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Document 32014D0062(01)

Decisione (UE) 2015/32 della Banca centrale europea, del 29 dicembre 2014 , riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (rifusione) (BCE/2014/62)

OJ L 5, 9.1.2015, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/32/oj

9.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/17


DECISIONE (UE) 2015/32 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 dicembre 2014

riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2013 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38)

(rifusione)

(BCE/2014/62)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) prevede la possibilità di concedere deroghe riguardo agli obblighi di segnalazione statistica ai fondi di investimento (FI) soggetti a norme contabili nazionali che consentono la valutazione delle loro attività con frequenza inferiore a quella trimestrale. Detta norma prevede inoltre che le categorie di FI a cui le banche centrali nazionali (BCN) hanno la possibilità di concedere deroghe sono stabilite dal Consiglio direttivo.

(2)

Poiché la decisione BCE/2009/4 (2) necessita di modifiche sostanziali, è opportuno provvedere per ragioni di chiarezza alla sua rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroghe

Le categorie di FI rispetto alle quali le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) sono indicate nell'allegato alla presente decisione. Il Consiglio direttivo riesamina tali categorie quantomeno con cadenza triennale.

Articolo 2

Abrogazione

1.   La Decisione BCE/2009/4 è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 dicembre 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73.

(2)  Decisione BCE/2009/4, del 6 marzo 2009, riguardante le deroghe che possono essere concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 958/2007 relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2007/8) (GU L 72 del 18.3.2009, pag. 21).


ALLEGATO

CATEGORIE DI FONDI DI INVESTIMENTO PER LE QUALI POSSONO ESSERE CONCESSE DEROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1073/2013 (BCE/2013/38)

Stato membro

Nome della categoria di FI

Atto giuridico relativo alla categoria

Atto giuridico che stabilisce la frequenza della valutazione

Frequenza della valutazione secondo il diritto nazionale

Titolo dell'atto giuridico

Numero/data dell'atto giuridico

Disposizioni pertinenti

Titolo dell'atto giuridico

Numero/data dell'atto legale

Disposizioni pertinenti

Francia

Fonds commun de placement à risque

(Fondi mutualistici di venture capital)

Code monétaire et financier

(Codice monetario e finanziario)

 

Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 2, da L214-28 a L214-32

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)

 

Libro IV, Titolo II, Articolo 422-120-13

Semestrale

Francia

Sociétés civiles de placement immobilier

(Imprese di investimento immobiliare)

Code monétaire et financier

(Codice monetario e finanziario)

 

Capitolo IV, sezione 2, Paragrafo 4 da L214-86 a L214-126

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)

 

Libro IV, Articolo 422-234

Annuale

Francia

Organismes de placement collectif immobilier

(Imprese di investimento collettivo immobiliare)

Code monétaire et financier

(Codice monetario e finanziario)

 

Capitolo IV, sezione 2, paragrafo 3 da L214-33 a L214-85

Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

(Regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari)

 

Libro IV Articolo 422-186

Semestrale

Italia

Fondi chiusi

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

n. 58 del 24 febbraio 1998

Parte I, articolo 1

Parte II, articoli 36, 37 e 39

Provvedimento della Banca d'Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

8 maggio 2012

Titolo V, capitolo 1, sezione II, paragrafo 4.6

Semestrale

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell'articolo 37 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

n. 228 del 24 maggio 1999

Capitolo II, articolo 12

Lituania

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Imprese di investimento collettivo per investitori informati)

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)

n. XII-376 del 18 giugno 2013

Articolo 2, paragrafo 4

Informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai

(Legge sulle imprese di investimento collettivo per investitori informati)

n. XII-376 del 18 giugno 2013

Articolo 31, paragrafo 2

Semestrale/annuale

Portogallo

Fundos de capital de risco

(Fondi di venture capital)

Decreto-Lei

(decreto legge)

n. 375/2007 dell'8 novembre 2007

Articolo 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Regolamento della Commissione per il mercato dei titoli)

Instrução da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(Linee guida della Commissione per il mercato dei titoli)

n. 1/2008 del 14 febbraio 2008

n. 2/2013 del 30 maggio 2013

Articoli 4 e 11

Regola 1

Semestrale


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