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Document 32014O0031

2014/528/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014 , relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/31)

OJ L 240, 13.8.2014, p. 28–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj

13.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/28


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2014

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2014/31)

(2014/528/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

L'Indirizzo BCE/2013/4 (1), è stato modificato in maniera sostanziale. Poiché ulteriori modifiche sono necessarie, è opportuno sottoporre l'Indirizzo BCE/2013/4 a rifusione a fini di chiarezza.

(2)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 (2).

(3)

L'8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell'area dell'euro, ivi incluse le misure stabilite dalla Decisione BCE/2011/25 (3). È inoltre opportuno che i riferimenti all'aliquota di riserva di cui all'Indirizzo BCE/2007/9 (4), siano allineati alle modifiche al Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (5) introdotte dal Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea (BCE/2011/26) (6).

(4)

La Decisione BCE/2012/4 (7) ha previsto che le BCN non debbano essere obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall'Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(5)

La Decisione BCE/2012/12 (8), ha altresì rivisto l'eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato di cui le controparti fanno uso proprio quali garanzie.

(6)

Il 2 agosto 2012, la Decisione BCE/2011/25 è stata sostituita dall'Indirizzo BCE/2012/18 (9), cui le BCN hanno dato attuazione mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. L'Indirizzo BCE/2012/18 ha altresì permesso alle controparti che partecipano alle operazioni di credito dell'Eurosistema di aumentare il livello di uso proprio di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato in loro possesso al 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(7)

L'Indirizzo BCE/2012/18 è stato modificato, il 10 ottobre 2012, dall'Indirizzo BCE/2012/23 (10), che ha ampliato temporaneamente i criteri che determinano l'idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. A tali strumenti di debito negoziabili sono state applicate diminuzioni della valutazione che riflettevano la volatilità storica dei tassi di cambio pertinenti.

(8)

L'Indirizzo BCE/2013/2 (11) specifica la procedura applicabile al rimborso anticipato delle operazioni di finanziamento a lungo termine da parte delle controparti al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate da parte di tutte BCN. In particolare, il regime sanzionatorio di cui all'appendice 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 si applica qualora una controparte che ha optato per il rimborso anticipato non regoli, in tutto o in parte, l'ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata.

(9)

L'Indirizzo BCE/2012/18 è stato ulteriormente modificato al fine di incorporare il contenuto della Decisione BCE/2012/34 (12) e di assicurare che le BCN non siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che risultano: a) emesse dalle controparti che ne fanno uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e b) integralmente garantite da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa gli elevati standard di credito dell'Eurosistema e che, ad avviso del Consiglio direttivo, ottemperano a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(10)

A fini di chiarezza e semplicità il 20 marzo 2013 l'Indirizzo BCE/2012/18 è stato sostituito dall'Indirizzo BCE/2013/4 a cui le BCN hanno dato attuazione mediante disposizioni contrattuali o regolamentari.

(11)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2011/4 (13), BCE/2011/10 (14), e BCE/2012/32 (15) è stato incluso nell'Indirizzo BCE/2013/4 insieme a tutte le altre misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e all'idoneità delle garanzie.

(12)

L'Indirizzo BCE/2013/4 è stato modificato il 5 luglio 2013 dalla Decisione BCE/2013/22 (16) e il 12 marzo 2014 dall'Indirizzo BCE/2014/12 (17) per tenere conto degli Stati membri dell'area dell'euro che il Consiglio direttivo ha considerato conformi ad un programma dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale nonché per rispecchiare le modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema. Ulteriori rettifiche all'Indirizzo BCE/2013/4 si rendono necessarie in conseguenza di successive modifiche apportate alla lista degli Stati membri dell'area dell'euro conformi a un programma dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale.

(13)

La decisione BCE/2013/36 (18) adegua la valutazione gli scarti di garanzia e le disposizioni sulla continuità del servizio del debito applicabili ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione accettati ai sensi delle misure temporanee supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema di cui all'Indirizzo BCE/2013/4 e modifica i criteri di idoneità applicati ai crediti aggiuntivi di seguito indicati.

(14)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2013/22 e BCE/2013/36 dovrebbe essere incluso nel presente indirizzo.

(15)

Il 22 maggio 2013 il Consiglio direttivo ha deciso che, oltre a taluni crediti aggiuntivi già previsti dall'Indirizzo BCE/2013/4, le BCN possono accettare taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili emessi da società non finanziarie che non soddisferebbero i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili, purché questi soddisfino criteri di idoneità e le misure di controllo del rischio precisate dal Consiglio direttivo. Tale decisione impone di apportare ulteriori rettifiche all'Indirizzo BCE/2013/4.

(16)

Le misure aggiuntive previste nel presente indirizzo dovrebbero avere applicazione temporanea, fin tanto che il Consiglio non le consideri più necessarie per assicurare un appropriato meccanismo di trasmissione della politica monetaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull'idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo si applicano congiuntamente all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l'Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell'Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

3.   Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Cipro sono considerate Stati membri dell'area dell'euro conformi ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L'Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l'ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell'ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L'annuncio d'asta specifica se è prevista la facoltà di ridurre l'ammontare o terminare le operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale facoltà può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall'Eurosistema

2.   Le controparti possono esercitare la facoltà di ridurre l'ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l'ammontare che intendono rimborsare mediante la procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intendono effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso anticipato. Salvo diversa disposizione dell'Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in qualsiasi giorno coincidente con quello del regolamento di un'operazione di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell'ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell'appendice 6 all'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell'appendice 6 che si applicano alle violazioni delle norme relative alle operazioni d'asta trovano applicazione laddove una controparte non regoli, in tutto o in parte, l'ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L'irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di una situazione di inadempimento di cui all'allegato II all'indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, anche gli ABS che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché, all'emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano ricevuto due rating pari almeno alla tripla B (19) da un'agenzia esterna specializzata nella valutazione del merito di credito. Essi devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti classi di attività: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) crediti da leasing; e vi) prestiti al consumo; vii) crediti da carte di credito;

b)

non devono essere mischiate classi di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti gli ABS non comprendono alcun prestito che sia:

i)

deteriorato al momento dell'emissione dei titoli garantiti da attività;

ii)

deteriorato quando l'inclusione in un ABS avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell'operazione in ABS contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (20), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 10 %.

3.   Gli ABS di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 per cento.

4.   Una controparte non può presentare ABS che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o un terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ABS le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli ABS ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali ABS sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 22 %.

6.   ABS con disposizioni sulla continuità del servizio del debito conformi all'Indirizzo BCE/2013/14 che erano inclusi nell'elenco di attività idonee prima del 1o ottobre 2013 continuano ad essere idonei fino al 1o ottobre 2014.

7.   Ai fini del presente articolo si applicano le presenti definizioni:

a)

i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un'istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema lungo la vita dell'operazione;

b)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un'attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, con un fatturato individuale, o consolidato se l'entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

c)

i «prestiti deteriorati» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di default, come definito all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

d)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

e)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

f)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un'impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l'acquisizione di strumenti di capitale di un'impresa che è anche il debitore del prestito;

g)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale inerenti a titoli garantiti da attività relative a un gestore di riserva ovvero a un facilitatore del gestore di riserva (se non vi sono disposizioni in merito a un gestore di riserva). Nell'ipotesi di disposizioni relative a un facilitatore del gestore di riserva, deve essere nominato un facilitatore il quale, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento rilevante, è tenuto ad individuare un idoneo gestore di riserva, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il servizio del debito relativamente ai titoli garantiti da attività. Tali disposizioni comprendono anche le ipotesi di sostituzione del gestore e di nomina di un gestore di riserva. Dette ipotesi possono essere fondate o meno sui rating come nel caso di inadempimento degli obblighi da parte dell'attuale gestore.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d'idoneità dell'Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti siano regolati dalle leggi dello Stato membro della BCN che stabilisce i criteri d'idoneità e le misure di controllo del rischio. Tali criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti:

a)

in applicazione dei criteri d'idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un'altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; ovvero

b)

regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN accettante; ovvero

c)

inclusi in un insieme di crediti o garantiti da attività immobiliari, se la disciplina concernente il credito o il relativo debitore (o garante, se del caso) è quella di uno Stato membro dell'UE diverso da quello in cui ha sede la BCN accettante.

4.   Un'altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di taluni strumenti di debito a breve termine non negoziabili

1.   Un BCN può accettare in garanzia per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema taluni strumenti di debito a breve termine che non soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili previsti dall'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Le BCN che decidono di accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi del paragrafo 1, fissano a tal fine i criteri di idoneità e le misure per il controllo del rischio purché questi ultimi soddisfino i requisiti minimi fissati dal Consiglio direttivo. Tali criteri di idoneità e misure per il controllo del rischio includono i seguenti criteri applicabili agli strumenti di debito a breve termine:

a)

Gli strumenti sono emessi da società non finanziarie (22) aventi sede nell'area dell'euro. Il garante degli strumenti di debito a breve termine (se del caso) deve essere anch'esso una società non finanziaria situata nell'area dell'euro salvo che, ai fini dell'adempimento delle disposizioni che stabiliscono elevati standard di credito di cui alla lettera d), non sia richiesta alcuna garanzia.

b)

Gli strumenti non sono ammessi alla negoziazione né negoziati su mercati ammessi dall'Eurosistema di cui alla sezione 6.2.1.5 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

c)

Gli strumenti sono denominati in euro.

d)

Gli strumenti soddisfano i requisiti relativi agli elevati standard di credito dettati dalla relativa BCN che trovano applicazione in vece dei requisiti di cui alle sezioni 6.3.2 e 6.3.3 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

e)

Al di fuori dei casi di cui alle lettere da a) a d), soddisfano i criteri di idoneità dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14.

3.   Una BCN non può, se non in forza di un accordo bilaterale con un'altra BCN, accettare strumenti di debito a breve termine ai sensi dei paragrafi 1 e 2 emessi nell'area dell'euro:

a)

presso l'altra BCN; ovvero

b)

presso un sistema di deposito accentrato di titoli che i) sia stato valutato positivamente da parte dell'Eurosistema rispetto alle norme e le procedure di valutazione descritte nel quadro di riferimento per la valutazione dei sistemi di regolamento titoli e dei loro collegamenti a fini della determinazione delle loro idoneità per l'uso in operazioni di credito dell'Eurosistema [«Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations» (23), di seguito «Eurosystem User Assessment Framework»] e ii) abbia sede un Paese membro dell'area dell'euro diverso da quello cui ha sede la BCN accettante, ma nel quale ha sede l'altra BCN.

4.   Ai fini del presente articolo per «strumenti di debito a breve termine» si intendono strumenti di debito con scadenza non superiore a 365 giorni.

Articolo 6

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Una BCN non è obbligata ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che:

a)

non soddisfano il requisito minimo di elevati standard di credito dell'Eurosistema;

b)

sono emesse dalla controparte che ne fa uso o da soggetti con cui la controparte ha stretti legami; e

c)

sono integralmente garantite da uno Stato membro:

i)

la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il requisito minimo di elevati standard di credito dell'Eurosistema per emittenti e garanti di attività negoziabili stabiliti alle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/4; e

ii)

che è conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, secondo la valutazione del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite emesse da loro stesse o da enti con cui abbiano stretti legami e garantite da un ente del settore pubblico dello Spazio economico europeo avente diritto di imposizione fiscale, in misura superiore al valore nominale di tali obbligazioni già offerte in garanzia al 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3 per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento indicante che come l'uso proprio delle obbligazioni bancarie non garantite da parte della controparte richiedente sarà progressivamente eliminato al più tardi entro tre anni dall'approvazione della deroga. Le deroghe già concesse a partite dal 3 luglio 2012 continuano ad applicarsi finché non ne è prevista la revisione.

Articolo 7

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell'area dell'euro; b) l'emittente abbia sede nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d'idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14.

2.   L'Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 per cento sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 per cento sulle attività denominate in yen.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario nella rispettiva valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

4.   La BCE ha la facoltà di pubblicare sul proprio sito Internet, all'indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di altri tassi d'interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio direttivo.

5.   Alle attività negoziabili denominate in valuta estera si applicano solo gli articoli 1, 3, 6, 7 e 9 del presente indirizzo.

Articolo 8

Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili

1.   I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi in conformità con il paragrafo 2.

2.   La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo della Repubblica ellenica o dalla Repubblica di Cipro sono soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui agli allegati I e II al presente indirizzo.

Articolo 9

Efficacia, attuazione e applicazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 9 luglio 2014.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7, lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 3, e applicano il presente indirizzo a partire dal 20 agosto 2014. Esse notificano alla BCE i testi e modalità di attuazione relativi alle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, all'articolo 3, paragrafo 7 lettera g), all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 8, paragrafo 3, entro il entro e non oltre il 6 agosto 2014 ed ogni misura relativa all'articolo 5 in conformità alle procedure precisate dal Consiglio direttivo.

3.   L'articolo 6 si applica fino al 28 febbraio 2015.

Articolo 10

Modifiche all'Indirizzo ECB/2007/9

Nella parte 5 dell'allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

«Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva]. Se [l'aggregato soggetto a riserva × l'aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Gli enti autorizzati a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva su base aggregata come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all'allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (24), in quest'ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:

Riserve minime (o “obbligatorie”) = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva — detrazione forfettaria

L'aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 11

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2013/4 è abrogato dal 20 agosto 2014.

2.   I riferimenti all'Indirizzo BCE/2013/4 sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione di cui all'allegato IV.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

(2)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65).

(4)  BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (ECB/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(7)  BCE/2012/4, del 21 marzo 2012, che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 91 del 29.3.2012, pag. 27.

(8)  Decisione BCE/2012/12, del 3 luglio 2012, che modifica la Decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 38).

(9)  Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20).

(10)  Indirizzo BCE/2012/23, del 23 gennaio 2013, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14).

(11)  Indirizzo BCE/2013/2, del 23 gennaio 2013, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18).

(12)  Decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22).

(13)  Decisione BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 33).

(14)  Decisione BCE/2011/10, del 7 luglio 2010, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31).

(15)  Decisione BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74).

(16)  Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27).

(17)  Decisione BCE/2014/12, del 12 marzo 2014, che modifica che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42).

(18)  Decisione BCE/2013/36, del 26 settembre 2013, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301, del 12.11.2013, pag. 13).

(19)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody's, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(20)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody's, «A–» di Fitch o Standard &Poor's, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(21)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(22)  La definizione di società non finanziarie si rinviene nel Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 1995).

(23)  Disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www-ecb.europa.it.


ALLEGATO I

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

Titoli di stato greci

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ALLEGATO II

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

Titoli di stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


ALLEGATO III

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2013/4 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

Indirizzo BCE/2014/12 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 42.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2013/4

Presente indirizzo

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 4 e 5

Articolo 3paragrafi 4 e 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 3, paragrafo 6, numero 1)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 2)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 3)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 4)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 5)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 6, numero 6)

Articolo 3, paragrafo 7, lettera f)

-

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Indirizzo BCE/2014/12

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Decisione BCE/2013/22

Presente indirizzo

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Allegato

Allegato II

Decisione BCE/2013/36

Presente indirizzo

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 7, lettera g)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 3, lettera c)


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