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Document 52011AB0001

Parere della Banca centrale europea, del 13 gennaio 2011 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 gennaio 2011

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Introduzione e base giuridica

Il 13 ottobre 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (di seguito «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano in particolare la promozione, da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, nonché il contributo del SEBC ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, lo svolgimento di operazioni sui cambi e la detenzione e gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri da parte dello stesso SEBC, di cui all'articolo 127, paragrafi 2 e 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

In considerazione degli impegni annunciati dai leader del G20 al vertice di Pittsburgh del settembre 2009 per la promozione della capacità di tenuta e della trasparenza del mercato dei derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter. OTC), la BCE sostiene l’obiettivo del regolamento proposto di fissare obblighi uniformi in materia di contratti derivati OTC, e con riguardo allo svolgimento di attività di controparte centrale e di repertori di dati sulle negoziazioni.

Tuttavia, la BCE manifesta delle perplessità con riferimento ad alcune delle disposizioni del regolamento proposto. In particolare, il regolamento proposto ha l’obiettivo di promuovere la stabilità finanziaria nel mercato dei derivati negoziati fuori borsa dal punto di vista della vigilanza prudenziale. Le banche centrali sono investite, per espressa previsione di legge, di un ruolo e di responsabilità con riferimento alla salvaguardia della stabilità finanziaria ed alla sicurezza ed efficienza delle infrastrutture finanziarie. Tale ruolo è svolto sia dalle banche centrali responsabili della sorveglianza di controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni, sia delle banche centrali che emettono valute utilizzate nell’ambito di operazioni la cui compensazione sia stata effettuata da controparti centrali, ovvero che siano state conservate da repertori di dati sulle negoziazioni. Di conseguenza, l’adeguato coinvolgimento della BCE e delle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC in diversi aspetti del regolamento proposto (in particolare quelli riguardanti le decisioni di concedere o revocare delle autorizzazioni, ivi incluse quelle riguardanti l’estensione delle attività, la valutazione su base continuativa del rischio delle controparti, la definizione di norme tecniche per le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché le decisioni con le quali si consenta a controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi di svolgere le loro attività all’interno dell’Unione) deve essere garantito senza disciplinare, nella sostanza, le competenze proprie di una banca centrale.

Inoltre, la BCE sottolinea la necessità di garantire che le controparti centrali siano rigorosamente disciplinate. Nella proposta di regolamento si dovrebbe porre maggiore enfasi sui vantaggi che presenta una licenza per l'esercizio dell'attività bancaria (limitata). A tale proposito, bisognerebbe considerare con maggiore attenzione se non sia opportuno modificare l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2) al fine di garantire che le controparti centrali siano classificate come enti creditizi con licenza per l’esercizio dell’attività bancaria limitata.

La BCE nota anche che tale riforma avrebbe delle conseguenze dal portato pratico enorme per i partecipanti al mercato, in particolare con riferimento alle attività, alla gestione dei rischi e alla documentazione giuridica.

Osservazioni di carattere specifico

Ai sensi del quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e del quarto trattino dell'articolo 3.1, nonché dell'articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (di seguito: «Statuto del SEBC»), letti congiuntamente alle deroghe disposte 139 del trattato e dall’articolo 42.1 dello Statuto del SEBC, uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tale riguardo, la BCE e le BCN degli Stati membri la cui monetà è l’euro possono fornire mezzi, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. La competenza dell’Eurosistema in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento discende da tali disposizioni (3). La competenza in materia di sorveglianza inerisce pure al compito del SEBC di contribuire alla stabilità del sistema finanziario ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5, del trattato, specularmente ripreso nell’articolo 3.3 dello Statuto del SEBC. Inoltre, l’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro ai sensi del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, specularmente ripreso nel primo trattino dell’articolo 3.1 dello Statuto del SEBC, dipende dall’esistenza di sistemi ed infrastrutture di mercato affidabili ed efficaci. La promozione del regolare funzionamento di tali sistemi e infrastrutture è, dunque, un compito fondamentale dell’Eurosistema (4). Le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro hanno poteri simili, conformemente ai rispettivi quadri normativi nazionali.

Nell’ambito delle infrastrutture di mercato, ivi incluse le controparti centrali, i rappresentanti delle banche centrali e delle autorità di regolamentazione dei mercati finanziari all’interno del comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) e dell'organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) hanno riconosciuto l’importanza sia della regolamentazione che della sorveglianza. Alla luce di tali considerazioni, le raccomandazioni del CPSS-IOSCO sono basate sull’idea di mantenere la regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza da parte delle autorità degli strumenti finanziari e delle banche centrali sullo stesso piano. La proposta di regolamento dovrebbe seguire il medesimo approccio, assicurando che i poteri dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) siano completati e bilanciati da un adeguato coinvolgimento della BCE e delle BCN. Obiettivo generale della regolamentazione dovrebbe essere l’elaborazione di standard sviluppati in stretta collaborazione tra l'ESMA e il SEBC, evitando pertanto la necessità per le banche centrali di elaborare strumenti di sorveglianza aggiuntivi e potenzialmente difformi (ivi inclusi atti giuridici), al fine di assicurare la sicurezza e la solidità di controparti centrali e repertori di dati. Un tale risultato, infatti, potrebbe produrre a livello dell’Unione un quadro regolamentare eccessivamente gravoso per le controparti centrali, e persino creare rischi giuridici laddove si producessero requisiti duplicati o addirittura divergenti.

Alla luce di tali considerazioni, è essenziale assicurare una collaborazione efficente tra autorità di vigilanza e sorveglianti nell’ambito della proposta di regolamento. Come già illustrato nel contributo dell’Eurosistema alla consultazione pubblica della Commissione europea su derivatti ed infrastrutture di mercato («European Commission’s public consultation on derivatives and market infrastructures») (5), la BCE ritiene che il ruolo dei membri del SEBC dovrebbe essere esplicitato e messo in evidenza con riferimento agli aspetti seguenti. In primo luogo, la determinazione sull’assoggettabilità all’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 4 della proposta di regolamento non dovrebbe essere condotta dall’ESMA in solitudine, bensì in collaborazione con i membri del SEBC. In secondo luogo, l’elaborazione degli standart tecnici regolamentari, gli orientamenti e le raccomandazioni per le controparti e i repertori di dati dovrebbe avvenire sulla base di una stretta collaborazione con i membri del SEBC. Al fine di garantire coerenza con procedure e decisioni politiche precedenti (6) e di riconoscere pienamente la competenza dell’ESMA e del SEBC, la cosa migliore sarebbe quella di organizzare tale lavoro per tramite di un gruppo congiunto ESMA-SEBC, sul modello dell’attuale gruppo SEBC-CESR. In terzo luogo, i membri pertinenti del SEBC dovrebbero essere coinvolti, sia in quanto sorveglianti che come banche centrali di emissione, a seconda del caso, in tutte le funzioni del collegio istituito dall’articolo 14 della proposta di regolamento, ivi inclusi l’autorizzazione e il riesame continuo delle controparti centrali ai sensi del titolo III della proposta di regolamento. In quarto luogo, relativamente alle relazioni con i paesi terzi, l’ESMA non dovrebbe prendere la decisione di riconoscere controparti centrali di paesi terzi ai sensi dell’articolo 23 della proposta di regolamento in assenza di una stretta collaborazione con i membri pertinenti del SEBC, sia in quanto sorveglianti che come banche centrali di emissione, al fine di garantire che vengano adeguatamente tenute in considerazione le preoccupazioni e le politiche delle banche centrali riguardanti, ad esempio, la gestione del rischio e della liquidità. Inoltre, la BCE raccomanda che un requisito per tale riconoscimento sia il trattamento a condizioni di reciprocità delle controparti centrali dell’Unione ai sensi delle leggi pertinenti di tali paesi terzi. In quinto luogo, occorre un’appropriata partecipazione e collaborazione tra tutte le autorità, gli enti e le banche centrali pertinenti. Nel caso delle banche centrali, tale principio trova applicazione sia con riferimento alla loro partecipazione al collegio che con riguardo allo scambio delle informazioni necessarie, ivi incluse quelle per fini di stabilità finanziaria, sorveglianza, nonché per fini statistici.

Infine, la BCE nota che le banche centrali possono offrire alle controparti centrali una serie di strumenti, potenzialmente comprendenti credito e deposito overnight, nonché servizi di regolamento, a seconda dei compiti e delle responsabilità attribuite dalla legge. La BCE riconosce che gli strumenti delle banche centrali sono lo strumento più efficace per le infrastrutture di mercato in considerazione delle loro esigenze di gestione del rischio e della liquidità. Tuttavia, gli strumenti delle banche centrali non sono concepiti, per se, per soddisfare le esigenze aziendali delle infrastrutture di mercato, e spetta all’Eurosistema e alle altre banche centrali determinare autonomamente quali siano gli strumenti che intendono offrire alle controparti centrali e alle altre infrastrutture di mercato, e a quali condizioni. A tale proposito, l’articolo 10, paragrafo 1, della proposta di regolamento richiede che le controparti centrali abbiano «accesso ad una liquidità adeguata», quale precondizione per ottenere l’autorizzazione a prestare servizi e svolgere attività di controparte centrale. La liquidità adeguata cui si fa riferimento «può provenire dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di entrambe». La BCE ritiene che la moneta delle banche commerciali non elimini realmente i rischi, mentre la moneta di banca centrale lo fa, come riconosciuto dalle raccomandazioni CPSS-IOSCO e SEBC-CESR. Pertanto, la proposta di regolamento non dovrebbe presentare la liquidità di una banca centrale e di una banca commerciale come opzioni egualmente sicure e preferibili.

Al contempo, la BCE nota con favore che la proposta di regolamento non contiene alcun suggerimento con riferimento alla regolamentazione dell'accesso al credito di banca centrale. Ancor più che con altri srumenti, la decisione di fornire credito ordinario o di urgenza è una prerogativa delle banche centrali ed è direttamente connessa alla politica monetaria.

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, proposte redazionali specifiche sono a tal fine contenute nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 gennaio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 defnitivo.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3)  Inoltre, le attività di sorveglianza di alcune BCN di Stati membri la cui moneta è l’euro sono svolte sulla base di leggi e regolamenti nazionali che completano ed in alcuni casi duplicano la competenza dell'Eurosistema. La competenza in materia di sorveglianza delle BCN degli Stati membri che non hanno ancora introdotto l’euro è disposta da leggi e regolamenti nazionali.

(4)  Si veda anche: «Eurosystem Oversight Policy Framework», del 20 febbraio 2009, accessibile al sito Internet della BCE al seguente indirizzo: http://www.ecb.europa.eu

(5)  Luglio 2010, accessibile al sito Internet della BCE all’indirizzo: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Si vedano le conclusioni del Consiglio Ecofin del 9 ottober 2007, nelle quali si afferma che:«Quanto al lavoro del SEBC e del CESR sugli Standard per la compensazione e il regolamento di titoli nell’UE (Standards for Securities Clearing and Settlement in the EU), il Consiglio … riconosce che la protezione degli investitori e la sicurezza in termini prudenziali del settore della post-negoziazione (post-trading), ivi inclusi gli aspetti di gestione del rischio, sono questioni importanti che occorre discutere, e che un’azione concreta, da porsi in atto ad esempio raggiungendo un accordo sugli standard o le misure di regolamentazione, dovrebbe essere considerata il complemento del Codice di condotta sul rischio e la stabilità finanziaria (Code of Conduct on risks and financial stability)»; si vedano anche le conclusioni del Consiglio Ecofin del 2 giugno 2008, che invitano il SEBC e il CESR a concludere il lavoro sui summenzionati standard.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando n. 7 bis della proposta di regolamento (nuovo)

Nessun testo attualmente proposto.

«(7 bis)

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 1, 3.1 e 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito “Statuto del SEBC”), in congiunzione con la deroga prevista ai sensi del’articolo 139 del Trattato e dell’articolo 42.1 dello Statuto del SEBC, uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tale proposito, la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono fornire mezzi, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Anche le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro hanno poteri simili, conformemente ai rispettivi quadri normativi nazionali.. Ne consegue che l’esercizio dei poteri di sorveglianza può essere considerato come un compito fondamentale del SEBC. Le disposizioni del presente regolamento relative agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni fanno salvi i poteri di sorveglianza dei membri del SEBC di cui al Trattato ed allo Statuto del SEBC, nonchè quelli derivanti da eventuali leggi e regolamenti nazionali.»

Nota esplicativa

Il regolamento proposto stabilisce i requisiti prudenziali per le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, senza riflettere adeguatamente la funzione di sorveglianza dei membri del SEBC su tali infrastrutture, come stabilito nel Trattato, nello Statuto del SEBC, nonchè nelle leggi e nei regolamenti nazionali. Per tale motivo, il nuovo considerando proposto sfissa il contesto nel quale si applicherà il regolamento proposto una volta adottato.

Modifica n. 2

Considerando n. 29 della proposta di regolamento

«(29)

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità nazionali competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.»

«(29)

La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità nazionali competenti conservino la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la verifica del rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee. Considerando i loro poteri di sorveglianza e il ruolo delle banche centrali di emissione, i membri del SEBC, per ragioni di efficienza, al fine di evitare la duplicazione del lavoro, dovrebbero essere pienamente coinvolti da parte dell’autorità competente nei controlli regolari delle controparti centrali e nelle decisioni relative alle misure idonee.»

Nota esplicativa

Se, ai sensi del regolamento proposto, i membri del SEBC, nel loro ruolo di sorveglianti nonché di banche centrali di emissione, fossero coinvolti dall'autorità competente nei controlli regolari delle controparti centrali e nelle decisioni relative alle misure idonee, si eviterebbe la duplicazione del lavoro svolto da tali autorità, competenti sotto il profilo della vigilanza, nonché di quello svolto dalla BCE e dalle BCN, sotto il profilo della sorveglianza. Sarebbe inoltre più efficiente per le controparti centrali regolate, poichè queste non dovrebbero trasmettere informazioni pertinenti a diverse autorità e banche centrali, né cooperare con le stesse.

Modifica n. 3

Considerando n. 49 della proposta di regolamento

«(49)

È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni formulate da CPSS/IOSCO e da SEBC/CESR [nota] e crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che l'ESMA tenga conto di detti sviluppi in sede di elaborazione degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.»

«(49)

È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le raccomandazioni esistenti formulate da CPSS/IOSCO e da SEBC/CESR [nota] , tenendo conto del fatto che le raccomandazioni di CPSS/IOSCO per le infrastrutture del mercato finanziario, incluse le controparti centrali, sono attualmente oggetto di riesame. Sotto tale profilo, il presente regolamento crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi., laddove occorre che l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e le autorità competenti, tenga conto degli standard esistenti, ma anche dei nuovi sviluppi in sede di elaborazione e modifica degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento.»

Testo della nota:

Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators — CESR).

Testo della nota:

Il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (Committee of European Securities Regulators — CESR). Il 3 giugno 2008, il consiglio Ecofin ha invitato il SEBC e il CESR ad adattare e finalizzare le Raccomandazioni SEBC-CESR per la compensazione e il regolamento titoli nell’Unione europea («Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union»). In considerazione del rischio per la stabilità finanziaria rappresentato dall’eccessiva esposizione in strumenti derivati OTC, il consiglio Ecofin ha invitato nel dicembre 2008 il SEBC e il CESR a considerare l’opportunità di occuparsi esplicitamente dei rischi degli strumenti derivati OTC nel processo di revisione e finalizzazione delle raccomandazioni per le controparti centrali. Il SEBC e il CESR hanno ripreso il loro lavoro nel giugno 2009 e hanno modificato le raccomandazioni inlinea con le richieste del consiglio Ecofin, prendendo in considerazione tutti i recenti sviluppi regolamentari e giuridici, nonchè altre iniziative. Il 23 giugno 2009, il SEBC e CESR hanno pubblicato le Raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli e per le controparti centrali nell'Unione europea(«Recommendations for securities settlement systems and central counterparties in the European Union»).

Nota esplicativa

Al fine di assicurare la coerenza della legislazione a livello globale, la BCE propone di chiarire che il regolamento proposto tiene conto degli standard formulati da CPSS-IOSCO. Allo stesso modo, tenendo conto delle competenze dei membri del SEBC e delle altre autorità pertinenti, la BCE propone inoltre di chiarificare che l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e con le autorità pertinenti, dovrebbe tenere conto non solamente degli standard esistenti ma anche dei nuovi sviluppi, in sede di elaborazione e revisione degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti nel regolamento proposto.

Modifica n. 4

Considerando n. 50 della proposta di regolamento

«(50)

Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle competenti autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. Tuttavia, se opportuno, occorre che l'ESMA si consulti strettamente con le altre due autorità di vigilanza europee.»

«(50)

Occorre autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 del trattato in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle competenti autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, nonché delle competenze dei membri del SEBC nel campo delle infrastrutture di pagamento, compensazione e regolamento, occorre che l'ESMA e i membri del SEBC abbiano un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. Inoltre, se opportuno, occorre che l'ESMA si consulti strettamente con le altre due autorità di vigilanza europee.»

Nota esplicativa

Tenendo conto della funzione di sorveglianza attribuita ai membri del SEBC, come stabilito nel Trattato e nello Statuto del SEBC ovvero in ogni altra legge o regolamento nazionale relativo alle attività di sorveglianza delle BCN, occorre assicurare che le banche centrali siano pienamente coinvolte nell’elaborazione degli standard tecnici di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni pertinenti, previsti nella proposta di regolamento.

Modifica n. 5

Nuova definizione da inserire nell’articolo 2

Nessun testo attualmente proposto.

«per “sorveglianti competenti” si intendono i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) che svolgono l'attività di sorveglianza di una data controparte centrale o di un repertorio di dati sulle negoziazioni;»

Nota esplicativa

La locuzione «sorveglianti competenti» chiarifica che i membri del SEBC che sorvegliano una data controparte centrale o un repertorio di dati sulle negoziazioni, a seconda dei casi, svolgeranno le funzioni stabilite nel regolamento proposto.

Modifica n. 6

Nuova definizione da inserire nell’articolo 2

Nessun testo attualmente proposto.

«per “banca centrale di emissione” si intende la banca centrale all’interno dell’Unione che emette una moneta utilizzata in relazione alle operazioni compensate da una controparte centrale o registrate da un repertorio di dati sulle negoziazioni.»

Nota esplicativa

La banca centrale di emissione è la banca centrale che emette la moneta delle operazioni compensate da una controparte centrale e registrate da un repertorio di dati sulle negoziazioni, che non è necessariamente la medesima banca che svolge la funzione di sorveglianza.

Modifica n. 7

Articolo 4, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Di propria iniziativa e in consultazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.»

«5.   Di propria iniziativa e in consultazione con i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB), l'ESMA individua e notifica alla Commissione le categorie di derivati da includere nel registro pubblico da essa tenuto ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ricevuto l'autorizzazione.»

Nota esplicativa

In considerazione dell’importanza sistemica dell’identificazione delle categorie di contratti derivati da includersi nel registro pubblico dell’ESMA ai sensi di un approccio dal basso verso l’alto, si dovrebbero consultare i membri del SEBC circa tali inclusioni.

Modifica n. 8

Articolo 4, paragrafo 6, della proposta di regolamento

«6.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

«6.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

[…]

L’ESMA, in stretta collaborazione con I membri del SEBC, in close cooperation with the members of the ESCB, presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

In virtù del ruolo e delle responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in materia di sorveglianza, i membri del SEBC dovrebbero lavorare in stretta collaborazione con l’ESMA nel processo di elaborazione degli standard di regolamentazione per l’assoggettabilità degli strumenti derivati oggetto all’obbligo di compensazione.

Modifica n. 9

Articolo 6, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

a)

le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto;

b)

le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale.

[…]

L'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«4.   Alla Commissione sono delegati i poteri di stabilire le informazioni e il genere delle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni contengono almeno i seguenti elementi:

a)

le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto;

b)

le principali caratteristiche del contratto, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza e il valore nozionale.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione da presentare alla Commissione entro il 30 giugno 2012»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che il sistema di comunicazioni dovrebbe essere strutturato in modo da fare sì che le informazioni raccolte siano utili a molteplici fini, ed in particolare a quello di supportare la funzione statistica del SEBC. Ciò permetterebbe alle autorità di regolamentazione di controllare gli sviluppi e di sottoporli ad una verifica incrociata con le informazioni archiviate in altri archivi di dati, permettendo così lo svolgimento di un’adeguata e tempestiva analisi della stabilità finanziaria e del rischio. A tal fine, è importante inoltre fare progressi nella direzione di assicurare che si possa fare riferimento a ciascuna controparte OTC con un unico codice identificativo sulla base di uno standard concordato, che assicurerebbe anche l’interoperabilità degli archivi di dati esistenti.

Modifica n. 10

Articolo 10, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Se una controparte centrale, che sia persona giuridica stabilita nell'Unione e abbia accesso ad una liquidità adeguata, intende prestare servizi o svolgere attività, essa presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita.

La liquidità può provenire dall'accesso alla liquidità di una banca centrale o di una banca commerciale degna di credito e affidabile, o da una combinazione di entrambe. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o ad altre disposizioni adeguate.»

«1.   Se una controparte centrale, che sia persona giuridica stabilita nell'Unione e abbia accesso ad una liquidità adeguata, intende prestare servizi o svolgere attività di controparte centrale, essa presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro ai sensi dell’articolo 13 del presente regolamento.

Nota esplicativa

La BCE, come spiegatopiù dettagliatamente sopra,, mentre considera il denaro delle banche centrali come la più sicura fonte di liquidità a fini di regolamento in contante, sottolinea che gli strumenti delle banche centrali non sono di per sè concepiti per soddisfare le esigenze aziendali delle infrastrutture di mercato. Pertanto, spetta alle banche centrali stabilire quali strumenti vogliano offrire alle controparti centrali e alle altre infrastrutture di mercato, nonché a quali termini e condizioni. Allo stesso tempo, è importante, per ragioni di rischio sistemico, mantenere il riferimento all’«accesso ad una liquidità adeguata» come parte dei requisiti per l’autorizzazione (continua).

Modifica n. 11

Eliminazione dell’articolo 10, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i criteri relativi alla liquidità adeguata di cui al paragrafo 1.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'EBA, in consultazione con l'ESMA, presenta un progetto di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

   

»

Nota esplicativa

Come conseguenza della modifica n. 10 di cui sopra, la quale suggerisce la cancellazione del riferimento all’«accesso ad una liquidità adeguata», il contenuto dell’articolo 10, paragrafo 5, relativo all’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione, necessiterebbe di essere spostato altrove nel regolamento proposto (si veda infra la modifica n. 33).

Modifica n. 12

Articolo 12, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il capitale, gli utili non distribuiti e le riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2.

[…]

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta un progetto di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il capitale, gli utili non distribuiti e le riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2.

[…]

L’ESMA, in stretta collaborazione con I membri del SEBC, e in consultazione con l'EBA, presenta un progetto di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Un livello adeguato di requisiti patrimoniali iniziali e permanenti è di importanza essenziale per la stabilità finanziaria. A tale riguardo, i membri del SEBC dovrebbero essere coinvolti nell’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione per specificare ulteriormente i principi generali già contenuti nel regolamento proposto.

Modifica n. 13

Articolo 13, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato che la controparte centrale richiedente rispetta tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e i requisiti adottati ai sensi della direttiva 98/26/CE, e previo parere congiunto favorevole del collegio di cui all'articolo 15, e previo parere dell'ESMA.»

«1.   L'autorità competente concede l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato che la controparte centrale richiedente rispetta tutti i requisiti previsti dal presente regolamento e i requisiti adottati ai sensi della direttiva 98/26/CE, e previo parere congiunto favorevole del collegio di cui all'articolo 15, e previo parere dell'ESMA e, se previsto, parere del soggetto sorvegliante competente e delle banche centrali di emissione

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione, dovrebbero essere riflessi anche in relazione alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione ad una controparte centrale. A tale riguardo, un’autorità competente non dovrebbe concedere un’autorizzazione esclusivamente sulla base del rispetto, da parte del candidato, dei requisiti stabiliti dalla proposta di regolamento, ma anche sulla base del rispetto, da parte dello stesso, dei pertinenti requisiti di sorveglianza. Per tale motivo, sarebbe opportuno che anche la BCE e le BCN fornissero un parere circa le autorizzazioni richieste.

Modifica n. 14

Articolo 14, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale istituisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, 11, 46 e 48.

Il collegio è composto da:

[…]

f)

autorità responsabile della vigilanza della controparte centrale e banche centrali che emettono le valute più pertinenti in relazione agli strumenti finanziari compensati.»

«1.   L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento della controparte centrale istituisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, 11, 46 e 48.

Il collegio è composto da:

[…]

f)

i sorveglianti competenti; e

g)

banche centrali che emettono le valute più pertinenti in relazione agli strumenti finanziari compensati.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione, dovrebbero essere riflessi non solo nella concessione o nel rifiuto dell’autorizzazione a una controparte centrale, ma anche, per esempio, in altre attività del collegio, quali i test di stress e la valutazione degli accordi di interoperabilità. A tale riguardo, è proposto un uso coerente della terminologia, in linea con la modifica 5 di cui sopra. Inoltre, è importante assicurare che siano rappresentate nel collegio non solo le banche centrali di emissione, ma anche le banche centrali sorveglianti, che potrebbero non coincidere

Modifica n. 15

Primo paragrafo dell’articolo 17 della proposta di regolamento

«Le autorità competenti riesaminano almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valutano i rischi di mercato, operativi e di liquidità ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.»

«Le autorità competenti, in stretta collaborazione con i sorveglianti competenti e con le banche centrali di emissione, riesaminano almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valutano i rischi di mercato, operativi e di liquidità ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione, dovrebbero essere riflessi nella revisione su base continuativa delle attività delle controparti centrali autorizzate anche con l’obiettivo di evitare alle controparti centrali di essere oggetto di revisione separatamente da parte di autorità di vigilanza e srveglianti.

Modifica n. 16

Articolo 18, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione, vigilanza e controllo delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, essa specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 19 a 22.»

«1.   Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione, e vigilanza delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, essa specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA, i sorveglianti competenti, le banche centrali di emissione e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 19 a 22

La designazione di autorità competenti fà salva la competenza in materia di sorveglianza stabilita dall’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dagli articoli 3.1 e 22 dello Statuto del SEBC ovvero in ogni legge e regolamento nazionale che regolamenta le competenze in materia di sorveglianza delle BCN.»

Nota esplicativa

La modifica proposta del primo comma dell’articolo 18, paragrafo 1, della proposta di regolamento, è volta ad evitare l’impressione che ciascuno Stato membro debba designare l’autorità competente responsabile per l’adempimento di obbligazioni derivanti dal regolamento proposto in materia di sorveglianza, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, il Trattato e lo Statuto del SEBC già attribuiscono alla BCE e alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro il potere di svolgere la funzione di sorveglianza; nel caso delle BCN, leggi o regolamenti nazionali possono anche duplicare o aumentare tali poteri. Nel caso delle BCN di Stati membri che non hanno ancora introdotto l’euro, la competenza della banca centrale a svolgere la sorveglianza è stabilita in leggi e regolamenti nazionali. Al fine di chiarificare il punto, la BCE propone di aggiungere un terzo comma relativo alla base giuridica applicabile per le competenze in materia di sorveglianza delle banche centrali.

In secondo luogo, la proposta di regolamento non pone alcuna obbligazione in materia di sorveglianza in capo ai membri del SEBC, né dovrebbe farlo. Pertanto, non vi è neppure necessità di fare riferimento alla procedura di designazione delle autorità competenti nell'area della sorveglianza.

Nel secondo comma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento proposto, relativo alla cooperazione e allo scambio di informazioni ove sia designata più di un'autorità competente, è necessario inoltre fare riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni con le pertinenti banche centrali.

Modifica n. 17

Articolo 19, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA.»

«1.   Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA, e con i membri del SEBC

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC nell’area della sorveglianza dovrebbero essere riflessinell’obbligo di collaborazione tra autorità.

Modifica n. 18

Secondo comma dell’articolo 20, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Tuttavia, le predette condizioni non impediscono all'ESMA, alle autorità competenti e alle banche centrali interessate di scambiarsi o di trasmettere informazioni riservate, nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati, ai gestori di mercati o altro, con l'accordo dell'autorità competente o di altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha comunicato l'informazione.»

«4.   Tuttavia, le predette condizioni non impediscono all'ESMA, alle autorità competenti, ai sorveglianti competenti e alle banche centrali di emissione di scambiarsi o di trasmettere informazioni riservate, nel rispetto del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati, ai gestori di mercati o altro, con l'accordo dell'autorità competente o di altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha comunicato l'informazione.»

Nota esplicativa

L’esonero delle autorità pertinenti dallo scambio di informazioni riservate dovrebbe coprire anche i membri del SEBC in virtù del ruolo e delle responsabilità loro attribuiti dalla legge,, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione; e dell’assolvimento della loro funzione statistica, stabilita all’articolo 5 dello Statuto del SEBC.

Modifica n. 19

Articolo 21, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Le autorità competenti trasmettono alle banche centrali del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.»

«4.   Le autorità competenti trasmettono ai thesorveglianti competenti, alle banche centrali di emissione e al CERS le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.»

Nota esplicativa

È’ importante che i membri del SEBC, che svolgono il ruolo di sorveglianti e di banche centrali di emissione, che può spettare a diversi membri del SEBC, nonché in relazione alla loro funzione statistica, ricevano le informazioni pertinenti dalle autorità competenti ai fini dell’esercizio dei loro doveri. Allo stesso modo, il CERS dovrebbe a sua volta ricevere le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle prorie funzioni, tenendo conto del suo mandato e della rilevanza sistemica delle controparti centrali.

Modifica n. 20

Articolo 22 della proposta di regolamento

«L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.»

«L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, i sorveglianti competenti, e le banche centrali di emissione, il collegio e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.»

Nota esplicativa

È importante che i membri del SEBC, nello svolgimento del loro ruolo di sorveglianti e di banche centrali di emissione, ricevano informazioni sulle situazioni di emergenza, in ragione dei loro obblighi di legge connessi a tali ruoli

Modifica n. 21

Articolo 23. paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   L'ESMA riconosce le controparti centrali dei paesi terzi che rispettano le seguenti condizioni:

[…]

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4.»

«2.   L’ESMA, in stretta collaborazione con I membri del SEBC, riconosce le controparti centrali dei paesi terzi che rispettano le seguenti condizioni:

[…]

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione conformemente al paragrafo 4.;

d)

le leggi applicabili nella giurisdizione della controparte centrale del Paese terzo assicurano la reciprocità rispetto alle controparti centrali dell’Unione.»

Nota esplicativa

La BCE ritiene che la decisione di riconoscere le controparti centrali di Paesi terzi dovrebbe essere presa in stretta collaborazione con i membri del SEBC, al fine assicurare che siano adeguatamente riflesse le preoccupazione e politiche relative alla funzione di sorveglianza delle banche centrali, concernenti, ad esempio, la gestione della liquidità e del rischio

Inoltre, la BCE propone di inserire una quarta condizione, ai sensi della quale le leggi applicabili nella giurisdizione della controparte centrale di un Paese terzo debbano assicurare condizioni di reciprocità per le controparti centrali dell’Unione che desiderino prestare servizi in tale Paese terzo.

Modifica n. 22

Articolo 23, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.»

«3.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 69, paragrafo 2, e sulla base di un parere congiunto dell’ESMA, dei membri del SEBC e delle autorità competenti interessate, con la quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati dal presente regolamento e che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza, a una sorveglianza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.»

Nota esplicativa

Una decisione della Commissione, la quale stabilisca che i sistemi giuridici e di vigilanza di un Paese terzo garantiscono che le controparti centrali ivi autorizzate rispettano gli eqivalenti requisiti vincolanti dell’Unionei, dovrebbe essere adottata solamente sulla base di un parere congiunto dell’ESMA, dei membri del SEBC, nello svolgimento del loro ruolo di sorveglianti e di banche centrali di emissione, e delle autorità competenti pertinenti

Modifica n. 23

Articolo 23, paragrafo 4, del la proposta di regolamento

«4.   L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. […]»

«4.   L'ESMA, in stretta collaborazione con i sorveglianti competenti e le banche centrali di emissione, conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. […]»

Nota esplicativa

È importante che i membri del SEBC, nello svolgimento del loro ruolo di sorveglianti e di banche centrali di emissione, siano coinvolti nell’elaborazione di accordi di collaborazione con le autorità competenti pertinenti dei Paesi terzi al fine di garantire adeguata copertura e collaborazione in relazione alle questioni legate alla sorveglianza.

Modifica n. 24

Articolo 24, paragrafo 9, della proposta di regolamento

«9.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

«9.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con I membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012 shall submit drafts for those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazione agli standard tecnici di regolamentazione in merito alle disposizioni generali applicabili alle controparti centrali.

Modifica n. 25

Articolo 27, paragrafo 3 e 5 della proposta di regolamento

«3.   Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente e dell'ESMA, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

[…]

5.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati conformemente [all'articolo 7 sexies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30 giugno 2012.»

«3.   Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente dell'ESMA, dei sorveglianti competenti e delle banche centrali di emissione, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

[…]

5.   Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, alla Commissione sono conferiti i poteri di stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

Gli standard tecnici di esecuzione di cui al primo comma sono adottati conformemente [all'articolo 7 sexies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L’ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Le controparti centrali dovrebbero rendere disponibili, su richiesta, la documentazione e le informazioni, anche ai membri del SEBC, che svolgono il loro ruolo di sorveglianti e di banche centrali di emissione, in virtù dei loro obblighi di legge connessi a tali ruoli

Modifica n. 26

Articolo 32, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo dei servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro.

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

«2.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo dei servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro.

[…]

L’ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di esecuzione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche con riguardo agli standard tecnici di regolamentazione, che specificano il contenuto minimo del piano di continuità operativa e il livello minimo di servizi garantito dal piano di ripristino in caso di disastro.

Modifica n. 27

Eliminazione dell’articolo 37, paragrafo5, della proposta di regolamento

«5.   I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 prevalgono su ogni disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa contraria degli Stati membri che impediscano alle parti di rispettarli.»

   »

Nota esplicativa

La legislazione secondaria dell’Unione prevale sulla legge nazionale, salvo che si dimostri che l’Unione non è competente in materia. Le disposizioni degli Stati membri nel campo del diritto privato e fallimentare, nonché altre norme attinenti a vare aree del diritto non sono conferite nella competenza dell’Unione, pertanto non sarebbe giuridicamente possible disapplicare tali disposizioni nazionali

Modifica n. 28

Articolo 39, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

[…]

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari.

[…]

L’ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, e in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in merito agli standard tecnici di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di margini.

Modifica n. 29

Articolo 40, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore, per assicurare che i contributi al fondo consentano alla controparte centrale almeno di far fronte all'inadempimento del membro compensatore nei confronti del quale ha la più forte esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo membro compensatore nei confronti dei quali ha la più forte esposizione, se la somma delle loro esposizioni è superiore.»

«2.   Le controparti centrali possono istituire più di un fondo di garanzia in caso di inadempimento per le diverse categorie di strumenti finanziari che compensano.»

Nota esplicativa

Il regolamento proposto dovrebbe essere coerente con il lavoro in corso del CPSS-IOSCO. A tal fine, il regolamento proposto dovrebbe concentrarsi sui principi generali e attribuire la responsabilità dell’elaborazione degli standard tecnici all’ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC (si veda anche la modifica n. 30, nel seguito).

Modifica n. 30

Articolo 40, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.»

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni circa i fondi di garanzia di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Come notato in precedenza, la proposta di regolamento dovrebbe essere coerente con il lavoro in corso del CPSS-IOSCO. A tal fine, la proposta di regolamento dovrebbe concentrarsi sui principi generali e attribuire la responsabilità dell’elaborazione degli standard tecnici all’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC.

Modifica n. 31

Articolo 41, paragrafo 2, della proposta di regolamento

«2.   Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili, che tengono conto dei periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte all'inadempimento dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni e permettono alle controparti centrali di far fronte alla vendita improvvisa di risorse finanziarie e a riduzioni improvvise della liquidità del mercato.»

«2.    Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte a potenziali perdite in condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le controparti centrali sviluppano scenari di tali condizioni di mercato estreme ma plausibili.»

Nota esplicativa

Come notato in precedenza, la proposta di regolamento dovrebbe essere coerente con il lavoro in corso del CPSS-IOSCO. A tal fine, la proposta di regolamento dovrebbe concentrarsi sui principi generali e attribuire la responsabilità dell’elaborazione degli standard tecnici all’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC (si veda la modifica n. 34, nel seguito).

Modifica n. 32

Articolo 41, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Le controparti centrali ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Ogni membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia del membro compensatore non può fornire più del 25 per cento delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.»

«3.   Le controparti centrali misurano il loro fabbisogno di liquidità su base giornaliera. Le controparti centrali hanno in ogni momento accesso ad una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine, le controparti centrali ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Ogni membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia del membro compensatore non può fornire più del 25 per cento delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.»

Nota esplicativa

Al fine di assicurare l’allineamento con il lavoro in corso di CPSS-IOSCO, dovrebbe inserirsi un riferimento al calcolo giornaliero, effettuato dalle controparti centrali, del loro fabbisogno potenziale di liquidità, in aggiunta ad un riferimento che assicuri la disponibilità per la controparte centrale di adeguata liquidità.

Modifica n. 33

Articolo 41, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le condizioni estreme di cui al paragrafo 2 alle quali le controparti centrali devono far fronte.

[…]

L’ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le condizioni estreme di cui al paragrafo 2 alle quali le controparti centrali devono far fronte e i criteri di liquidità adeguata, di cui al paragrafo 3.

[…]

L’ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, e in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Di conseguenza alle modifiche nn. 11 e 32 di cui sopra, dovrebbe modificarsi l’articolo 41, paragrafo 5, della proposta di regolamento al fine di garantire che gli standard tecnici di regolamentazione siano elaborati, e che questo avvenga in stretta collaborazione con i membri del SEBC.

Modifica n. 34

Articolo 42, paragrafi da 2 a 4 della proposta di regolamento

«2.   Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3.   Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia e gli altri contributi dei membri compensatori non inadempienti soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente e, se del caso, i fondi propri della controparte centrale di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

4.   Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.»

«2.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni circa le linee di difesa nel caso dell’inadempimento di cui al paragrafo 1.

Gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento …/… [regolamento ESMA].

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.

   

   »

Nota esplicativa

Come notato in precedenza, la proposta di regolamento dovrebbe essere coerente con il lavoro in corso del CPSS-IOSCO. A tal fine, la proposta di regolamento dovrebbe concentrarsi sui principi generali e attribuire la responsabilità dell’elaborazione degli standard tecnici all’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC.

Modifica n. 35

Articolo 43, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide e gli scarti di garanzia di cui al paragrafo 1

[…]

L'ESMA, in consultazione con il SEBC e l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«3.   Powers are delegated to the Commission to adopt regulatory technical standards specifying the type of collateral that can be considered highly liquid and the haircuts referred to in paragraph 1.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC e in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza è già riflessa nell’articolo 43, paragrafo 3 della proposta di regolamento, relativo all’elaborazione degli standard tecnici di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di garanzia reali. Tuttavia, poichè il SEBC non è dotato di personalità giuridica,«SEBC» dovrebbe essere sostituito con «membri del SEBC».

Modifica n. 36

Articolo 44, paragrafo 5, della proposta di regolamento

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

[…]

ESMA, in consultation with EBA, shall submit drafts on those regulatory technical standards to the Commission by 30 June 2012.»

«5.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari altamente liquidi di cui al paragrafo 1 e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC e in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in merito agli standard tecnici di regolamentazione da emettersi in materia di politiche di investimento applicabili alle controparti centrali.

Modifica n. 37

Articolo 45, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.»

«3.   Le controparti centrali informano immediatamente l'autorità competente. L'autorità competente informa immediatamente l'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente, insieme ai sorveglianti competenti e alle banche centrali di emissione interessate, se la controparte centrale ritiene che il membro compensatore non sarà in grado di adempiere le sue obbligazioni future e se la controparte centrale intende dichiararlo inadempiente.»

Nota esplicativa

In considerazione del ruolo e delle responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC quali sorveglianti e banche centrali di emissone, gli obblighi informativi in merito ai membri compensatori inadempienti delle controparti centrali, sussistenti nei confronti delle autorità competente, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, della proposta di regolamento, dovrebbero essere estesi in favore dei membri del SEBC che svolgono i ruoli summenzionati.

Modifica n. 38

Article 46, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

[…]

L'ESMA, in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

«4.   Powers are delegated to the Commission to adopt regulatory technical standards specifying the following:

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con membri del SEBC, ed in consultazione con l'EBA, presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in merito agli standard tecnici di regolamentazione da emettersi in relazione a esame dei modelli, test di stress e test a posteriori applicabili alle controparti centrali.

Modifica n. 39

Articolo 50, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA è messo a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se il parere dell'ESMA differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'ESMA.»

«3.   Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, i sorveglianti competenti, nonché le banche centrali di emissione pertinenti, che invita a formulare pareri separati sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA e i pareri dei sorveglianti competenti e delle banche centrali di emissioni sono messi a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se tali parerie differiscono dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce dei pareri dell'ESMA, dei sorveglianti competenti, nonché delle banche centrali di emissione pertinenti

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione, dovrebbero essere riflessi anche in relazione alla procedura di approvazione degli acordi di interoperabilità per le controparti centrali.

Modifica n. 40

Articolo 50, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento …/… [regolamento ESMA]»

«4.   Entro il 30 giugno 2012 l'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento …/… [regolamento ESMA]»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazione all’emissione di orientamenti o raccomandazioni volti alla produzione di valutazioni coerenti, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità per le controparti centrali.

Modifica n. 41

Articolo 52, paragrafo 3, della proposta di regolamento

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

«3.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all'ESMA di cui al paragrafo 1.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con I membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazione all’adozione di standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione all’ESMA in qualità di repertorio di dati sulle registrazioni.

Modifica n. 42

Articolo 52, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard entro il 30 giugno 2012.»

«4.   Per assicurare l'applicazione uniforme del paragrafo 1, alla Commissione sono conferiti i poteri di adottare standard di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazione all’adozione di standard di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

Modifica n. 43

Articolo 60, paragrafo 1, della proposta di regolamento

«1.   L'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:

[…]»

«1.   L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni in uno dei seguenti casi:

[…]»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazione alla revoca della registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni da parte dell’ESMA.

Modifica n. 44

Articolo 63, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Detti accordi precisano almeno:

[…]»

«4.   L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative in materia di sorveglianza e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti a quelle risultanti dal presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Questi accordi assicurano che le autorità dell'Unione dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. Detti accordi precisano almeno:

[…]»

Nota esplicativa

È importante che i membri del SEBC siano coinvolti nell’elaborazione di accordi di collaborazione con le autorità competenti pertinenti dei Paesi terzi al fine di garantire adeguata copertura e collaborazione in relazione alle questioni legate alla sorveglianza.

Modifica n. 45

Articolo 67, paragrafo 2, della proposta di decisione

«2.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

a)

L’ESMA;

b)

le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

c)

l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni;

d)

le banche centrali interessate del SEBC.»

‘2.   I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti:

a)

L’ESMA;

b)

le autorità competenti per la vigilanza delle imprese soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;

c)

l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni;

d)

i sorveglianti competenti;

e)

le banche centrali di emissione delle monete più strettamente connesse agli strumenti finanziari registrati;

f)

i membri del SEBC per lo svolgimento della loro funzione statistica;

g)

il CERS.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC, in qualità di sorveglianti e di banche centrali di emissione, nonché in relazione alla loro funzione statistica. dovrebbero essere riflessi anche in relazione alla trasparenza e alla disponibilità dei dati dei repertori di dati. Inoltre, come specificato nel contributo dell’Eurosistema del Settembre 2009 alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa a Possibili iniziative per migliorare l’elasticità dei mercati degli strumenti derivati OTC («Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets», accessibile al sito internet della BCE, all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu), la BCE considera i repertori di dati sulle registrazioni quali strumenti essenziali per migliorare le procedure operative e la trasparenza nei mercati finanziari, specialmente con riferimento ai mercati di strumenti derivati OTC e, se pertinente, degli strumenti sottostanti. In particolare, nella misura in cui i repertori di dati sulle negoziaazioni ottengano una copertura completa di certi prodotti, essi possono fornire, alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, nonché ai partecipanti del mercato finanziario, una tempestiva visione d’insieme della costruzione e della distribuzione delle esposizioni nei mercati pertinenti. In tal modo, i repertori centrali di dati possono svolgere anche un ruolo di fornitori di informazioni, nella misura possibile in formati compatibili e coerenti con il quadro statistico dell’Unione, necessari a permettere alle autorità pertinenti di istituire un meccanismo di allarme rapido in caso di insorgenti rischi finanziari. Per queste ragioni, la BCE propone di aggiungere il CERS alla lista di autorità, istituzioni ed enti che ricevono le informazioni necessari dai repertori di dati.

Modifica n. 46

Articolo 67, paragrafo 4, della proposta di regolamento

«4.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

[…]

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

«4.   Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

[…]

L'ESMA, in stretta collaborazione con i membri del SEBC, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.»

Nota esplicativa

Il ruolo e le responsabilità attribuiti dalla legge ai membri del SEBC in materia di sorveglianza dovrebbero essere riflessi anche in relazioneall’adozione di standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono pubblicare, nonché le informazioni da rendersi disponibili all’ESMA e ad altre pertinenti autorità, come il CERS, per l'esercizio delle loro funzioni.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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