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Document 32013D0021(01)

2013/376/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 28 giugno 2013 , che abroga la decisione BCE/2013/13 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/75


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 giugno 2013

che abroga la decisione BCE/2013/13 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

(BCE/2013/21)

(2013/376/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

Considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) (di seguito «Caratteristiche generali»).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 delle Caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 delle Caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla base di ogni informazione che possa considerare pertinente, se un programma di emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti degli elevati standard creditizi.

(3)

La decisione ECB/2013/13, del 2 maggio 2013, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (2) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro.

(4)

La Repubblica di Cipro ha deciso di intraprendere un’attività di gestione del debito che interessa gli strumenti di debito negoziabili emessi dalla stessa.

(5)

La decisione di intraprendere un’attività di gestione del debito ha ulteriormente inciso in maniera negativa sull’adeguatezza, quali garanzie per le operazioni dell’Eurosistema, degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro.

(6)

È opportuno che la decisione BCE/2013/13 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della Decisione BCE/2013/13

La decisione BCE/2013/13 è abrogata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 28 giugno 2013.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 giugno 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 17.5.2013, pag. 26.


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