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Document 32016D0036(01)

Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (rifusione) (BCE/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/26


DECISIONE (UE) 2016/2248 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2016

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/23 (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (2). Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Ai sensi dell'articolo 32.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), il reddito monetario è il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali (BCN) nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria. Ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono specificatamente individuati dalle BCN in maniera conforme agli indirizzi del Consiglio direttivo. Le BCN sono tenute a individuare gli attivi risultanti dall'esercizio delle funzioni di politica monetaria, come attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 32.4 dello Statuto del SEBC, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo con finalità di politica monetaria.

(3)

Ai sensi dell'articolo 32.5 dello statuto del SEBC, la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate del capitale della Banca centrale europea (BCE).

(4)

Ai sensi degli articoli 32.6 e 32.7 dello Statuto del SEBC, al Consiglio direttivo è conferito il potere di adottare indirizzi per la compensazione e il regolamento, da parte della BCE, dei saldi derivanti dalla ripartizione del reddito monetario e di adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32.

(5)

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (3), la BCE e le BCN immettono in circolazione le banconote in euro. L'articolo 15 del suddetto Regolamento prevede che le banconote denominate in unità monetarie nazionali continuino ad avere corso legale nell'ambito dei rispettivi limiti territoriali per un periodo massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del contante. L'anno di sostituzione del contante dovrebbe quindi essere considerato come un anno particolare, poiché le banconote in circolazione denominate in unità monetarie nazionali possono ancora rappresentare una considerevole quota delle banconote in circolazione.

(6)

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (4) dispone che le banconote in euro fornite in consegna anticipata alle controparti autorizzate siano addebitate sui conti delle stesse controparti presso le rispettive BCN al loro valore nominale e secondo un «modello generale di addebito»: l'importo totale di banconote in euro fornite in consegna anticipata è addebitato in tre quote di uguale importo, alla data del regolamento della prima, quarta e quinta operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema successiva alla data di sostituzione del contante. Nel calcolo del reddito monetario per l'anno della sostituzione del contante è necessario tenere conto di questo «modello generale di addebito».

(7)

La presente decisione è collegata alla Decisione BCE/2010/29 (5), che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La Decisione BCE/2010/29 dispone che la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione avvenga in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell'Eurosistema dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell'Eurosistema e, pertanto, dovrebbe essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe, di norma, essere distribuito alle BCN conformemente alla Decisione BCE/2014/57 (6) proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(8)

Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. In questo contesto, si considera appropriato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

(9)

Le passività nette interne all'Eurosistema, relative alle banconote in euro in circolazione, sono incluse nell'aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell'Eurosistema tra le BCN in proporzione alle rispettive quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all'Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull'ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l'introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale secondo una formula fissa per un periodo non superiore ai cinque anni successivi.

(10)

Gli adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo del reddito delle BCN in conseguenza dell'introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.

(11)

Le norme generali stabilite all'articolo 32 dello Statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.

(12)

L'articolo 32.5 dello Statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell'articolo 32.7 dello Statuto del SEBC, il Consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32. Ciò include la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. In questo contesto, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate dalla circolazione erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la relativa quota del capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.

(13)

Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4 (7).

(14)

Gli acquisti effettuati ai sensi della Decisione BCE/2009/16 (8), della Decisione BCE/2011/17 (9) e della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (10) che fa riferimento all'acquisto di strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e da agenzie riconosciute, e di strumenti sostitutivi di debito emessi da società non finanziarie pubbliche dovrebbero ritenersi generatrici di reddito al tasso di riferimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

per «ente creditizio» si intende: a) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), sottoposto alla vigilanza di un'autorità competente; ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato soggetto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;

c)

per «aggregato del passivo» si intende l'ammontare delle passività, nel bilancio di ciascuna BCN, specificate nell'allegato I della presente decisione;

d)

per «data di sostituzione del contante» si intende la data alla quale le banconote e le monete in euro acquistano corso legale in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

e)

per «anno di sostituzione del contante» si intende il periodo di 12 mesi che ha inizio alla data di sostituzione del contante;

f)

per «saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e le altre BCN, risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della Decisione BCE/2010/29;

g)

per «schema di sottoscrizione del capitale» si intendono le quote, espresse in percentuali, del capitale sottoscritto della BCE che risultano dall'applicazione alle BCN delle ponderazioni nello schema di cui all'articolo 29.1 dello Statuto del SEBC, e in quanto applicabili nell'esercizio finanziario pertinente;

h)

per «banconote in euro ritirate» si intende qualunque tipo o serie di banconote in euro che sia stata ritirata dalla circolazione per decisione del Consiglio direttivo adottata ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4;

i)

per «fase di emissione», in relazione ad un tipo o ad una serie di banconote in euro, si intende il periodo che ha inizio il giorno in cui la prima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo e che termina il giorno in cui l'ultima emissione di una banconota in euro di tale tipo o serie è registrata nell'aggregato del passivo;

j)

per «tasso di riferimento» si intende l'ultimo tasso di interesse marginale disponibile utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali ai sensi dell'articolo 6 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (12). Nel caso in cui più operazioni di rifinanziamento principali siano regolate nello stesso giorno, si calcola la media semplice dei tassi marginali relativi alle suddette operazioni;

k)

per «attività destinate» si intende l'ammontare degli attivi detenuti in contropartita dell'aggregato del passivo, all'interno dello stato patrimoniale di ciascuna BCN, specificate nell'allegato II della presente decisione;

l)

per «periodo di riferimento» si intende il periodo di 24 mesi che ha inizio 30 mesi prima della data di sostituzione del contante;

m)

per «tasso di cambio giornaliero di riferimento» si intende il tasso di cambio giornaliero di riferimento che si basa sulla regolare procedura di concertazione quotidiana fra le banche centrali all'interno e all'esterno del Sistema europeo di banche centrali, e che normalmente ha luogo alle ore 14.15, ora dell'Europa centrale (13);

n)

per «cancellazione» si intende l'eliminazione delle banconote in euro ritirate dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione».

o)

per «schema di emissione» si intende lo schema di sottoscrizione del capitale, rilevato in media, durante la fase di emissione di un tipo o serie di banconote in euro ritirate;

p)

per «stato patrimoniale armonizzato» (SpA) si intende lo stato patrimoniale armonizzato di cui all'allegato VIII all'Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) (14);

Articolo 2

Saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione

1.   I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono calcolati con cadenza mensile e sono registrati nei libri contabili della BCE e delle BCN il primo giorno lavorativo del mese, con data valuta pari all'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.

Laddove uno Stato membro adotti l'euro, il calcolo dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ai sensi del primo comma è registrato nei libri contabili della BCE e delle BCN con data valuta pari alla data di sostituzione del contante.

I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 gennaio del primo anno a partire dal quale si effettua ciascun adattamento quinquennale, ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, sono calcolati sulla base dello schema di sottoscrizione del capitale, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 dicembre dell'anno precedente.

2.   I saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione, sono remunerati al tasso di riferimento.

3.   La remunerazione di cui al paragrafo 2 è regolata trimestralmente attraverso pagamenti effettuati tramite TARGET2.

Articolo 3

Metodo di calcolo del reddito monetario

1.   L'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN è determinato calcolando il reddito effettivo che deriva dalle attività destinate, registrate nei libri contabili. In via eccezionale:

a)

l'oro non è considerato produttivo di reddito;

b)

si considerano produttivi di reddito monetario al tasso di riferimento:

i)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2009/16;

ii)

i titoli detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della Decisione BCE/2011/17;

iii)

gli strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e da agenzie riconosciute e gli strumenti sostitutivi di debito emessi da società pubbliche non finanziarie, detenuti per finalità di politica monetaria ai sensi della Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10).

2.   Laddove il valore delle attività destinate di una BCN ecceda o non corrisponda al valore del proprio aggregato del passivo, la differenza è compensata applicando il tasso di riferimento al valore della differenza.

Articolo 4

Adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema

1.   Ai fini del calcolo del reddito monetario, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati mediante un importo compensativo determinato secondo la seguente formula:

 

C = (K – A) × S

dove:

C

è l'importo compensativo,

K

è l'importo in euro per ciascuna BCN che risulta dall'applicazione dello schema di sottoscrizione del capitale al valore medio delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertendo in euro, al tasso di cambio giornaliero di riferimento, l'ammontare delle banconote in circolazione denominate nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che adotta l'euro,

A

è il valore medio in euro per ciascuna BCN delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento, convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento,

S

è il seguente coefficiente per ciascun esercizio finanziario, a partire dalla data di sostituzione del contante:

Esercizio finanziario

Coefficiente

Anno di sostituzione del contante

1

Anno di sostituzione del contante più un anno

0,8606735

Anno di sostituzione del contante più due anni

0,7013472

Anno di sostituzione del contante più tre anni

0,5334835

Anno di sostituzione del contante più quattro anni

0,3598237

Anno di sostituzione del contante più cinque anni

0,1817225

2.   La somma degli importi compensativi delle BCN è pari a zero.

3.   Gli importi compensativi sono calcolati ogni volta che uno Stato membro adotta l'euro o quando cambia lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE.

4.   Quando una BCN aderisce all'Eurosistema, il relativo importo compensativo è distribuito alle altre BCN proporzionalmente alle quote detenute dalle stesse nello schema di sottoscrizione del capitale, con il segno (+/–) invertito. L'importo così determinato è aggiuntivo rispetto a qualunque importo compensativo già in essere per le altre BCN.

5.   Gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare detti importi sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN in conti separati interni all'Eurosistema con data valuta pari alla data di sostituzione del contante e con la stessa data valuta per ciascun anno successivo del periodo di adeguamento. Le poste contabili, necessarie a bilanciare i suddetti importi compensativi, non sono remunerate.

6.   In deroga al paragrafo 1, in caso di accadimenti specifici relativi alle variazioni nei modelli di circolazione delle banconote, come previsto nell'allegato III della presente decisione, i saldi interni all'Eurosistema di ciascuna BCN relativi alle banconote in euro in circolazione sono adattati conformemente alle disposizioni previste in tale allegato.

7.   Gli adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema di cui al presente articolo cessano di avere applicazione a decorrere dal primo giorno del sesto anno successivo al relativo anno di sostituzione del contante.

Articolo 5

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1.   Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN è effettuato dalla BCE giornalmente. Tale calcolo si basa sui dati contabili segnalati da ciascuna BCN alla BCE. La BCE informa le BCN relativamente agli importi totali su base trimestrale.

2.   L'importo del reddito monetario di ciascuna BCN è adeguato mediante un importo pari a tutti gli interessi maturati, pagati o ricevuti sulle passività incluse nell'aggregato del passivo, nonché in conformità ad ogni decisione del Consiglio direttivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello Statuto del SEBC.

3.   La distribuzione del reddito monetario di ciascuna BCN in proporzione allo schema di sottoscrizione del capitale avviene alla fine di ogni esercizio finanziario.

Articolo 6

Calcolo e distribuzione del reddito che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro

1.   Le banconote in euro ritirate continuano a far parte dell'aggregato del passivo fino a che non vengano sostituite o cancellate, a seconda di quale evento avvenga per primo.

2.   Il Consiglio direttivo può decidere la cancellazione delle banconote in euro ritirate, nel qual caso specifica la data di cancellazione e l'ammontare complessivo dell'accantonamento da effettuarsi per le banconote in euro ritirate che sono ancora in attesa di essere sostituite.

3.   Le banconote in euro ritirate sono cancellate come segue:

a)

alla data di cancellazione, le voci dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» della BCE e delle BCN sono ridotte dell'ammontare complessivo delle banconote in euro ritirate ancora in circolazione. A tal fine, gli ammontari effettivi di banconote in euro ritirate che erano state messe in circolazione sono adattati sulla base dei loro ammontari pro rata, calcolati secondo lo schema di emissione, e le differenze sono compensate tra la BCE e le BCN;

b)

l'ammontare adattato di banconote in euro ritirate è cancellato dalla voce dello stato patrimoniale «banconote in circolazione» e spostato nel conto economico delle BCN;

c)

ciascuna BCN costituisce un accantonamento per le banconote in euro ritirate ancora suscettibili di essere sostituite. L'accantonamento è equivalente alla quota della BCN pertinente nella somma complessiva dell'accantonamento calcolato sulla base dello schema di emissione.

4.   Le banconote in euro ritirate sostituite dopo la data di cancellazione sono registrate nei libri contabili della BCN che le ha accettate. L'afflusso di banconote in euro ritirate è ridistribuito tra le BCN almeno una volta all'anno applicando lo stesso schema di emissione e le differenze sono compensate tra loro. Ciascuna BCN compensa la somma pro rata rispetto al proprio accantonamento o, nel caso in cui l'afflusso ecceda l'accantonamento, registra una spesa corrispondente nel proprio conto economico.

5.   Il Consiglio direttivo rivede la somma complessiva dell'accantonamento annualmente.

Articolo 7

Abrogazione

1.   La Decisione BCE/2010/23 è abrogata.

2.   Qualunque riferimento alla decisione abrogata è da intendersi come effettuato alla presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17).

(2)  Cfr. l'allegato IV.

(3)  Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

(4)  Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).

(5)  Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

(6)  Decisione BCE/2014/57, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).

(7)  Decisione BCE/2003/4, del20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16).

(8)  Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

(9)  Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

(10)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(11)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(12)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(13)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

(14)  Indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/34) (cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO

A.

L'aggregato del passivo comprende esclusivamente:

1.

Banconote in circolazione

Ai fini del presente allegato, nell'anno di sostituzione del contante per ogni Banca centrale nazionale (BCN) che aderisce all'Eurosistema, l'ammontare delle «banconote in circolazione»:

a)

include le banconote emesse dalla BCN e denominate nella sua unità monetaria nazionale; e

b)

deve essere ridotto del valore dei prestiti non remunerati relativi alle banconote in euro fornite in consegna anticipata e non ancora addebitate (parte della voce dell'attivo 6 dello stato patrimoniale armonizzato (SpA)].

Successivamente al relativo anno di sostituzione del contante, ogni BCN intende per «banconote in circolazione» esclusivamente le banconote denominate in euro.

Qualora la data di sostituzione del contante coincida con un giorno di chiusura di TARGET2, la passività di una BCN che derivi dalle banconote in euro che sono state fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e sono entrate in circolazione prima della data della sostituzione del contante, fa parte dell'aggregato del passivo (come parte dei conti corrispondenti alla voce del passivo 10.4 dell'SpA) fino a che la passività non diventi parte delle passività interne all'Eurosistema risultanti dalle operazioni TARGET2.

2.

Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell'area euro:

a)

conti correnti, incluse le riserve minime obbligatorie di cui all'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC (voce del passivo 2.1 dell'SpA);

b)

depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'Eurosistema (voce del passivo 2.2 dell'SpA);

c)

depositi a tempo determinato (voce del passivo 2.3 dell'SpA);

d)

passività derivanti da operazioni temporanee di fine-tuning (voce del passivo 2.4 dell'SpA);

e)

depositi connessi a richieste di pagamento di margini (voce del passivo 2.5 dell'SpA).

3.

Depositi verso controparti inadempienti dell'Eurosistema che sono stati riclassificati dalla voce del passivo 2.1 dell'SpA.

4.

Passività delle BCN interne all'Eurosistema derivanti dall'emissione di certificati di debito della BCE ai sensi dell'articolo 13 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) (voce del passivo 10.2 dell'SpA).

5.

Passività nette interne all'Eurosistema relative alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce del passivo 10.3 dell'SpA).

6.

Passività nette interne all'Eurosistema derivanti da operazioni effettuate mediante TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce del passivo 10.4 dell'SpA).

7.

Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su passività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce del passivo 12.2 dell'SpA).

8.

Passività nei confronti della BCE che garantiscono un credito relativo ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producono reddito netto per l'Eurosistema (parte delle passività fuori bilancio).

B.

L'ammontare dell'aggregato del passivo di ogni BCN è calcolato ai sensi dei principi contabili armonizzati e delle regole previste nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ALLEGATO II

ATTIVITÁ DESTINATE

A.

Le attività destinate sono costituite esclusivamente da:

1.

Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell'area dell'euro connessi con le operazioni di politica monetaria (voce dell'attivo 5 dello stato patrimoniale armonizzato, (SpA)].

2.

Titoli detenuti per finalità di politica monetaria (voce dell'attivo 7.1 dell'SpA).

3.

Crediti interni all'Eurosistema derivanti dal trasferimento alla BCE di riserve in valuta diverse dall'oro, ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto del SEBC (parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).

4.

Crediti netti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, comprese quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente decisione (parte della voce dell'attivo 9.4 dell'SpA).

5.

Crediti netti interni all'Eurosistema derivanti da transazioni effettuate mediante TARGET2 remunerate al tasso di riferimento (parte della voce dell'attivo 9.5 dell'SpA).

6.

Oro, compresi i crediti relativi all'oro trasferito alla BCE, in quantità sufficiente affinché ciascuna BCN possa destinare una porzione del proprio oro, corrispondente all'applicazione della propria quota nello schema di sottoscrizione del capitale all'intera quantità di oro destinata da tutte le BCN (voce dell'attivo 1 e parte della voce dell'attivo 9.2 dell'SpA).

Ai fini della presente decisione, l'oro è valutato sulla base del prezzo in euro, per oncia di oro fino, al 31 dicembre 2002.

7.

Crediti che derivano dalle banconote in euro fornite in consegna anticipata ai sensi dell'Indirizzo BCE/2006/9 e che sono entrate in circolazione prima della data di sostituzione del contante (parte della voce dell'attivo 4.1 dell'SpA fino alla data di sostituzione del contante e, successivamente, parte dei conti corrispondenti alla voce dell'attivo 9.5 dell'SpA), nella misura in cui tali crediti siano parte dei crediti interni all'Eurosistema derivanti dalle operazioni TARGET2.

8.

I crediti in essere che derivano dall'inadempimento delle controparti dell'Eurosistema nel contesto delle operazioni di credito dell'Eurosistema, e/o le attività finanziarie o i crediti nei confronti dei terzi soggetti ad appropriazione e/o acquisiti nel contesto della realizzazione di garanzie offerte da controparti dell'Eurosistema inadempienti nel contesto di operazioni di credito dell'Eurosistema riclassificati dalla voce dell'attivo 5 dell'SpA (parte della voce dell'attivo 11.6 dell'SpA).

9.

Interessi maturati registrati a fine trimestre da ciascuna BCN su attività di politica monetaria la cui scadenza è pari o superiore ad un anno (parte della voce dell'attivo 11.5 dell'SpA).

10.

Crediti nei confronti di controparti dell'area dell'euro relativi ad accordi di swap tra la BCE e una banca centrale non appartenente all'Eurosistema, che producano reddito netto per l'Eurosistema (parte della voce dell'attivo 3.1 dell'SpA).

B.

Il valore delle attività destinate di ogni BCN è calcolato conformemente ai principi contabili armonizzati e alle regole stabilite nell'Indirizzo (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).


ALLEGATO III

A.   Primo adattamento eventuale

Qualora il valore totale medio delle banconote in circolazione nell'anno di sostituzione del contante sia inferiore al valore totale medio in euro delle banconote in circolazione durante il periodo di riferimento (comprese quelle denominate nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro che ha adottato l'euro convertite in euro al tasso di cambio giornaliero di riferimento durante il periodo di riferimento), il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto, con effetto retroattivo, in proporzione alla diminuzione della media totale delle banconote in circolazione.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi («C») delle BCN applicabile nell'anno di sostituzione del contante deve essere sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

B.   Secondo adattamento eventuale

Qualora le BCN per le quali l'importo compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è un numero positivo paghino una remunerazione netta sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in circolazione che risulti in una spesa netta quando sommata alla voce «risultato netto della redistribuzione del reddito monetario» nel proprio conto economico alla fine dell'anno, il coefficiente «S» che si applica all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, è ridotto nella misura necessaria ad eliminare tale occorrenza.

Tale riduzione non deve produrre un coefficiente inferiore a 0,8606735. Qualora tale deroga venisse applicata, un quarto della conseguente riduzione degli importi compensativi delle BCN («C») applicabile nell'anno di sostituzione del contante è sommato a ciascuno degli importi compensativi della BCN applicabili dal secondo al quinto anno successivo all'anno di sostituzione del contante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.


ALLEGATO IV

DECISIONI ABROGATE CON L'ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE

Decisione BCE/2010/23

GU L 35 del 9.2.2011, pag. 17

Decisione BCE/2011/18

GU L 319 del 2.12.2011, pag. 116

Decisione BCE/2014/24

GU L 117 del 7.6.2014, pag. 168

Decisione BCE/2014/56

GU L 53 del 25.2.2015, pag. 21

Decisione BCE/2015/37

GU L 313 del 28.11.2015, pag. 42


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