo di credito (credito al consumo; crediti per l'acquisto di un'abitazione; altro). Una definizione dettagliata di crediti al consumo e crediti per l'acquisto di un'abitazione è contenuta nella parte 3 del presente allegato, all'interno della «Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile del settore delle IFM», sotto la categoria 2. «crediti».

v)   Riferimenti incrociati tra strumenti e scadenze con valute e controparti

11.

La compilazione delle statistiche monetarie riguardanti gli Stati membri partecipanti e i dati necessari per il calcolo dell'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi soggetti al sistema di riserva obbligatoria del SEBC necessitano, nel bilancio, di alcuni riferimenti incrociati tra strumenti/durata/valuta e controparti, nonché, relativamente ai crediti alle famiglie, di un'altra disaggregazione riguardante lo scopo.

12.

Tali requisiti informativi sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Per consentire un'analisi più dettagliata degli andamenti delle componenti di valuta estera incluse in M3, sono necessarie informazioni statistiche sui depositi, ripartite per sottosettore e per scadenza, che siano ulteriormente suddivise per valuta. In particolare, un'analisi monetaria di tali componenti facilita le indagini sul grado si fungibilità tra componenti di M3 denominate in valuta estera e in euro. Le disaggregazioni delle posizioni vantate nei confronti delle altre IFM sono identificate solo nella misura in cui sia necessario per permettere la compensazione dei saldi intra-IFM o per calcolare l'aggregato soggetto a riserva.

13.

Il dettaglio delle posizioni nei confronti del resto del mondo è richiesto per «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine» al fine di calcolare l'aggregato soggetto a riserva al quale si applica un'aliquota di riserva positiva, e per i depositi totali al fine di calcolare le contropartite esterne. Inoltre, a fini di bilancia dei pagamenti e di conti finanziari, i depositi e i crediti nei confronti del resto del mondo sono disaggregati in base alla scadenza originaria di un anno.

▼M2

vi)   Residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM

13a.

I soggetti segnalanti forniscono su base mensile quanto meno dati sulla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM emesse dalle IFM degli Stati membri partecipanti, disaggregati per residenti nazionali/altri Stati membri partecipanti/resto del mondo. Ciò consentirà alle BCN di fornire alla BCE i dati sulla residenza dei possessori di tale strumento e di escludere la quota detenuta dai non residenti degli Stati membri partecipanti, ai fini del calcolo degli aggregati monetari.

13b.

In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, le BCN possono richiedere dati su ulteriori disaggregazioni non previste dal presente regolamento, incluse le disaggregazioni per settore della controparte, valuta o scadenza.

13c.

Con riguardo alle quote e partecipazioni nominative, gli FMM emittenti o le persone legalmente rappresentanti o le entità di cui al paragrafo 6 dell'allegato I, parte 1, sezione I, segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati in base alla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse.

13d.

Con riguardo alle quote e partecipazioni al portatore, i soggetti segnalanti forniscono dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM secondo le modalità decise dalla BCN interessata, in accordo con la BCE. Tale requisito è limitato ad una delle opzioni seguenti o ad una loro combinazione, da adottarsi avendo riguardo all'organizzazione dei mercati in questione e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello(gli) Stato(i) membro(i) considerato(i). Ciò verrà periodicamente monitorato dalla BCN e dalla BCE.

a)   FMM emittenti

Gli FMM emittenti o le persone legalmente rappresentanti o le entità di cui al paragrafo 6 dell'allegato I, parte 1, sezione I, segnalano i dati disaggregati in base alla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse. Se un FMM emittente non è in grado di identificare direttamente la residenza del possessore, esso segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili. Le informazioni potrebbero essere fornite dal soggetto che colloca le quote e partecipazioni o da qualsiasi altra istituzione coinvolta nell'emissione, riacquisto o trasferimento delle quote e partecipazioni.

b)   IFM e AIF custodi di quote e partecipazioni in FMM

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di custodi di quote e partecipazioni in FMM forniscono i dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse da FMM residenti e tenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce ugualmente come custode. Si applica tale opzione se vengono rispettate le seguenti condizioni. In primo luogo, che il custode distingua le quote e partecipazioni in FMM mantenute in custodia per conto dei possessori da quelle mantenute per conto di altri custodi. In secondo luogo, che la maggior parte delle quote e partecipazioni in FMM siano custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

c)   IFM e AIF segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote e partecipazioni di un FMM residente

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote e partecipazioni di un FMM residente, forniscono i dati sulla disaggregazione per residenza dei possessori delle quote e partecipazioni emesse da FMM residenti e trattate per conto del possessore o di un altro intermediario anch'esso interessato dall'operazione. Si applica tale opzione se vengono rispettate le seguenti condizioni. In primo luogo, che la copertura della segnalazione sia esauriente, ossia copra sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti segnalanti. In secondo luogo, che si forniscano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti degli Stati membri partecipanti. In terzo luogo, che siano trascurabili le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote e partecipazioni. In quarto luogo, che l'ammontare delle quote e partecipazioni detenute dai non residenti degli Stati membri partecipanti emesse dagli FMM residenti sia trascurabile. Se il soggetto segnalante non è in grado di identificare direttamente la residenza del detentore, esso segnala i dati pertinenti sulla base delle informazioni disponibili.

13e.

Se le quote e partecipazioni nominative o quelle al portatore sono emesse per la prima volta o se l'evoluzione del mercato richiede un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, le BCN possono concedere deroghe per un anno sui requisiti stabiliti nei paragrafi 13c e d.

▼B

Termini

14.

La BCE riceve un bilancio aggregato mensile relativo alle posizioni delle IFM di ciascun Stato membro partecipante entro il 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Al fine di rispettare tale scadenza, le BCN stabiliscono il termine entro il quale è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti segnalanti, tenendo conto dei termini previsti per il sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

▼M4

Valutazione statistica dei depositi e crediti

15.

I depositi e crediti sono segnalati, ai fini del presente regolamento, sulla base dell’ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l’importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore.

16.

Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti svalutati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti gli enti segnalanti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il gennaio 2005.

▼B

IV.   Statistiche di bilancio su base trimestrale (stock)

Finalità

1.

Alcuni dati sono necessari per effettuare ulteriori analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, come i conti finanziari e la bilancia dei pagamenti. L'obiettivo è quello di fornire ulteriori dettagli su alcune voci del bilancio per tali scopi.

Requisiti

2.

Le disaggregazioni trimestrali vengono fornite solo rispetto a voci chiave del bilancio aggregato. Inoltre, la BCE può permettere una certa flessibilità nel calcolo degli aggregati quando è possibile dimostrare, sulla base di dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione, che le informazioni richieste non sono particolarmente rilevanti.

a)   Disaggregazione per sottosettore e per scadenza dei crediti erogati alle istituzioni diverse dalle IFM negli Stati membri partecipanti

3.

Al fine di permettere il controllo dell'intera struttura per sottosettori e per scadenze delle attività complessive delle IFM (crediti e titoli) nei confronti del settore detentore di moneta, i crediti alle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali devono essere ripartiti trimestralmente in base alle scadenze originarie di un anno e cinque anni, mentre le disponibilità in titoli emessi da amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali sono ripartiti in base alla scadenza originaria di un anno, tutti con riferimenti incrociati alla disaggregazione per settori [amministrazioni di stati federati (S.1312), amministrazioni locali (S.1313), enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)]. È anche richiesta una disaggregazione per sottosettore, con riferimenti incrociati, delle disponibilità in titoli diversi dalle azioni emessi da residenti diversi dalle IFM e dalle pubbliche amministrazioni, con scadenza differenziata fino a un anno e a più di un anno. Una disaggregazione per settore delle disponibilità in azioni e in altri titoli delle IFM è richiesta nei confronti dei seguenti sottosettori: altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124), imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125) e società non finanziarie (S.11).

4.

Sono inoltre richiesti gli importi totali dei crediti concessi dalle IFM e dei titoli diversi dalle azioni detenuti dalle IFM nei confronti delle pubbliche amministrazioni (S.1311).

b)   Disaggregazione per sottosettore dei depositi delle IFM presso le amministrazioni pubbliche degli Stati membri partecipanti diverse dalle amministrazioni centrali

5.

Le categorie di depositi nei confronti delle amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali negli Stati membri partecipanti sono disaggregate in amministrazioni di stati federati (S.1312), amministrazioni locali (S.1313) e enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).

c)   Disaggregazione per paese

6.

Le controparti per Stato membro sono individuate per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari nonché per le necessità connesse con il periodo transitorio e per effettuare controlli di qualità dei dati. Al fine di fornire migliori informazioni relativamente alle disponibilità del paese emittente in titoli di debito inclusi negli aggregati monetari, è richiesta una disaggregazione per scadenza in base a fasce di scadenza di uno e due anni.

▼M6

6a.

Nel caso in cui un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti delle controparti residenti in quel nuovo Stato membro, secondo la tabella 3 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in un qualsiasi Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di non ritenere necessaria la segnalazione delle posizioni nei confronti di quello Stato membro. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.

▼B

d)   Disaggregazione per valuta

7.

Le voci chiave del bilancio sono suddivise nelle valute degli Stati membri non partecipanti e nelle principali valute internazionali (il dollaro statunitense, lo yen e il franco svizzero). Tali disaggregazioni sono richieste per permettere il calcolo di statistiche di flusso per gli aggregati e le contropartite, aggiustato per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui questi aggregati includono una combinazione di tutte le valute. A fini di bilancia dei pagamenti e di conti finanziari, la disaggregazione per valuta per i depositi e i crediti nei confronti del resto del mondo è ulteriormente disaggregata per scadenza originaria di un anno.

▼M6

7a.

Qualora un qualunque Stato membro adotti l’euro dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di tale nuovo Stato membro partecipante secondo la tabella 4 della parte 2.

In tal caso, la colonna nella tabella 4 della parte 2 corrispondente alla valuta utilizzata precedentemente dal nuovo Stato membro partecipante non è più applicabile.

Qualora un paese aderisca all’UE dopo il 31 dicembre 2007, i soggetti dichiaranti devono da quel momento segnalare le posizioni nei confronti della valuta di quel nuovo Stato membro secondo la tabella 4 della parte 2.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro che non ha adottato l’euro non sono significative, una BCN può decidere di esentare tale Stato membro dalla segnalazione. La BCN informa i propri soggetti dichiaranti di eventuali decisioni in tal senso.

▼B

e)   Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori degli Stati membri partecipanti (Stati membri non partecipanti e il resto del mondo)

8.

Per le posizioni delle IFM nei confronti delle controparti residenti al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti, è necessario distinguere le posizioni nei confronti delle banche (o IFM negli Stati membri non partecipanti) da quelle nei confronti degli operatori non bancari; tra questi ultimi è necessaria una distinzione tra amministrazioni pubbliche e il settore altri residenti. Nei casi in cui il SEC 95 non sia applicabile, si applica la classificazione per settore prevista dallo SNA 93.

Termini

9.

La statistiche trimestrali vengono trasmesse dalle BCN alla BCE entro il ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Al fine di rispettare tali termini, le BCN stabiliscono il termine entro il quale è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti segnalanti.

▼M6

9a.

Qualora le posizioni relative alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro non siano significative, ma siano comunque raccolte dalle BCN, le posizioni possono essere trasmesse dalle BCN alla BCE entro un mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui esse si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.

▼M4

Valutazione statistica dei depositi e crediti

10.

I depositi e crediti sono segnalati sulla base delle regole previste per le consistenze mensili nei paragrafi 15 e 16 della sezione III.

▼B

V.   Compilazione di statistiche di flusso

Finalità

1.

Al fine di compilare statistiche di flusso rispetto agli aggregati monetari e alle controparti, i dati sul valore delle transazioni effettuate devono essere individuati in modo tempestivo nel bilancio consolidato in termini di consistenze di fine periodo, che fornisce informazioni su attività e passività in essere e ulteriori informazioni statistiche su riclassificazioni, variazioni dei tassi di cambio e altre modifiche nei criteri di valutazione e alcuni altri aggiustamenti come le cancellazioni dei crediti.

Requisiti

2.

Le transazioni finanziarie saranno calcolate come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l'effetto delle variazioni dovute ad elementi diversi dalle transazioni stesse. A tale scopo, la BCE richiede informazioni statistiche su tali elementi relativamente a numerose voci di bilancio delle IFM. Tali informazioni assumono la forma di aggiustamenti che comprendono «riclassificazioni e altri aggiustamenti», aggiustamenti dei tassi di cambio e «rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti». Inoltre, la BCE richiede informazioni esplicative sugli aggiustamenti nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti».

3.

Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento agli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione riguardano esclusivamente gli «aggiustamenti da rivalutazione», che ricomprendono sia le cancellazioni/svalutazioni dei crediti sia le rivalutazioni dei prezzi relativamente alle disponibilità in titoli nel periodo di riferimento.

4.

I soggetti dichiaranti sono sottoposti ad un obbligo di segnalazione statistica formato dai cosiddetti «requisiti minimi» identificati nella tabella 1A, parte 2, del presente allegato. Tali requisiti sono considerati il minimo richiesto per compilare e stimare gli aggiustamenti, rispetto all'intera serie di dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese nei requisiti minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1A diverse dai requisiti minimi.

5.

Gli obblighi dei soggetti dichiaranti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio e l'aggiustamento da riclassificazione. La BCE calcola l'aggiustamento mensile dei tassi di cambio in base ai dati di stock per ogni valuta forniti dai soggetti dichiaranti. Tali dati sono forniti su base trimestrale in conformità della tabella 4, parte 2, del presente allegato. Anche le riclassificazioni menzionate nel paragrafo 1 sono escluse, poiché tali dati sono raccolti dalle BCN stesse, utilizzando varie fonti di informazione che sono già a disposizione delle BCN.

Cancellazioni/svalutazioni di crediti

6.

L'aggiustamento rispetto alle cancellazioni/svalutazioni di crediti è segnalato al fine di rimuovere dalle statistiche di flusso l'impatto delle variazioni del valore dei crediti riportate in bilancio, causate dalla messa in atto delle cancellazioni/svalutazioni dei crediti. Ciò dovrebbe anche riflettere le variazioni negli accantonamenti sui crediti nel caso in cui una BCN decida che l'ammontare in essere sia registrato al netto degli accantonamenti. Sono segnalate anche le cancellazioni/svalutazioni riconosciute nel momento in cui il credito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili.

i)   Tipologie di strumenti e di durata

7.

Le cancellazioni/svalutazioni si riferiscono alla voce «crediti». Non è richiesta una disaggregazione per scadenza quale parte dei requisiti minimi. Le BCN possono tuttavia richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati supplementari a seconda della conformità con la disaggregazione per scadenza prevista per i dati di stock mensili.

ii)   Valute

8.

Una disaggregazione dell'«aggiustamento da rivalutazione» a seconda della valuta del credito (euro/non euro) non è inclusa nei requisiti minimi; mentre le BCN possono tuttavia richiedere una disaggregazione per valuta.

iii)   Controparti

9.

I «requisiti minimi» includono l'identificazione separata delle cancellazioni/svalutazioni e delle variazioni negli accantonamenti laddove i crediti siano iscritti al netto degli accantonamenti, conformemente alla collocazione geografica delle controparti. Inoltre, le controparti situate negli Stati membri partecipanti sono classificate in base al loro settore istituzionale, con dati separati per le IFM e gli «altri residenti», e quest'ultimo con un'ulteriore disaggregazione per sottosettore, vale a dire altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124), imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), società non finanziarie (S.11), e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). Inoltre, il settore famiglia è segnalato con una ripartizione supplementare in base allo scopo del credito, ovvero credito al consumo, crediti per l'acquisto di un'abitazione e altro (residuale). Rispetto ai crediti concessi al resto del mondo sono segnalati gli importi totali, senza alcuna ulteriore disaggregazione.

iv)   Termini

10.

La BCE riceve «aggiustamenti da rivalutazione» aggregati rispetto alle cancellazioni/svalutazioni dei crediti corrispondenti ai crediti concessi dai soggetti segnalanti in ogni Stato membro partecipante entro il termine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Le BCN decidono il termine entro cui hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare tale scadenza.

Rivalutazioni dei titoli

11.

▼M4

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei titoli si riferisce alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore degli stock dei bilanci di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche comprendere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire guadagni/perdite realizzati.

▼B

i)   Tipologie di strumenti e di durata

a)   Passivo

12.

▼M4

Non è previsto alcun obbligo di segnalazione minima per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi risultano in modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da «altra rivalutazione».

▼B

b)   Attivo

13.

L'aggiustamento da rivalutazione dei prezzi è raccolto dalle IFM rispetto alle voci «titoli diversi da azioni» e «azioni e altre partecipazioni». I «requisiti minimi» si riferiscono ai «titoli diversi da azioni» con scadenza originaria superiore a due anni. Tuttavia, le BCN possono estendere l'obbligo al di là dei requisiti minimi, richiedendo la segnalazione delle stesse disaggregazioni per valuta e per scadenza previste per i dati di stock mensili. Rispetto alla voce «azioni e altre partecipazioni», i «requisiti minimi» si riferiscono agli importi totali per settore e coincidono con i requisiti per i dati di stock.

ii)   Valute

14.

Una disaggregazione per valuta della rivalutazione dei prezzi non è inclusa fra i «requisiti minimi». Le BCN possono estendere l'obbligo al di là dei «requisiti minimi» relativamente alla disaggregazione per valuta (euro/non euro).

iii)   Controparti

15.

Rispetto alla rivalutazione dei prezzi per la voce «titoli diversi da azioni», i «requisiti minimi» si riferiscono alla disaggregazione per settore dei residenti nazionali e residenti degli altri Stati membri partecipanti, ovvero IFM, amministrazioni pubbliche e il settore altri residenti. Rispetto al resto del mondo sono segnalati gli importi totali dell'aggiustamento. Le BCN possono estendere l'obbligo di segnalare la stessa disaggregazione prevista per i dati di stock mensili.

16.

Rispetto alla rivalutazione dei prezzi delle «azioni e altri titoli di capitale», i «requisiti minimi» si riferiscono alla disaggregazione dei residenti nazionali e residenti degli altri Stati membri partecipanti per settore, ovvero IFM e altri residenti, mentre rispetto al resto del mondo sono segnalati gli importi totali dell'aggiustamento. In questo caso, il gruppo di «requisiti minimi» coincide con la serie di dati segnalati alla BCE dalle BCN.

iv)   Termini

17.

La BCE riceve gli aggiustamenti aggregati da rivalutazione, comprendenti le rivalutazioni dei prezzi dei titoli relativi ai soggetti segnalanti in ogni Stato membro partecipante all'area dell'euro, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui si riferiscono i dati. Al fine di rispettare tali termini, le BCN stabiliscono il termine entro il quale è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti segnalanti.

▼C1

PARTE 2

Disaggregazioni richieste

Tabella A

Riepilogo delle disaggregazioni per strumento, durata, controparte e valuta ai fini del bilancio consolidato del settore delle IFM

(Le disaggregazioni dei dati mensili sono indicate in grassetto e contrassegnate con un asterisco)



TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DURATA

Attivo

Passivo

1. Cassa *2. Crediti *

fino a un anno (1) *

oltre un anno e fino a cinque anni (1) *

oltre cinque anni (1) *

3. Titoli diversi da azioni *

fino a un anno (2) *

oltre un anno e fino a due anni (2) *

oltre due anni (2) *

4. Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari *5. Azioni e altre partecipazioni *6. Capitale fisso *7. Altre attività *

8. Biglietti e monete in circolazione 9. Depositi *

fino a un anno (3) *

oltre un anno (3) *

9.1. Depositi a vista (4) *9.2. Depositi con durata prestabilita *

fino a un anno *

oltre un anno e fino a due anni *

oltre due anni (5) *

9.3. Depositi rimborsabili con preavviso *

fino a tre mesi (6) *

oltre tre mesi *

di cui/oltre due anni (9) *

9.4. Operazioni di pronti contro termine *10. Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari *11. Titoli di debito emessi *

fino a un anno *

oltre un anno e fino a due anni*

oltre due anni *

12. Capitale e riserve *13. Altre passività *



CONTROPARTI

Attivo

Passivo

A.  Residenti nazionali *

IFM *

Istituzioni diverse dalle IFM *

Amministrazioni pubbliche *

Amministrazioni centrali

Amministrazioni di Stati federati

Amministrazioni locali

Enti di previdenza e assistenza sociale

Settori di altri residenti (10) *

Altri intermediari finanziari, ecc. (S. 123 + S. 124) (7)(10) *

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125) (10) *

Società non finanziarie (S. 11) (10) *

Famiglie, ecc. (S. 14 + S. 15) (8) (10) *

B.  Residenti degli altri Stati membri partecipanti *

IFM *

Istituzioni diverse dalle IFM *

Amministrazioni pubbliche *

Amministrazioni centrali

Amministrazioni di Stati federati

Amministrazioni locali

Enti di previdenza e assistenza sociale

Settori di altri residenti (10) *

Altri intermediari finanziari, ecc. (S. 123 + S. 124) (7) (10) *

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125) (10) *

Società non finanziarie (S. 11) (10) *

Famiglie, ecc. (S. 14 + S. 15) (8) , (10) *

C.  Residenti del resto del mondo *

Banche

Operatori non bancari

Amministrazioni pubbliche

Settori di altri residenti

D.  n. a. c. (non altrimenti classificato)

A.  Residenti nazionali *

IFM *

di cui: enti creditizi *

Istituzioni diverse dalle IFM *

Amministrazioni pubbliche *

Amministrazioni centrali *

Amministrazioni di Stati federati

Amministrazioni locali

Enti di previdenza e assistenza sociale

Settori di altri residenti (10) *

Altri intermediari finanziari ecc. (S. 123 + S. 124) (7) (10) *

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125) (10) *

Società non finanziarie (S. 11) (10) *

Famiglie, ecc. (S. 14 + S. 15) (8) (10) *

B.  Residenti degli altri Stati membri partecipanti *

IFM *

di cui: enti creditizi*

Istituzioni diverse dalle IFM *

Amministrazioni pubbliche *

Amministrazioni centrali *

Amministrazioni di Stati federati

Amministrazioni locali

Enti di previdenza e assistenza sociale

Settori di altri residenti (10)*

Altri intermediari finanziari ecc. (S. 123 + S. 124) (7) (10) *

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S. 125) (10) *

Società non finanziarie (S. 11) (10) *

Famiglie, ecc. (S. 14 + S. 15) (8) (10) *

C.  Residenti del resto del mondo *

Banche

Operatori non bancari

Amministrazioni pubbliche

Settori di altri residenti

D.  n. a. c. (non altrimenti classificato)



Valute

e

euro

 

x

Valute estere

Valute diverse dall'euro (vale a dire valute degli altri Stati membri, dollaro USA, yen giapponese, franco svizzero, altre)

(1)   Disaggregazioni mensili per scadenza applicabili soltanto a crediti concessi ai settori altri residenti e disaggregazione mensile per scadenza a un anno per i crediti concessi al resto del mondo. Disaggregazioni trimestrali per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali.

(2)   La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità in titoli emessi da IFM situate negli Stati membri partecipanti. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità in titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM negli Stati membri partecipanti viene suddiviso nelle due scadenze «fino a un anno» e «oltre un anno».

(3)   Nei confronti del resto del mondo.

(4)   Incluse le partite in sospeso che rappresentano importi caricati su carte prepagate emesse a nome delle IFM e altre passività risultanti dall'emissione di moneta elettronica.

(5)   Inclusi i depositi amministrati.

(6)   Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

(7)   Altri intermediari finanziari (S.123) + ausiliari finanziari (S.124).

(8)   Famiglie (S.14) + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).

(9)   La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(10)   La disaggregazione mensile per sotto-settore è richiesta per crediti e depositi.

image

►(2) M2   ►(2) C2  

image

image

►(1) M2  

image

▼M6



Tabella 3

Disaggregazione per paese

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Ciascun altro Stato membro partecipante (ovvero esclusi i residenti nazionali) e ciascun altro Stato membro dell'UE

Resto del mondo (esclusa UE)

Stato membro

Stato membro

Stato membro

Stato membro

PASSIVO

8.  Biglietti e monete in circolazione

 

9.  Depositi

a.  da IFM

 
 
 
 
 

b.  da istituzioni diverse dalle IFM

 
 
 
 
 

10.  Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

11.  Titoli di debito emessi

 

12.  Capitale e riserve

 

13.  Altre passività

 

ATTIVO

1.  Cassa

 

2.  Crediti

a.  a IFM

 
 
 
 
 

b.  a istituzioni diverse dalle IFM

 
 
 
 
 

3.  Titoli diversi da azioni

a.  emessi da IFM

 
 
 
 
 

fino a un anno

 
 
 
 
 

oltre 1 anno e fino a 2

 
 
 
 

oltre 2 anni

 
 
 
 

b.  emessi da istituzioni diverse dalle IFM

 
 
 
 
 

4.  Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 
 
 
 
 

5.  Azioni e altre partecipazioni

 
 
 
 
 

6.  Capitale fisso

 

7.  Altre attività

 



Tabella 4 (1)

Disaggregazione per valuta

Dati da fornire su base trimestrale

Bilancio voci

Tutte le valute

Euro

Valute di ciascun altro Stato membro dell'UE

Valute diverse da quelle degli Stati membri UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Valuta dello Stato membro UE

Totale

USD

JPY

CHF

Tutte le altre valute

PASSIVO

9.  Depositi

A.  Residenti nazionali

a.  da IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  da istituzioni diverse dalle IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Altri Stati membri partecipanti

a.  da IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  da istituzioni diverse dalle IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Resto del mondo

i.  fino a un anno

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.  oltre un anno

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  da operatori non bancari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Titoli di debito emessi

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Capitale e riserve

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Altre passività

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVO

2.  Crediti

A.  Residenti nazionali

a.  a IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Altri Stati membri partecipanti

a.  a IFM

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  a istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Resto del mondo

i.  fino a un anno

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii.  oltre un anno

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.  a banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  a operatori non bancari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Titoli diversi da azioni

A.  Residenti nazionali

a.  emessi da IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Altri Stati membri partecipanti

a.  emessi da IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  emessi da istituzioni diverse dalle IFM

M

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Resto del mondo

a.  emessi da banche

Dati trimestrali dalla tabella 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.  emessi da operatori non bancari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

A.  Residenti nazionali

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  Altri Stati membri partecipanti

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Resto del mondo

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Quote ed altre azioni

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  Immobilizzazioni

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Altre attività

M

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   «M» indica requisiti statistici mensili (cfr. tabella 1).

image

image

▼B

PARTE 3

Definizioni relative al bilancio consolidato da sottoporre alla BCE - categorie di strumenti per il passivo e l'attivo

Definizioni generali

Ai fini della compilazione del bilancio consolidato per il settore delle IFM riguardante gli Stati membri partecipanti, i soggetti segnalanti sono le IFM comprese nell'elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti ( 27 ). In particolare:

 le istituzioni costituite e situate nel territorio, incluse le società controllate da case madri aventi sede al di fuori del territorio, e

 le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un'altra entità, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.

Per finalità statistiche, le IFM consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale, principale e/o succursali) situati all'interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

Nel caso in cui una società controllante e le sue controllate siano IFM situate nello stesso territorio nazionale, alla controllante è permesso consolidare, nelle segnalazioni statistiche, le attività di tali controllate, tenendo tuttavia separata l'attività degli enti creditizi e di altre IFM, per ragioni legate al sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

Se un'istituzione ha succursali situate all'interno del territorio degli altri Stati membri partecipanti e la sede legale o principale situate in un dato Stato membro partecipante, considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all'interno del territorio di altri Stati membri partecipanti, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti.

Se un'istituzione ha succursali al di fuori del territorio degli Stati membri partecipanti e la sede legale o principale in un dato Stato membro partecipante, considera le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro partecipante considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

La scadenza all'emissione (scadenza originaria) si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato (ad esempio titoli di debito), o può essere rimborsato solo con determinate penali (ad esempio alcuni tipi di depositi). Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

Definizioni dei settori

Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Ulteriori indicazioni sulla classificazione settoriale delle controparti diverse dalle IFM situate al di fuori del territorio nazionale, sono riportate nel Manuale sulle statistiche monetarie e bancarie della BCE.

Le istituzioni bancarie situate al di fuori degli Stati membri partecipanti sono definite «banche», piuttosto che IFM. Analogamente, la definizione «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; relativamente agli altri paesi il termine appropriato è «operatori non bancari». Nella definizione di «istituzioni diverse dalle IFM» sono compresi i seguenti settori e sottosettori.

  amministrazioni pubbliche: unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinati al mercato, rivolti al consumo individuale o collettivo, e/o nella ridistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, paragrafi da 2.68 a 2.70).

  amministrazioni centrali: organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95. paragrafo 2.71).

  amministrazioni di Stati federati: unità istituzionali autonome a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.72.).

  amministrazioni locali: enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.73.).

  enti di previdenza e assistenza sociale: unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali (SEC 95, paragrafo 2.74.).

I settori altri residenti, ossia istituzioni residenti non facenti parte delle IFM diverse dalle amministrazioni pubbliche. Tali istituzioni comprendono:

  altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari: società e quasi-società finanziarie non monetarie (ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili (SEC 95, paragrafi da. 2.53. a 2.67.). Sono anche inclusi gli ausiliari finanziari che consistono in tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste in attività finanziarie ausiliarie (SEC 95, paragrafi da 2.57 a 2.59),

  imprese di assicurazioni e fondi pensione: società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dal cumulo dei rischi (SEC 95, paragrafi da 2.60. a 2.67.),

  società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura si servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e di servizi non finanziari destinati alla vendita (SEC 95, paragrafi da 221 a 2.31.),

  famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni da non destinarsi al mercato e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi da 2.75. a 2.88.).

Definizione delle categorie di strumenti

La definizioni delle tipologie di attività e passività incluse nel bilancio consolidato tengono conto delle caratteristiche dei diversi sistemi finanziari. Laddove gli strumenti utilizzati nei mercati finanziari non siano pienamente comparabili, l'analisi della scadenza può costituire una guida alternativa per una definizione omogenea degli strumenti quando gli strumenti finanziari dei diversi mercati non siano pienamente comparabili.

Le tabelle di seguito riportate forniscono una descrizione tipo dettagliata dei vari strumenti che le banche centrali nazionali recepiscono poi all'interno di ciascun singolo Stato, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento ( 28 ).

Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile del settore delle IFM



CATEGORIE DELL'ATTIVO

Categorie

Descrizione delle principali caratteristiche

1. Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2. Crediti

Ai fini del sistema di segnalazione, si tratta di fondi prestati dai soggetti segnalanti, che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Include attività sotto forma di depositi:

— crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo (crediti concessi per fini personali collegati al consumo di beni e servizi), crediti per l'acquisto di un'abitazione (crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione) e altri (crediti concessi per finalità connesse ad attività economiche, consolidamento di debiti, istruzione, ecc.). I prestiti per l'acquisto di un'abitazione comprendono i crediti garantiti da ipoteche su immobili ad uso abitativo utilizzati per l'acquisto di un'abitazione e, se identificabili, altri crediti per l'acquisto di un'abitazione effettuati a titolo personale o garantiti a fronte di altre forme di attività

►M6  

— depositi, come definiti nella categoria del passivo 9 (depositi)

 ◄

— attività di leasing finanziario a favore di terzi

— Il leasing finanziario è un contratto per il quale il proprietario di un bene durevole (concedente) concede tale bene a un terzo (concessionario) per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre i costi connessi al bene e a un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve infatti tutti i benefici che derivano dall'uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua disponibilità. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario (che mettono in grado il concessionario di acquistare il bene). I contratti di leasing finanziario concessi da IFM (in qualità di concedente) devono essere iscritti nel bilancio della IFM sotto la voce dell'attivo «crediti». Le attività (beni durevoli) oggetto della concessione in leasing al concessionario non dovrebbero essere iscritti in alcun luogo del bilancio della IFM.

— crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o che sono non stati cancellati

— I crediti inesigibili sono considerati crediti rispetto ai quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è comunque considerato compromesso. Le BCN stabiliscono se i crediti inesigibili devono venire iscritti al lordo o al netto degli accantonamenti.

— disponibilità in titoli non negoziabili

— Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni non negoziabili e che non possono essere scambiate in mercati secondari, cfr. anche «crediti negoziati»

— crediti negoziati

— I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell'attivo «crediti», a condizione che siano rappresentati da un unico certificato e che siano, in linea generale, negoziati solo occasionalmente

— crediti subordinati nella forma di depositi o crediti

— Gli strumenti di credito subordinato rappresentano un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio depositi/crediti) siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni». A fini statistici, i crediti subordinati devono essere trattati a seconda della natura dello strumento finanziario, vale a dire classificati come «crediti» o «titoli diversi dalle azioni». Laddove le disponibilità delle IFM in tutte le forme di crediti subordinati siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli diversi dalle azioni», sulla base del fatto che i crediti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti

— crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine

— Contropartita del contante pagato in cambio dell'acquisto di titoli da parte dei soggetti segnalanti - cfr. punto 9.4 fra le categorie del passivo

La voce seguente non è considerata un credito:

— crediti concessi su base fiduciaria

— I crediti concessi su base fiduciaria («crediti fiduciari») sono crediti costituiti in nome di una parte (fiduciario) per conto di un terzo (beneficiario). A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario, quando i rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario quando: i) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o ii) l'investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario si trovi in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di insolvenza)

3. Titoli diversi da azioni

Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni, che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Questa voce include:

— disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell'emissione

— crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari (cfr. crediti negoziati nella categoria 2)

— crediti subordinati nella forma di titoli di debito (cfr. «Crediti subordinati nella forma di depositi o crediti» nella categoria 2)

— a fini di coerenza con il trattamento delle operazioni tipo pronti contro termine, i titoli dati in prestito secondo gli schemi delle operazioni di prestito titoli rimangono iscritti nel bilancio del proprietario originario (e non vengono iscritti in quello dell'acquirente temporaneo), quando ci sia un impegno fermo di invertire l'operazione (e non una semplice opzione).

3a. Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

— Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

— Crediti negoziabili aventi scadenza originaria fino a un anno incluso, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari

— crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

3b. Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi

— Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni

— Crediti negoziabili aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari

— Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni inclusi

3c. Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria oltre i due anni

— Titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria oltre i due anni

— Crediti negoziabili aventi scadenza originaria oltre i due anni, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari

— Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria oltre i due anni

4. Titoli e partecipazioni di mercato monetario

Questa voce consiste in disponibilità di titoli e partecipazioni emessi da FMM. I FMM sono costituiti da imprese di investimento collettivo i cui titoli/partecipazioni, in termini di liquidità, sono sostituti dei depositi, e che investono principalmente in strumenti del mercato monetario e/o in quote e partecipazioni di MMF e/o in altri titoli di debito trasferibili con scadenza fino a un anno incluso, e/o in depositi bancari, e/o che aspirano a un tasso di rendimento interno vicino ai tassi di interesse degli strumenti di mercato monetario (cfr. categorie 5 e 10).

5. Azioni e altre partecipazioni

Disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai detentori ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società, e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. I fondi comuni di investimento (diversi dalle quote di FMM) sono inclusi in questa categoria.

6. Capitale fisso

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce consiste in attività non finanziarie, tangibili o intangibili, che i soggetti segnalanti intendono utilizzare ripetutamente per più di un anno. Includono terreni e fabbricati occupati dalle IFM, nonché attrezzature, software e altre infrastrutture. Le immobilizzazioni finanziarie non sono registrate qui ma, a seconda del tipo di strumento finanziario, nella categoria «crediti»/«titoli diversi dalle azioni»/«azioni ed altre partecipazioni»

7. Altre attività

La voce «altre attività» è considerata quale voce residuale nel settore dell'attivo del bilancio e definita come «attività non incluse altrove»

Tale voce può includere:

— posizioni in contratti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato positivo

— A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati soggetti alla iscrizione in bilancio sono inclusi in questa categoria

— importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso

— Le partite in sospeso sono saldi attivi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti, ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione)

— importi lordi esigibili a fronte di partite di transito

— Le partite di transito rappresentano fondi (normalmente appartenenti ai clienti) fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi gli assegni e altre forme di pagamento inviate per l'incasso ad altre IFM.

►M4  

— interessi esigibili maturati su crediti

— Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati sono esclusi dai crediti a cui si riferiscono

 ◄

— dividendi da ricevere

— importi esigibili non connessi con l'attività principale della IMF

— voce dell'attivo in contropartita delle monete emesse dallo Stato (solo bilanci delle BCN)

— La voce «altre attività» può escludere gli strumenti finanziari che assumano la forma di attività finanziarie (inclusi nelle altre voci del bilancio), alcuni strumenti finanziari non aventi forma di attività finanziarie quali garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio) e attività non finanziarie, come terreni e merci (inclusi nelle «attività fisse»)



CATEGORIE DEL PASSIVO

Categorie

Descrizioni delle principali caratteristichę

8. Biglietti e monete in circolazione

La categoria del passivo «banconote e monete in circolazione» è definita come «banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti». Tale categoria include banconote emesse dalla BCE e dalle BCN. Le monete in circolazione negli Stati membri partecipanti non costituiscono una passività delle IFM, ma dell'amministrazione centrale. Tuttavia, le monete sono parte degli aggregati monetari e, per convenzione, questa passività deve essere iscritta sotto la categoria «banconote e monete in circolazione». La contropartita di tale passività deve essere inclusa nella categoria «altre attività».

9. Depositi

►M6  

Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nel paragrafo 5 della sezione I della parte 1, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FMM.

 ◄

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti costituiscono importi ricevuti dalle IFM non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 95 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda di chi sia la parte che prende l'iniziativa (se questo è colui che riceve il credito, si tratta di un credito, se invece è colui che concede il credito, allora si tratta di un deposito), anche se in pratica la rilevanza di tale distinzione varia a seconda della struttura finanziaria nazionale. Nell'ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati crediti dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti alle IFM classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati in conformità con i requisiti contenuti nello schema di segnalazione (vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza)

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti possono essere considerati come «non negoziabili», nel senso che ci sono restrizioni nel trasferimento della proprietà dello strumento cosa che comporta che questi non possano essere scambiati o che, sebbene negoziabili, non possono essere scambiati nel mercato data l'assenza di un mercato organizzato. ►C1  I saldi non rappresentati da certificati negoziabili, ma pienamente sostituibili, sono sottoposti alle stesse condizioni per quanto riguarda la negoziabilità.  ◄ Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»

I pagamenti di margini (margini) effettuati secondo contratti di derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso le IFM e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. Sulla base delle pratiche di mercato correnti, è suggerito che i margini ricevuti dai soggetti dichiaranti dovrebbero essere classificati come «depositi» nei limiti in cui si forniscano alla IFM fondi liberamente accessibili per i prestiti. Laddove una parte dei margini ricevuti dalle IFM deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione della IFM dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle pratiche di mercato correnti possono rendere difficile l'identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati indistintamente nel medesimo conto o dei margini che forniscono alle IFM le risorse per i prestiti. In tali casi, è accettabile classificare tali margini sotto la categoria «altre passività» o «depositi», a seconda della prassi nazionale

I saldi accantonati relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso» a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante

I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio delle IFM (cfr. crediti concessi su base fiduciaria, sotto la categoria 2)

►M6  

Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: a) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e b) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un eventuale periodo di preavviso non è considerato restrizione significativa.

Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

— le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

— le azioni hanno un «valore determinato», ossia in normali circostanze esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale, e

— in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni (ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto) né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti«depositi». Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come «deposito a scadenza prestabilita« o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi invece che come capitale e riserve, devono essere classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.

 ◄

9.1. Depositi a vista

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. I saldi che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica, nella forma di moneta elettronica basata su hardware (ad esempio carte prepagate) o su software, emessa dalle IFM., sono incluse in questa voce. Questa voce esclude i depositi non trasferibili che possono essere tecnicamente riscossi su richiesta ma che sono assoggettati a penali rilevanti

— importi depositati (fruttiferi o non) trasferibili tramite assegno, vaglia bancario, addebitamento o con modalità simili, senza alcuna penale o restrizione rilevante

— importi depositati (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili

— importi depositati (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware o software (per esempio carte prepagate)

— crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito

9.2. Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo (classificati nella fascia di scadenza «oltre i due anni»). Prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l'applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

9.2a. Depositi con durata fino a un anno incluso

— Importi depositati con durata prestabilita non superiore a un anno (esclusi i depositi con una scadenza originaria di un giorno), non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa

— Importi depositati con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto le voci 9.3a o 9.3b, a seconda del caso

— Importi depositati con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l'applicazione di penali

— Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati su strumenti derivati da chiudere entro un anno, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante alla liquidazione del contratto

— Crediti rappresentati da un singolo certificato aventi scadenza originaria fino a un anno

— Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

— Titoli di debito subordinati delle IFM nella forma di depositi o prestiti con scadenza originaria fino a un anno incluso

9.2b. Depositi con durata prestabilita oltre un anno e fino a due anni inclusi

— Importi depositati con durata prestabilita compresa tra uno e due anni, non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa

— Importi depositati con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto le voci 9.3a o 9.3b, a seconda del caso

— Importi depositati con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l'applicazione di penali

— Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati su strumenti derivati da chiudere in un periodo compreso tra un e due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto viene liquidato

— Crediti rappresentati da un singolo certificato, aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni

— Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi

— Debiti subordinati emessi dalle IFM sotto la forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi

9.2c. Depositi con durata prestabilita oltre due anni

— Importi depositati con durata prestabilita oltre i due anni, non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa

— Importi depositati con durata prestabilita oltre i due anni, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto le voci 9.3a o 9.3b, a seconda del caso

— Importi depositati con durata prestabilita oltre i due anni, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l'applicazione di penali

— Importi depositati (a prescindere dalla durata) per i quali tassi di interesse e/o le condizioni applicate sono stabilite nella legislazione nazionale e che sono previsti per finalità particolari (ad esempio finanziamento immobiliare) che si verificano in un arco temporale successivo a due anni (anche se tecnicamente rimborsabili su richiesta)

— Pagamenti di margini effettuati su posizioni su strumenti derivati da chiudere in più di due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante alla liquidazione del contratto

— Crediti rappresentati da un singolo certificato aventi scadenza originaria oltre i due anni

— Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria superiore a due anni

— Debiti subordinati emessi dalle IFM sotto la forma di depositi o crediti con scadenza originaria superiore a due anni

9.3. Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in contante senza un periodo di preavviso, prima della cui scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l'applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di durata «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di durata «oltre tre mesi»)

9.3a Depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi inclusi

— Importi depositati senza durata prestabilita estinguibili solo con preavviso non superiore a tre mesi; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale

— Depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative

— Importi depositati con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi per un'estinzione anticipata

9.3.b Depositi rimborsabili con preavviso superiore a tre mesi [di cui con preavviso superiore a due anni] (ove applicabile)

— Importi depositati senza durata prestabilita estinguibili solo con preavviso superiore a tre mesi; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale

— Conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive riguardanti il prelievo

— Importi depositati con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica superiore a tre mesi per un'estinzione anticipata

9.4. Operazioni di pronti contro termine

Contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli/oro venduti dai soggetti segnalanti a un prezzo prestabilito con l'impegno a riacquistare quei titoli/oro (o altri simili) a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dai soggetti segnalanti in cambio di titoli/oro trasferiti a terzi («acquirenti temporanei») devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno fermo, non una semplice opzione, di invertire l'operazione. Ciò comporta che i soggetti segnalanti mantengono una effettiva proprietà (economica) dei titoli/oro sottostanti durante l'operazione. ►C1  A questo riguardo ◄ , il trasferimento del titolo di proprietà non è la caratteristica principale per la determinazione del trattamento delle operazioni tipo quelle di pronti contro termine. Nel caso in cui l'acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti attraverso un'operazione di pronti contro termine, tale vendita deve essere registrata come una «transazione vera e propria» in titoli/oro e iscritta nel bilancio dell'acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli/oro

Le tre seguenti varianti di operazioni tipo quelle di pronti contro termine sono strutturate in modo tale da soddisfare le condizioni necessarie per poter essere trattate come crediti garantiti. Quindi, gli importi ricevuti dai soggetti segnalanti (in cambio di titoli/oro temporaneamente trasferiti a terzi) sono classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine»:

— importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazioni di pronti contro termine

— importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito di titoli (contro garanzie in contante)

— importi ricevuti in cambio di titoli/oro trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di operazione di pronti contro termine

10. Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

Quote e partecipazioni emesse da fondi comuni monetari. I fondi comuni monetari sono società di investimento collettivo le cui quote o partecipazioni presentano, in termini di liquidità, un'elevata sostituibilità con i depositi e che investono principalmente in strumenti di mercato monetario e/o in quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua fino a 1 anno e/o depositi bancari e/o che vogliono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario

11. Titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai soggetti segnalanti, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull'ente emittente. Questa voce include i titoli che danno al possessore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente sotto la forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata ad una certa data (o a certe date) o a partire da una definita al momento dell'emissione. Strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che successivamente diventano negoziabili devono essere riclassificati come «titoli di debito» (cfr. categoria 9)

Debiti subordinati emessi dalle IFM devono essere trattati alla stessa maniera di altri debiti contratti dalle IFM a fini di statistiche monetarie e bancarie. Quindi, debiti subordinati emessi nella forma di titoli devono essere classificati «titoli di debito emessi», mentre debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di depositi o crediti devono essere classificati come «depositi». Laddove tutti i debiti subordinati emessi dalle IFM siano identificati in un solo ammontare a fini statistici, tale valore deve essere classificato sotto la voce «titoli di debito emessi», sulla base del fatto che i debiti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti. Debiti subordinati non dovrebbero essere classificati sotto la voce del passivo «capitale e riserve»

11a. Titoli di debito con durata fino a un anno compreso

— Titoli di debito negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso

— Debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria fino a un anno compreso

11b. Titoli di debito con durata oltre un anno a fino a due anni inclusi

— Titoli di debito negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi

— Debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria compresa tra 1 e 2 anni inclusi

11c. Titoli di debito con durata oltre due anni

— Titoli di debito negoziabili emessi dalle IFM (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria oltre due anni

— Debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria oltre due anni

12. Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall'emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella IFM e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dai soggetti segnalanti in previsione di pagamenti o obbligazioni future sono altresì compresi in questa categoria. Sono inclusi:

— capitale azionario

— utili o fondi non distribuiti

— accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività (possono essere registrati sulla base delle regole di contabilità)

13. Altre passività

La voce «altre passività» è considerata voce residuale sul lato delle passività del bilancio, ed è definita come «passività non riportate altrove»

Tale voce può includere:

— posizioni su strumenti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato negativo

— A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati soggetti a registrazione in bilancio devono essere qui inclusi

— importi lordi dovuti a fronte di partite in sospeso

— Le partite in sospeso presenti nei bilanci delle IFM non registrate a nome dei clienti ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione)

— importi lordi dovuti a fronte di partite di transito

— Le partite di transito rappresentano fondi (normalmente appartenenti ai clienti) fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi i trasferimenti di crediti che sono stati effettuati dai conti dei clienti e altri elementi per i quali il corrispondente pagamento non sia già stato effettuato da parte del soggetto segnalante

►M4  

— interessi maturati dovuti su depositi

— Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati sono esclusi dai depositi a cui si riferiscono

 ◄

— dividendi da pagare

— importi dovuti non connessi con la principale attività della IFM (importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali ecc.)

— accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi (pensioni, dividendi ecc.)

— pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti derivati

— I pagamenti di margini (margini) effettuati sulla base di contratti derivati dovrebbero essere normalmente classificati come «depositi» (cfr. Categoria 9.)

— Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l'identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali

— posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante

— posizioni nette dovute a fronte del futuro regolamento di transazioni in titoli o operazioni in valuta

— Le «altre passività» possono escludere quasi tutti gli strumenti finanziari nella forma di passività finanziarie (inclusi negli altri elementi di bilancio); gli strumenti finanziari non nella forma di passività finanziarie, come garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio), e attività non finanziarie come elementi del capitale sul lato delle passività (inclusi nella voce «capitale e riserve»)




ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE E TRANSITORIE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUSIONI AVENTI PER OGGETTO ENTI CREDITIZI PER QUANTO CONCERNE L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RISERVE MINIME

PARTE 1

Disposizioni specifiche

I.   Enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale

1.

Al fine di calcolare correttamente la base per le riserve minime alla quale è applicata un'aliquota di riserva positiva, è necessaria una segnalazione mensile dettagliata relativa ai depositi con durata prestabilita superiore a due anni, ai depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni e alle passività per operazioni di pronti contro termine degli enti creditizi nei confronti di enti («residenti» e di «altri Stati membri dell'Unione monetaria») appartenenti al settore delle «IFM», degli «enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», dell' «amministrazione centrale», nonché nei confronti del «resto del mondo». Gli enti creditizi possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di segnalazione e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva possono, in alternativa, comunicare le informazioni necessarie per calcolare l'aggregato soggetto a riserva, eccetto quelle su titoli negoziabili, conformemente a quanto indicato nell'allegato I, tabella 1, nota 5, purché le posizioni stampate in grassetto non ne risentano.

II.   Schema di segnalazione per gli enti creditizi di «piccole dimensioni»

2.

Ai fini del sistema di riserve minime adottato dal SEBC, gli enti creditizi di «piccole dimensioni» comunicano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità della tabella del presente allegato. I suddetti enti assicurano che le segnalazioni di cui alla ►C1  tabella ◄ siano pienamente conformi alle definizioni e alle classificazioni applicabili nella tabella 1. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva degli enti di «piccole dimensioni» per tre periodi di mantenimento ►M3  ————— ◄ sono basati su dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il termine di 28 giorni lavorativi dalla fine del trimestre cui si riferiscono.

III.   Segnalazione consolidata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime del SEBC

3.

In seguito all'autorizzazione da parte della BCE, gli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime possono optare per la segnalazione statistica consolidata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva su un unico territorio nazionale, a condizione che tutti gli enti interessati abbiano rinunciato alla detrazione forfettaria applicabile alla riserva dovuta. Il diritto alla detrazione forfettaria rimane, tuttavia, invariato per il gruppo considerato nel suo insieme. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell'elenco delle IFM della BCE.

4.

Qualora il gruppo di enti creditizi, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti creditizi di «piccole dimensioni», esso è tenuto unicamente ad assolvere l'obbligo di segnalazione semplificata previsto per gli enti di «piccole dimensioni». In caso contrario, lo schema di segnalazione integrale si applica al gruppo nel suo insieme.

IV.   La colonna «di cui enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN»

5.

La colonna «di cui enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN» non comprende le passività dei soggetti dichiaranti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime del SEBC, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione.

6.

L'elenco degli enti esenti comprende esclusivamente gli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Gli enti temporaneamente esenti dall'obbligo di riserve minime in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerati soggetti all'obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna «di cui enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, BCE e BCN». Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quegli enti che — in ragione dell'applicazione della detrazione forfettaria — non sono effettivamente tenuti al mantenimento di riserve presso il SEBC.

PARTE 2

Disposizioni transitorie

7.

La segnalazione delle informazioni sui depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni è facoltativa fino a nuova comunicazione. I soggetti dichiaranti possono soddisfare tale requisito tramite una segnalazione volontaria, ossia possono comunicare dati reali (comprese le posizioni nulle), oppure «dati mancanti» (utilizzando l'apposito simbolo). Una volta optato per la segnalazione dei dati reali, i soggetti dichiaranti non possono più comunicare «dati mancanti».

PARTE 3

Fusioni aventi per oggetto enti creditizi

8.

Ai fini del presente allegato, i termini «fusione», «istituzione incorporata» e «istituzione incorporante» sono utilizzati nell'accezione ad essi attribuita nel regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15) ( 29 ) come modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000 (BCE/2000/8) ( 30 ).

9.

Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione inizia ad avere effetto, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati e vanno adempiuti in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

10.

Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante vengono calcolati sulla base dell'aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità del disposto dell'appendice al presente allegato, se applicabili. Altrimenti, vigono le regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

11.

Deroga temporanea dalle normali procedure di segnalazione per l'istituzione incorporante

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l'istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche mediante procedure temporanee, quali ad esempio l'uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data da cui la fusione ha efficacia. La durata della suddetta deroga dalle normali procedure di segnalazione va limitata nella maggior misura possibile e in ogni caso non estesa oltre i sei mesi dalla data a decorrere dalla quale la fusione inizia ad avere effetto. La deroga non esime l'istituzione incorporante dall'adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE e, se del caso, dall'assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

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▼B




APPENDICE



Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (1)

Numero del caso

Tipologia di fusione

Obblighi

1

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria

2

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi di piccola dimensione ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria

3

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione

4

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o al trimestre precedente la fusione, a seconda dell'istituzione

5

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente

Si applica la medesima procedura prevista per il caso 1

6

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria

7

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di «piccole dimensioni» diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale

Si applica la medesima procedura prevista per il caso 2

8

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell'istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione

9

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente

Si applica la medesima procedura prevista per il caso 3

10

Una fusione in cui un ente creditizio di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l'ente di «piccole dimensioni» diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale

Si applica la medesima procedura prevista per il caso 4

11

Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione

12

Una fusione che dà origine a un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di «piccole dimensioni» ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o al trimestre precedente la fusione, a seconda dell'istituzione

13

Una fusione che dà origine a un ente di «piccole dimensioni» (istituzione incorporante) a partire da uno o più enti di «piccole dimensioni» (istituzioni incorporate) inizia ad avere effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell'istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione semplificata previsti per gli enti creditizi di «piccole dimensioni» di cui all'allegato II al presente regolamento, gli obblighi di riserva dell'istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un'unica detrazione forfettaria. L'istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione

(1)   La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2818/98 (BCE/1998/15).

▼M6




ALLEGATO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA PER LE IFM DI PICCOLE DIMENSIONI DIVERSE DAGLI ENTI CREDITIZI E PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE PER SINGOLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

1. Con riguardo alle IFM di piccole dimensioni diverse dagli enti creditizi, le BCN che decidono di esentare tali IFM dagli obblighi di segnalazione integrale, ne informano le istituzioni interessate ma continuano, come minimo, a raccogliere i dati relativi al totale di bilancio con cadenza almeno annuale, in modo che l’effettiva dimensione delle istituzioni esentate possa essere monitorata.

2. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione statistica a singoli istituti di moneta elettronica se sono soddisfatte almeno una o entrambe le seguenti condizioni:

a) la moneta elettronica che emettono è accettata come mezzo di pagamento solo da un numero limitato di imprese, chiaramente identificate dalla:

i) loro ubicazione negli stessi locali o in un’altra zona limitrofa circoscritta; e/o

ii) loro stretta relazione finanziaria o lavorativa con l’istituto emittente, quale un rapporto di titolarità, commerciale o una struttura distributiva condivisi;

anche quando l’istituzione emittente e l’impresa accettante sono soggetti giuridicamente distinti;

b) oltre tre quarti del loro bilancio complessivo non è ricollegabile all’emissione o alla gestione della moneta elettronica e le passività collegate alle consistenze in moneta elettronica non superano i 100 milioni di euro.

3. Se un singolo istituto di moneta elettronica che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 non è esente dagli obblighi delle riserve minime, a questo sarà richiesto di segnalare quanto meno i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva di cui all’allegato II. L’istituto può scegliere di segnalare con cadenza mensile un ristretto insieme di dati relativi all’aggregato soggetto a riserva.

4. Ogniqualvolta ad un istituto di moneta elettronica è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, la BCE, a fini statistici, inserirà l’istituto nella lista delle IFM quale società non finanziaria. L’istituto sarà altresì trattato come una società non finanziaria in situazioni in cui esso sia controparte di una IFM. L’istituto continuerà ad essere trattato come un ente creditizio ai fini degli obblighi di riserva minima dell’eurosistema.

▼B




ALLEGATO IV

STANDARD MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti dichiaranti soddisfano i seguenti standard minimi:

1.   Standard minimi di trasmissione

a) le segnalazioni alle BCN devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalle stesse BCN;

b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;

c) devono essere identificate la persona/le persone che fungono da referenti dei soggetti segnalanti per la trasmissione; e

d) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate.

2.   Standard minimi di accuratezza

e) Le informazioni statistiche devono essere corrette:

 deve essere rispettato ogni vincolo lineare (per esempio il totale dell'attivo di bilancio deve eguagliare il totale del passivo e delle poste patrimoniali; la somma dei totali parziali deve essere pari ai totali generali), e

 i dati devono essere coerenti tra di loro;

f) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di fornire informazioni in merito all'evoluzione risultante dai dati forniti;

g) le informazioni statistiche devono essere complete; eventuali lacune vanno evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

h) le informazioni statistiche non devono contenere lacune continue e strutturali;

i) gli operatori dichiaranti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati; e

j) i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3.   Standard minimi di conformità concettuale

k) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

l) all'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento; e

m) i soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.   Standard minimi di revisione

n) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie vengono accompagnate da una nota esplicativa.




ALLEGATO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento avrà inizio con riguardo ai dati mensili per il mese di gennaio 2003.

▼M6

1a. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE.

1b. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro (o degli Stati membri) in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione, da parte della BCN ai soggetti dichiaranti, dell’obbligo di segnalazione.

1c. Nonostante quanto previsto nel paragrafo 1, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri che hanno adottato l’euro nella tabella 3 della parte 2 dell’allegato I, avviene con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adozione dell’euro.

▼M6 —————

▼B

2. Per un periodo transitorio di 12 mesi, gli obblighi statistici mensili relativi ai dati di stock possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati di riferiscono. Per garantire il rispetto dei termini, le BCN stabiliscono il momento in cui è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti.

▼M6

2a. Per i primi 12 mesi di segnalazione, i dati significativi relativi alle celle corrispondenti agli Stati membri che non hanno adottato l’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 2 dell’allegato I, possono essere segnalati alla BCE entro il termine di un ulteriore mese dalla chiusura del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre cui essi si riferiscono. Le BCN possono stabilire il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.

▼B

3. Per un periodo transitorio di 12 mesi, gli obblighi relativi alle cancellazioni/svalutazioni su crediti e i dati sulle rivalutazioni dei titoli, possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati di riferiscono. Per garantire il rispetto dei termini, le BCN stabiliscono il momento in cui è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti.

4. Per la disaggregazione mensile per scadenza dei crediti/depositi nei confronti del resto del mondo e per la disaggregazione trimestrale supplementare per valuta di tali crediti/depositi, i cui elementi sono necessari a fini di statistiche di bilancia dei pagamenti, ciascuno Stato membro sarà in grado di definire i tempi per l'uso delle statistiche del bilancio del settore delle IFM a fini di bilancia di pagamenti, conformemente alle proprie necessità specifiche.

5. Una caratteristica transitoria separata è la successiva adozione dell'euro da parte di altri Stati membri. Le IFM prendono in considerazione questo fatto mantenendo la possibilità di disaggregare per paese le posizioni con residenti di Stati membri non partecipanti. In linea di principio, sarebbe anche necessario disaggregare tali saldi per valuta, identificando separatamente la valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti, l'euro e le altre valute. Al fine di ridurre il peso degli oneri di segnalazione, tutti i dati storici relativi al periodo, prima che una variazione della composizione degli Stati membri partecipanti sia conosciuta, può essere prodotta con un certo margine di flessibilità, previa approvazione da parte della BCE.

6. In vista della sostituzione del contante, inserita nel contesto dell'adozione dell'euro da parte di uno Stato membro, le voci dello schema di segnalazione denominate in valuta nazionale dello Stato membro partecipante sono incluse fra le voci denominate in «euro» fin dalla data di ingresso di tale Stato membro nell'unione monetaria e prima che la sostituzione in euro della valuta in questione sia stata completata.

▼M2

7. A partire dal 1o maggio 2003 fino al 31 dicembre 2003, i dati mensili sulla residenza dei possessori delle quote e partecipazioni in FMM emesse da IFM degli Stati membri partecipanti disaggregati per residenti nazionali/altri Stati membri partecipanti/resto del mondo, possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Per garantire il rispetto dei termini, le BCN stabiliscono il momento in cui è necessario ricevere i dati da parte dei soggetti dichiaranti.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea (GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1).

( 2 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

( 3 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

( 4 ) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

( 5 ) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

( 6 ) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

( 7 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

( 8 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

( 9 ) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

( 10 ) Inclusa la raccolta derivante dalla vendita al pubblico di obbligazioni bancarie.

( 11 ) Articolo 1 del titolo I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 216 del 26.5.2000, pag.1), modificata dalla direttiva 2000/28/CE (GU L 275 del 27.10.2000, pag. 37), come di volta in volta modificato.

( 12 ) Il presente riferimento e quelli successivi riguardano i settori e i sottosettori nel SEC 1995.

( 13 ) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

( 14 ) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

( 15 ) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

( 16 ) Gli enti creditizi possono segnalare posizioni rispetto a «IFM diverse da enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria, BCE e BCN» anziché rispetto a «IFM» e «enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria, BCE e BCN» purché non si incorra in perdite informative e nessuna delle posizioni in grassetto ne risenta.

( 17 ) Disaggregazioni mensili per scadenza applicabili soltanto a crediti concessi ai settori altri residenti e disaggregazione mensile per scadenza a un anno per i crediti concessi al resto del mondo. Disaggregazioni trimestrali per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali.

( 18 ) La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità in titoli emessi da IFM situate negli Stati membri partecipanti. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità in titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM negli Stati membri partecipanti viene suddiviso nelle due scadenze «fino a un anno» e «oltre un anno».

( 19 ) Nei confronti del resto del mondo.

( 20 ) Incluse le partite in sospeso che rappresentano importi caricati su carte prepagate emesse a nome delle IFM e altre passività risultanti dall'emissione di moneta elettronica.

( 21 ) Inclusi i depositi amministrati.

( 22 ) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

( 23 ) Altri intermediari finanziari (S.123) + ausiliari finanziari (S.124).

( 24 ) Famiglie (S.14) + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15).

( 25 ) La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

( 26 ) La disaggregazione mensile per sotto-settore è richiesta per crediti e depositi.

( 27 ) Nelle tabelle della parte 2 del presente allegato, la BCE viene classificata come una IFM residente nel paese nel quale essa è materialmente situata.

( 28 ) In altre parole, queste tabelle non costituiscono elenchi di singoli strumenti finanziari.

( 29 ) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

( 30 ) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

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