EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2012 , che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (BCE/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/36


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 febbraio 2012

che abroga la decisione BCE/2010/3 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco

(BCE/2012/2)

(2012/133/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) (di seguito «Caratteristiche generali»).

(2)

Ai sensi della Sezione 1.6 delle caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della Sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla base di ogni informazione che possa considerare, se un programma di emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i requisiti degli elevati standard creditizi.

(3)

La decisione BCE/2010/3 del 6 maggio 2010 concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco (2) ha temporaneamente sospeso, in via eccezionale, i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco o emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco.

(4)

La Repubblica ellenica ha deciso, nell’ambito del coinvolgimento del settore privato, di lanciare un’offerta di scambio del debito rivolta ai detentori di strumenti dei debito negoziabili emessi dal governo greco.

(5)

Tale decisione del governo greco ha ulteriormente inciso in maniera negativa sull’adeguatezza, quali garanzie per le operazioni dell'Eurosistema, degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco o emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco.

(6)

È opportuno che la decisione BCE/2010/3 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della decisione BCE/2010/3

La decisione BCE/2010/3 è abrogata.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 28 febbraio 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 102.


Top