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Document 32013D0054(01)

2014/106/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2013 , sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (BCE/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020; abrogato da 32020D0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/29


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 dicembre 2013

sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro e degli elementi dell’euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3

(BCE/2013/54)

(2014/106/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue

(1)

L’articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l’articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure atte a proteggere l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento.

(2)

La BCE ha adottato la Decisione BCE/2008/3 del 15 maggio 2008 sulle procedure di accreditamento di sicurezza per i fabbricanti degli elementi di sicurezza dell’euro per le banconote in euro (2), che istituisce una procedura di accreditamento di sicurezza per accertare se i fabbricanti rispettano i requisiti di sicurezza minimi stabiliti dalla BCE per la produzione, l’elaborazione, la custodia e il trasporto delle banconote in euro e delle loro componenti, nonché dei relativi altri materiali e informazioni che necessitano protezione, la cui perdita, furto o divulgazione potrebbe danneggiare l’integrità delle banconote in euro o concorrere alla produzione contraffatta di banconote in euro o loro componenti. Inoltre, la Decisione BCE/2008/3 ha previsto una procedura per garantire la costante osservanza dei requisiti di sicurezza menzionati.

(3)

La BCE ha adottato la Decisione BCE/2010/22, del 25 novembre 2010, sulla procedura di accreditamento di qualità per i fabbricanti delle banconote in euro (3), al fine di garantire che solo i fabbricanti che soddisfano i requisiti minimi di qualità stabiliti dalla BCE per la produzione delle banconote in euro e delle materie prime delle banconote in euro siano accreditati a produrle.

(4)

Conformemente agli articoli 9 e 11 del trattato, la BCE ha adottato la Decisione BCE/2011/8, del 21 giugno 2011, sulla procedura di accreditamento ambientale e in materia di salute e sicurezza per la produzione di banconote in euro (4), al fine di garantire che solo i fabbricanti che rispettano i requisiti minimi stabiliti dalla BCE in materia di ambiente, salute e sicurezza siano accreditati per svolgere l’attività di produzione delle banconote in euro.

(5)

Sulla scorta dell’esperienza acquisita dalla BCE nell’applicazione delle Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8, è necessario mettere in atto un efficiente sistema unico di accreditamento, al fine di evitare il prodursi di discrepanze sostanziali e procedurali nell’applicazione delle predette decisioni, quali eccessive difformità nella validità degli accreditamenti, nelle relative procedure e nella terminologia.

(6)

Al fine di affrontare tali problematiche e ridurre gli oneri amministrativi dei fabbricanti, è necessario introdurre un sistema unico di accreditamento che: a) consenta di valutare il rispetto, da parte dei fabbricanti, dei pertinenti obblighi in materia di sicurezza, qualità, ambiente, salute e sicurezza stabiliti dalla BCE; b) valuti il rispetto di tali obblighi sulla base di una procedura di ispezione armonizzata; c) preveda sanzioni appropriate e proporzionate, comprese sanzioni pecuniarie, nel caso di inosservanza degli obblighi in questione; e d) assicuri che gli elementi di sicurezza dell’euro possano essere consegnati esclusivamente alle BCN e alle future BCN dell’Eurosistema, su decisione del Consiglio direttivo, ad altri fabbricanti accreditati e/o alla BCE.

(7)

Il nuovo sistema unico di accreditamento dovrebbe fondarsi su una procedura di valutazione in più fasi, volta ad accertare se un fabbricante che intende ottenere l’accreditamento soddisfa integralmente i vari profili dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento, stabiliti dalla presente decisione.

(8)

Al fine di agevolare tale valutazione, compreso ogni successivo accertamento relativo alla perdurante osservanza degli obblighi, è necessario introdurre un regime semplificato per le ispezioni, che consenta alla BCE di condurre ispezioni in loco e a distanza.

(9)

Al fine di evitare l’attuale molteplicità di distinti accreditamenti, occorre prevedere la concessione di un unico accreditamento provvisorio, convertibile in un unico accreditamento allorché il fabbricante interessato abbia dimostrato di rispettare tutti gli requisiti inerenti all’accreditamento, anche durante la produzione, a seguito di un ordine ufficiale da parte di un fabbricante accreditato, della BCE o di una BCN, conformemente al suo accreditamento provvisorio.

(10)

Al fine di conservare la flessibilità del processo di accreditamento, la BCE dovrebbe godere di discrezionalità nell’organizzazione delle fasi di valutazione in riferimento alla richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio.

(11)

Ai fini di assicurare una migliore gestione della procedura di accreditamento, un accreditamento provvisorio e un accreditamento dovrebbero avere validità permanente, salvo che si constati che il fabbricante non rispetta i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. Nella medesima ottica, la BCE è competente a convertire un accreditamento provvisorio in un accreditamento allorché il fabbricante interessato abbia prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o elementi dell’euro, a seguito di un ordine ufficiale da parte della BCE o di un BCN, per un periodo ininterrotto di 36 mesi. La BCE ha altresì competenza a declassare, di propria iniziativa, un accreditamento in un accreditamento provvisorio, allorché il fabbricante non abbia prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o elementi dell’euro per un periodo ininterrotto di 36 mesi.

(12)

Di conseguenza, è necessario abrogare le Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 e sostituirle con la presente decisione. Al fine di assicurare un’agevole transizione dal presente regime di accreditamento al sistema di accreditamento unico di cui alla presente decisione, è opportuno prevedere un periodo di transizione di un anno, a decorrere dall’adozione della presente decisione. Ciò consentirà ai fabbricanti che beneficiano di distinti accreditamenti di sicurezza, di qualità, ambientali e in materia di salute e sicurezza, di adottare le misure necessarie a uniformarsi ai requisiti inerenti all’accreditamento di cui alla presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «elementi dell’euro» si intendono le banconote in euro, le banconote in euro parzialmente stampate, nonché la carta, l’inchiostro, la lamina metallizzata e il filo impiegati per la produzione delle banconote in euro o delle banconote in euro parzialmente stampate;

2.

per «attività inerente agli elementi dell’euro» si intende la produzione di elementi dell’euro;

3.

per «elementi di sicurezza dell’euro» si intendono gli elementi elencati nei requisiti sostanziali di sicurezza, comprese le banconote in euro: a) in circolazione; b) in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in euro in circolazione, o c) ritirate dalla circolazione, unitamente alle loro componenti e alle informazioni ad esse collegate che necessitano di protezione in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;

4.

per «attività di sicurezza dell’euro» si intende una qualsiasi delle seguenti attività: originazione, produzione, processamento distruzione, stoccaggio, spostamento all’interno del sito di fabbricazione o trasporto degli elementi di sicurezza dell’euro;

5.

per «originazione» si intende la trasformazione del bozzetto delle banconote in euro in fase di sviluppo in layout, separazione dei colori, elementi grafici e lastre di stampa, nonché la preparazione dei layout e dei prototipi per le componenti proposte in tali bozzetti;

6.

per «fabbricante» si intende un soggetto coinvolto, o che intende essere coinvolto, in una attività di sicurezza dell’euro e/o in un’attività inerente agli elementi dell’euro, fatta eccezione per i soggetti coinvolti, o che intendono essere coinvolti, esclusivamente nel trasporto di elementi di sicurezza dell’euro o nella messa a disposizione di impianti di distruzione specializzati;

7.

per «sito di fabbricazione» si intende qualunque luogo utilizzato dal fabbricante, o che esso intenda utilizzare, per l’originazione, la produzione, il processamento, la distruzione e lo stoccaggio degli elementi di sicurezza dell’euro e/o degli elementi dell’euro;

8.

per «requisiti inerenti all’accreditamento» si intendono i requisiti sostanziali stabiliti dalla BCE, la procedura di accreditamento e i requisiti inerenti all’ubicazione, nonché gli obblighi continuativi stabiliti nella presente decisione che un fabbricante è tenuto ad osservare al fine di ottenere o conservare il proprio accreditamento o accreditamento provvisorio;

9.

«per fabbricante accreditato» si intende un fabbricante che beneficia di accreditamento o di accreditamento provvisorio;

10.

per «requisiti sostanziali» si intendono i pertinenti requisiti di sicurezza, di qualità, ambientali e in materia di salute e sicurezza, come individuati dalla BCE, che un fabbricante è tenuto a soddisfare al fine di poter svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro;

11.

per «misure» si intendono le misure di sicurezza, di qualità, ambientali o in materia di salute e sicurezza adottate da un fabbricante al fine di soddisfare i pertinenti requisiti sostanziali;

12.

per «accreditamento ai sensi del regime previgente» si intende un accreditamento valido, pieno o temporaneo, in particolare di sicurezza, di qualità, ambientale o in materia di salute e sicurezza, concesso dalla BCE a un fabbricante al fine di svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, in conformità alle Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8.

13.

per «decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento» si intendono, collettivamente, le Decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8;

14.

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

15.

per «futura BCN dell’Eurosistema» si intende la banca centrale di uno Stato membro con deroga che ha soddisfatto le condizioni previste per l’adozione dell’euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull’abrogazione della deroga ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato;

16.

per «autorità di certificazione» si intende un’autorità di certificazione indipendente che valuta i sistemi di gestione della qualità, i sistemi di gestione ambientale o per la salute e la sicurezza di un fabbricante ed è abilitata a certificare che lo stesso soddisfa i requisiti della serie di norme ISO 9001 o ISO 14000 o OHSAS 18000;

17.

per «giorno lavorativo» si intende un giorno lavorativo della BCE da lunedì a venerdì, ad esclusione delle festività della BCE, come pubblicate sul sito Internet della stessa;

18.

per «ispezione» si intende una procedura di accreditamento volta a valutare l’osservanza, da parte del fabbricante, dei requisiti inerenti all’accreditamento, che può consistere in un’ispezione in loco o in un’ispezione a distanza e si conclude con la redazione di una relazione finale sull’ispezione concernente l’esito di tale valutazione;

19.

per «ispezione in loco» si intende una visita da parte di un gruppo di ispezione della BCE presso un sito di fabbricazione al fine di valutare se le misure adottate presso tale sito rispettano i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

20.

per «ispezione a distanza» si intende una valutazione, da parte della BCE, della documentazione fornita da un fabbricante nel quadro di un’ispezione e condotta al di fuori del sito di fabbricazione, al fine di verificare se il fabbricante rispetta i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

21.

per «controlli specifici di sicurezza della BCN» si intende lo svolgimento, da parte di una BCN ordinante, di controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto, presso un sito di fabbricazione accreditato, in riferimento a un ordine ufficiale di produzione commissionato a un fabbricante accreditato in conformità all’articolo 11;

22.

per «controlli relativi alle scorte» si intende la visita da parte della BCN ordinante presso il sito di fabbricazione accreditato, al fine di valutare l’accuratezza degli inventari delle scorte degli elementi di sicurezza dell’euro detenuti dal fabbricante in questione;

23.

per «controlli relativi alla distruzione» si intende la visita da parte della BCN ordinante presso il sito di fabbricazione accreditato, al fine di monitorare la distruzione degli elementi di sicurezza dell’euro e di svolgere controlli relativi alle scorte nel corso della distruzione di elementi di sicurezza dell’euro, in conformità all’articolo 11;

24.

per «controlli relativi al trasporto» si intende la valutazione dell’osservanza dei pertinenti requisiti di sicurezza inerenti al trasporto in riferimento alle misure per il trasporto delle banconote in euro e/o della carta per le banconote in euro adottate da un fabbricante accreditato;

25.

per «produzione» si intende la fabbricazione di elementi di sicurezza dell’euro o di elementi dell’euro conformemente a un ordine ufficiale da parte di un altro fabbricante accreditato, di una BCN o della BCE, ad esclusione della fabbricazione a fini di ricerca e sviluppo e di test, se il prodotto finale non è destinato all’emissione, e ad eccezione della fabbricazione per le scorte interne.

Articolo 2

Principi generali in materia di accreditamento

1.   Un fabbricante può svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro in riferimento a elementi di sicurezza dell’euro e/o a elementi dell’euro esclusivamente presso il sito di fabbricazione in relazione al quale la BCE ha concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

2.   Se un fabbricante non ha svolto attività di produzione, la BCE può concedere allo stesso un accreditamento provvisorio per la pertinente attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, in conformità alla procedura stabilita agli articoli 4, 5 e 6.

3.   Un accreditamento provvisorio può essere convertito in un accreditamento se un fabbricante ha superato con successo le relative ispezioni nel corso della produzione, in conformità alle procedure stabilite all’articolo 7.

4.   Se un fabbricante accreditato non ha svolto attività di produzione per un periodo ininterrotto di 36 mesi, la BCE può convertire il suo accreditamento in un accreditamento provvisorio, come specificato all’articolo 8.

5.   Al fine di ottenere e conservare un accreditamento o un accreditamento provvisorio da parte della BCE, un fabbricante è tenuto, a conformarsi, oltre che ai requisiti stabiliti nella presente decisione:

a)

ai pertinenti requisiti sostanziali, che costituiscono requisiti minimi. I fabbricanti possono adottare e attuare misure più stringenti in materia di sicurezza, qualità, ambiente, salute e sicurezza;

b)

ai seguenti requisiti inerenti all’ubicazione:

i)

salvo che si tratti di una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio; o

ii)

se si tratta di una stamperia, il sito di fabbricazione deve essere situato in uno Stato membro dell’Unione europea.

6.   Il Comitato esecutivo può, ove ciò sia giustificato dalle circostanze, concedere una deroga relativamente al requisito inerente all’ubicazione di cui al precedente paragrafo 5, lettera b). Se il Comitato esecutivo concede siffatta deroga, esso adduce i motivi alla base di tale decisione.

7.   I fabbricanti che beneficiano di un accreditamento o di un accreditamento provvisorio sono ugualmente idonei a partecipare a gare di appalto.

8.   Un fabbricante accreditato può produrre e/o fornire elementi di sicurezza dell’euro esclusivamente in esecuzione di un ordine commissionato da uno dei seguenti soggetti:

a)

un altro fabbricante accreditato che necessita di elementi di sicurezza dell’euro nell’ambito della propria attività di sicurezza dell’euro;

b)

una BCN;

c)

su decisione del Consiglio direttivo, una futura BCN dell’Eurosistema; e

d)

la BCE.

9.   Un fabbricante sopporta tutte le spese e le relative perdite in cui è incorso in conseguenza dell’applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Decisioni adottate dal Comitato esecutivo

1.   Il Comitato esecutivo è competente ad adottare tutte le decisioni relative all’accreditamento di un fabbricante ai sensi dell’articolo 6, degli articoli da 16 a 18 e dell’articolo 20.

2.   Il Comitato esecutivo può decidere di subdelegare a uno o più dei propri membri il potere di concedere accreditamenti provvisori ai sensi dell’articolo 6.

SEZIONE II

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO

Articolo 4

Richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio

1.   Un fabbricante che non beneficia di alcun tipo di accreditamento e che intende svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, trasmette per iscritto alla BCE una richiesta di avvio della procedura di accreditamento provvisorio.

2.   Tale richiesta di avvio:

a)

specifica l’attività di sicurezza dell’euro e l’elemento o gli elementi di sicurezza dell’euro e/o l’attività inerente agli elementi dell’euro e l’elemento o gli elementi dell’euro, nonché l’esatto indirizzo del sito di fabbricazione in ordine ai quali è richiesto l’accreditamento;

b)

include una dichiarazione da parte del fabbricante richiedente ai sensi della quale lo stesso si impegna a mantenere riservati i requisiti sostanziali;

c)

reca un impegno scritto del fabbricante a osservare tutte le disposizioni applicabili della presente decisione.

3.   Se un fabbricante chiede di svolgere un’attività inerente agli elementi dell’euro, esso fornisce alla BCE copia dei certificati ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 rilasciati dall’autorità di certificazione competente, attestanti il rispetto, da parte del fabbricante, delle norme pertinenti, presso il sito di fabbricazione interessato dalla futura attività inerente agli elementi dell’euro.

4.   La BCE valuta le informazioni e la documentazione fornita dal fabbricante nel contesto della richiesta di avvio della procedura e, ove necessario, può richiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti.

5.   La BCE può rigettare la richiesta di avvio della procedura se, a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti da parte della BCE ai sensi del paragrafo 4, la domanda rimane incompleta o se il fabbricante non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera b).

Articolo 5

Valutazione preliminare dei requisiti sostanziali

1.   In caso di accettazione della richiesta di avvio della procedura, la BCE fornisce al fabbricante una copia dei requisiti sostanziali pertinenti. Successivamente, la BCE fornisce al fabbricante documenti nei quali lo stesso è tenuto a specificare in che modo le misure da esso adottate si conformano ai requisiti sostanziali pertinenti. Il fabbricante compila e restituisce tali documenti al fine di consentire alla BCE di valutare, in via preliminare, se lo stesso è in grado di soddisfare i requisiti sostanziali pertinenti.

2.   Se un fabbricante che richiede un accreditamento provvisorio per un’attività di sicurezza dell’euro è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a utilizzare impianti di distruzione specializzati, ove tali impianti non siano disponibili presso il sito di fabbricazione, esso è altresì tenuto a fornire informazioni in merito all’impianto di distruzione specializzato che intende utilizzare, comprese informazioni dettagliate e complete relative a:

a)

le pertinenti disposizioni di diritto nazionale e chiarimenti in merito alle ragioni per le quali non è possibile installare impianti di distruzione specializzati presso il sito di fabbricazione;

b)

l’impianto di distruzione specializzato che il fabbricante intende utilizzare;

c)

l’elemento o gli elementi di sicurezza dell’euro che il fabbricante intende distruggere presso l’impianto di distruzione specializzato;

d)

le misure di sicurezza proposte per la protezione dell’elemento o degli elementi di sicurezza dell’euro durante l’intero processo di trasporto da e verso l’impianto e nel corso della distruzione presso l’impianto.

3.   La BCE valuta le informazioni e i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 forniti dal fabbricante e può richiedere informazioni aggiuntive o chiarimenti. La BCE può rigettare ogni richiesta di accreditamento provvisorio che, a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive o chiarimenti da parte della BCE, rimane incompleta o non rispetta le norme di cui al presente articolo.

Articolo 6

Concessione di un accreditamento provvisorio

1.   La BCE può concedere a un fabbricante un accreditamento provvisorio, a condizione che il fabbricante abbia dimostrato, prima dell’avvio di un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, di essersi dotato delle procedure e dell’infrastruttura necessarie a soddisfare i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.

2.   In conformità all’articolo 9, la BCE conduce ispezioni al fine di valutare se un fabbricante soddisfa tutti i requisiti inerenti all’accreditamento.

3.   Un fabbricante che richiede un accreditamento provvisorio in previsione dello svolgimento di un’attività di sicurezza dell’euro è preliminarmente oggetto di un’ispezione volta a verificare l’osservanza dei requisiti di sicurezza. Sino a che il fabbricante non ha superato con successo l’ispezione di sicurezza, non è condotta alcuna altra ispezione.

Articolo 7

Conversione di un accreditamento provvisorio in un accreditamento

La BCE può convertire l’accreditamento provvisorio di un fabbricante in un accreditamento, a condizione che il fabbricante abbia superato con successo, nel corso della produzione, le pertinenti ispezioni e abbia dimostrato che, nel corso dell’effettivo svolgimento delle pertinenti attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro, si è dotato delle procedure e dell’infrastruttura necessarie e soddisfa in modo efficace i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento presso il sito di fabbricazione.

Articolo 8

Conversione di un accreditamento in un accreditamento provvisorio

La BCE può convertire l’accreditamento di un fabbricante in un accreditamento provvisorio se un fabbricante non ha svolto attività di produzione, nel quadro di un ordine ufficiale da parte della BCE o di una BCN, per un periodo ininterrotto di 36 mesi.

SEZIONE III

ISPEZIONI E CONTROLLI SPECIFICI DI SICUREZZA DELLA BCN

Articolo 9

Ispezioni

1.   La BCE valuta se un fabbricante rispetta tutti i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento mediante ispezioni. Queste possono consistere in ispezioni in loco e/o in ispezioni a distanza.

2.   Le ispezioni a distanza sono condotte in riferimento a qualunque documento fornito dal fabbricante che sia rilevante al fine di valutare l’osservanza, da parte dello stesso, dei requisiti inerenti all’accreditamento.

3.   Le ispezioni in loco mirano a valutare l’osservanza, da parte del fabbricante, dei pertinenti requisiti sostanziali presso il sito di fabbricazione, con particolare riferimento ai requisiti di sicurezza e di qualità. La BCE può decidere di condurre ispezioni in loco ogni qual volta lo reputi necessario, ma almeno ogni 36 mesi con riferimento ai requisiti sostanziali di sicurezza e di qualità, per quanto concerne un’attività inerente agli elementi dell’euro e/o un’attività di sicurezza dell’euro.

4.   Le ispezioni in loco concernenti i requisiti sostanziali di sicurezza e qualità possono essere preannunciate. Le ispezioni in loco relative alla sicurezza e alla qualità che sono state preannunciate hanno inizio alla data fissata di comune accordo dal fabbricante e dalla BCE. Dal momento in cui un fabbricante inizia a svolgere un’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, le ispezioni in loco relative alla sicurezza e alla qualità possono essere effettuate anche senza preavviso.

5.   Al più tardi 10 giorni lavorativi prima della data in cui deve avere inizio un’ispezione in loco preannunciata, la BCE può fornire al fabbricante una serie di documenti da compilare in vista dell’ispezione. Il fabbricante restituisce tali documenti alla BCE almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l’inizio dell’ispezione in loco.

6.   Se il fabbricante è tenuto, ai sensi del diritto nazionale, a utilizzare un impianto di distruzione specializzato, il gruppo per le ispezioni in loco può visitare anche tale impianto, al fine di valutare se le misure proposte dal fabbricante sono sufficienti a proteggere l’integrità degli elementi di sicurezza dell’euro interessati.

Articolo 10

Lettera di constatazione e relazione di ispezione

1.   Se, nel corso dell’ispezione, è rilevata l’inosservanza di uno qualsiasi dei requisiti inerenti all’accreditamento, la BCE invia al fabbricante una lettera di constatazione, in cui specifica il caso o i casi di inosservanza in questione, nei termini seguenti:

a)

entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui la relativa ispezione in loco è terminata;

b)

entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento, da parte della BCE, di qualsiasi documento pertinente nel quadro di un’ispezione a distanza, con particolare riferimento agli obblighi continuativi di cui all’articolo 12;

c)

entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relazione redatta dalla BCN per la BCE nel caso di svolgimento di controlli specifici di sicurezza della BCN ai sensi dell’articolo 11;

2.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di constatazione, il fabbricante può trasmettere alla BCE, per iscritto, i propri commenti e i dettagli relativi a qualunque misura o miglioria che intende porre in essere in riferimento al contenuto della lettera.

3.   La BCE prepara una bozza di relazione di ispezione entro 25 giorni lavorativi successivi: a) al termine di un ispezione, nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di inosservanza; b) al ricevimento, da parte della BCE, dei commenti scritti del fabbricante in riferimento alla lettera di constatazione; o c) alla scadenza del termine per la trasmissione di tali commenti, nel caso in cui essi non siano stati ricevuti. La bozza di relazione di ispezione include le constatazioni rilevate nel corso dell’ispezione e i commenti trasmessi dal fabbricante. Inoltre, la bozza di relazione di ispezione trae conclusioni in ordine all’osservanza o meno dei requisiti inerenti all’accreditamento da parte del fabbricante.

4.   Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della bozza di relazione di ispezione, il fabbricante può trasmettere alla BCE, per iscritto, i propri commenti e i dettagli relativi a qualunque misura o miglioria che intende apportare, in riferimento al contenuto della bozza di relazione di ispezione. A seguito del ricevimento dei commenti del fabbricante o alla scadenza del termine per la loro formulazione, la BCE, entro 30 giorni lavorativi, finalizza la bozza di relazione di ispezione e la trasmette al fabbricante in questione.

5.   È possibile condurre ispezioni in loco aggiuntive al fine di verificare se, a seguito dell’attuazione di tali misure o migliorie, il fabbricante soddisfa i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento. La conduzione di ispezioni in loco aggiuntive può ritardare la finalizzazione della bozza di relazione di ispezione.

6.   In casi rilevanti di inosservanza dei requisiti inerenti all’accreditamento che richiedono una decisione urgente della BCE e che possono, ragionevolmente, essere reputati tali da giustificare una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17 o una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, la BCE può decidere di abbreviare il procedimento indicato ai paragrafi 1, 2 e 3, accordando al fabbricante un termine massimo di 5 giorni lavorativi per trasmettere i propri commenti in ordine ai relativi casi di inosservanza. La BCE enuncia i motivi di tale urgenza.

7.   La BCE può decidere di prolungare i termini di cui al presente articolo.

Articolo 11

Controlli specifici di sicurezza della BCN

1.   Ogni BCN che ha commissionato un ordine ufficiale per la produzione di banconote in euro può svolgere, in riferimento a tale ordine, controlli relativi alle scorte e controlli relativi alla distruzione di elementi di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione in cui si realizza la produzione di banconote in euro o presso qualsiasi altro sito di fabbricazione in cui si realizza la produzione, il processamento, lo stoccaggio o la distruzione delle componenti di tali banconote.

2.   La BCN di cui al paragrafo 1 può altresì svolgere controlli relativi al trasporto delle banconote in euro e della carta per le banconote in euro.

3.   La BCN invia una relazione scritta alla BCE entro tre giorni lavorativi dal termine dei controlli se è constatata una violazione, da parte del fabbricante, delle norme stabilite dalla BCE nei requisiti sostanziali o se è riscontrata una qualsiasi discrepanza durante i controlli relativi alle scorte o alla distruzione.

4.   La BCE può designare un gruppo ad hoc per le ispezioni di sicurezza in loco al fine di condurre ispezioni in loco presso il sito di fabbricazione, allo scopo di accertare le violazioni o le discrepanze riscontrate dalla BCN. Tutte le conclusioni formulate dalla BCE basate sulle constatazioni del gruppo ad hoc per le ispezioni di sicurezza in loco sono comunicate in conformità all’articolo 10.

SEZIONE IV

OBBLIGHI CONTINUATIVI

Articolo 12

Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati

1.   Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al sito di fabbricazione interessato, copia del relativo certificato menzionato all’articolo 4, paragrafo 3, ogni qual volta tale certificato è rinnovato o modificato, entro tre mesi dalla data di rinnovo o modifica.

2.   Il fabbricante accreditato informa immediatamente la BCE nel caso in cui sia revocato uno qualsiasi dei certificati necessari.

3.   Il fabbricante accreditato informa immediatamente per iscritto la BCE in ordine a ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

l’inizio di procedure di liquidazione o di riorganizzazione, o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;

b)

la nomina di un commissario liquidatore, di un curatore fallimentare, di un amministratore o di un altro soggetto avente simili funzioni, in relazione al fabbricante;

c)

l’intenzione di subappaltare o di coinvolgere parti terze in un’attività inerente agli elementi dell’euro o agli elementi di sicurezza dell’euro in relazione alla quale il fabbricante è accreditato;

d)

qualsiasi modifica delle misure adottate presso il sito di fabbricazione successiva alla concessione dell’accreditamento che incida o sia suscettibile di incidere sull’osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento, ivi comprese le modifiche alle informazioni dettagliate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

e)

l’intenzione di apportare modifiche relative al controllo del fabbricante accreditato o al suo assetto proprietario;

f)

il decorso di un periodo ininterrotto di 34 mesi dall’ultima produzione.

4.   Il fabbricante accreditato non trasferisce né cede il suo accreditamento a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate.

5.   Il fabbricante accreditato non trasferisce alcuna parte dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro né alcun elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro presso un sito diverso di sua proprietà, condotto in locazione o altrimenti nella sua disponibilità, salvo che in riferimento a tale sito sia stato concesso il necessario accreditamento, in conformità all’articolo 2, e la BCE abbia previamente acconsentito, per iscritto, al trasferimento.

6.   Il fabbricante accreditato non affida né trasferisce alcuna parte dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro né alcun elemento di sicurezza dell’euro o elemento dell’euro a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate, salvo che a tale parte sia stato concesso il necessario accreditamento, in conformità all’articolo 2, e la BCE abbia previamente acconsentito, per iscritto, all’affidamento a terzi o al trasferimento.

7.   Il fabbricante accreditato che intenda affidare a un diverso sito di fabbricazione qualsiasi parte di un’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro è tenuto a ottenere il previo consenso per iscritto della BCE.

8.   Il fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio informa immediatamente la BCE del ricevimento di un ordine ufficiale di produzione da parte di un altro fabbricante accreditato, una BCN o la BCE, in modo che le relative ispezioni possano avere luogo il prima possibile. La notifica comprende informazioni relative all’ordine ufficiale di produzione e alle date previste per l’inizio e la fine della produzione.

9.   Il fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio fornisce alla BCE, conformemente ai pertinenti requisiti sostanziali, le informazioni relative agli aspetti ambientali e in materia di salute e sicurezza.

10.   Se il fabbricante accreditato è una stamperia, esso provvede allo svolgimento di analisi sulle sostanze chimiche delle banconote in euro finite e ne informa la BCE, in conformità ai pertinenti requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza.

11.   Il fabbricante accreditato mantiene riservati i requisiti sostanziali.

Articolo 13

Obblighi continuativi della BCE

La BCE informa i fabbricanti accreditati di qualsiasi aggiornamento dei requisiti sostanziali relativi alle attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro in riferimento alle quali essi hanno ottenuto un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

SEZIONE V

CONSEGUENZE DELL’INOSSERVANZA

Articolo 14

Casi di inosservanza

1.   Ognuna delle seguenti condotte di un fabbricante costituisce un caso di inosservanza:

a)

l’inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento;

b)

la mancata attuazione delle migliorie concordate con la BCE;

c)

il rifiuto di consentire l’accesso immediato al sito di fabbricazione a un gruppo per le ispezioni in loco o al personale designato da una BCN al fine di svolgere controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto;

d)

la trasmissione alla BCE e, ove applicabile, alla BCN, di dichiarazioni false o ingannevoli o di documenti falsificati, nell’ambito di qualsiasi procedura prevista dalla presente decisione;

e)

la violazione dell’obbligo di mantenere riservato il contenuto dei requisiti sostanziali.

2.   Qualsiasi caso di inosservanza dei pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento è notificato in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, o attraverso un’altra modalità, al fabbricante inadempiente. È necessario porre rimedio a ogni caso di inosservanza entro un periodo di tempo concordato. Tale periodo è proporzionato alla gravità dell’inosservanza.

3.   Un caso rilevante di inosservanza è un caso che ha o ha avuto un impatto grave, negativo e immediato sulla sicurezza dell’attività di sicurezza dell’euro e/o sulla qualità, sugli aspetti ambientali o in materia di salute e sicurezza di un’attività inerente agli elementi dell’euro.

4.   La BCE può adottare una raccomandazione nei confronti di un fabbricante al fine di suggerire il miglioramento di una misura, anche se tale misura è conforme ai requisiti inerenti all’accreditamento.

Articolo 15

Decisioni della BCE su casi di inosservanza

1.   La BCE adotta le decisioni di cui agli articoli da 16 a 18 e all’articolo 20 in forma scritta. Tali decisioni specificano:

a)

il caso di inosservanza e i commenti formulati dal fabbricante, ove applicabile;

b)

il sito di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e/o l’elemento dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro ai quali la decisione si riferisce;

c)

la data in cui la decisione avrà effetto;

d)

il termine entro il quale porre rimedio all’inosservanza, ove applicabile;

e)

i motivi della decisione.

2.   In tutti i casi in cui la BCE adotta una decisione ai sensi degli articoli da 16 a 18 e dell’articolo 20, tale decisione è proporzionata alla gravità dell’inosservanza, nonché ai precedenti del fabbricante per quanto concerne altri casi di inosservanza e la loro correzione.

3.   La BCE può informare le BCN e tutti i fabbricanti accreditati di ogni decisione adottata ai sensi del presente articolo, della sua portata e della durata e, in tali casi, essa specifica che le BCN saranno informate di ulteriori eventuali modifiche circa lo status del fabbricante.

Articolo 16

Decisione di avvertimento

1.   La BCE può adottare una decisione di avvertimento nei confronti di un fabbricante accreditato nelle seguenti ipotesi:

a)

un caso rilevante di inosservanza in riferimento ad aspetti concernenti la sicurezza di un’attività di sicurezza dell’euro, la qualità, l’ambiente o la salute e la sicurezza di un’attività inerente agli elementi dell’euro;

b)

reiterazione di casi di inosservanza;

c)

omessa correzione tempestiva ed effettiva dei casi di inosservanza.

2.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

3.   Una decisione di avvertimento può altresì stabilire che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 17 o l’articolo 18.

4.   Se la BCE, alla luce della gravità del caso di inosservanza riscontrato, ritiene ingiustificata una mera decisione di avvertimento, può adottare una decisione ai sensi degli articoli 17 o 18.

Articolo 17

Sospensione relativa ai nuovi ordini

1.   La BCE può adottare, in riferimento a un fabbricante accreditato, una decisione di sospensione per effetto della quale il fabbricante in questione può completare gli ordini di produzione pendenti, ma non può accettarne di nuovi fino alla revoca della decisione di sospensione. Una decisione di sospensione può essere adottata quando:

a)

si verifica un caso rilevante di inosservanza con un impatto grave, negativo e immediato sulla sicurezza dell’attività di sicurezza dell’euro, ma in relazione al quale il fabbricante ha dimostrato che non si è verificata la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni che potrebbero danneggiare l’integrità degli elementi di sicurezza dell’euro;

b)

il fabbricante non ha posto rimedio all’inosservanza precisata nella decisione di avvertimento.

2.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

3.   Una decisione di sospensione può altresì stabilire che, se non è posto rimedio al caso di inosservanza nel termine fissato, trova applicazione l’articolo 18.

4.   Se la BCE, alla luce della gravità del caso di inosservanza riscontrato, ritiene ingiustificata una mera decisione di sospensione, può adottare una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18.

5.   Una decisione di sospensione può essere revocata se tutti i relativi casi di inosservanza sono stati corretti e valutati come tali a seguito di un’ispezione.

Articolo 18

Revoca dell’accreditamento

1.   La BCE può adottare una decisione di revoca nei seguenti casi:

a)

il fabbricante omette di dare seguito a una decisione di sospensione;

b)

il fabbricante non si conforma all’articolo 19;

c)

il fabbricante omette di informare immediatamente la BCE in ordine a una qualsiasi delle circostanze menzionate all’articolo 12, paragrafo 3, lettere da c) a f);

d)

il fabbricante accreditato richiede di trasferire, in tutto o in parte, la sua attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro presso un nuovo sito di fabbricazione. La portata di tale revoca include il sito di fabbricazione dal quale è trasferita l’attività pertinente.

e)

la richiesta da parte di un fabbricante accreditato di ritirare il proprio accreditamento o accreditamento provvisorio.

2.   La BCE può adottare una decisione di revoca quanto reputa che la revoca sia proporzionata:

a)

alla gravità del caso o dei casi di inosservanza;

b)

alle dimensioni della perdita o del furto, effettivi o potenziali o di qualsiasi danno economico o di immagine conseguente alla divulgazione non autorizzata di informazioni legate a elementi di sicurezza dell’euro;

c)

all’adeguatezza della risposta del fabbricante, alla sua capacità e alla sua possibilità di mitigare il caso di inosservanza.

3.   La BCE tiene conto di tutti i pertinenti chiarimenti forniti dal fabbricante interessato.

4.   Nei casi in cui, a seguito della revoca, il possesso di elementi di sicurezza dell’euro da parte del fabbricante può costituire un rischio per l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, la BCE può richiedere al fabbricante di adottare misure quali la consegna alla BCE o a una BCN di specifici elementi di sicurezza dell’euro o la loro distruzione, al fine di assicurare che il fabbricante non sia in possesso di alcun elemento di sicurezza dell’euro una volta che la revoca è divenuta effettiva.

5.   La decisione di revoca fissa la data a partire dalla quale un fabbricante può richiedere nuovamente un accreditamento provvisorio. Tale data è determinata sulla base delle circostanze che hanno condotto alla revoca e non può essere inferiore a un anno a partire dalla data della decisione di revoca.

Articolo 19

Interruzione immediata dell’attività di sicurezza dell’euro

1.   In circostanze eccezionali, quando si riscontra un caso rilevante di inosservanza che potrebbe determinare la perdita o il furto di elementi di sicurezza dell’euro o la divulgazione non autorizzata di informazioni che potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento, il gruppo per le ispezioni in loco può richiedere a un fabbricante inadempiente, salvo che siano immediatamente adottate azioni correttive, di interrompere con effetto immediato la pertinente attività di sicurezza dell’euro, fino a quando lo stesso non avrà posto rimedio all’inosservanza. In tal caso, il fabbricante non può riprendere la propria attività senza la previa approvazione per iscritto da parte della BCE.

2.   Tale fabbricante fornisce alla BCE informazioni relative a qualsiasi altro fabbricante che, in qualità di cliente o fornitore, potrebbe indirettamente subire ripercussioni per effetto dell’interruzione dell’attività di sicurezza dell’euro o inerente agli elementi dell’euro. Il gruppo per le ispezioni di sicurezza in loco può altresì richiedere al fabbricante accreditato di adottare le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 4, al fine di garantire che egli non rimanga in possesso di specifici elementi di sicurezza dell’euro nel corso del periodo di interruzione dell’attività di sicurezza dell’euro.

3.   Se un’attività di sicurezza dell’euro di un fabbricante accreditato è interrotta ai sensi del paragrafo 1, la BCE informa tutti i fabbricanti terzi, menzionati al paragrafo 2, che potrebbero subire delle ripercussioni e, in tal caso, specifica che gli stessi saranno informati di eventuali modifiche circa lo status del fabbricante.

4.   Dopo che il gruppo per le ispezioni in loco della BCE ha richiesto l’interruzione di un’attività di sicurezza dell’euro, e fatta salva ogni altra decisione adottata ai sensi degli articoli da 16 a 18, la BCE, revoca prontamente tale interruzione, non appena possibile, se un’ispezione successiva ha dimostrato che è stato posto rimedio all’inosservanza.

Articolo 20

Sanzioni pecuniarie in caso di discrepanze nel quantitativo di banconote in euro o di carta per le banconote in euro

1.   Un fabbricante che svolge attività di produzione di carta per le banconote in euro o di banconote in euro, segnala alla BCE, in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualsiasi discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di qualsiasi attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato.

2.   Se un fabbricante riscontra una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato e omette di segnalarlo in conformità ai requisiti sostanziali di sicurezza, qualora la BCE ne venga altrimenti a conoscenza, essa irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

3.   Se un fabbricante segnala alla BCE una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate riscontrata nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato, ma successivamente omette di individuare e segnalare alla BCE la causa di tale discrepanza nei termini previsti dai requisiti sostanziali di sicurezza, la BCE valuta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria minima di 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

4.   Se un fabbricante non riscontra una discrepanza nel quantitativo di carta per le banconote in euro o in quello delle banconote in euro parzialmente o integralmente stampate nel corso di un’attività di sicurezza dell’euro presso il sito di fabbricazione accreditato e la BCE ne viene altrimenti a conoscenza, essa irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 000 EUR. Se il valore nominale equivalente della discrepanza supera i 50 000 EUR, la BCE irroga nei confronti del fabbricante una sanzione pecuniaria pari al valore nominale equivalente, fino a un massimo di 500 000 EUR.

5.   La gravità della discrepanza è valutata caso per caso, all’atto della decisione circa l’ammontare della sanzione pecuniaria, e giustifica l’irrogazione di una sanzione pecuniaria superiore o inferiore a 50 000 EUR. La gravità della discrepanza è determinata dal valore nominale equivalente della discrepanza stessa. Le sanzioni pecuniarie non possono in alcun caso essere superiori a 500 000 EUR.

6.   Le decisioni sulle sanzioni pecuniarie sono adottate in conformità alle procedure previste dal Regolamento (CE) n. 2532/98 e dal Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (5). In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, la BCE può decidere di adottare una decisione di avvertimento o di revocare o sospendere l’accreditamento o l’accreditamento provvisorio.

Articolo 21

Procedimento di riesame

1.   La BCE valuta tutte le richieste e le informazioni fornite dal fabbricante in relazione alla presente decisione e informa per iscritto il fabbricante della decisione di accettare o rigettare la richiesta o la validità delle informazioni ricevute entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento:

a)

della richiesta di avvio della procedura; o

b)

delle informazioni aggiuntive o dei chiarimenti richiesti dalla BCE.

2.   Se la BCE ha adottato una decisione:

a)

di rigetto di una richiesta di avvio di una procedura di accreditamento;

b)

di diniego: i) della concessione di un accreditamento provvisorio; ii) della conversione di un accreditamento provvisorio in un accreditamento; o iii) della conversione di un accreditamento in un accreditamento provvisorio;

c)

di conversione di un accreditamento ai sensi del regime previgente in un accreditamento o in un accreditamento provvisorio;

d)

ai sensi degli articoli da 16 a 19,

il fabbricante può, entro 30 giorni lavorativi dalla notifica di tale decisione, presentare un’istanza scritta di riesame della decisione al Consiglio direttivo. Il fabbricante ne indica i motivi e include tutte le informazioni a sostegno di tale istanza.

3.   Il riesame non ha effetto sospensivo. Se il fabbricante ne fa esplicita richiesta nell’istanza di riesame, adducendone i motivi, il Consiglio direttivo può sospendere l’applicazione della decisione oggetto di riesame.

4.   Il Consiglio direttivo riesamina la decisione alla luce dell’istanza di riesame del fabbricante. Se il Consiglio direttivo ritiene che la decisione violi la presente decisione, ordina la ripetizione della procedura o adotta una decisione definitiva. In caso contrario, esso rigetta l’istanza di riesame del fabbricante. Al fabbricante è notificato l’esito del riesame per iscritto, entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza di riesame. La decisione del Consiglio direttivo enuncia i motivi sui quali è fondata.

5.   La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le controversie fra la BCE e un fabbricante relative alla presente decisione. Se è disponibile una procedura di riesame ai sensi del paragrafo 2, il fabbricante deve attendere la decisione della BCE sul riesame prima di adire la Corte di giustizia. Tutti i termini previsti dal trattato iniziano a decorrere dal ricevimento della decisione di riesame.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, la procedura di riesame delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 20 si svolge in conformità alla procedura prevista nel Regolamento (CE) n. 2532/98 e nel Regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

Articolo 22

Registro degli accreditamenti della BCE

1.   La BCE mantiene un registro degli accreditamenti in cui:

a)

elenca tutti i fabbricanti a cui è stato concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio;

b)

indica, in riferimento a ogni sito di fabbricazione, l’attività di sicurezza dell’euro e/o inerente agli elementi dell’euro, gli elementi di sicurezza dell’euro e gli elementi dell’euro in relazione ai quali è stato concesso un accreditamento o un accreditamento provvisorio.

2.   La BCE rende disponibili le informazioni contenute nel registro degli accreditamenti a tutte le BCN, alle future BCN dell’Eurosistema e ai fabbricanti accreditati. La BCE aggiorna periodicamente il registro degli accreditamenti in conformità alle informazioni fornite dai fabbricanti accreditati e dalle BCN ai sensi della presente decisione. Al fine di procedere all’aggiornamento periodico del registro degli accreditamenti, la BCE raccoglie dai fabbricanti accreditati, dalle BCN e dalle future BCN dell’Eurosistema ulteriori informazioni rilevanti che essa reputa necessarie per mantenere l’accuratezza e la correttezza delle informazioni contenute nel registro.

3.   Se la BCE adotta una decisione di sospensione ai sensi dell’articolo 17, essa registra la portata e la durata della misura e tutte le modifiche circa lo status del fabbricante concernenti il nome, il sito di fabbricazione interessato, gli elementi di sicurezza dell’euro, gli elementi dell’euro, le attività di sicurezza dell’euro e inerenti agli elementi dell’euro, in conformità ai termini della decisione di sospensione.

4.   Se la BCE adotta una decisione di revoca ai sensi dell’articolo 18, essa rimuove dal registro degli accreditamenti il nome del fabbricante, il sito di fabbricazione, l’elemento di sicurezza dell’euro e l’attività di sicurezza dell’euro e/o l’elemento dell’euro e l’attività inerente agli elementi dell’euro, in conformità ai termini della decisione di revoca.

SEZIONE VI

MODIFICA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Modifica

L’articolo 1, lettera c) della decisione BCE/2008/3 è sostituito dal seguente:

«c)

per “elementi di sicurezza dell’euro” si intendono gli elementi elencati nelle norme di sicurezza, comprese le banconote in euro: a) in circolazione; b) in fase di sviluppo al fine di sostituire le banconote in euro in circolazione, o c) ritirate dalla circolazione, unitamente alle loro componenti e alle informazioni ad esse collegate che necessitano di protezione, in quanto la perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata potrebbero danneggiare l’integrità delle banconote in euro quali mezzi di pagamento;».

Articolo 24

Abrogazione

Le decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 sono abrogate a partire dalla data specificata all’articolo 26, paragrafo 3. I riferimenti alle decisioni BCE/2008/3, BCE/2010/22 e BCE/2011/8 sono interpretati come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1.   I fabbricanti dotati di accreditamento ai sensi del regime previgente sono legittimati a svolgere attività di sicurezza dell’euro e/o inerenti agli elementi dell’euro fino alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3.

2.   Due mesi prima della data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, i fabbricanti dotati di accreditamento ai sensi del regime previgente comunicano alla BCE se hanno svolto attività di sicurezza dell’euro e/o attività inerenti agli elementi dell’euro nei 36 mesi precedenti.

3.   Gli accreditamenti ai sensi del regime previgente concessi sulla base delle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento sono convertiti in conformità ai paragrafi 4 o 5 o scadono alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, indipendentemente dal relativo periodo residuo di validità o del loro carattere permanente.

4.   Il fabbricante dotato di accreditamenti validi di sicurezza, di qualità, ambientali, in materia di salute e sicurezza che ha prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o materie prime delle banconote in euro in conformità alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento nei 36 mesi precedenti alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, beneficia della conversione dei suoi accreditamenti in un accreditamento, in linea con il disposto di cui all’articolo 7 della presente decisione e con i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

5.   Il fabbricante dotato di accreditamenti validi di sicurezza, di qualità, ambientali, in materia di salute e sicurezza che non ha prodotto elementi di sicurezza dell’euro e/o materie prime delle banconote in euro in conformità alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento nei 36 mesi precedenti alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3, beneficia della conversione dei suoi accreditamenti in un accreditamento provvisorio, in linea con il disposto di cui all’articolo 8 della presente decisione e con i pertinenti requisiti inerenti all’accreditamento.

6.   Tutte le procedure avviate o pendenti nel quadro delle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento in relazione agli accreditamenti ai sensi del regime previgente, in particolare:

a)

le ispezioni di sicurezza iniziali o successive, compresi controlli di qualità e i controlli preliminari di qualità;

b)

la concessione di uno o più accreditamenti;

c)

l’adozione di una decisione di avvertimento, di sospensione o di revoca di uno o più accreditamenti; o

d)

il riesame delle azioni o delle decisioni ai sensi delle lettere da a) a c),

sono completate in conformità alle norme di cui alle decisioni abrogate della BCE in materia di accreditamento, fino alla data indicata all’articolo 26, paragrafo 3.

7.   A partire dalla produzione di banconote in euro del 2016, le BCN non validano banconote in euro contenenti sostanze chimiche in eccesso rispetto ai limiti di accettabilità menzionati nei requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza.

Articolo 26

Disposizioni finali

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli 23 e 25 si applicano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Le restanti previsioni della presente decisioni si applicano trascorsi 12 mesi dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell’euro e di elementi dell’euro nonché le BCN, ogni qual volta queste ultime svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 dicembre 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  GU L 140 del 30.5.2008, pag. 26.

(3)  GU L 330 del 15.12.2010, pag. 14.

(4)  GU L 176, del 5.7.2011, pag. 52.

(5)  GU L 264, del 12.10.1999, pag. 21.


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