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Document 52013AB0002

Parere della Banca centrale europea, del 7 gennaio 2013 , su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (CON/2013/2)

OJ C 96, 4.4.2013, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 96/11


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 gennaio 2013

su una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro

(CON/2013/2)

2013/C 96/03

Introduzione e base giuridica

Il 19 luglio 2012, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono nella sua sfera di competenza. In particolare, la BCE gestisce il sostegno concesso agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all’area dell’euro») nell’ambito del meccanismo, istituito dal regolamento (CE) n. 332/2002 (2), e avrebbe l’incarico di valutare, monitorare e gestire il sostegno finanziario in base alla proposta di regolamento. In conformità del primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.    Osservazioni di carattere generale

La proposta di regolamento è intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 332/2002 al fine di istituire maggiore flessibilità per il sostegno finanziario a medio termine degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e per garantire una maggiore parità di condizioni tra gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro e gli Stati membri che non ne fanno parte, a fronte dell’attuale crisi finanziaria. La proposta di regolamento introduce strumenti e procedure simili a quelle già sviluppate per il sostegno finanziario agli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri appartenenti all’area dell’euro»). Considerando che il regolamento (CE) n. 332/2002 (in seguito alla sua ultima modifica) forniva esplicitamente sostegno finanziario a medio termine solo sotto forma di prestiti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro subordinato all’adozione di programmi di aggiustamento, la proposta di regolamento offre due ulteriori strumenti finanziari: una linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) e una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL). Infatti, la linea di credito condizionale precauzionale e la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate sono strumenti che possono essere utilizzati per fornire assistenza agli Stati membri appartenenti all’area dell’euro. Il limite del sostegno finanziario a medio termine che può essere concesso ai sensi della proposta di regolamento è invariato rispetto a quello previsto nel regolamento (CE) n. 332/2002, ossia di 50 miliardi di EUR.

La BCE prende atto che fin quando il regolamento (UE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (3) non sarà abrogato, l’assistenza finanziaria dell’Unione agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro potrà operare ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 o ai sensi della proposta di regolamento. La BCE apprezza pertanto gli sforzi tesi a rendere più simili possibili gli strumenti disponibili agli Stati membri appartenenti e non appartenenti all’area dell’euro e a sincronizzare le procedure di concessione di tale assistenza. In considerazione del fatto che il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) sarà soppresso (4) in vista dell’entrata in vigore del trattato sul meccanismo europeo di stabilità, può essere utile chiarire se eventuali forme di assistenza che potrebbero essere concesse ad uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 sarebbero regolate dalla proposta di regolamento dopo la soppressione del MESF.

2.    Osservazioni di carattere specifico

2.1.

La BCE prende nota dell’introduzione delle linee di credito per l’assistenza agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro la cui situazione economica e finanziaria è fondamentalmente sana (5). La BCE ritiene che la concessione di linee di credito è compatibile con l’articolo 143 del trattato che prevede la possibilità per l’Unione di intervenire non solo quando uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro si trova in difficoltà, ma anche in caso «di grave minaccia di difficoltà» nella bilancia dei pagamenti, se tali potenziali difficoltà sono responsabili in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno. Allo stesso tempo la BCE ritiene molto importante condividere un’interpretazione univoca dei criteri di ammissibilità nel valutare l’accesso alle linee di credito, e una loro conforme applicazione nel tempo. La ratio è infatti quella di prevenire forme d’azzardo morale da parte dei beneficiari di tali linee di credito. Come nel caso di Stati membri appartenenti all’area dell’euro, ciò richiederà uno sforzo particolare da tutte le parti interessate.

2.2.

Con riguardo al ruolo della BCE e dell’Eurosistema, la proposta di regolamento contiene disposizioni simili relative alla gestione dell’assistenza finanziaria, relative all’apertura ed utilizzo di conti presso la banca centrale nazionale (BCN) da parte dello Stato membro interessato e presso la BCE da parte della rispettiva BCN. A tal riguardo, la BCE prende atto che ai sensi della proposta di regolamento, essa agirebbe in qualità di agente finanziario, in conformità all’articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e che non sarebbe atteso alcun finanziamento a carico del Sistema europeo di banche centrali, conformemente al divieto di finanziamento monetario di cui all’articolo 123 del trattato. La BCE ribadisce pertanto che i conti da utilizzare per la gestione di tale assistenza finanziaria presso le BCN e presso la BCE non forniranno la possibilità di uno scoperto di conto (6).

2.3.

La proposta di regolamento dispone, oltre alla gestione dei prestiti e delle linee di credito, una più ampia partecipazione della BCE nei casi di sostegno finanziario dell’Unione europea agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro rispetto a quella prevista ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002. Sebbene quest’ultimo limiti il ruolo della BCE alla gestione del prestito, la BCE ha partecipato come osservatore nelle missioni presso gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro che ricevono sostegno finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002. La proposta di regolamento prende ciò in considerazione e prevede, tra l’altro, che la BCE possa collaborare con la Commissione per quanto riguarda la valutazione della sostenibilità del debito pubblico e l’attuale o potenziale fabbisogno finanziario, la preparazione dei programmi di aggiustamento macroeconomico, il monitoraggio dei loro progressi attraverso regolari missioni e una sorveglianza rafforzata quando è concessa una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) o è utilizzata una linea di credito condizionale precauzionale (PCCL). Nella gran parte dei casi si richiede anche il coinvolgimento del Fondo monetario internazionale (FMI). Ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002, tali attività svolte nel contesto del sostegno finanziario a medio termine ai fini della bilancia dei pagamenti erano assegnate solo alla Commissione. Il ruolo della BCE e del FMI ai sensi della proposta di regolamento sembra rispecchiare, in larga misura, il sistema in vigore per gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro ai sensi del MESF, del Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e del meccanismo europeo di stabilità (MES). Dato che la BCE non è l’autorità monetaria degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, la BCE vorrebbe distinguere tra il suo coinvolgimento nei confronti degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro e quello verso gli Stati membri appartenenti all’area dell’euro, e nota che il proprio ruolo nell’ambito della proposta cooperazione con la Commissione dovrà essere organizzato in accordo con il suo mandato e nel rispetto della sua indipendenza.

2.4.

La BCE nota che, nella sua valutazione sulla sussistenza dei criteri di convergenza previsti nell’articolo 140 del trattato e ulteriormente dettagliati in un protocollo allegato al trattato, essa continuerà a tener conto delle implicazioni del sostegno internazionale alla bilancia dei pagamenti e del sostegno alla liquidità per la valutazione della stabilità dei cambi, in particolare per le valute che partecipano al meccanismo di cambio II, AEC II. Ciò continuerà a valere anche nel futuro e pertanto si applicherà anche a qualsiasi sostegno concesso ai sensi della proposta di regolamento.

2.5.

La BCE nota che l’adozione della proposta di regolamento non può avere implicazioni per il funzionamento dell’AEC II nella terza fase dell’unione economica e monetaria, che resterà disciplinato dall’esistente quadro giuridico (7).

Laddove la BCE raccomanda che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 gennaio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 336 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(4)  Si vedano le conclusioni del Consiglio europeo 16-17 dicembre 2010; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118578.pdf

(5)  Articolo 4 della proposta di regolamento.

(6)  Si veda il secondo sottoparagrafo del paragrafo 1 del parere CON/2009/37 del 20 aprile 2009 su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU C 106 dell’8.5.2009, pag. 1).

(7)  Accordo del 16 marzo 2006 tra la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dal Consiglio

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 3, paragrafi 2, 3, 7 e 8 e articolo 5, paragrafo 2

«Articolo 3

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con il Fondo monetario internazionale (FMI), valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.

3.   Lo Stato membro interessato elabora, di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico contenente obblighi in materia di politiche e volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene debitamente conto delle raccomandazioni indirizzate allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e 148 del trattato e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche.

[…]

7.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove opportuno con l'FMI, sorveglia i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche e ne riferisce al comitato economico e finanziario su base trimestrale. Lo Stato membro interessato collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sorveglianza del programma. Lo Stato membro interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

8.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, approva le modifiche da apportare al programma.

Articolo 5

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile con l'FMI, valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.»

«Articolo 3

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile opportuno con il Fondo monetario internazionale (FMI), valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.

3.   Lo Stato membro interessato elabora, di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito, e laddove possibile opportuno, agendo d’intesa con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico contenente obblighi in materia di politiche e volto a ristabilire una posizione sostenibile della bilancia dei pagamenti e a ripristinare la capacità di finanziarsi in maniera indipendente sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene debitamente conto delle raccomandazioni indirizzate allo Stato membro in questione a norma degli articoli 121, 126 e 148 del trattato e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le necessarie misure politiche. Laddove lo Stato membro in questione sia uno Stato membro la cui valuta partecipa all’AEC II, si devono prendere in considerazione gli impegni ai sensi dell’AEC.

[…]

7.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove opportuno opportuno con l'FMI, sorveglia i progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento con missioni di verifica periodiche e ne riferisce al comitato economico e finanziario su base trimestrale. Lo Stato membro interessato collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che ritiene necessarie per la sorveglianza del programma. Lo Stato membro interessato è inoltre soggetto agli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

8.   La Commissione, d'intesa con la BCE tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito, e laddove possibile opportuno, agendo d’intesa con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, approva le modifiche da apportare al programma.

Articolo 5

2.   La Commissione, d'intesa con la BCE e laddove possibile opportuno con l'FMI, valuta la sostenibilità del debito pubblico e l'attuale o potenziale fabbisogno finanziario dello Stato membro interessato e trasmette tale valutazione al comitato economico e finanziario.»

Nota esplicativa

Per eliminare qualsiasi dubbio sul ruolo del FMI, è necessario utilizzare una terminologia coerente in tutto il testo della proposta di regolamento. La proposta di regolamento inoltre dovrebbe rimanere coerente con gli strumenti giuridici analoghi che forniscono sostegno finanziario agli Stati dell’Unione e a quelli fuori l’Unione, ad esempio il regolamento (UE) n. 407/2010, l’accordo quadro del FESF e il trattato del MES.

La cancellazione nell’articolo 3, paragrafo 3 delle parole «che agisce d'intesa con la BCE» e «d'intesa con la BCE» nell’articolo 3, paragrafo 8, nonché l’inserimento in entrambi i paragrafi di «tenendo conto dell’opinione della BCE, qualora la BCE dovesse decidere di dare un parere a tal proposito» mira a rendere la BCE meno coinvolta nella preparazione dei programmi di aggiustamento. Mentre il resto del testo proposto dal Consiglio prevede che la BCE abbia un ruolo che possa essere descritto come di controllo, il ruolo della BCE nell’articolo 3 paragrafi 3 e 8 sarebbe quello di una delle istituzioni che sviluppa un programma di aggiustamento economico. La BCE ritiene inappropriato assumere tale ruolo per uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro, poiché è la banca centrale nazionale di tale Stato membro che è incaricata della politica monetaria in quello Stato membro. Pertanto la BCE non dovrebbe interferire sul processo decisionale indipendente di quella banca centrale nazionale contribuendo ad un programma di aggiustamento economico.

Modifica n. 2

Articolo 3, paragrafo 11 e 12

«11.   Qualora lo Stato membro interessato presenti capacità amministrative insufficienti o affronti problemi significativi nell'attuazione del programma, chiede assistenza tecnica alla Commissione, che a tal fine può istituire gruppi di esperti in collaborazione con altri Stati membri e altre istituzioni europee o istituzioni internazionali pertinenti. L'assistenza tecnica può comprendere la designazione di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.

12.   La commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento.»

«11.   Qualora lo Stato membro interessato presenti capacità amministrative insufficienti o affronti problemi significativi nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico, chiede assistenza tecnica alla Commissione, che a tal fine può istituire gruppi di esperti in collaborazione con altri Stati membri e altre istituzioni europee o istituzioni internazionali pertinenti. L'assistenza tecnica può comprendere la designazione di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità nell'attuazione del programma di aggiustamento.

12.   La commissione competente del Parlamento europeo può dare allo Stato membro interessato l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico

Nota esplicativa

Per evitare dubbi sulla natura del programma in questione e per motivi di coerenza, si suggerisce di riportare in tutto il testo della proposta di regolamento l’espressione «programma di aggiustamento macroeconomico».

Modifica n. 3

Articolo 3, paragrafo 10

«10.   Al più tardi entro sei mesi dalla decisione di cui al paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di riprendere i versamenti se ritiene che lo Stato membro in questione rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. Se la decisione non è adottata entro il suddetto termine, non sono effettuati ulteriori versamenti dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi del presente regolamento.»

«10.   Al più tardi entro sei mesi dalla decisione di cui al paragrafo 9, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di riprendere i versamenti se ritiene che lo Stato membro in questione rispetta le condizioni concordate per la concessione dell'assistenza finanziaria. Se la decisione non è adottata entro il suddetto termine, non sono effettuati ulteriori versamenti dell'assistenza finanziaria concordata ai sensi del presente regolamento.»

Nota esplicativa

L’obiettivo di tale suggerimento è di chiarire che la disposizione non è intesa a precludere l’accesso a un nuovo sostegno finanziario che ad esempio potrebbe essere necessario a causa di sviluppi al di fuori dello Stato membro interessato.

Modifica n. 4

Articolo 4, paragrafo 1

«1.   L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria è ancora fondamentalmente sana.»

«1.   L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è limitato agli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria rimane è ancora fondamentalmente sana.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a chiarire che solo gli Stati membri la cui situazione rimane fondamentalmente sana e non cambierà a breve possono accedere alla linea di credito condizionale precauzionale (PCCL). Il cambiamento proposto è inteso a garantire che il cambiamento della terminologia finora utilizzata nel quadro giuridico del FESF/MES non implica un cambiamento sostanziale.

Modifica n. 5

Articolo 5, paragrafo 5

«5.   La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito.»

«5.   La Commissione e lo Stato membro interessato concludono un memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito. La Commissione comunica il memorandum al Parlamento europeo e al Consiglio.»

Nota esplicativa

Per coerenza con l’articolo 3, paragrafo 6, si propone di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio comunicazione del memorandum che illustra nei dettagli le condizioni connesse alla concessione della linea di credito.

Modifica n. 6

Articolo 11, paragrafo 1

«1.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione della sua intenzione di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito con un anticipo di almeno 45 giorni di calendario.»

«1.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione e la BCE della sua intenzione di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito con un anticipo di almeno 45 giorni di calendario. Le regole dettagliate in materia sono stabilite nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 5.»

Nota esplicativa

Dato che alla BCE sono assegnate alcune responsabilità per quanto riguarda la gestione dei prestiti, essa dovrebbe essere informata contemporaneamente alla Commissione dell’intenzione dello Stato membro di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito.

Modifica n. 7

Articolo 12, paragrafo 3

«3.   Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o di deposito titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.»

«3.   Dopo che il Consiglio ha deciso la concessione di un prestito, o ha ricevuto una richiesta da parte dello Stato membro di utilizzare dei fondi della relativa linea di credito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari nel momento più opportuno tra i previsti versamenti, in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e salvaguardare sui mercati la propria reputazione di emittente dell'Unione. I fondi raccolti ma non ancora versati sono mantenuti permanentemente su appositi conti in contanti o di deposito titoli, gestiti conformemente alle regole applicabili alle operazioni fuori bilancio, e non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla concessione dell'assistenza finanziaria agli Stati membri nel quadro del presente meccanismo.»

Nota esplicativa

È necessario estendere il campo di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 per consentire alla Commissione di contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari nel momento più opportuno per qualsiasi tipo di assistenza finanziaria, tra cui il caso in cui uno Stato membro decida di utilizzare fondi della relativa linea di credito.

Modifica n. 8

Articolo 14, paragrafo 2, amministrazione dei prestiti e delle linee di credito

«2.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ricevuta. Esso trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito in un conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.»

«2.   Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione ricevuta. La banca centrale dello Stato membro interessato apre un conto speciale presso la BCE. Lo Stato membro, Esso tramite il conto aperto presso la sua banca centrale, trasferisce inoltre il capitale e gli interessi dovuti per il prestito o per la linea di credito in un nel rispettivo conto presso la BCE quattordici giorni lavorativi TARGET2 prima della data di scadenza corrispondente.»

Nota esplicativa

Si chiarisce che lo Stato membro non ha un conto presso la BCE; invece la banca centrale dello Stato membro in questione apre un conto presso la BCE per conto di tale Stato membro. Si suggerisce inoltre di chiarire che l’amministrazione riguarda non solo i prestiti ma anche le linee di credito, poiché queste costituiscono strumenti di finanziamento diversi e come tali richiederanno l'apertura di un conto presso la BCE.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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