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Document 32016D0002

Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (rifusione) (BCE/2016/2)

OJ L 45, 20.2.2016, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/245/oj

20.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/15


DECISIONE (UE) 2016/245 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 febbraio 2016

recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2)

(rifusione)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2007/5 (2) è stata modificata diverse volte e ha subito modifiche sostanziali significative. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all'osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di prodotti, servizi e lavori.

(3)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Né questa direttiva né il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applicano alla BCE.

(4)

La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

(5)

L'articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (6) dispone che le istituzioni dell'Unione possono determinare nei propri regolamenti interni quali lingue ufficiali sono da utilizzare in casi specifici.

(6)

La decisione BCE/2008/17 (7) definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

REGOLE GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

2)

per «appalti di forniture» si intendono gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;

3)

per «appalti di servizi» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui al punto 2, aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto la prestazione di servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi;

4)

per «appalti di lavori» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3, aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

5)

per «appalti di concessione» si intendono gli appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, il cui compenso consiste principalmente in un permesso concesso dalla BCE di gestire tali opere o di prestare servizi ad altri;

6)

per «prestazioni» si intendono i lavori da eseguire, i servizi da prestare o i prodotti da fornire in forza di un appalto;

7)

per «partenariato per l'innovazione» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE instaura un partenariato con uno o più candidati ammessi a tale procedura con l'obiettivo di sviluppare e acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi;

8)

per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l'acquisto di prodotti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;

9)

per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli specifici appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

10)

per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

11)

per «candidato» si intende un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;

12)

per «offerente» si intende un fornitore che ha presentato un'offerta;

13)

per «appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote» si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi o ricerca condotte sotto condizioni controllate:

per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi materiali, processi di fabbricazione o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti, o

per avviare la produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti.

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro;

14)

per «procedura aperta» si intende una procedura nella quale ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;

15)

per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare, ma in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un'offerta;

16)

per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

17)

per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;

18)

per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un sistema elettronico dove si presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

19)

per «invito ad offrire» si intende l'invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un'offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;

20)

per «giorni» si intendono i giorni di calendario;

21)

per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

22)

per «invito a manifestare interesse» si intende una procedura volta a costituire un elenco di fornitori idonei che possono essere invitati a partecipare nelle procedure di appalto.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La BCE svolge procedure di appalto di fornitura, servizi, lavori e concessione per conto proprio in conformità alla presente decisione.

2.   Conformemente alla presente decisione, la BCE può anche realizzare procedure comuni di aggiudicazione per conto proprio e per conto di una o più banche centrali nazionali (BCN), autorità nazionali di vigilanza, istituzioni e organi dell'Unione e/o organizzazioni internazionali. In tali ipotesi, la BCE precisa nei documenti di gara: (a) le altre amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; e (b) lo schema delle relazioni contrattuali previsto.

3.   La presente decisione non si applica a:

a)

gli accordi di cooperazione:

i)

utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'Eurosistema o al Sistema europeo di banche centrali, stipulati tra la BCE e le BCN; o

ii)

utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche, stipulati tra la BCE e altre istituzioni e organi dell'Unione, organizzazioni internazionali o autorità pubbliche;

quando la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, in particolare al raggiungimento di obiettivi comuni non commerciali, e le parti svolgono meno del 20 per cento delle attività interessate sul mercato aperto;

b)

le procedure di appalto a cui la BCE partecipa, che siano organizzate da uno dei seguenti soggetti: i) istituzioni e organi dell'Unione; ii) organizzazioni internazionali; o iii) autorità pubbliche, comunque a condizione che le norme che regolano tali procedure di appalto siano in linea con i principi generali della normativa dell'Unione in materia di appalti;

c)

gli appalti di banconote che sono regolati dall'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) (8);

d)

l'emissione, la vendita, l'acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;

e)

l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o di diritti su tali beni;

f)

i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;

g)

i servizi di arbitrato e di conciliazione;

h)

i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano retribuiti da quest'ultima;

i)

appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici;

j)

appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di procedimenti di arbitrato o giudiziari e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;

k)

i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

4.   La presente decisione non si applica agli appalti tra la BCE e una persona giuridica di diritto privato o pubblico su cui la BCE eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie unità operative, ove oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla BCE e non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati tale da assicurare una partecipazione di controllo in tale persona giuridica.

5.   In casi eccezionali, la BCE può seguire procedure finalizzate alla selezione di persone fisiche per svolgere il ruolo di membri di comitati consultivi di alto livello che assistono la BCE nello svolgimento dei suoi compiti. Tali esperti percepiscono un'indennità fissa prestabilita, non eccedente per ciascun esperto la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Essi sono selezionati in base alla loro competenza professionale, utilizzando criteri di selezione conformi ai principi generali di cui all'articolo 3. La BCE può adottare una decisione specifica che definisce in modo più dettagliato le procedure e le condizioni per la selezione.

6.   La presente decisione si applica ai seguenti appalti sovvenzionati direttamente dalla BCE in misura superiore al 50 per cento:

a)

appalti di lavori il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di lavori e che abbiano per oggetto attività di genio civile o lavori di edilizia per strutture da utilizzare per finalità di tipo amministrativo, sportivo, di salute, ricreativo e per il tempo libero, o scolastico e universitario;

b)

appalti di servizi connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a) il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3 per gli appalti di servizi.

La BCE garantisce che tali appalti siano aggiudicati nel rispetto della presente decisione, anche se l'aggiudicazione sia effettuata da un altro ente o dalla BCE in nome e per conto di altri enti.

7.   Gli appalti misti comprendenti prestazioni riconducibili a diverse tipologie di appalto sono aggiudicati secondo le regole e le disposizioni applicabili alla prestazione che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale di un appalto misto è determinato dalla prestazione dal valore stimato più elevato, a meno che ricorrano circostanze eccezionali per cui un'altra prestazione, in ragione delle sue caratteristiche specifiche, costituisca l'oggetto principale dell'appalto.

Articolo 3

Principi generali

1.   Le procedure di appalto sono condotte in conformità dei principi generali di trasparenza e pubblicità, proporzionalità, parità di accesso e di trattamento, non discriminazione e leale concorrenza.

2.   La BCE conduce le procedure di appalto in inglese, a meno circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto dell'appalto richiedano l'uso di lingue diverse. La BCE deve documentare tali circostanze.

Articolo 4

Soglie relative al valore dell'appalto

1.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo II.

2.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo III. Gli appalti con un valore stimato inferiore a 20 000 EUR sono aggiudicati in base alle disposizioni dell'articolo 37.

3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

209 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 225 000 EUR per gli appalti di lavori e di concessione;

Articolo 5

Calcolo del valore stimato di un appalto

1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto si basa sull'importo complessivo dovuto, al netto dell'IVA, come valutato dalla BCE, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi stabiliti nel bando di gara. Il calcolo include tutti i costi accessori, in particolare le retribuzioni premio, gli onorari, gli interessi, le commissioni, le spese di viaggio e alloggio e i premi, i pagamenti e ogni altra forma di remunerazione a candidati o offerenti.

2.   La stima deve risultare valida al momento in cui la BCE decide il tipo di procedura di appalto da utilizzare.

3.   Non è consentito frazionare un appalto al fine di eludere l'applicazione delle procedure previste nella presente decisione. Il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatto con l'intenzione di escluderlo dall'applicazione delle procedure di cui al capitolo II o all'articolo 35.

4.   Per il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, si tiene conto dei costi totali legati all'esecuzione dei lavori, incluso il valore dei prodotti necessari per l'esecuzione dei lavori che la BCE mette a disposizione dell'appaltatore. Sono inclusi anche i costi legati alla progettazione e alla pianificazione dei lavori se fanno parte dell'appalto di lavori.

5.   In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di prodotti e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48.

6.   Nel caso di appalti successivi di forniture, servizi o lavori della stessa tipologia, il calcolo del valore stimato dell'appalto si basa sul valore complessivo attuale degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti. La stima tiene in considerazione le variazioni quantitative o di valore attese nei 12 mesi successivi al completamento dell'appalto iniziale.

7.   Se un appalto è suddiviso in più lotti, o se diversi appalti da aggiudicare sono strettamente connessi tra loro e hanno lo stesso oggetto, si considera il valore complessivo di tutti i lotti o singoli appalti. Se il valore complessivo è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la procedura definita nel capitolo II della presente decisione si applica a tutti i lotti e appalti. La BCE può ricorrere, tuttavia, alla procedura di cui all'articolo 35 o, se applicabile, a quella di cui all'articolo 37, in relazione a singoli lotti e appalti il cui valore stimato sia inferiore a 80 000 EUR, al netto dell'IVA, per appalti di forniture e di servizi, e inferiore a 1 milione di EUR, al netto dell'IVA, per appalti di lavori, purché il valore stimato complessivo di tutti i lotti aggiudicati secondo le procedure previste agli articoli 35 and 37 non ecceda il 20 per cento del valore stimato complessivo di tutti i lotti.

8.   Il valore di un partenariato per l'innovazione è calcolato prendendo in considerazione il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

9.   Il valore degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione è calcolato sulla base del valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Articolo 6

Eccezioni

1.   Nelle ipotesi che seguono la BCE può derogare a specifici obblighi procedurali o aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore:

a)

se, per ragioni inderogabili e in conformità a criteri oggettivi, l'appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, incluso l'esercizio di diritti esclusivi stabiliti conformemente al diritto applicabile, ma non di natura economica;

b)

se, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per la procedura di appalto non possono essere rispettati;

c)

se la BCE ha classificato l'appalto come segreto o se l'esecuzione dell'appalto è corredata dall'adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero se ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione;

d)

in caso di appalti di forniture, se i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;

e)

se le prestazioni oggetto dell'appalto sono acquistate a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore nominato a seguito di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali;

f)

nel caso di prodotti supplementari acquistati nell'ambito di un contratto di fornitura che sostituiscono o ampliano i prodotti o gli impianti iniziali, se un cambiamento di fornitore comporta difficoltà sproporzionate nell'impiego e nella manutenzione. La durata degli appalti relativi a tali prodotti supplementari non può essere superiore a tre anni; e

g)

negli altri casi espressamente previsti dalla presente decisione

In tutte le ipotesi di cui al primo comma la BCE, quando è possibile, preserva la concorrenza tra diversi fornitori idonei.

2.   Indipendentemente dal valore dell'appalto, la BCE può aggiudicare un appalto conformemente all'articolo 35 se l'oggetto principale dell'appalto è uno dei servizi elencati nell'allegato I.

Articolo 7

Durata e proroghe degli appalti

1.   La durata di un appalto, comprese eventuali proroghe, non supera i quattro anni, salvo che il suo oggetto o un altro motivo legittimo giustifichi una durata più lunga.

2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;

b)

la proroga è debitamente motivata; e

c)

le proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell'articolo 4.

3.   Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Prodotti, servizi e lavori supplementari

1.   La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che:

a)

i documenti di gara contengano chiare e specifiche clausole di revisione o di opzione che prevedono prodotti e, servizi o lavori supplementari; e

b)

i prodotti, i servizi o i lavori supplementari siano stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell'appalto conformemente all'articolo 5.

Le clausole fissano la portata e la natura di eventuali revisioni od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non possono prevedere revisioni o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto iniziale.

2.   La BCE può richiedere a un appaltatore prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto.

Le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore (a) alle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e (b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.

Tutte le modifiche eccedenti tali soglie sono considerate sostanziali, in particolare se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b)

la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c)

la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d)

un nuovo appaltatore sostituisce quello a cui l'appalto è stato inizialmente assegnato in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 4.

3.   Inoltre, la BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari:

a)

se i prodotti, i servizi o i lavori addizionali si rendono necessari a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto iniziale; o

b)

se i prodotti, i servizi o i lavori supplementari che si sono resi necessari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.

Il valore di prodotti, servizi o lavori supplementari non può comunque eccedere in ogni singolo caso il 50 per cento del valore iniziale del contratto.

4.   Un contratto può essere modificato sostituendo l'appaltatore a cui esso è stato aggiudicato con un altro appaltatore, a seguito di una delle seguenti circostanze:

a)

una inequivocabile, chiara e precisa clausola di revisione o di opzione;

b)

all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro fornitore che soddisfi gli stessi criteri inizialmente applicati alla selezione dell'aggiudicatario iniziale, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente decisione; o

c)

la BCE si assume gli obblighi nei confronti dei subappaltatori dell'aggiudicatario, compreso l'obbligo di effettuare pagamenti direttamente ai subappaltatori, se ciò è previsto nel contratto.

5.   In relazione ai contratti iniziali aggiudicati a norma del capitolo II, la BCE pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale in merito a qualsiasi ordine di prodotti, servizi o lavori supplementari ai sensi del paragrafo 3 se il valore totale dei prodotti, servizi o lavori supplementari ordinati in forza di tale contratto eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

6.   Se nessuna delle condizioni previste ai paragrafi da 1 a 4 è soddisfatta, gli appalti di prodotti, servizi o lavori supplementari possono essere aggiudicati solo in base a quanto stabilito agli articoli 4 e 6 della presente decisione.

CAPITOLO II

PROCEDURE PUBBLICHE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 9

Aspetti generali

1.   La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore all'importo delle soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura ristretta, a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 11 a 14.

2.   La BCE può predisporre accordi quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli articoli 18 e 19.

3.   Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un'asta elettronica come descritto all'articolo 16.

4.   La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per un concorso di progettazione è definita nel bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Essa soddisfa i principi generali previsti per i concorsi di progettazione, compresa la pubblicità, la trasparenza e la non discriminazione nonché l'integrità e l'indipendenza della commissione giudicatrice. I criteri da utilizzare in concorsi di progettazione possono comprendere, in particolare, criteri relativi al valore artistico di un concetto di progettazione e la sua conformità al bilancio.

5.   La BCE aggiudica gli appalti di concessione a norma dell'articolo 20 e dei principi generali di cui all'articolo 3. La procedura di aggiudicazione è stabilita nel bando di gara.

SEZIONE 1

Tipologie di procedura e loro svolgimento

Articolo 10

Procedura aperta

1.   Una volta pubblicato un bando di gara, tutti i fornitori interessati possono richiedere l'invito a offrire se questo non è reso disponibile attraverso mezzi elettronici. La BCE fornisce l'invito a offrire entro sei giorni dal ricevimento della richiesta laddove la stessa sia stata effettuata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2.   I fornitori interessati presentano le proprie offerte entro la scadenza prevista dalla BCE allegando tutta la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Articolo 11

Procedura ristretta

1.   La BCE può utilizzare la procedura ristretta se:

a)

le esigenze della BCE possono essere definite con precisione tale da consentire la comparazione di tutte le offerte e l'aggiudicazione dell'appalto senza negoziazioni con gli offerenti; e

b)

è necessario limitare il numero delle offerte per ragioni di ordine amministrativo o legate alla natura dell'appalto.

2.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un'offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L'invito ad offrire è trasmesso per iscritto e contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un'offerta.

4.   I candidati invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.

5.   La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Articolo 12

Procedura negoziata

1.   La BCE può utilizzare una procedura negoziata se:

a)

le esigenze della BCE non possono essere soddisfatte senza l'adattamento di soluzioni immediatamente disponibili o implicano progettazione o soluzioni innovative;

b)

l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa della natura specifica delle prestazioni, della loro complessità, della loro impostazione giuridica e finanziaria e dei rischi connessi; o

c)

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione con riferimento a una norma o un riferimento tecnici.

2.   La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. Se non è stata ricevuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la BCE può anche iniziare una procedura negoziata conformemente all'articolo 35 senza pubblicazione del bando di gara. In ogni caso le condizioni iniziali dell'appalto da aggiudicare non possono essere sostanzialmente modificate.

3.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

4.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. Essa invita a presentare un'offerta almeno tre candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L'invito a offrire è trasmesso contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un'offerta.

5.   A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le loro offerte in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:

a)

con l'offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest'ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l'offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o

b)

simultaneamente con diversi offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione. Il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Prima dell'inizio delle negoziazioni, la BCE informa tutti gli offerenti idonei alle negoziazioni relativamente alle modalità secondo le quali queste verranno condotte.

6.   Le negoziazioni possono riguardare le offerte tecniche, le offerte finanziarie degli offerenti, nonché i termini e le condizioni contrattuali, purché l'ambito della procedura di aggiudicazione non sia sostanzialmente modificato. La BCE può altresì invitare gli offerenti a presentare un'offerta modificata. Durante le negoziazioni, la BCE garantisce parità di trattamento a tutti gli offerenti invitati.

7.   Una volta chiuse le negoziazioni, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

Articolo 13

Dialogo competitivo

1.   La BCE può utilizzare un dialogo competitivo nei casi definiti all'articolo 12, paragrafo 1.

2.   Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al dialogo. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare al dialogo e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Lo scopo del dialogo è di identificare e definire la soluzione più idonea a soddisfare le necessità della BCE. La BCE può discutere tutti gli aspetti dell'appalto con i candidati. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al numero minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione.

4.   Il dialogo è condotto secondo il calendario definito nel bando di gara. Durante il dialogo, la BCE garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. La BCE non può fornire alcune informazioni che possano avvantaggiare alcuni partecipanti rispetto ad altri o rivelare ad altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato che partecipa al dialogo competitivo senza il suo consenso scritto.

5.   Se previsto nel bando di gara, la BCE può condurre il dialogo in fasi successive al fine di ridurre il numero delle soluzioni da discutere durante la fase di dialogo. La BCE prosegue il dialogo fino a che essa non sia in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue necessità. La BCE seleziona le soluzioni da esaminare attraverso l'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nella richiesta di proposta.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la BCE invita i candidati che vi hanno preso parte a presentare le proprie offerte definitive sulla base delle soluzioni presentate e precisate durante il dialogo. La BCE può richiedere agli offerenti di chiarire, precisare o perfezionare taluni aspetti delle loro offerte o di confermare gli impegni in esse contenuti, purché ciò non abbia l'effetto di modificare aspetti sostanziali dell'offerta e non rischi di falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

7.   La BCE valuta le offerte ricevute in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. Una volta completata la valutazione, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione, che devono includere profili qualitativi.

Articolo 14

Partenariato per l'innovazione

1.   La BCE può applicare una procedura di partenariato per l'innovazione per lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi non disponibili sul mercato e il loro successivo acquisto, a condizione che essi rispettino il livello di prestazione e i costi massimi concordati tra la BCE e i partecipanti al partenariato.

2.   Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al partenariato per l'innovazione. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare alla procedura e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione.

4.   La BCE può decidere di instaurare un partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

5.   Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione di prodotti, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere e prevede pagamenti mediante rate. Se così previsto nei documenti di gara, la BCE può decidere, dopo ogni fase, di porre termine al partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner ponendo termine ai singoli contratti.

6.   Se così previsto nei documenti di gara, le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive, applicando i criteri di aggiudicazione specificati, al fine di ridurre il numero di offerte da negoziare. La BCE negozia con gli offerenti l'offerta iniziale e tutte le offerte successive da loro presentate, tranne che l'offerta finale, e le modifiche alle specifiche tecniche vengono comunicate agli offerenti per permettere loro di modificare e ripresentare le offerte modificate. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

7.   L'articolo 13, paragrafo 4, si applica di conseguenza.

SEZIONE 2

Appalti elettronici

Articolo 15

Procedure di aggiudicazione per via elettronica

La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti elettronici, come precisato nell'articolo 22 della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con l'allegato IV della medesima. In tali casi, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati o gli offerenti devono soddisfare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione e offerte presentate per via elettronica, a meno che motivi tecnici collegati alla parità di accesso, all'operabilità o alla sicurezza rendano impraticabile tale decisione.

Articolo 16

Aste elettroniche

1.   Per le procedure aperte, ristrette e negoziate, la BCE può utilizzare un'asta elettronica, purché le specifiche dell'appalto possano essere fissate in maniera precisa.

L'asta elettronica riguarda:

a)

unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; oppure

b)

i prezzi e/o i nuovi valori riguardanti gli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, se l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2.   Se la BCE intende ricorrere a un'asta elettronica, lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a)

gli elementi e i valori che sono oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

tutti i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, che risultano dal capitolato d'oneri;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

tutte le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; e

f)

tutte le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3.   L'asta elettronica può essere avviata solo dopo la presentazione e la valutazione iniziale delle offerte. Tutti gli offerenti idonei che soddisfano i criteri di selezione e le cui offerte sono conformi alle specifiche tecniche e non sono irregolari, inaccettabili ovvero inadeguate sono invitati simultaneamente a offrire nuovi prezzi e/o nuovi valori.

4.   L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione. Esso precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica e specifica le istruzioni per il collegamento individuale al dispositivo elettronico. L'asta elettronica non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. L'invito precisa altresì la formula matematica da utilizzare nell'asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

5.   L'asta elettronica può svolgersi in fasi successive. Nel corso di ogni fase, la BCE comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni sufficienti a consentire loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nei documenti di gara. Essa può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti ad una fase specifica dell'asta. In nessun caso, tuttavia, la BCE può rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

6.   La BCE dichiara conclusa un'asta elettronica alla scadenza del termine precisato nell'invito a partecipare all'asta. Il termine può consistere in una data e un'ora determinate oppure in un lasso di tempo che deve trascorrere dalla presentazione dell'ultima offerta contenente nuovi prezzi o nuovi valori. La BCE specifica nell'invito il calendario delle aste articolate in fasi.

7.   Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, la BCE aggiudica l'appalto in funzione del risultato dell'asta elettronica.

Articolo 17

Cataloghi elettronici

1.   Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, la BCE può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

2.   Quando la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico è accettata o richiesta, la BCE:

a)

lo indica nel bando di gara;

b)

indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità tecniche di connessione e alle specifiche per il catalogo.

3.   I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dalla BCE e nel rispetto dei requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché degli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalla BCE conformemente all'articolo 22 della direttiva 2014/24/UE.

4.   Quando un accordo quadro è concluso con più fornitori tramite cataloghi elettronici, una riapertura del confronto competitivo per appalti specifici può avvenire sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso la BCE può:

a)

invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dell'appalto in questione; oppure

b)

se i documenti di gara lo prevedono, comunicare agli offerenti che la BCE intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte per l'appalto in questione.

Se il confronto competitivo è riaperto ai sensi della lettera b), la BCE notifica agli offerenti la data e l'ora in cui procederà alla raccolta e dà loro la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. La BCE prevede un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima che la BCE aggiudichi l'appalto, l'offerente interessato deve avere la possibilità di confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

5.   Quando è utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, la BCE può esigere che una richiesta di partecipazione sia accompagnata da un catalogo elettronico sulla base del quale possono essere aggiudicati appalti specifici, con offerte costituite conformemente al paragrafo 4, lettera b). In tal caso, la BCE informa i candidati della sua intenzione di costituire offerte tramite tale procedura e i candidati completano i cataloghi elettronici presentati. In alternativa, la BCE può richiedere che le offerte per uno specifico appalto siano presentate nel formato di un catalogo elettronico.

SEZIONE 3

Regole speciali per alcuni tipi di appalti

Articolo 18

Accordi quadro

1.   La BCE può ricorrere ad accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di prodotti, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire esattamente le quantità, i tempi di consegna o le necessità in dettaglio.

2.   Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure previste agli articoli da 10 a 12 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione dell'accordo quadro. Se la BCE intende concludere un accordo quadro con diversi fornitori, essa aggiudica almeno tre accordi, purché vi sia un numero sufficiente di fornitori che soddisfa i criteri di selezione e di aggiudicazione. Il bando di gara precisa l'ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.

3.   Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti specifici basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l'offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell'accordo quadro.

4.   Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti specifici possono essere aggiudicati:

a)

applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o

b)

qualora tali criteri non siano precisati, riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro, oppure

c)

applicando in taluni casi i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire il confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in altri casi riaprendo una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro conformemente alla lettera b), purché i documenti di gara per l'accordo quadro prevedano la possibilità di scegliere tra le due opzioni, contengano criteri oggettivi vincolanti che disciplinano tale scelta e specifichino le disposizioni che possono formare l'oggetto della riapertura del confronto competitivo.

Se una gara è riaperta conformemente alla lettera b), la BCE aggiudica un appalto specifico secondo la seguente procedura:

la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un'offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. I documenti di gara per l'accordo quadro precisano i criteri sulla base dei quali l'appalto specifico sarà aggiudicato, integrati, ove necessario da maggiori dettagli nella richiesta di proposta,

i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e

la BCE aggiudica l'appalto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta.

Ogni volta che il confronto competitivo è riaperto conformemente alle lettere b) o c), l'articolo 36, paragrafi 1 e 2 si applica di conseguenza.

Articolo 19

Sistemi dinamici di acquisizione

1.   La BCE può procurare prodotti, servizi e lavori standard e immediatamente disponibili attraverso i sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono interamente elettronici, liberamente accessibili e gratuiti per i fornitori. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2.   Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:

a)

pubblica un bando di gara che precisa che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione, indicando la natura degli acquisti previsti mediante tale sistema, il suo periodo di validità, i criteri di selezione e aggiudicazione e tutte le informazioni necessarie relative al dispositivo elettronico utilizzato e alle modalità e specifiche tecniche di collegamento. Il bando precisa un termine non inferiore a 30 giorni entro cui i fornitori possono fare domanda di partecipazione; e

b)

offre attraverso mezzi elettronici, a partire dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l'accesso libero, diretto e completo alle condizioni d'offerta e a qualsiasi documento complementare.

3.   Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato una domanda di partecipazione conforme alle condizioni d'offerta. Non si applicano termini ulteriori per la ricezione delle domande. Gli offerenti possono migliorare le proprie domande in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d'offerta. Essi informano la BCE senza indebito ritardo di ogni modifica sostanziale che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. La BCE può richiedere agli offerenti di presentare elementi di prova aggiornati con riguardo alla loro idoneità.

4.   La BCE verifica, entro 10 giorni dalla ricezione, l'idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione sulla base delle loro domande. Essa controlla anche se le domande soddisfano le condizioni d'offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto se sono stati ammessi o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5.   Ogni specifico appalto il cui valore è uguale o superiore alla soglia definita all'articolo 4, paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. La BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole di durata non inferiore a 15 giorni. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell'invito a offrire.

6.   Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la BCE può invitare tre o cinque offerenti ammessi al sistema a presentare un'offerta conformemente alla procedura definita nell'articolo 35.

7.   Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, salvo che una durata più lunga sia debitamente giustificata e prevista nel bando di gara.

Articolo 20

Appalti di concessione

La procedura di aggiudicazione per appalti di concessione è disciplinata dalla presente decisione fatte salve le seguenti modifiche:

a)

il calcolo del valore stimato degli appalti di concessione tiene conto del fatturato totale stimato, al netto dell'IVA, generato dall'appaltatore attraverso l'esecuzione del contratto di concessione per la sua durata;

b)

i contratti di concessione hanno sempre una durata limitata. La durata non può superare il periodo ragionevolmente considerato necessario affinché un concessionario recuperi gli investimenti effettuati e ne ricavi un rendimento finanziario.

SEZIONE 4

Avviamento della procedura di appalto

Articolo 21

Pubblicazione di opportunità di appalto

1.   Quando la BCE decide di realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet della BCE e su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, si considera facente fede e prevalente rispetto alle altre la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2.   La BCE può pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio.

3.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, ogni avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale contiene almeno le informazioni indicate nella parte pertinente dell'allegato V alla direttiva 2014/24/UE. I bandi di gara indicano se l'appalto sarà aggiudicato in base il prezzo più basso.

Articolo 22

Invito a manifestare interesse

1.   La BCE può utilizzare l'invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo oggetto o oggetti simili. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'articolo 11.

2.   Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale specificando come minimo l'oggetto degli appalti da aggiudicare, la durata, i criteri di idoneità e selezione e il termine per la ricezione delle domande da doversi prendere in considerazione per la costituzione di un elenco di fornitori idonei.

3.   L'elenco è valido per non più di quattro anni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale. Un fornitore può richiedere di essere incluso nell'elenco in ogni momento fino a tre mesi prima della scadenza dello stesso. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. I fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara.

4.   In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nell'elenco tutti i candidati che soddisfano i criteri di idoneità e di selezione. La BCE informa i candidati al più presto se sono stati inclusi o meno nell'elenco.

5.   I fornitori inclusi nell'elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni modifica che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. Inoltre, tali fornitori possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o integrativa, se lo ritengono necessario.

6.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 4, paragrafo 3, invita il numero obbligatorio di fornitori inclusi nell'elenco, se disponibili, a inviare un'offerta in conformità della procedura stabilita nell'articolo 35. La BCE invita i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare.

7.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie stabilite nell'articolo 4, paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo l'oggetto di tale specifico contratto. I fornitori interessati non ancora inclusi nell'elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell'elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando di gara semplificato è inviato per la pubblicazione. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell'elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare. L'articolo 11, paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente.

8.   Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di idoneità e di selezione.

Articolo 23

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2.   Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale.

3.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione e nei concorsi di progettazione:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale; e

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

4.   Nei casi in cui è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale un avviso di preinformazione contenente le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE, che è stato trasmesso nel periodo compreso tra 35 giorni e 12 mesi prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 15 giorni per le procedure aperte e a 10 giorni per le procedure ristrette.

5.   I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni in caso di procedure d'appalto interamente informatizzate, a meno che si applichi il paragrafo 4.

6.   Nelle procedure aperte, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può ricorrere a una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:

a)

per le procedure aperte un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e

b)

per le procedure ristrette e le procedure negoziate un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito a offrire agli offerenti.

7.   Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nei documenti di gara, nel caso in cui essa modifichi in modo sostanziale i documenti di gara o in altri casi debitamente motivati, fatto salvo il principio della parità di trattamento.

Articolo 24

Invito ad offrire

1.   Gli inviti ad offrire sono inviati simultaneamente a tutti gli offerenti.

2.   L'invito ad offrire contiene almeno:

a)

un riferimento al bando di gara;

b)

informazioni esaustive, se del caso, sulla disponibilità e sull'accesso per via elettronica dei documenti di gara;

c)

i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, il formato nel quale l'offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un'offerta;

d)

le opzioni relative ai prodotti, ai servizi e ai lavori supplementari, nonché il numero di possibili rinnovi e proroghe del contratto, laddove previsti;

e)

l'elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e

f)

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto o, se del caso, l'ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non sono precisati nel bando di gara.

3.   All'invito a offrire sono inoltre allegati:

a)

una copia del capitolato d'oneri che definisca i requisiti della BCE o, nel caso di dialogo competitivo o di partenariato per l'innovazione, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;

b)

una copia della bozza di contratto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali del contratto; e

c)

qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.

Articolo 25

Specifiche

1.   La BCE stabilisce le proprie specifiche tecniche nei documenti di gara, in conformità al diritto applicabile e alle norme tecniche.

2.   Le specifiche possono richiedere un prodotto, una provenienza o un procedimento di produzione specifici solo se una descrizione generale sufficientemente precisa dell'oggetto dell'appalto non è possibile e se ai candidati è data la possibilità di offrire altri prodotti equivalenti.

3.   La BCE precisa le tipologie di prova, come etichettature, certificati e valutazioni di conformità, in particolare certificati ambientali, richiesti ai candidati per dimostrare la conformità con le specifiche. Tali prove devono potere essere ottenute in maniera trasparente. Sono accettate altre prove tecnicamente equivalenti.

4.   Le specifiche e le prove richieste devono essere necessarie e proporzionate per raggiungere gli obiettivi dell'appalto, e devono essere basate su considerazioni oggettive e non discriminatorie che evitino qualsiasi ostacolo ingiustificato alla concorrenza.

5.   La BCE può consentire la presentazione di varianti che si discostano dalle specifiche. In tal caso, essa fornisce informazioni chiare sulla portata consentita delle varianti, sui requisiti formali e sostanziali per le varianti, e sulla metodologia con cui saranno confrontati i meriti delle offerte principali e delle varianti.

SEZIONE 5

Scambio di informazioni

Articolo 26

Comunicazioni a candidati e offerenti

1.   Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicata(e) dalla BCE. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.

2.   I candidati e gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione e le loro offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara o nell'invito a offrire.

3.   I candidati o gli offerenti possono sottoporre alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l'invito a offrire o la documentazione da allegare in conformità della procedura definita nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati o offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.

4.   La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate ed archiviate in conformità con i principi di riservatezza e integrità e, nella misura in cui siano stati forniti dati personali, in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. (9)

Articolo 27

Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi

Dopo l'apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di presentare, integrare, chiarire o completare, entro un termine adeguato, le informazioni o la documentazione che sono o sembrano mancanti, incomplete o erronee. Tali richieste sono fatte nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; in particolare, esse non devono comportare alcun trattamento preferenziale, fornire un vantaggio competitivo, o alterare le condizioni di una domanda di partecipazione o di una offerta.

Articolo 28

Rettifiche dei documenti di gara

1.   Se, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE riscontra un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altro errore nel testo del bando di gara, dell'invito a offrire o nella documentazione allegata, essa rettifica l'errore e ne informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell'invito a offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza dell'irregolarità. Se l'irregolarità riguarda l'invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell'irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio all'irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non sono comunicate alla BCE entro il termine non possono essere sollevate in un momento successivo.

SEZIONE 6

Valutazione

Articolo 29

Principi generali

1.   Le domande di partecipazione e le offerte non sono aperte prima della scadenza del termine per la presentazione. Le domande di partecipazione e le offerte sono aperte in presenza di almeno due membri del personale della BCE e l'apertura è verbalizzata. A meno che non sia diversamente specificato, i candidati e gli offerenti non possono partecipare all'apertura.

2.   La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti all'articolo 32 dopo avere:

verificato il rispetto dei requisiti formali dell'offerta,

verificato l'idoneità degli offerenti ai sensi dell'articolo 30, e

valutato il soddisfacimento dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 31.

3.   La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione.

4.   Il processo di valutazione e il suo esito sono documentati in una relazione di valutazione.

Articolo 30

Idoneità di candidati e offerenti

1.   Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi successivi, tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell'Unione possono partecipare a procedure di aggiudicazione. Le procedure di aggiudicazione sono altresì accessibili a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un paese che abbia ratificato l'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio o abbia concluso con l'Unione un accordo bilaterale sugli appalti, alle condizioni stabilite nei predetti accordi. I fornitori di altri paesi possono essere ammessi a partecipare a esclusiva discrezione della BCE.

2.   I raggruppamenti temporanei di fornitori possono partecipare alle procedure di aggiudicazione alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell'invito a offrire. La BCE può richiedere che i raggruppamenti temporanei adottino una specifica forma giuridica qualora l'appalto sia aggiudicato ad essi, ove tale forma sia necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto. I partecipanti in un raggruppamento temporaneo sono responsabili in solido per l'esecuzione dell'appalto.

3.   I candidati e gli offerenti inviano solo una domanda o un'offerta. La BCE può escludere dalla partecipazione ogni candidato o offerente che invii una domanda o offerta distinta e che:

a)

sia membro dello stesso gruppo di imprese collegate di un altro candidato o offerente;

b)

sia membro di un raggruppamento temporaneo con altri candidati o offerenti; oppure

c)

offra che una parte sostanziale dell'appalto sia aggiudicata a un altro candidato o offerente come subappaltatore;

se sussistono indicazioni relativamente al fatto che abbia ricevuto informazioni riguardanti la domanda o l'offerta predisposta da un altro candidato o offerente o se l'invio di domande o offerte molteplici distorce altrimenti la libera concorrenza tra candidati o offerenti.

4.   La BCE esclude candidati o offerenti dalla partecipazione se questi, o i loro organi di gestione, sono stati condannati con sentenza definitiva per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici o finanziamento del terrorismo, riciclaggio dei proventi di attività illecite, lavoro minorile o tratta di esseri umani, di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, o per qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, della BCE o delle BCN.

5.   La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:

a)

si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o in ogni altra analoga situazione prevista da leggi o regolamenti nazionali;

b)

si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la loro integrità;

c)

non abbiano ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti o nel quale l'appalto deve essere eseguito;

d)

abbiano mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un altro contratto di appalto pubblico o rispetto ai loro obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

e)

essi o i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in una situazione di conflitto di interessi che non può essere risolto con altre misure meno intrusive;

f)

siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE; oppure

g)

contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza o tentare di influenzare indebitamente il procedimento decisionale nella procedura di aggiudicazione dell'appalto.

6.   I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate ai paragrafi 4 e 5 e fornire le prove indicate nel bando di gara o nell'invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato o l'offerente interessato informa la BCE senza indebito ritardo. I candidati o gli offerenti possono fornire le prove a dimostrazione della loro idoneità nonostante l'esistenza di motivi di esclusione.

7.   Qualora un candidato, o un'impresa collegata a un candidato, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire la leale concorrenza e un pari livello di informazione tra i candidati. Qualora necessario al raggiungimento di tali obiettivi, la BCE può escludere il candidato o l'impresa dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'impresa è offerta la possibilità di provare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.

8.   La BCE può escludere dalla partecipazione a ogni futura procedura di aggiudicazione, per un periodo di tempo ragionevole, un candidato o un offerente che sia in una delle situazioni descritte nei paragrafi 4 e 5. La BCE decide sull'esclusione e determina il periodo della sua durata applicando il principio di proporzionalità, tenendo in conto in particolare: (a) della gravità dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (b) del tempo trascorso dal momento in cui l'infrazione, la condotta, l'inadempimento o il fallimento sono stati commessi o sono avvenuti; (c) della durata e dell'eventuale ricorrenza dell'infrazione, della condotta, dell'inadempimento o del fallimento; (d) del dolo o del grado di colpa del fornitore interessato e (e) delle misure intraprese dallo stesso per evitare simili infrazioni, condotte, inadempimenti o fallimenti in futuro. Il periodo di esclusione non può eccedere i 10 anni dal momento della notifica dell'esclusione stessa al fornitore. Prima di prendere la decisione di escludere un fornitore, la BCE dà allo stesso l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista a meno che i fatti che giustificano l'esclusione siano stati accertati in una sentenza definitiva. La BCE comunica al fornitore per iscritto la propria decisione e le principali motivazioni della stessa.

Articolo 31

Criteri di selezione

1.   La BCE precisa nel bando di gara i criteri di selezione per valutare la capacità di un candidato o di un offerente di eseguire l'appalto. I criteri di selezione sono relativi alla autorizzazione e abilitazione del candidato o dell'offerente all'esercizio dell'attività professionale in questione, alla sua capacità economica e finanziaria e alla sua capacità tecnica o professionale. I criteri di selezione devono essere necessari e proporzionati per garantire una concorrenza leale e il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto.

2.   La BCE può indicare dei requisiti minimi al di sotto dei quali i candidati o gli offerenti non possono essere scelti. Tali requisiti minimi sono precisati nel bando di gara.

3.   La BCE precisa nel bando di gara i documenti che i candidati o gli offerenti devono presentare come prova della propria capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. Essa può richiedere in particolare la presentazione di un documento di gara unico europeo come specificato all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, documenti conservati in e-Certis o certificati rilasciati da banche dati nazionali di fornitori riconosciuti. La documentazione richiesta non può esorbitare dall'oggetto dell'appalto e tiene in considerazione i legittimi interessi dei fornitori con particolare riguardo alla tutela dei loro segreti tecnici e commerciali.

4.   Se, per qualche ragione eccezionale che la BCE considera giustificata, un offerente o un candidato non è in grado di fornire i documenti richiesti, quest'ultimo può provare la propria capacità in qualsiasi altro modo considerato dalla BCE idoneo ed equivalente.

5.   Un fornitore può, se del caso e per un appalto specifico, avvalersi delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti sussistenti con esso. In tal caso, il fornitore deve dimostrare alla BCE che avrà a sua disposizione le risorse necessarie per eseguire l'appalto e che tale altro soggetto è idoneo a partecipare alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 30. Alle stesse condizioni, un raggruppamento temporaneo di fornitori può avvalersi delle capacità dei partecipanti del gruppo.

Articolo 32

Criteri di aggiudicazione

1.   La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   Salvo contraria disposizione nella presente decisione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di una delle seguenti opzioni:

il prezzo o il costo soltanto,

il miglior rapporto qualità/prezzo, o

la qualità soltanto, ove il prezzo o il costo per i prodotti, i lavori e i servizi offerti sia fisso.

3.   L'elemento di prezzo o di costo tiene conto, nella misura rilevante, dei costi del ciclo di vita, come i costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo, alla manutenzione e al fine vita dei prodotti, dei lavori e dei servizi. Possono essere considerati anche i costi relativi alle esternalità ambientali legati a prodotti, lavori e servizi durante il loro ciclo di vita. Prezzi e costi sono considerati solo se possono essere determinati e verificati.

4.   Il miglior rapporto qualità/prezzo è valutato sulla base di criteri che includono aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto in questione, quali ad esempio:

a)

la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché commercializzazione e relative condizioni;

b)

struttura organizzativa, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o

c)

servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

5.   Tutti i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto che può comprendere le varie fasi relative al ciclo di vita dei prodotti, lavori o servizi offerti come i processi di produzione, fornitura o scambio.

6.   Il bando di gara o l'invito a offrire o, nel caso di dialogo competitivo, la richiesta di proposta, deve specificare come l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata ai sensi del paragrafo 2.

Articolo 33

Offerte anormalmente basse

1.   La BCE chiede per iscritto spiegazioni in merito a prezzi o costi proposti nell'ambito di offerte che appaiano anormalmente bassi rispetto ai prodotti, lavori o servizi offerti. La richiesta può riguardare, in particolare:

a)

l'economia del processo di fabbricazione, della prestazione dei servizi o del metodo di costruzione;

b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;

c)

l'originalità delle prestazioni proposte nell'offerta;

d)

il rispetto delle disposizioni di diritto ambientale, sociale e del lavoro vigenti nel luogo in cui le prestazioni devono essere eseguite, effettuate o fornite;

e)

la possibilità dell'offerente di ottenere un aiuto di Stato.

2.   A seguito di un'analisi delle informazioni presentate dall'offerente, la BCE può respingere le offerte anormalmente basse, in particolare nei seguenti casi:

se le informazioni fornite dall'offerente non giustificano sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi,

se l'offerta e le informazioni supplementari fornite non forniscono sufficienti garanzie di corretta esecuzione dell'appalto, o

se l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, a meno che l'offerente fornisca la prova, entro un termine ragionevole stabilito dalla BCE, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3.   La BCE respinge le offerte che sono anormalmente basse a causa di violazioni di una delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d).

SEZIONE 7

Comunicazione dell'esito

Articolo 34

Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l'aggiudicazione

1.   La BCE comunica la propria decisione, per iscritto e senza indebito ritardo, a tutti i candidati o offerenti le cui domande di partecipazione o offerte sono state rigettate.

2.   La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione.

3.   Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta di quest'ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.

4.   La BCE può decidere di non divulgare alcune informazioni ove la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di altri fornitori, ostacoli l'applicazione della legge, possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra fornitori o sia in altro modo contraria all'interesse pubblico.

5.   La BCE pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso di aggiudicazione dell'appalto in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE. L'avviso trasmesso alla Gazzetta ufficiale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

CAPITOLO III

PROCEDURA PER APPALTI SOTTOSOGLIA E APPALTI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2

Articolo 35

Svolgimento della procedura

Gli appalti il cui valore stimato è sotto la soglia indicata dall'articolo 4, paragrafo 3, e gli appalti di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 sono aggiudicati in conformità della procedura che segue.

1.

Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA supera o è pari a 50 000 EUR per prodotti e servizi, o a 500 000 EUR per lavori, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.

2.

Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA è inferiore a dette soglie, ma pari o superiore a 20 000 EUR, la BCE invita almeno tre fornitori idonei, se disponibili, a presentare un'offerta.

3.

Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA supera o è pari a 750 000 EUR, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale. I fornitori invitati a partecipare alla procedura di gara sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di gara.

4.

Se il valore dell'appalto al netto dell'IVA è inferiore a 750 000 EUR, la BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura di gara tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori idonei redatto in conseguenza di un invito a manifestare interesse. Ove non sia istituito un tale elenco, la BCE seleziona i fornitori da invitare a propria discrezione, sulla base di un'adeguata analisi di mercato, tenendo conto di ogni possibile interesse transfrontaliero, confermando l'idoneità dei fornitori e il loro interesse a partecipare nella procedura. L'analisi di mercato può includere una pubblicazione dell'opportunità di appalto in un sistema di appalti elettronici. In alternativa, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri mezzi di comunicazione appropriati. In tal caso, i fornitori invitati a partecipare alla procedura di gara sono selezionati sulla base delle risposte ricevute. Anche altri fornitori che soddisfano gli stessi criteri possono essere invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione.

5.

La BCE fa pervenire ai fornitori invitati a partecipare alla procedura di aggiudicazione una richiesta di proposta che specifica i requisiti della BCE, il procedimento per la presentazione e i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Nel fissare il termine per la presentazione delle offerte, la BCE tiene in considerazione la complessità dell'appalto e il tempo necessario per preparare un'offerta.

6.

Le offerte ricevute vengono valutate in base ai requisiti formali e ai criteri di selezione e di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può avviare negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità è prevista nella richiesta di proposta. Le negoziazioni possono avere luogo in maniera consecutiva in base all'ordine della graduatoria degli offerenti oppure come negoziazioni parallele con i vari offerenti le cui offerte meglio soddisfano i criteri di aggiudicazione.

7.

La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nella richiesta di proposta.

8.

La procedura è esperita in conformità dei principi generali stabiliti dall'articolo 3. L'articolo 13, paragrafi 5 e 6 e gli articoli 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.

Articolo 36

Comunicazione della decisione di aggiudicazione e dell'elenco degli appaltatori

1.   A seguito della decisione di aggiudicazione, la BCE informa gli offerenti, per iscritto e senza indebito ritardo, dell'esito della procedura di aggiudicazione.

2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copia di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta.

3.   La BCE pubblica annualmente un elenco degli appalti di valore superiore a 50 000 EUR che sono stati aggiudicati in conformità dell'articolo 35 o soggetti ad un'eccezione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1. L'elenco precisa il nome degli operatori economici ai quali gli appalti sono stati aggiudicati, l'oggetto e il valore degli appalti. Per gli appalti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 il cui valore è superiore a 750 000 EUR, la BCE pubblica un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 37

Aggiudicazione diretta

La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell'appalto è inferiore a 20 000 EUR, al netto dell'IVA.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Cancellazione delle procedure di aggiudicazione

1.   La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l'appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcuna forma di risarcimento.

2.   La decisione della BCE di cancellare è presa in osservanza dei principi generali stabiliti nell'articolo 3, paragrafo 1.

3.   La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.

Articolo 39

Procedura d'impugnazione

1.   Nelle procedure pubbliche di aggiudicazione di cui al capitolo II, i candidati e gli offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, o se non sono state richieste informazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1. L'impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e obiezioni motivate.

2.   L'impugnazione è presa in esame dall'organismo di controllo degli appalti della BCE. Se l'organismo di controllo degli appalti reputa che la decisione di rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta del ricorrente sia stata assunta in violazione della presente decisione o dei principi generali della normativa in materia di appalti, dispone che la procedura di aggiudicazione, o parte di questa, sia ripetuta oppure decide direttamente a riguardo. Diversamente, l'impugnazione è respinta. L'organismo di controllo degli appalti comunica al ricorrente per iscritto la propria decisione entro il mese successivo alla data di ricevimento dell'impugnazione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda.

3.   L'impugnazione non ha effetto sospensivo. Se considerato opportuno, l'organismo di controllo degli appalti può sospendere la procedura d'appalto o la sua aggiudicazione.

Articolo 40

Giurisdizione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia tra la BCE e un fornitore in relazione alla presente decisione o a una specifica procedura d'appalto. Se è esperibile una procedura d'impugnazione ai sensi dell'articolo 39, il ricorrente deve attendere la decisione della BCE relativa all'impugnazione prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. I termini stabiliti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea decorrono dalla ricezione da parte del fornitore della decisione in merito all'impugnazione da parte del fornitore.

Articolo 41

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2016 e abroga e sostituisce la decisione BCE/2007/5.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine e gli appalti aggiudicati sono gestiti in conformità della decisione BCE/2007/5. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di aggiudicazione abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un'offerta o una proposta.

3.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato II.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 febbraio 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Decisione BCE/2007/5, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

(3)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

(7)  Decisione BCE/2008/17, del 17 novembre 2008, che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76).

(8)  Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO ARTICLE 6(2)

CPV Code

Description

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico]] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale me] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]

Servizi sanitari, servizi sociali e e servizi connessi

Da 85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 Servizi di istruzione e formazione a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8

79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di oganizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere e esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 and 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.

98131000-0

Servizi religiosi

Da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di cafeteria per clientele ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica

Servizi alberghieri e di ristorazione

79100000-5 to 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera j)

Da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

Da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

Da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso

Da 79700000-1 a 79721000-4 [[Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari


ALLEGATO II

TABELLA DI CONCORDANZA

Decisione BCE/2007/5

La presente decisione

Articolo 1

Articolo1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 21

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Articolo 19

Articolo 16 bis

Articolo 22

Articolo 17

Articolo 16

Articolo 18

Articolo 23

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 15

Articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 5

Articolo 26

Articolo 20

Articolo 27

Articolo 21

Articolo 28

Articolo 22

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 29

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 33

Articolo 28

Articolo 34

Articolo 29

Articolo 35

Articolo 30

Articolo 36

Articolo 31

Articolo 37

Articolo 32

Articolo 38

Articolo 33

Articolo 39

Articolo 34

Articolo 40

Articolo 35

Articolo 41


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