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Document 32001O0005

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 giugno 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2001/5)

OJ L 190, 12.7.2001, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 305 - 307

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2001/526/oj

32001O0005

Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 giugno 2001, che modifica l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE/2001/5)

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 12/07/2001 pag. 0026 - 0028


Indirizzo della Banca centrale europea

del 21 giugno 2001

che modifica l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea

(BCE/2001/5)

(2001/526/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino e gli articoli 3.1, terzo trattino, 12.1, 14.3 e 30.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato "statuto"),

considerando quanto segue:

(1) In conformità con l'indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea(1), la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro partecipante (BCN) effettua operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea (BCE) in qualità di rappresentante di quest'ultima.

(2) La BCE ritiene necessario che ciascuna BCN che agisca in qualità di sua rappresentante adotti proprie norme minime di comportamento nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. L'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

(3) La BCE ritiene opportuno che la documentazione legale che regola le operazioni con le controparti, aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, includa anche le succursali di tali controparti ("multibranch basis").

(4) In conformità con gli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Un nuovo articolo 3 bis è inserito nell'indirizzo BCE/2000/1 come segue: "Articolo 3 bis

Norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

Nell'operare in qualità di rappresentante della BCE nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, ciascuna BCN si assicura che le proprie regole interne riguardanti tale gestione, sia che si tratti di codici di comportamento, di norme relative al personale o qualunque altro tipo di regole (regole interne), siano conformi con le norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, contenute nell'allegato 4 del presente indirizzo."

Articolo 2

Un nuovo allegato 4 è aggiunto nell'indirizzo BCE/2000/1 come segue:

"ALLEGATO 4

Norme minime di comportamento delle BCN nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le regole interne delle BCN dovrebbero contenere disposizioni vincolanti che assicurino la conformità di tutte le attività o operazioni delle BCN, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, con le norme minime di comportamento.

Le regole qui enunciate dovrebbero essere applicabili ai membri degli organi decisionali delle BCN e a tutti i dipendenti delle BCN interessati dalla gestione delle attività di riserva della BCE (tali dipendenti e membri degli organi decisionali sono in seguito denominati collettivamente "il personale delle BCN").

Le norme minime di comportamento non sono stabilite nell'intento di escludere o pregiudicare gli effetti di qualunque altra disposizione più rigorosa contenuta nelle regole interne delle BCN che riguardi il personale delle BCN, né tantomeno gli effetti dell'articolo 38 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, secondo il quale i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

2. SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI CON LE CONTROPARTI DEL MERCATO DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il controllo sulle attività del personale delle BCN interessato da operazioni con le controparti del mercato rientra nella responsabilità della direzione delle BCN. Sarebbe opportuno che le autorizzazioni e competenze secondo cui gli operatori del mercato e il personale ausiliario dovrebbero adempiere ai loro doveri vengano messe chiaramente per iscritto.

3. PREVENZIONE DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI

Il personale delle BCN deve astenersi dal prendere parte a qualunque transazione economica o finanziaria che possa essere d'impedimento alla sua indipendenza e imparzialità.

Il personale delle BCN dovrebbe evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

4. DIVIETO DI "INSIDER TRADING"

Le BCN non dovrebbero consentire al personale delle BCN, interessato dalla gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, di realizzare comportamenti di "insider trading", né tantomeno di trasmettere a terzi informazioni confidenziali non pubbliche ottenute sul posto di lavoro. Inoltre, il personale delle BCN, nel condurre operazioni finanziarie di carattere privato, non può utilizzare informazioni non pubbliche collegate al SEBC di cui sia venuto a conoscenza sul posto di lavoro.

Si intende per "insider trading" l'attività di chiunque, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, professione o funzioni, abbia accesso a informazioni determinate e specifiche, prima che siano rese pubbliche, potenzialmente rilevanti per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE e ne tragga vantaggio in piena consapevolezza, mediante l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di attività (inclusi titoli trasferibili) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati) intimamente connessi alle informazioni in questione.

La BCN dovrebbe prevedere meccanismi appropriati che consentano alla propria direzione e/o ai funzionari responsabili di vigilare sull'osservanza delle regole ("compliance officers"), di controllare che le operazioni finanziarie effettuate dal proprio personale, interessato dalla gestione delle attività di riserve in valuta della BCE, siano in linea con le presenti norme, fatte salve le leggi nazionali applicabili e le pratiche del mercato del lavoro. Inoltre, tali meccanismi dovrebbero essere strettamente limitati alla vigilanza relativa ad operazioni che possano essere di rilievo per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Tale vigilanza dovrebbe essere esercitata solo in presenza di ragioni che la rendano necessaria.

5. INVITI E DONI

Il personale delle BCN non può sollecitare doni e inviti da parte di terzi nell'ambito della gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, né può accettare doni e inviti il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, nel caso in cui questi possano ostacolare la propria indipendenza e imparzialità.

Il personale delle BCN dovrebbe tenere informata la direzione riguardo a qualunque tentativo da parte di una controparte di offrire tali doni o inviti."

Articolo 3

L'allegato 3 dell'indirizzo BCE/2000/1 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO 3

Contratti standard per le operazioni in contropartita di strumenti finanziari e per le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati

1. Le operazioni in contropartita di strumenti finanziari aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, comprese le operazioni pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e le operazioni pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto francese, la "Convention-cadre relative aux opérations de pension livrée"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto tedesco, il "Rahmenvertrag für echte Pensionsgeschäfte"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una giurisdizione diversa da quella francese, tedesca e statunitense, il "PSA/ISMA Global Master Repurchase Agreement"; per le controparti riconosciute o costituite secondo la legge federale o statale degli Stati Uniti, "The Bond Market Association Master Repurchase Agreement".

2. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE devono essere regolate dai seguenti contratti standard nelle forme di volta in volta approvate o modificate dalla BCE: per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto francese, la "Convention-cadre relative aux opérations de marché à terme"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto tedesco, il "Rahmenvertrag für echte Finanztermingeschäfte"; per le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una giurisdizione diversa da quella francese, tedesca e statunitense, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency - Cross border, ordinamento inglese); per le controparti riconosciute o costituite secondo la legge federale o statale degli Stati Uniti, il "1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement" (Multicurrency - Cross border, ordinamento dello Stato di New York)."

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente indirizzo è indirizzato alle BCN.

Entro il 16 agosto 2001 al più tardi, le BCN trasmettono in maniera dettagliata i documenti e i mezzi mediante i quali intendono conformarsi con le norme minime di comportamento da osservare nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis dell'indirizzo BCE/2000/1.

Il presente indirizzo entra in vigore il 21 giugno 2001.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 giugno 2001.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.

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