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Document 32010D0010(01)

2010/469/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010 , relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2010/10)

OJ L 226, 28.8.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 274 - 275

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/oj

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 226/48


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 agosto 2010

relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) ed in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale di irrogare sanzioni (2), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti della Banca centrale europea (CE) n. 25/2009, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (4) e (CE) n. 63/2002, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (5) dettano gli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE) a cui gli operatori sono soggetti.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica che non osservino i relativi obblighi contenuti nei regolamenti o decisioni della BCE.

(3)

Al fine di assicurare parità di trattamento degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica, la BCE dovrebbe adottare un approccio armonizzato nel calcolo delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, nella procedura di irrogazione delle sanzioni e in tutte le fasi preliminari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «soggetto dichiarante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

2.

per «istituzione monetaria finanziaria» (IMF) si intende una istituzione monetaria finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32);

3.

per «infrazione» e «sanzione» si intendono un’infrazione e una sanzione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98;

4.

la «colpa grave» include una qualunque delle seguenti infrazioni degli obblighi da parte degli operatori soggetti a obblighi di segnalazione:

a)

segnalazione sistematica di dati non corretti;

b)

inosservanza sistematica dei requisiti minimi per le revisioni;

c)

segnalazione intenzionalmente non corretta, ritardata o incompleta;

d)

insufficiente grado di diligenza o cooperazione con la BCN pertinente o la BCE;

5.

per «banca centrale nazionale competente (BCN competente)» si intende la BCN dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l’infrazione;

6.

per «scadenza della BCN» si intende la data stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte degli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte degli operatori dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione, così come stabiliti nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). Nel caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente può decidere di effettuare una fase valutativa e/o dare avvio alla procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. In seguito ad una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   Le sanzioni possono essere irrogate a seguito di una procedura d’infrazione nel caso di inosservanza dei requisiti minimi di trasmissione (obblighi di tempestività e di segnalazione tecnica), di accuratezza (i vincoli lineari e coerenza dei dati lungo le frequenze) e di conformità concettuale (definizioni e classificazioni). Le sanzioni sono anche applicate nel caso di colpa grave.

Articolo 3

Fase valutativa e procedura d’infrazione

1.   Prima di dare inizio a una procedura d’infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4):

a)

la BCN competente può, laddove abbia registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione, informandolo della natura dell’inosservanza asserita e raccomandando misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;

b)

la BCE o la BCN competente può chiedere all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione qualunque informazione relativa all’inosservanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (BCE/1999/4);

c)

all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione è concessa l’opportunità di fornire spiegazioni nel caso in cui ritenga che l’inosservanza sia dovuta a circostanze che esulano dal suo controllo.

2.   La BCE o la BCN competente può avviare una procedura d’infrazione in linea con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 e con l’articolo 5 del regolamento (BCE/1999/4). Le norme seguenti sono altresì applicabili:

a)

una procedura d’infrazione ha inizio, in assenza di una fase valutativa, nel caso di colpa grave;

b)

fatta salva la lettera a), una procedura d’infrazione ha inizio dopo che l’inosservanza è stata ripetutamente registrata dalla BCN competente, a meno che:

i)

la BCE o la BCN competente consideri che non si debba dare inizio ad alcuna procedura d’infrazione in quanto uno o più dei casi di inosservanza registrati è ritenuto esulare dal controllo dell’operatore soggetto all’obbligo di segnalazione; o

ii)

la potenziale multa non raggiunga il tetto minimo per l’imposizione di una sanzione.

3.   Se la BCE o la BCN competente dà inizio a una procedura d’infrazione, la procedura è condotta conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98, ivi incluse l’emissione di una notifica scritta e l’adozione di una decisione motivata da parte della BCE.

Articolo 4

Applicazione delle sanzioni

1.   Le sanzioni sono calcolate secondo una procedura a due fasi. Innanzitutto è calcolato un ammontare base che riflette gli elementi quantitativi. Si tengono poi in considerazione le circostanze del caso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98, che possono potenzialmente incidere sull’ammontare reale della sanzione.

2.   Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità del caso dipende dal numero di giornate lavorative di ritardo rispetto alla scadenza della BCN.

3.   Nel caso di infrazioni relative all’inaccuratezza e/o conformità concettuale, la gravità del caso dipende dalla dimensione dell’errore. La BCE non tiene conto di errori dovuti ad arrotondamenti o di errori trascurabili. Inoltre, relativamente alla conformità concettuale, le revisioni ordinarie, vale a dire le revisioni non sistematiche alle serie segnalate nell’arco del periodo (mese o trimestre) successive alla segnalazione iniziale, non sono considerate casi di mancata conformità concettuale.

4.   L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98, stabilisce il tetto massimo per le sanzioni che la BCE può irrogare agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica.

5.   Qualora un’infrazione di un obbligo di segnalazione statistica risulti inoltre in un’infrazione dell’obbligo di riserve minime, non sarà imposta alcuna sanzione per l’infrazione dell’obbligo di segnalazione statistica.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2010. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2010 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali e a partire dal quarto trimestre del 2010 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 agosto 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(4)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(5)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.


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