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Document 52014HB0013

Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (BCE/2014/13) (presentata dalla Banca centrale europea)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 188/1


Raccomandazione per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

(BCE/2014/13)

(presentata dalla Banca centrale europea)

(2014/C 188/01)

RELAZIONE ESPLICATIVA

I.   INTRODUZIONE

Il 23 novembre 1998 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (CE) del Consiglio n. 2533/98 (1). In linea con l’articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, la BCE ha già sottoposto al Consiglio la Raccomandazione BCE/1998/10 (2). Successivamente la BCE ha presentato altresì la Raccomandazione BCE/2008/9 (3) che ha preceduto l’adozione del regolamento del Consiglio (CE) n. 951/2009 (4). È appropriato pertanto seguire la medesima procedura attualmente prevista dall’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ed apportare le modifiche proposte al Regolamento (CE) n. 2533/98.

II.   COMMENTO AGLI ARTICOLI

Utilizzo di informazioni statistiche per l’assolvimento di funzioni di vigilanza

Al fine di minimizzare gli obblighi di segnalazione ed evitare duplicazioni nella raccolta dei dati, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera d, del Regolamento (CE) n. 2533/98 le banche centrali nazionali (BCN) sono attualmente autorizzate a utilizzare informazioni statistiche riservate per l’assolvimento dei propri compiti in materia di vigilanza. È opportuno precisare che la BCE, alla quale il Regolamento del Consiglio n. 1024/2013 (5) ha conferito compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale di enti creditizi, può fare uso di informazioni statistiche riservate per l’assolvimento di dette funzioni allo stesso modo delle BCN alle quali siano state conferite specifiche funzioni in materia di vigilanza prudenziale.

Allo stesso tempo, è opportuno chiarire che è consentita la trasmissione di informazioni statistiche riservate tra i membri del SEBC e altre autorità degli Stati membri e dell’Unione responsabili a) della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziari e b) della stabilità del sistema finanziario, al Meccanismo europeo di stabilità (MES) a supporto dei rispettivi compiti. Le autorità possono includere, tra le altre, le autorità di vigilanza e quelle che esercitano la vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza (6), il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

Raccomandazione per un:

«REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5.4,

visto la raccomandazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 41 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue

(1)

Il Regolamento (CE) n. 2533/98 (7) rappresenta una componente chiave nel quadro normativo a sostegno dei compiti di raccolta di informazioni statistiche che fanno capo alla Banca centrale europea (BCE) assistita dalle banche centrali nazionali. La BCE ha costantemente fatto leva su tale regolamento per effettuare e controllare la raccolta coordinata di informazioni statistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), incluso quello di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, come precisato all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato.

(2)

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (8) attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario nell’ambito dell’Unione e dei singoli Stati membri.

(3)

Per minimizzare gli oneri di segnalazione a carico dei soggetti segnalanti e consentire l’esercizio di un’adeguata vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie da parte delle autorità competenti, nonché il puntuale assolvimento dei compiti conferiti alle autorità responsabili della tutela della stabilità del sistema finanziario, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2533/98 per consentire la trasmissione e l’utilizzo delle informazioni statistiche raccolte dal SEBC tra i membri del SEBC e le autorità interessate. Tali autorità dovrebbero comprendere le autorità competenti responsabili della vigilanza su istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie e della vigilanza macroprudenziale, le autorità europee di vigilanza (9), il Comitato europeo per il rischio sistemico, nonché le autorità autorizzate alla risoluzione delle crisi di enti creditizi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifiche specifiche

L’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2533/98 è modificato come segue:

1.

Al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita come segue ed è aggiunta la successiva lettera e):

“d)

per quanto riguarda la BCE e le banche centrali nazionali, se le dette informazioni statistiche sono utilizzate nel campo della vigilanza prudenziale,

e)

per quanto riguarda le banche centrali nazionali, ai sensi dell’articolo 14.4 dello Statuto, per l’esercizio di funzioni diverse da quelle specificate nello Statuto stesso”.

2.

Al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a)

nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei compiti del SEBC ai sensi del trattato o dei compiti in materia di vigilanza prudenziale attribuiti ai membri del SEBC; oppure”

3.

È aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

“4 bis

IL SEBC può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità od organi degli Stati membri e dell’Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell’Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES) nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Ulteriori successive trasmissioni devono essere esplicitamente autorizzate dal membro del SEBC che ha raccolto le informazioni statistiche riservate”.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il [data].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2014.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(2)  Raccomandazione BCE/1998/10 per un regolamento (CE) del Consiglio sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 246 del 6.8.1998, pag. 12).

(3)  Raccomandazione BCE/2008/9 per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU C 251 del 3.10.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 951/2009 del Consiglio, del 9.10.2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 2533/98 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 269 del 14.10.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(6)  Le autorità europee di vigilanza sono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(7)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(8)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(9)  Le autorità europee di vigilanza sono l’Autorità bancaria europea, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.


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