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Document 32007O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 aprile 2007 , relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2007/2)

OJ L 237, 8.9.2007, p. 1–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrogato da 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/600/oj

8.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/1


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 aprile 2007

relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) presenta una struttura decentrata che collega tra loro i sistemi nazionali di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) e la procedura per i pagamenti della BCE (ECB Payment Mechanism, EPM). L’indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale («TARGET») (1) è lo strumento legale principale che disciplina TARGET.

(2)

A decorrere dal 19 novembre 2007, TARGET sarà sostituito da TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica denominata la piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Sebbene TARGET2, così come TARGET, sarà giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, il Consiglio direttivo ha deciso che le regole dei sistemi componenti di TARGET2 saranno armonizzate nella misura più ampia possibile, con alcune deroghe in caso di vincoli derivanti dal diritto nazionale.

(3)

Vi sono tre livelli distinti di governance, sia per la costituzione sia per le fasi operative di TARGET2. Il livello 1 (Consiglio direttivo) ha competenza ultima rispetto a TARGET2 e ne tutela la funzione pubblica. Il livello 2 (BC dell’Eurosistema) ha competenza sussidiaria per TARGET2, mentre il livello 3 (BC fornitrici della SSP) realizza e gestisce la SSP nell’interesse dell’Eurosistema.

(4)

Agendo per conto dell’Eurosistema, la Banca centrale europea (BCE) concluderà un contratto quadro, nonché un accordo di riservatezza e di non divulgazione, con il fornitore dei servizi di rete designato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i principali elementi relativi alla fornitura di rete ai partecipanti, compresa la determinazione delle tariffe.

(5)

Come è avvenuto per TARGET, l’istituzione di TARGET2 è essenziale per lo svolgimento di alcuni compiti fondamentali dell’Eurosistema, cioè l’attuazione della politica monetaria della Comunità e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(6)

La migrazione dai sistemi nazionali di RTGS alla SSP avverrà per fasi e l’indirizzo BCE/2005/16 continuerà pertanto ad applicarsi a tali sistemi finché le banche centrali interessate non saranno migrate alla SSP. Al fine di provvedere alle richieste d’indennizzo nel caso di malfunzionamento tecnico verificatosi prima della conclusione della migrazione alla SSP, è necessario apportare alcune limitate modifiche all’indirizzo BCE/2005/16,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d’applicazione

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale. Esso è istituito e opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica.

2.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «BC fornitrici della SSP» si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France e la Banca d’Italia nel loro ruolo di BCN che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema,

per «Single Shared Platform (SSP)» si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP,

per «sistema componente di TARGET2» si intende qualsiasi sistema RTGS delle BC dell’Eurosistema che fa parte di TARGET2,

per «BCN partecipante» si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «Eurosistema» si intende la BCE e le BCN partecipanti,

per «BC dell’Eurosistema» si intende la BCE o una BCN partecipante,

per «fornitore dei servizi di rete» si intende il fornitore delle connessioni informatiche di rete per l’immissione di messaggi di pagamento in TARGET2,

per «partecipante» (o «partecipante diretto») si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso una BC dell’Eurosistema,

per «Payments Module (PM)» si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati sui conti PM,

per «conto PM» si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

a)

immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e

b)

regolare tali pagamenti attraverso tale BC dell’Eurosistema,

per «Stato membro non partecipante» si intende uno Stato membro che non ha adottato l’euro,

per «BC connessa a TARGET2» si intende una BCN, diversa da una BCN partecipante, che è connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo,

per «codice identificativo bancario (BIC)» si intende il codice di identificazione così come definito dallo standard ISO n. 9362,

per «partecipante indiretto» s’intende un ente creditizio insediato nello Spazio economico europeo (SEE), che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2,

per «titolare di addressable BIC» s’intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo bancario (BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento, e di ricevere pagamenti, nel sistema componente TARGET2 tramite il partecipante diretto,

per «giornata lavorativa» si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell’appendice V dell’allegato II,

per «credito infragiornaliero» si intende il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa,

per «sistema ancillare (SA)» si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dal presente indirizzo e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata,

per «periodo transitorio» si intende, con riferimento a ciascuna BC dell’Eurosistema, il periodo di quattro anni che ha inizio al momento in cui la BC dell’Eurosistema migra alla SSP,

per «home account» si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per un soggetto che ha i requisiti per diventare partecipante indiretto,

per «Ancillary System Interface (ASI)» si intende lo strumento tecnico che consente a un SA di utilizzare una gamma di servizi speciali e predefiniti per l’immissione e il regolamento di istruzioni di pagamento SA; esso può anche essere utilizzato da parte di una BCN partecipante per il regolamento di operazioni per contante che derivano da versamenti e prelevamenti,

per «Participant Interface (PI)» si intende lo strumento tecnico che consente ai partecipanti diretti di immettere e regolare ordini di pagamento attraverso i servizi offerti nel PM,

per «servizi fondamentali di TARGET2» si intendono l’elaborazione degli ordini di pagamento nei sistemi componenti di TARGET2, il regolamento delle transazioni relative ai sistemi ancillari, e le funzione del consolidamento della liquidità.

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET2

1.   Ciascuna BC dell’Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET2.

2.   Ciascun sistema componente di TARGET2 è un sistema designato come tale secondo la relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2).

3.   I nomi dei sistemi componenti di TARGET2 includono esclusivamente «TARGET2» e il nome o l’abbreviazione della BC dell’Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell’Eurosistema. Il sistema componente di TARGET2 della BCE è denominato TARGET2-ECB.

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri non partecipanti

Le BCN degli Stati membri non partecipanti possono connettersi a TARGET2 solo se concludono un accordo con le BC dell’Eurosistema. Tale accordo specifica che le BC connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

SEZIONE II

GOVERNANCE

Articolo 5

Livelli di governance

1.   Fatto salvo l’articolo 8 dello statuto, la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), alle BC dell’Eurosistema (livello 2) e alle BC fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell’allegato I.

2.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell’esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il Consiglio direttivo in veste di organo consultivo in tutte le materie relative a TARGET2.

3.   Conformemente al terzo paragrafo dell’articolo 12.1 dello statuto, le BC dell’Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. In aggiunta al proprio ruolo consultivo, il PSSC dà esecuzione ai compiti assegnati al livello 2. Le BC connesse partecipano all’esame delle questioni relative al livello 2, senza diritto di voto. Le BCN degli Stati membri che non sono BC dell’Eurosistema nè BC connesse hanno esclusivamente lo stato di osservatore al livello 2.

4.   Le BC dell’Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi. Nel contesto di tali accordi, l’adozione delle decisioni avviene a maggioranza semplice, e ciascuna BC dell’Eurosistema dispone di un voto.

5.   Conformemente al terzo paragrafo dell’articolo 12.1 dello statuto, le BC fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell’ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6.   Le BC fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell’Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BC connesse.

SEZIONE III

FUNZIONAMENTO DI TARGET2

Articolo 6

Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2

1.   Ciascuna BCN partecipante adotta le misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2 di cui all’allegato II. Tali misure disciplinano esclusivamente il rapporto tra la singola BCN partecipante e i suoi partecipanti con riferimento all’elaborazione dei pagamenti nel PM.

2.   La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET2-ECB dando attuazione alle Condizioni armonizzate, fatto salvo che TARGET2-ECB può fornire servizi esclusivamente ad organismi di compensazione e regolamento, anche se si tratta di soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che siano sottoposti alla sorveglianza di un’autorità competente e il loro accesso a TARGET2-ECB sia stato approvato dal Consiglio direttivo.

3.   Le misure adottate dalle BC dell’Eurosistema in attuazione delle Condizioni armonizzate sono rese pubbliche.

4.   Le BC dell’Eurosistema possono richiedere deroghe alle Condizioni armonizzate dovute a vincoli derivanti dal diritto nazionale. Il Consiglio direttivo considera tali richieste caso per caso e concede le deroghe ove appropriato.

5.   Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET2 dei soggetti di cui alla lettera e) dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato II.

6.   Le BC dell’Eurosistema non consentono la partecipazione come partecipante indiretto o la registrazione come titolare di un addressable BIC nel loro sistema componente di TARGET2 ai soggetti che operano tramite un partecipante diretto che è una BCN di uno Stato membro dell’UE che non fa parte dell’Eurosistema e non è una BC connessa.

Articolo 7

Credito infragiornaliero

1.   Le BCN partecipanti possono concedere credito infragiornaliero, a condizione che ciò avvenga in conformità delle misure di attuazione delle regole sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all’allegato III.

2.   I requisiti per l’accesso al credito infragiornaliero delle controparti della BCE sono definiti nella decisione BCE/2003/NP2 del 28 gennaio 2003 che modifica la decisione BCE/1999/NP3 relativa alla procedura per i pagamenti della Banca centrale europea. Il credito infragiornaliero concesso dalla BCE resta limitato alla giornata in cui è stato erogato senza alcuna possibilità di essere trasformato in credito overnight.

Articolo 8

Sistemi ancillari

1.   Le BC dell’Eurosistema forniscono ai sistemi ancillari servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale nel PM o, durante il periodo transitorio e ove ammissibile, negli Home Account. Tali servizi sono disciplinati da contratti bilaterali tra le BC dell’Eurosistema e i rispettivi sistemi ancillari.

2.   I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano l’ASI devono essere redatti in conformità dell’allegato IV. Inoltre, le BC dell’Eurosistema garantiscono che in tali contratti bilaterali trovino applicazione, mutatis mutandis, le seguenti disposizioni dell’allegato II:

articolo 8, paragrafo 1 (requisiti tecnici e legali),

articolo 8, paragrafi da 2 a 5 (procedura di adesione), con l’eccezione che i sistemi ancillari non sono tenuti a rispettare i requisiti di accesso di cui all’articolo 4, ma i criteri di accesso indicati nella definizione di «sistema ancillare» contenuta nell’articolo 1 dell’allegato II,

le disposizioni concernenti la giornata operativa di cui all’appendice V,

articolo 11 (requisiti per la collaborazione e lo scambio di informazioni) ad eccezione del paragrafo 8,

articoli 27 e 28 (procedure di business continuity e di contingency e requisiti di sicurezza),

articolo 31 (regime di responsabilità),

articolo 32 (regime probatorio),

articoli 33 e 34 (durata, cessazione e sospensione della partecipazione), ad eccezione dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera b),

articolo 35 — ove applicabile (chiusura dei conti PM),

articolo 38 (norme sulla riservatezza),

articolo 39 (requisiti per la tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni correlate),

articolo 40 (regole per le comunicazioni),

articolo 41 (rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete), e

articolo 44 (norme sulla legge applicabile, giurisidizione e luogo di adempimento).

3.   I contratti bilaterali con i sistemi ancillari che utilizzano il PI devono essere redatti conformemente a:

a)

l’allegato II, ad eccezione del titolo V e delle appendici VI e VII; e

b)

l’articolo 18 dell’allegato IV.

Articolo 9

Metodologia dei costi

1.   Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento della SSP. Qualsiasi surplus o deficit derivante dal funzionamento della SSP è ripartito tra le BCN partecipanti secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, ai sensi dell’articolo 29 dello statuto.

2.   Il Consiglio direttivo stabilisce una metodologia dei costi e una struttura tariffaria comuni per i servizi fondamentali di TARGET2.

Articolo 10

Disposizioni in materia di sicurezza

1.   Il Consiglio direttivo specifica la politica di sicurezza e i requisiti e i controlli di sicurezza per la SSP e, durante il periodo transitorio, per l’infrastruttura tecnica dell’Home Account.

2.   Le BC dell’Eurosistema si attengono alle misure di cui al paragrafo 1 e ne assicurano il rispetto da parte della SSP.

Articolo 11

Norme in materia di audit

Le verifiche di audit sono eseguite in conformità dei principi e le misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell’ambito della politica del SEBC in materia di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 12

Risoluzione delle controversie e legge applicabile

1.   In caso di controversia tra le BC dell’Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità di quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora una controversia relativa alla suddivisione dei compiti tra il livello 2 e il livello 3 non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, il Consiglio direttivo risolve la controversia.

3.   Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative ai pagamenti tra i sistemi componenti TARGET2 trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell’Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Articolo 13

Migrazione alla SSP

1.   La migrazione dagli attuali sistemi TARGET alla SSP ha effetto nelle seguenti date:

a)

19 novembre 2007 per l’Oesterreichische Nationalbank, la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale du Luxembourg e la Banka Slovenije;

b)

18 febbario 2008 per la Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, la Suomen Pankki, la Banque de France, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, il Banco de Portugal e il Banco de España; e

c)

19 maggio 2008 per la BCE, la Banca di Grecia e la Banca d’Italia.

2.   Qualsiasi BC dell’Eurosistema che non sia migrata alla SSP entro il 19 maggio 2008 in conseguenza di circostanze impreviste deve migrare entro il 15 settembre 2008.

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente indirizzo entra in vigore il 30 aprile 2007, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 15.

2.   Fatto salvo quanto disposto nell’articolo 15, gli indirizzi BCE/2005/16 e BCE/2006/11 sono abrogati con effetto dal 15 settembre 2008.

Articolo 15

Disposizioni varie e transitorie

1.   I conti aperti al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per gli enti creditizi e i sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN partecipante, fatte salve le disposizioni del presente indirizzo che riguardano gli Home Accounts e altre decisioni del Consiglio direttivo. I conti aperti al di fuori del PM da parte di una BCN partecipante per soggetti diversi dagli enti creditizi e dai sistemi ancillari sono disciplinati dalle regole dettate da tale BCN partecipante.

2.   L’indirizzo BCE/2005/16 continua ad applicarsi a una BC dell’Eurosistema fino a quando il suo sistema nazionale RTGS (o l’EPM, nel caso della BCE) non sia migrato alla SSP e il suo periodo transitorio abbia avuto inizio. Da quel momento, a tale BC dell’Eurosistema si applicherà solo il presente indirizzo, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 e, nei confronti di tale BC dell’Eurosistema, qualunque riferimento all’indirizzo BCE/2005/16 deve intendersi come riferimento al presente indirizzo.

3.   La struttura tariffaria specificata nell’indirizzo BCE/2005/16 si applicherà a tutte le BC dell’Eurosistema fino all’ora di chiusura del 18 maggio 2008, a prescindere dal fatto che esse siano o meno migrate alla SSP entro tale data. A partire dal 19 maggio 2008, a tutte le BC dell’Eurosistema si applicherà la struttura tariffaria specificata nell’appendice VI dell’allegato II e nel paragrafo 18 dell’allegato IV.

4.   I diritti e gli obblighi delle BC dell’Eurosistema relativi a pagamenti effettuati attraverso interlinking, come definiti nell’indirizzo BCE/2005/16, continuano a essere disciplinati dall’indirizzo BCE/2005/16, a prescindere dal fatto che il rispettivo sistema nazionale RTGS (o l’EPM, nel caso della BCE) sia già migrato all’SSP o meno.

5.   Qualsiasi difficoltà o controversia che insorga tra qualsiasi BC dell’Eurosistema a partire dal 19 novembre 2007 e fino al 19 maggio 2008 sarà risolta in conformità dell’articolo 12, a prescindere dal fatto che le BC dell’Eurosistema interessate siano già migrate alla SSP o meno.

6.   Durante il rispettivo periodo transitorio, ciascuna BC dell’Eurosistema può continuare a regolare i pagamenti e le altre operazioni sui propri Home Accounts, compresi i seguenti:

a)

pagamenti tra enti creditizi;

b)

pagamenti tra enti creditizi e sistemi ancillari; e

c)

pagamenti relativi alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema.

7.   Allo scadere del periodo transitorio, non potrà più aver luogo:

a)

la registrazione come titolare di addressable BIC da parte di una BCN dell’Eurosistema, nel caso di soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato II;

b)

la partecipazione indiretta attraverso una BCN dell’Eurosistema; e

c)

il regolamento sugli Home Accounts di tutti i pagamenti indicati nel paragrafo 6, lettere da a) a c).

8.   La definizione di «malfunzionamento di un sistema nazionale RTGS» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2005/16 è sostituita dalla seguente:

«—

per “malfunzionamento di un sistema nazionale RTGS” o “malfunzionamento di TARGET” o “malfunzionamento” si intendono difficoltà tecniche, o qualunque altra difficoltà, difetti o guasti nell’infrastruttura tecnica e/o nei sistemi informativi di qualunque sistema nazionale RTGS o della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici per interlinking o di un collegamento bilaterale, ovvero qualunque altro evento concernente un sistema nazionale RTGS, la procedura di pagamento della BCE, interlinking o un qualunque collegamento bilaterale, che rende impossibile eseguire e completare l’elaborazione nell’arco di una stessa giornata degli ordini di pagamento nell’ambito di TARGET; la definizione copre altresì i casi in cui il malfunzionamento si verifichi simultaneamente in più sistemi nazionali RTGS (ad esempio a causa di un guasto relativo al fornitore dei servizi di rete), o i casi in cui, prima della migrazione a TARGET2, si verifichi un malfunzionamento nella Single Shared Platform di TARGET2, come definita nell’indirizzo BCE/2007/2».

9.   Le lettere b) e c) dell’articolo 8, paragrafo 4), dell’indirizzo BCE/2005/16 sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i partecipanti a TARGET presentano il proprio o i propri moduli di domanda alla BCN presso la quale è detenuto il conto RTGS che è stato o che avrebbe dovuto essere addebitato o accreditato (“la BCN home”) entro quattro settimane dalla data del malfunzionamento. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla BCN home deve essere fornita entro due settimane dalla data della richiesta della BCN home;

c)

il Consiglio direttivo della BCE procede alla valutazione di tutte le domande pervenute e decide se formulare un’offerta di indennizzo. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo della BCE e comunicato ai partecipanti a TARGET, tale valutazione è effettuata non oltre 14 settimane dal malfunzionamento.»

Articolo 16

Destinatari, misure di attuazione e rapporti annuali

1.   Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

2.   Le BCN partecipanti inviano alla BCE entro il 31 luglio 2007 le misure mediante le quali intendono adeguarsi al presente indirizzo.

3.   La BCE predispone rapporti annuali per la verifica da parte del Consiglio direttivo sul funzionamento di TARGET2 nel suo complesso.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 aprile 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1. Indirizzo come modificato dall’indirizzo BCE/2006/11 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 17).

(2)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.


ALLEGATO I

ACCORDI PER LA GOVERNANCE DI TARGET2

Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — BC dell’Eurosistema

Livello 3 — BC fornitrici della SSP

0.   Disposizioni generali

Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni domestiche e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET2

Il livello 2 ha una competenza sussidiaria con riguardo alle questioni lasciate alla sua discrezionalità dal livello 1

Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente indirizzo

1.   Politica di determinazione dei costi e delle tariffe

Decide su una metodologia comune dei costi

Decide su una struttura unica delle tariffe

Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli

(Non applicabile)

2.   Livelli di servizio

Decide sui servizi di base

Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi

Fornisce il proprio contributo in relazione alle necessità del livello 1/livello 2

3.   Gestione dei rischi

Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l’accettazione dei rischi residuali

Provvede alla gestione dei rischi effettivi

Effettua l’analisi dei rischi e vi dà seguito

Fornisce le informazioni necessarie per l’analisi dei rischi in conformità delle richieste del livello 1/livello 2

4.   Governance e finanziamento

Definisce le regole sulla proprietà, sul processo decisionale e il finanziamento della SSP

Realizza e assicura l’adeguata attuazione dell’assetto legale del SEBC per TARGET2

Predispone le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1

Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione

Assume la titolarità e/o il controllo dell’applicazione

Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi

Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

5.   Sviluppo

È consultato dal livello 2 in ordine alla localizzazione della SSP

Approva il programma complessivo del progetto

Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP

Decide se istituire la SSP da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente

Decide sulla scelta del gestore della SSP

Stabilisce — in accordo con il livello 3 — i livelli di servizio della SSP

Decide sulla localizzazione della SSP previa consultazione del livello 1

Propone la configurazione iniziale della SSP

Propone se istituire la SSP da zero o sulla base di una piattaforma esistente

Propone la localizzazione della SSP

Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)

 

Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)

Stabilisce il piano di avanzamento del progetto

Valuta e accetta gli stati di avanzamento

Stabilisce gli scenari per i test

Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3

Redige le specifiche tecniche di dettaglio

Fornisce il proprio contributo (iniziale e continuativo) per la pianificazione di base e il controllo del progetto

Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP, dà supporto alle BC dell’Eurosistema nelle loro attività di test della SSP)

6.   Realizzazione e migrazione

Decide la strategia di migrazione

Prepara e coordina la migrazione alla SSP, in stretta cooperazione con il livello 3

Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2

Svolge l’attività di migrazione relativa alla SSP; presta ulteriore supporto alle BCN che aderiscono

7.   Operatività

Gestisce le situazioni di grave crisi

Svolge i compiti di gestione connessi al ruolo di proprietario del sistema

Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell’Eurosistema per le relazioni di business con i propri clienti) ed effettua il monitoraggio sull’attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell’Eurosistema)

Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell’attività

Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell’Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa

Gestisce il sistema sulla base del contratto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del presente indirizzo


ALLEGATO II

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET2

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni armonizzate (di seguito «Condizioni»), si applicano le definizioni seguenti:

per «autorizzazione di addebito diretto» (direct debit authorisation) si intende un’istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest’ultima è legittimata e tenuta ad addebitare il conto dell’ordinante medesimo sulla base di un’istruzione di addebito diretto proveniente da un beneficiario,

per «banche centrali (BC)» (central banks, CBs) si intendono le BC dell’Eurosistema e le BC connesse a TARGET2,

per «BC connessa a TARGET2» (connected CB) si intende una banca centrale nazionale (BCN), diversa da una BC dell’Eurosistema, connessa a TARGET2 in virtù di un specifico accordo,

per «BC dell’Eurosistema» (Eurosystem CB) si intende la BCE o la BCN di uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «BC fornitrici della SSP» (SSP-providing CBs) si intendono la Banca d’Italia, la Banque de France e la Deutsche Bundesbank nel loro ruolo di BC che realizzano e gestiscono la SSP nell’interesse dell’Eurosistema,

per «BCN gestore» (managing NCB) si intende la BCN LA del sistema componente di TARGET2 nel quale partecipa il gestore del gruppo LA,

per «BCN-LA» (AL NCB) si intende la BCN partecipante che è parte di un contratto LA e, nell’ambito di tale contratto, assume il ruolo di controparte di quei membri del gruppo LA che partecipano al sistema componente di TARGET2 da essa gestito,

per «beneficiario» (payee) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

per «capacity opinion» (capacity opinion) si intende il parere relativo alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere le obbligazioni di cui alle presenti Condizioni,

per «codice identificativo (BIC)» (Bank Identifier Code, BIC) si intende un codice di identificazione bancario così come definito dallo standard ISO 9362,

per «conto PM» (PM account) si intende un conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM presso una BC dell’Eurosistema, necessario per consentire a tale partecipante a TARGET2 di:

a)

immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e

b)

regolare detti pagamenti attraverso la suddetta BC,

per «contratto LA» (AL agreement) si intende il contratto multilaterale di aggregazione della liquidità concluso fra i membri di un gruppo LA e le rispettive BCN LA ai fini della funzione LA,

per «credito infragiornaliero» (intraday credit) il credito accordato per un tempo inferiore alla durata di una giornata lavorativa,

per «CUG di TARGET2» (TARGET2 CUG) si intende un insieme di clienti del fornitore dei servizi di rete i quali sono raggruppati ai fini dell’utilizzo dei servizi e prodotti offerti dal suddetto fornitore per l’accesso al PM,

per «direttiva bancaria» (Banking Directive) si intende la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1),

per «direttiva sulla settlement finality» (Settlement Finality Directive) si intende la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2),

per «ente creditizio» (credit institution) si intende un ente creditizio ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e, se rilevanti, dell’articolo 2 della direttiva bancaria] sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente,

per «ente del settore pubblico» (public sector body) si intende un soggetto nell’ambito del «settore pubblico», come definito all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che fornisce le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (3) (ora articoli 101 e 103, paragrafo 1),

per «entry disposition» (entry disposition) si intende la fase di elaborazione di un pagamento nel corso della quale TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] tenta di regolare un ordine di pagamento accettato ai sensi dell’articolo 14, attraverso l’esperimento di specifiche procedure, così come descritte nell’articolo 20,

per «evento che legittima l’escussione» (enforcement event) si intende, nei confronti di un membro del gruppo LA:

a)

qualunque evento di default, previsto all'articolo 34, paragrafo 1;

b)

qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 34, paragrafo 2, con riferimento al quale la [inserire il nome della BC] ha deciso, prendendo in considerazione la serietà dell’evento di default o evento, che [inserire se applicabile: [un pegno dovrebbe essere escusso in conformità all’articolo 25, lettera b] [garanzia dovrebbe essere escussa in conformità all’articolo 25, lettera c] e] una compensazione dei crediti dovrebbe essere creata in conformità all’articolo 26; o

c)

qualunque decisione di sospendere o far cessare l’accesso al credito infragiornaliero;

per «evento di default» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l’adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la [inserire nome della BC] o qualunque altra BC, tra cui:

a)

il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all’articolo 4 o dei requisiti stabiliti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);

b)

l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la proposizione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell’incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante è divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla propria BC;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante sono soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente di TARGET2 e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera; o

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante,

per «funzione ICC (informativa consolidata sui conti)» (CAI mode) si intende la disponibilità attraverso l’ICM di informazioni consolidate relative a una pluralità di conti PM;

per «funzione LA (liquidità aggregata)» (AL mode) si intende l’aggregazione della liquidità disponibile sui conti PM,

per «fornitore dei servizi di rete» (network service provider) si intende l’impresa incaricata dal Consiglio direttivo della BCE di fornire le connessioni informatiche di rete necessarie al fine di immettere ordini di pagamento e di ricevere pagamenti in TARGET2,

per «gestore del gruppo ICC» (CAI group manager) si intende un membro del gruppo ICC designato dagli altri membri del gruppo ICC per monitorare e distribuire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo ICC stesso nel corso di una giornata lavorativa,

per «gestore del gruppo LA» (AL group manager) si intende il membro di un gruppo LA incaricato dagli altri membri del gruppo LA di gestire la liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA nel corso della giornata lavorativa,

per «giornata lavorativa» (business day) si intende qualunque giornata nella quale TARGET2 è operativo per il regolamento di ordini di pagamento, così come stabilito nell’appendice V,

per «gruppo» (group) si intende:

a)

un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest’ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n. 27 (IAS 27), adottato in base al regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione (4) e che si compone di:

i)

una società madre e una o più controllate; ovvero

ii)

due o più controllate di una società madre;

b)

un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a), punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l’inclusione in un bilancio consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante diretto o, nel caso di un gruppo LA, della BCN gestore; o

c)

una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia:

i)

organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l’affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero

ii)

caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati;

e in ciascuno dei casi di cui alla lettera c) il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo,

per «gruppo ICC» (CAI group) si intende un gruppo composto dai partecipanti a TARGET2 che utilizzano la funzione ICC,

per «gruppo LA» (AL group) si intende il gruppo composto dai membri di un gruppo LA che utilizzano la funzione LA,

per «home account» (Home account) si intende un conto aperto al di fuori del PM da parte di una BCN per un soggetto che ha i requisiti per diventare partecipante indiretto,

per «impresa d’investimento» (investment firm) si intende un’impresa d’investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (5) ], con esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE], a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia:

a)

autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, designata come tale secondo la direttiva 2004/39/CE; e

b)

abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di attuazione delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE],

per «istruzione di addebito diretto» (direct debit instruction) si intende un’istruzione impartita da un beneficiario alla propria BC, in base alla quale la BC di un ordinante addebita sul conto di quest’ultimo l’ammontare indicato nell’istruzione, in virtù di un’autorizzazione di addebito diretto dal medesimo rilasciata,

per «liquidità disponibile ovvero liquidità» (available liquidity or liquidity) si intende il saldo positivo sul conto PM di un partecipante a TARGET2 e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa dalla rispettiva BC in relazione a detto conto,

per «malfunzionamento tecnico di TARGET2» (technical malfunction of TARGET2) si intendono qualunque difficoltà tecnica, difetto o guasto dell’infrastruttura tecnica e/o dei sistemi informativi utilizzati da TARGET2-[inserire riferimento alla BC/paese], o qualunque altro evento che renda impossibile eseguire e completare nell’arco di una stessa giornata l’elaborazione di pagamenti in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] o, durante il periodo di migrazione, pagamenti provenienti dai sistemi nazionali RTGS non ancora migrati a TARGET2 e viceversa,

per «membro del gruppo LA» (AL group member) si intende un partecipante a TARGET2 che ha concluso un contratto LA,

per «messaggio di rete ICM» (ICM broadcast message) si intende l’informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti a TARGET2 attraverso l’ICM,

per «modulo di raccolta dei dati statici» (static data collection form) si intende il modulo predisposto da [inserire nome della BC] allo scopo di registrare i richiedenti dei servizi di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ed eventuali modifiche in ordine alla fornitura di tali servizi,

per «modulo di contingency» (Contingency Module) si intende il modulo SSP che rende possible l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency,

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (Information and Control Module, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai partecipanti di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento di backup in situazioni di contingency,

per «multi-addressee access» (multi-addressee access) si intende la funzione mediante la quale le succursali o gli enti creditizi insediati nel SEE possono accedere al rispettivo sistema componente TARGET2 immettendo ordini di pagamento e/o ricevendo pagamenti direttamente attraverso un sistema componente di TARGET2; tale funzione abilita detti soggetti a immettere i loro ordini di pagamento attraverso il conto PM del partecipante diretto senza il coinvolgimento di quest’ultimo,

per «operazioni di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility) si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale a disposizione delle controparti dell’Eurosistema per ricevere credito overnight da una BC dell’Eurosistema ad un predeterminato tasso di rifinanziamento marginale,

per «ordinante» (payer) si intende un partecipante a TARGET2 il cui conto PM è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di pagamento,

per «ordine di bonifico» (credit transfer order) si intende l’istruzione impartita da un ordinante al fine di mettere dei fondi a disposizione di un beneficiario, mediante scritturazione su un conto PM,

per «ordine di pagamento» (payment order) si intende un ordine di bonifico, un ordine di trasferimento di liquidità o un’istruzione di addebito diretto,

per «ordine di pagamento non regolato» (non-settled payment order) si intende un ordine di pagamento che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato,

per «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order) si intende un ordine di pagamento, il cui scopo principale è il trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante o nell’ambito di un gruppo ICC o a un gruppo LA,

per «partecipante» (o «partecipante diretto») (participant or direct participant) si intende un soggetto che detiene almeno un conto PM presso la [inserire nome della BC],

per «partecipante a TARGET2» (TARGET2 participant) si intende qualunque partecipante in qualunque dei sistemi componenti di TARGET2,

per «partecipante disponente» (instructing participant) si intende un partecipante a TARGET2 che ha disposto un ordine di pagamento,

per «partecipante indiretto» (indirect participant) si intende un ente creditizio insediato nel SEE, che ha concluso un accordo con un partecipante diretto al fine di immettere ordini di pagamento e ricevere pagamenti attraverso il conto PM di tale partecipante diretto, e che è stato riconosciuto come partecipante indiretto da un sistema componente di TARGET2,

per «Payments Module (PM)» (Payments Module, PM) si intende un modulo della SSP nel quale i pagamenti dei partecipanti a TARGET2 sono regolati su conti PM,

per «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings) si intendono le procedure d’insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva sulla settlement finality;

per «Single Shared Platform (SSP)» (Single Shared Platform, SSP) si intende l’infrastruttura costituita dalla piattaforma tecnica unica messa a disposizione dalle BC fornitrici della SSP,

per «sistema ancillare (SA)» (ancillary system, AS) si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio economico europeo (SEE) e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’indirizzo BCE/2007/2 e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC interessata,

per «sistema componente di TARGET2» (TARGET2 component system) si intende uno qualunque dei sistemi di regolamento lordo in tempio reale (RTGS) delle BC che fanno parte di TARGET2,

per «sospensione» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla [inserire il nome della BC],

per «succursale» (branch) si intende una succursale ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva bancaria],

per «TARGET2» (TARGET2) si intende l’insieme di tutti i sistemi componenti di TARGET2 delle BC,

per «TARGET2-[inserire riferimento BC/paese]» (TARGET2-[insert CB/country reference]) si intende il sistema componente di TARGET2 di [inserire BC/nome dello Stato membro],

per «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate) si intende il tasso di interesse di volta in volta applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale,

per «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo bancario (BIC); b) non è riconosciuto come partecipante indiretto; e c) è corrispondente o cliente di un partecipante diretto o succursale di un partecipante diretto o indiretto ed è in grado di immettere ordini di pagamento, e di ricevere pagamenti, nel sistema componente di TARGET2 tramite il partecipante diretto.

Articolo 2

Appendici

1.   Le appendici seguenti costituiscono parte integrante della presenti Condizioni:

Appendice I: Specifiche tecniche per l’elaborazione degli ordini di pagamento

Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET2

Appendice III: Fac-simile per il capacity e il country opionions

Appendice IV: Procedure di Business continuity e di contingency

Appendice V: Giornata operativa

Appendice VI: Schema tariffario e di fatturazione

Appendice VII: Contratto di liquidità aggregata

2.   In caso di conflitto o di difformità tra un’appendice e le presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3

Descrizione generale di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e di TARGET2

1.   TARGET2 consente il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale.

2.   I seguenti ordini di pagamento sono elaborati in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

ordini di pagamento direttamente derivanti dalle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, o ad esse connessi;

b)

regolamento della parte in euro delle operazioni in cambi che coinvolgono l’Eurosistema;

c)

regolamento dei trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di compensazione transfrontalieri di importo rilevante;

d)

regolamento di trasferimenti in euro derivanti da operazioni nei sistemi di pagamento al dettaglio in euro di importanza sistemica; e

e)

qualunque altro ordine di pagamento in euro diretto ai partecipanti a TARGET2.

3.   TARGET2 è istituito ed opera sulla base della SSP. L’Eurosistema specifica la configurazione tecnica e le caratteristiche della SSP. I servizi relativi alla SSP sono prestati dalle BC fornitrici della SSP a favore delle BC dell’Eurosistema, in virtù di specifici accordi contrattuali.

4.   La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi di cui alle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BC fornitrici della SSP sono considerati atti ed omissioni della [inserire il nome della BC], per i quali essa risponde ai sensi del successivo articolo 31. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea una relazione contrattuale tra i partecipanti e le BC fornitrici della SSP quando queste ultime agiscono in tale veste. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceva dalla SSP, o invii alla SSP, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].

5.   TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET2, designati come «sistemi» secondo le rispettive normative nazionali di attuazione della direttiva sulla settlement finality. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è designato come «sistema» ai sensi del [inserire la disposizione nazionale pertinente di attuazione della direttiva sulla settlement finality].

6.   La partecipazione a TARGET2 ha luogo con la partecipazione a un sistema componente di TARGET2. Le presenti Condizioni descrivono i reciproci diritti ed obblighi dei partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e della [inserire il nome della BC]. Le regole di elaborazione degli ordini di pagamento (titolo IV) si riferiscono a tutti gli ordini di pagamento immessi o ai pagamenti ricevuti da qualunque partecipante a TARGET2.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 4

Criteri di accesso

1.   I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate possono partecipare direttamente in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]:

a)

enti creditizi insediati nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

b)

enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nel SEE;

c)

BCN degli Stati membri dell’UE e la BCE.

2.   La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti diretti:

a)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari;

b)

enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

c)

imprese d’investimento insediate nel SEE;

d)

organismi che offrono servizi di compensazione o regolamento, insediati nel SEE e sottoposti alla sorveglianza da parte di un’autorità competente; e

e)

enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purchè insediati in uno Stato con il quale la Comunità europea ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l’accesso ai sistemi di pagamento nella Comunità europea, subordinatamente alle condizioni stabilite nell’accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione comunitaria di riferimento.

3.   Gli istituti di moneta elettronica, ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (6)], non sono ammessi a partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 5

Partecipanti diretti

1.   I partecipanti diretti in TARGERT2-[inserire il riferimento a BC/paese] devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2. Essi devono avere almeno un conto PM presso la [inserire il nome della BC].

2.   I partecipanti diretti possono designare titolari di addressable BIC, a prescindere dal luogo in cui sono insediati.

3.   I partecipanti diretti possono designare partecipanti indiretti, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6.

4.   Il multi-addressee access mediante succursali può essere concesso alle seguenti condizioni:

a)

un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), che sia stato ammesso come partecipante diretto, può concedere l’accesso al proprio conto PM a una o più delle proprie succursali insediate nel SEE, al fine di consentire a tali succursali di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti direttamente, a condizione che la [inserire il nome della BC] ne sia informata;

b)

ove la succursale di un ente creditizio sia stata ammessa come partecipante diretto, le altre succursali o e/o la direzione generale dello stesso ente creditizio, purchè insediate nel SEE, possono avere accesso al conto PM della succursale, a condizione che quest’ultima abbia informato la [inserire nome della BC].

Articolo 6

Partecipanti indiretti

1.   Qualunque ente creditizio insediato nel SEE può concludere un contratto con un partecipante diretto che sia o un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), o una BC, al fine di immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti, e di regolarli attraverso il conto PM del suddetto partecipante diretto. TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] riconosce i partecipanti indiretti mediante la registrazione di tale partecipazione indiretta nella directory di TARGET2, come descritta nell’articolo 9.

2.   Laddove un partecipante diretto, che sia un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), e un partecipante indiretto appartengano al medesimo gruppo, il partecipante diretto può espressamente autorizzare il partecipante indiretto ad utilizzare direttamente il proprio conto PM per immettere ordini di pagamento e/o ricevere pagamenti mediante il multi-addressee access di gruppo.

Articolo 7

Obblighi del partecipante diretto

1.   Per chiarezza, si precisa che gli ordini di pagamento immessi o i pagamenti ricevuti dai partecipanti indiretti ai sensi dell’articolo 6 e dalle succursali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, devono considerarsi come immessi o ricevuti dal rispettivo partecipante diretto.

2.   Il partecipante diretto è vincolato da tali ordini di pagamento, a prescindere dal contenuto o da qualsiasi violazione del contratto o di ogni altro accordo fra detto partecipante e uno dei soggetti di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Procedura di adesione

1.   Per aderire a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i soggetti che richiedono la partecipazione devono:

a)

rispettare i seguenti requisiti tecnici:

i)

installare, gestire, operare e monitorare l’infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e per immettere in esso ordini di pagamento, nonché garantire la sicurezza dell’infrastruttura stessa. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva. In particolare, i richiedenti devono concludere un accordo con il fornitore dei servizi di rete per ottenere la connessione e gli accessi necessari, conformemente alle specifiche tecniche contenute nell’appendice I; e

ii)

aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC]; e

b)

soddisfare i seguenti requisiti legali:

i)

presentare un capacity opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion non siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto; e

ii)

per i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), fornire un country opinion nella forma specificata nell’appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto.

2.   I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta per iscritto alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione/informazioni:

a)

moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;

b)

il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC]; e

c)

il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC].

3.   La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere sulla richiesta di partecipazione.

4.   La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di partecipazione se:

a)

non sono soddisfatti i criteri di accesso di cui all’articolo 4;

b)

non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o

c)

tale partecipazione, a giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come descritte nel [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

5.   Entro un mese dalla ricezione della richiesta di partecipazione, la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 3, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve indicarne i motivi.

Articolo 9

Directory di TARGET2

1.   La directory di TARGET2 è la banca dati dei BIC utilizzata per l’indirizzamento degli ordini di pagamento destinati:

a)

ai partecipanti a TARGET2 e alle rispettive succursali dotate di multi-addressee access;

b)

ai partecipanti indiretti a TARGET2, inclusi quelli dotati di multi-addressee access; e

c)

agli intestatari di un addressable BIC.

Essa è aggiornata settimanalmente.

2.   Salva diversa richiesta dal partecipante, i BIC sono pubblicati nella directory di TARGET2.

3.   I partecipanti possono distribuire la directory di TARGET2 esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono del multi-addressee access.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), possono utilizzare il proprio BIC esclusivamente in relazione a un partecipante diretto.

TITOLO III

OBBLIGHI DELLE PARTI

Articolo 10

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei partecipanti

1.   La [inserire nome della BC] offre i servizi descritti nel Titolo IV. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.

2.   I partecipanti corrispondono alla [inserire nome della BC] le tariffe stabilite nell’appendice VI.

3.   I partecipanti assicurano che saranno connessi a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nelle giornate lavorative, conformemente alla giornata operativa di cui all’appendice V.

4.   Il partecipante dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l’adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 11

Cooperazione e scambio d’informazioni

1.   Nell’adempimento delle proprie obbligazioni e nell’esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l’adempimento dei propri obblighi e per l’esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.

2.   La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all’operatività del sistema.

3.   Informazioni aggiornate sullo stato di operatività della SSP sono disponibili sul sistema informativo di TARGET2 (T2IS). Il T2IS può essere utilizzato per ottenere informazioni su ogni evento che incida sulla normale operatività di TARGET2.

4.   La [inserire nome della BC] può inviare comunicazioni ai partecipanti tramite messaggio di rete ICM o mediante qualunque altro mezzo di comunicazione.

5.   I partecipanti sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l’esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].

6.   La [inserire nome della BC] è autorizzata a comunicare alle BC fornitrici della SSP qualunque informazione relativa ai partecipanti di cui le BC fornitrici della SSP possano necessitare nel loro ruolo di amministratore del servizio («Service Administrator») ai sensi del contratto concluso con il fornitore dei servizi di rete.

7.   I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion che li riguarda.

8.   I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di:

a)

qualunque nuovo partecipante indiretto, nuovo titolare di addressable BIC o nuovo soggetto abilitato all’utilizzo di multi-addressee access da essi registrato; e di

b)

qualunque variazione relativa ai soggetti elencati alla lettera a).

9.   I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi.

TITOLO IV

GESTIONE DEI CONTI PM ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

Articolo 12

Apertura e gestione dei conti PM

1.   La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto PM e, ove previsto, uno o più sotto-conti, per ciascun partecipante.

2.   [Inserire se applicabile: Sui conti PM non sono ammessi saldi a debito].

3.   [Inserire se applicabile: All’inizio e al termine di una giornata lavorativa, i conti PM devono avere un saldo pari a zero. La [inserire nome della BC] deve intendersi autorizzata dal partecipante a trasferire i saldi risultanti al termine di una giornata lavorativa sul conto indicato dal partecipante stesso].

4.   [Inserire se applicabile: All’inizio della giornata lavorativa successiva tale saldo è ritrasferito sul conto PM del partecipante].

5.   I conti PM e i rispettivi sotto-conti non producono interessi a meno che non vengano impiegati per detenere riserve minime. In tal caso, il calcolo e il pagamento del rendimento delle riserve obbligatorie minime detenute sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (7) e dal regolamento BCE/2003/9, del 12 settembre 2003, sull’applicazione delle riserve obbligatorie minime (8).

6.   Oltre che per il regolamento degli ordini di pagamento nel Payments Module, un conto PM può essere utilizzato per regolare ordini di pagamento verso e dagli Home Account, in conformità delle regole dettate da [inserire nome della BC].

7.   I partecipanti utilizzano l’ICM per ottenere informazioni sulla propria posizione di liquidità. La [inserire nome della BC] fornisce un estratto conto giornaliero a ciascun partecipante che abbia optato per tale servizio.

Articolo 13

Tipologie di ordini di pagamento

Ai fini di TARGET2, costituiscono ordini di pagamento:

a)

gli ordini di bonifico;

b)

le istruzioni di addebito diretto effettuate in base a un’autorizzazione di addebitamento diretto; e

c)

ordini di trasferimento di liquidità.

Articolo 14

Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento

1.   Gli ordini di pagamento immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:

a)

il messaggio di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;

b)

il messaggio di pagamento rispetta le regole relative al formato e le condizioni di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e supera il controllo di doppia immissione descritto nell’appendice I; e

c)

nei casi in cui un ordinante o un beneficiario sia stato sospeso, la BC del partecipante sospeso abbia dato il proprio consenso esplicito.

2.   La [inserire nome della BC] rigetta immediatamente qualunque ordine di pagamento che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di pagamento, come specificato nell’appendice I.

Articolo 15

Regole sulla priorità

1.   I partecipanti disponenti assegnano ad ogni ordine di pagamento una delle seguenti priorità:

a)

ordine di pagamento ordinario (classe di priorità 2);

b)

ordine di pagamento urgente (classe di priorità 1); o

c)

ordine di pagamento molto urgente (classe di priorità 0).

Se l’ordine di pagamento non indica alcuna priorità, esso è trattato come ordine di pagamento ordinario.

2.   Gli ordini di pagamento molto urgenti possono essere designati come tali esclusivamente da parte di:

a)

BC; e

b)

partecipanti, nel caso di pagamenti a favore di e disposti dalla CLS International Bank e di trasferimenti di liquidità a favore di sistemi ancillari.

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un sistema ancillare, attraverso l’interfaccia dei sistemi ancillari (ISA), per addebitare o accreditare i conti PM dei partecipanti, sono da considerarsi ordini di pagamento molto urgenti.

3.   Nel caso di ordini di pagamento urgenti e ordinari, l’ordinante può modificare la priorità attraverso l’ICM con effetto immediato. Non è possibile modificare la priorità di un pagamento molto urgente.

Articolo 16

Limiti di liquidità

1.   Un partecipante può limitare l’uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento nei confronti di altri partecipanti a TARGET2, escluse le BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere fissati solo in relazione a ordini di pagamento ordinari.

2.   Limiti di liquidità possono essere fissati solo da, o nei confronti di, un gruppo LA nel suo complesso. Non possono essere fissati limiti nei confronti di un singolo conto PM di un membro del gruppo LA, né reciprocamente fra i membri di un gruppo LA.

3.   Con la fissazione di un limite bilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso un altro conto PM di un partecipante a TARGET2, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata provenienti dal conto PM di tale partecipante a TARGET2, supera detto limite bilaterale.

4.   Un partecipante può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il partecipante ha fissato almeno un limite bilaterale. Con la fissazione di un limite multilaterale, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato se la somma dei propri ordini di pagamento ordinari in uscita verso i conti PM di tutti i partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti urgenti e ordinari in entrata, provenienti da tali conti PM, supera detto limite multilaterale.

5.   L’importo minimo di qualunque limite è di 1 milione di euro. Un limite bilaterale o multilaterale di importo pari a zero è trattato come se non fosse stato fissato alcun limite. Limiti di ammontare tra zero e 1 milione di euro non sono possibili.

6.   I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva attraverso l’ICM. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La fissazione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.

Articolo 17

Riserve di liquidità

1.   I partecipanti possono costituire riserve di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti o urgenti attraverso l’ICM.

2.   Il gestore del gruppo LA può costituire riserve di liquidità solo per il gruppo LA nel suo complesso. Non è possibile costituire riserve di liquidità per singoli conti all’interno di un medesimo gruppo LA.

3.   Facendo richiesta di riservare un certo ammontare di liquidità per ordini di pagamento molto urgenti, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di regolare ordini di pagamento urgenti o ordinari solo se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento molto urgenti.

4.   Facendo richiesta di riservare un certo quantitativo di liquidità per ordini di pagamento urgenti, il partecipante dà disposizione alla [inserire nome della BC] di regolare ordini di pagamento ordinari, se vi è liquidità disponibile una volta dedotto l’ammontare riservato per ordini di pagamento urgenti e molto urgenti.

5.   Una volta ricevuta la richiesta di costituzione di riserva, la [inserire nome della BC] controlla se l’ammontare della liquidità sul conto PM del partecipante è sufficiente per tale riserva. In caso negativo, viene riservata solo la liquidità disponibile sul conto PM. La parte residuale della riserva di liquidità richiesta non viene successivamente riservata in via automatica, anche se l’ammontare di liquidità sul conto PM del partecipante raggiunge il livello della richiesta iniziale di costituzione di riserva.

6.   L’ammontare della riserva di liquidità può essere modificato. I partecipanti possono richiedere attraverso l’ICM di riservare nuovi ammontari con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva.

Articolo 18

Regolamento a orari predefiniti

1.   I partecipanti disponenti possono predefinire l’orario di regolamento degli ordini di pagamento nell’arco di una giornata lavorativa utilizzando l’Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator.

2.   Qualora si utilizzi l’Earliest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è accantonato e immesso nella entry disposition solo al momento indicato.

3.   Qualora si utilizzi il Latest Debit Time Indicator, l’ordine di pagamento accettato è mandato indietro come non regolato, se non può essere regolato entro il momento indicato per l’addebito. 15 minuti prima del momento indicato per l’addebito, viene inviata al partecipante disponente una notifica automatica attraverso l’ICM. Il partecipante disponente può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l’ordine di pagamento in questione non viene mandato indietro.

4.   I partecipanti disponenti possono modificare l’Earliest Debit Time Indicator e il Latest Debit Time Indicator attraverso l’ICM.

5.   Ulteriori dettagli di tipo tecnico sono contenuti nell’appendice I.

Article 19

Immissione anticipata di ordini di pagamento

1.   Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a cinque giornate lavorative prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).

2.   Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e posti nella entry disposition alla data di regolamento prestabilita dal partecipante disponente al momento iniziale dell’elaborazione diurna, come indicato nell’appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.

3.   L’articolo 15, paragrafo 3, l’articolo 22, paragrafo 2, e l’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis agli ordini di pagamento anticipati.

Articolo 20

Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition

1.   Salvo che i partecipanti disponenti abbiano indicato il momento del regolamento con le modalità descritte nell’articolo 18, gli ordini di pagamento accettati sono regolati immediatamente o al più tardi entro la fine della giornata lavorativa nella quale sono stati accettati, sempre che vi siano fondi sufficienti disponibili sul conto PM dell’ordinante e tenendo conto degli eventuali limiti e riserve di liquidità, di cui agli articoli 16 e 17.

2.   I fondi possono essere costituiti da:

a)

liquidità disponibile sul conto PM; o

b)

pagamenti in entrata effettuati da altri partecipanti a TARGET2, subordinatamente alle procedure di ottimizzazione applicabili.

3.   Agli ordini di pagamento molto urgenti, si applica il principio «first in, first out» (FIFO). Ciò significa che gli ordini di pagamento molto urgenti sono regolati in ordine cronologico. Gli ordini di pagamento urgenti e ordinari non sono regolati fintanto che gli ordini di pagamento molto urgenti permangono nelle liste d’attesa.

4.   Il principio FIFO trova applicazione anche nei confronti degli ordini di pagamento urgenti. Gli ordini di pagamento ordinari non sono regolati finchè gli ordini di pagamento urgenti e molto urgenti sono nelle liste d’attesa.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli ordini di pagamento con priorità piu bassa (o aventi la stessa priorità ma accettati successivamente) possono essere regolati prima degli ordini di pagamento con priorità più alta (o aventi la stessa priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di pagamento con priorità piu bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l’ordinante.

6.   Gli ordini di pagamento ordinari sono regolati in conformità del principio FIFO «by-passing». Ciò significa che essi possono essere regolati immediatamente (indipendentemente da altri pagamenti ordinari in attesa accettati in precedenza) e possono pertanto non rispettare il principio FIFO, sempre che vi sia sufficiente disponibilità di fondi.

7.   Ulteriori dettagli sul regolamento degli ordini di pagamento nella entry disposition sono contenuti nell’appendice I.

Articolo 21

Regolamento e restituzione degli ordini di pagamento in lista d’attesa

1.   Gli ordini di pagamento che non sono regolati immediatamente nella entry disposition sono posti in attesa, conformemente alla priorità a loro attribuita dal partecipante pertinente, come stabilito nell’articolo 15.

2.   Al fine di ottimizzare il regolamento degli ordini di pagamento nelle liste d’attesa, la [inserire nome della BC] può utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell’appendice I.

3.   L’ordinante può modificare la posizione nella lista d’attesa degli ordini di pagamento attraverso l’ICM (vale a dire riordinarli). Gli ordini di pagamento possono essere spostati all’inizio o alla fine della rispettiva lista d’attesa, con effetto immediato in qualunque momento durante l’elaborazione diurna, come stabilito nell’appendice V.

4.   Gli ordini di trasferimento di liquidità disposti nell’ICM sono rinviati immediatamente come non regolati se non vi è liquidità sufficiente. Gli altri ordini di pagamento sono rinviati come non regolati se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell’appendice V.

Articolo 22

Immissione degli ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità

1.   Ai fini della prima frase dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla settlement finality e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tale articolo], gli ordini di pagamento sono considerati come immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] nel momento in cui il relativo conto PM del partecipante è addebitato.

2.   Gli ordini di pagamento non possono essere revocati a partire dal momento in cui sono immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], conformemente al paragrafo 1. Gli ordini di pagamento che sono inclusi in un algoritmo, ai sensi dell’appendice I, non possono essere revocati durante il periodo in cui l’algoritmo è in corso.

TITOLO V

FUNZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA LIQUIDITÀ

Articolo 23

Funzione di consolidamento della liquidità

La [inserire nome della BC] offre una funzione di informativa consolidata sui conti (ICC) e di liquidità aggregata (LA).

Articolo 24

Funzione di informativa consolidata sui conti

1.   I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione ICC:

a)

un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti abbiano più conti PM identificati da diversi codici BIC; o

b)

due o più enti creditizi appartenenti al medesimo gruppo e/o le loro succursali, ciascuno dei quali titolare di uno o più conti PM identificati da diversi BIC.

2.

a)

La funzione ICC rende disponibile a ciascun membro del gruppo ICC e alle rispettive BC la lista di conti PM dei membri del gruppo nonchè le ulteriori informazioni consolidate del gruppo ICC di seguito indicate:

i)

linee di credito infragiornaliero (ove previsto);

ii)

saldi, inclusi quelli relativi ai sotto-conti;

iii)

turnover;

iv)

pagamenti regolati; e

v)

ordini di pagamenti in lista d’attesa.

b)

Il gestore del gruppo ICC e la rispettiva BC hanno accesso, con riguardo a qualunque conto PM del gruppo ICC, alle informazioni concernenti ciascuna delle voci suddette.

c)

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono fornite attraverso l’ICM.

3.   Il gestore del gruppo ICC è legittimato a disporre trasferimenti di liquidità, attraverso l’ICM, tra i conti PM, ivi inclusi i relativi sotto-conti, appartenenti al medesimo gruppo ICC.

4.   Un gruppo ICC può anche includere conti PM compresi in un gruppo LA. In tal caso, tutti i conti PM del gruppo LA formeranno parte del gruppo ICC.

5.   Qualora due o più conti PM facciano parte di un gruppo LA e, allo stesso tempo, di un gruppo ICC (compresi conti PM aggiuntivi), le regole applicabili al gruppo LA prevalgono sul rapporto interno al gruppo LA.

6.   Un gruppo ICC, che include i conti PM di un gruppo LA, può designare un gestore del gruppo ICC diverso da quello del gruppo LA.

7.   La procedura per ottenere l’autorizzazione all’uso della funzione LA, di cui all’articolo 25, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis alla procedura prevista per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo della funzione ICC.

Articolo 25

Funzione di liquidità aggregata

1.   I soggetti di seguito indicati possono utilizzare la funzione LA:

a)

un ente creditizio e/o le sue succursali (indipendentemente dal fatto che tali soggetti partecipino o meno allo stesso sistema componente di TARGET2), a condizione che tali soggetti siano insedati nell’area dell’euro e abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi;

b)

le succursali insediate nell’area dell’euro (indipendentemente dal fatto che tali succursali partecipino o meno al medesimo sistema componente di TARGET2) di un ente creditizio insediato al di fuori dell’area dell’euro, a condizione che tali succursali abbiano più conti PM identificati da codici BIC diversi; o

c)

due o più enti creditizi di cui alla lettera a) e/o succursali di cui alla lettera b) che appartengono al medesimo gruppo.

In ciascuno dei casi di cui alle lettere da a) a c), costituisce altresì una condizione che i soggetti ivi considerati abbiano concluso accordi per la concessione di credito infragiornaliero con la rispettiva BCN partecipante.

2.   In base alla funzione LA, al fine di stabilire se un ordine di pagamento abbia sufficiente copertura la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata. Fermo restando quanto appena stabilito, il rapporto bilaterale tra il membro del gruppo LA e la propria BCN LA avente ad oggetto il conto PM resta disciplinato dagli accordi del rispettivo sistema componente di TARGET2, fatte salve le modifiche stabilite nel contratto LA. Il credito infragiornaliero concesso a qualunque membro del gruppo LA sul proprio conto PM può essere coperto dalla liquidità disponibile sugli altri conti PM detenuti da tale membro del gruppo LA o sui conti PM detenuti da qualunque altro membro del gruppo LA presso la stessa, o qualunque altra, BCN LA.

3.   Per poter utilizzare la funzione LA, uno o più partecipanti a TARGET2 che soddisfa/no le condizioni di cui al paragrafo 1 deve/ono concludere un contratto LA con la [inserire nome BC] e, ove ammissibile, con l’altra/le altre BC dei sistemi componenti di TARGET2 ai quali gli altri membri del gruppo LA partecipano. Un partecipante a TARGET2 può concludere un solo contratto LA con riferimento ad uno specifico conto PM. Il contratto LA deve essere redatto in conformità del fac-simile di cui all’appendice VII.

4.   Ciascun gruppo LA designa un gestore del gruppo LA. Nel caso in cui il gruppo LA sia composto da un solo partecipante, questi agisce in qualità di gestore del gruppo LA. Il gestore del gruppo LA invia alla BCN gestore una richiesta scritta (contenente modelli di raccolta dei dati statici forniti da [inserire nome della BC]) con cui richiede di poter utilizzare la funzione LA, insieme al contratto LA concluso sulla base del fac-simile reso disponibile dalla BCN gestore. I restanti membri del gruppo LA presentano le proprie richieste scritte (contenenti modelli di raccolta dei dati statici forniti da [inserire nome della BC]) alle rispettive BCN LA. La BCN gestore può richiedere qualunque ulteriore informazione o documentazione aggiuntiva ritenuta utile per decidere sulla richiesta. Inoltre, la BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può richiedere che vengano inserite nel contratto LA ulteriori disposizioni che ritenga utili per assicurare il corretto e puntuale adempimento di qualunque obbligo attuale e/o futuro da parte di tutti i membri del gruppo LA nei confronti di qualunque BCN LA.

5.   La BCN gestore verifica se i richiedenti rispettano i requisiti necessari per costituire un gruppo LA e se il contratto LA è stato debitamente perfezionato. A tal scopo, la BCN gestore può coordinarsi con le altre BCN LA. La decisione della BCN gestore è comunicata per iscritto al gestore del gruppo LA entro un mese dalla ricezione, da parte della BCN gestore, della richiesta di cui al paragrafo 4, o, qualora la BCN gestore richieda informazioni ulteriori, entro un mese dalla ricezione di tali informazioni da parte della BCN gestore. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.

6.   I membri del gruppo LA hanno automaticamente accesso alla funzione ICC.

7.   Le informazioni e tutte le misure interattive di controllo nell’ambito di un gruppo LA sono disponibili attraverso l’ICM.

[Inserire se applicabile:

Articolo 25a

Pegno/realizzazione

1.   I diritti presenti e futuri della [inserire nome della BC] derivanti dal rapporto giuridico tra un membro del gruppo LA e la [inserire nome BC] e che sono garantiti da [inserire il termine applicabile: pegno/floating charge] ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, delle presenti Condizioni, comprendono i diritti della [inserire nome della BC] nei confronti di tale membro del gruppo LA derivanti dal contratto LA di cui entrambi sono parti.

2.   [Inserire se necessario in base alla legge applicabile: Fermo restando quanto previsto nel contratto LA, tale pegno non impedisce al partecipante di utilizzare il contante detenuto nel/i proprio/i conto/i PM nel corso della giornata operativa.]

3.   [Inserire se necessario in base alla legge applicabile: Clausola di destinazione: Il membro del gruppo LA destina il contante depositato sul proprio conto PM all’adempimento di tutti i suoi obblighi derivanti da [inserire il riferimento agli accordi che danno attuazione alle Condizioni armonizzate].]

[Se ammissibile e se richiesto in base alla legge applicabile:

Articolo 25b

Escussione del pegno

Al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, la [inserire nome della BC] ha il diritto incondizionato di realizzare il pegno senza alcun preavviso. [Inserire se ritenuto appropriato in base alla legge applicabile: in conformità di [inserire le disposizioni di legge nazionali che regolano l’escussione del pegno].]

[Se ammissibile e richiesto in base alla legge applicabile:

Articolo 25c

Escussione delle garanzie

Al verificarsi dell’evento che legittima l’escussione («Enforcement event»), la [inserire nome della BC] ha il diritto di realizzare le garanzie ai sensi dell’articolo 36.]

Articolo 26

Compensazione dei crediti ai sensi dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5

Al verificarsi di un evento che legittima l’escussione, ogni credito della [inserire nome della BC] nei confronti di un membro del gruppo LA diviene immediatamente esigibile ed è sottoposto all’articolo 36, paragrafi 4 e 5, delle presenti Condizioni.

TITOLO VI

REQUISITI DI SICUREZZA E ASPETTI DI CONTINGENCY

Articolo 27

Procedure di business continuity e di contingency

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici l’operatività della SSP, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte all’appendice IV.

Articolo 28

Requisiti di sicurezza

1.   I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall’accesso e dall’uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili esclusivamente per l’adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.

2.   I partecipanti informano la [inserire nome della BC] di qualunque evento che danneggia la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, ove opportuno, di incidenti che danneggiano la sicurezza dell’infrastruttra tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l’incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

3.   La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi in capo a tutti i partecipanti e/o a partecipanti che sono ritenuti problematici da parte della [inserire nome della BC].

TITOLO VII

MODULO DI INFORMAZIONE E CONTROLLO

Articolo 29

Uso dell’ICM

1.   L’ICM:

a)

consente ai partecipanti di accedere a informazioni riguardanti i propri conti e di gestire la liquidità;

b)

può essere utilizzato per disporre ordini di trasferimento di liquidità; e

c)

consente ai partecipanti di disporre pagamenti in backup (backup lump sum payments e backup contingency payments) nel caso di un guasto dell’infrastruttura di pagamento del partecipante.

2.   Ulteriori dettagli di natura tecnica sull’ICM sono contenuti nell’appendice I.

TITOLO VIII

INDENNIZZO, REGIME DI RESPONSABILITÀ E PROBATORIO

Articolo 30

Meccanismo d’indennizzo

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, un ordine di pagamento non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti diretti interessati, in conformità della speciale procedura prevista nell’appendice II.

Articolo 31

Regime di responsabilità

1.   Nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti sono tenuti ad osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.

2.   La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall’operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l’ammontare dell’operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.

3.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell’infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l’infrastruttura informatica della [inserire nome della BC]), programmi, dati, applicazioni o reti, se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l’infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l’avvio e la conclusione delle procedure di business continuity e di contingency di cui all’appendice IV).

4.   La [inserire nome della BC] non è responsabile:

a)

nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o

b)

se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).

5.   Nonostante quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri (9), i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.

6.   La [inserire nome della BC] e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.

7.   Nell’adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L’obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all’accuratezza nella selezione di tali terzi e nell’affidamento dell’incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BC fornitrici della SSP non sono considerate terzi.

Articolo 32

Regime probatorio

1.   Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i pagamenti e i messaggi relativi all’elaborazione dei pagamenti nell’ambito di TARGET2, quali le conferme di addebito o accredito, o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, sono effettuati per il tramite del fornitore dei servizi di rete.

2.   Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dal fornitore dei servizi di rete sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del fornitore dei servizi di rete è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3.   In caso di guasto della connessione di un partecipante al fornitore dei servizi di rete, il partecipante ricorre ai mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi di cui all’appendice IV. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.

4.   La [inserire nome della BC] tiene registrazioni complete degli ordini di pagamento immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di pagamento sono immessi e i pagamenti sono ricevuti.

5.   I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] (siano essi in forma cartacea, microfilm, microfiche, in forma elettronica o magnetica, in qualunque altra forma meccanicamente riproducibile o altro) sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

TITOLO IX

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E CHIUSURA DEI CONTI

Articolo 33

Durata e cessazione ordinaria della partecipazione

1.   Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34, la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è a tempo indeterminato.

2.   Un partecipante può recedere dal rapporto di partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore.

3.   La [inserire nome della BC] può recedere nei confronti di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa.

4.   A seguito della cessazione della partecipazione, gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 38 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.

5.   A seguito della cessazione della partecipazione i conti PM del partecipante interessato sono chiusi conformemente all’articolo 35.

Articolo 34

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1.   La partecipazione di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:

a)

l’apertura di procedure d’insolvenza; e/o

b)

la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4.

2.   La [inserire nome della BC] può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] se:

a)

si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

b)

il partecipante compie una grave violazione delle presenti Condizioni;

c)

il partecipante non adempie alcuno degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];

d)

il partecipante è escluso da, o cessa comunque di essere membro di un CUG di TARGET2; e/o

e)

si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

3.   Nell’esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell’evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c).

4.

a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione il partecipante interessato, le altre BC e gli altri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM.

b)

Nel caso in cui la [inserire il nome della BC] riceva comunicazione da un’altra BC della sospensione o della cessazione della partecipazione di un partecipante in un altro sistema componente di TARGET2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione i propri partecipanti mediante un messaggio di rete ICM.

c)

Una volta che tale messaggio di rete ICM sia stato ricevuto dai partecipanti, i medesimi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET2. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall’immissione di un ordine di pagamento a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di pagamento è stato immesso in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio di rete ICM.

5.   A seguito della cessazione della partecipazione di un partecipante, TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] non accetta nessun nuovo ordine di pagamento da parte di tale partecipante. Gli ordini di pagamento in lista d’attesa, quelli anticipati o nuovi ordini di pagamento a favore di tale partecipante sono rinviati al mittente.

6.   Se un partecipante è sospeso da TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], tutti i suoi pagamenti in entrata e in uscita sono accantonati ed immessi nella entry disposition solo dopo che i medesimi siano stati esplicitamente accettati dalla BC del partecipante sospeso.

Articolo 35

Chiusura dei conti PM

1.   I partecipanti possono chiudere i propri conti PM in qualunque momento, dando alla [inserire nome della BC] un preavviso di 14 giornate lavorative.

2.   Al momento della cessazione della partecipazione, ai sensi dell’articolo 33 o 34, la [inserire nome della BC] chiude i conti PM del partecipante interessato, dopo avere:

a)

regolato o rinviato al mittente tutti gli ordini di pagamento in lista d’attesa; e

b)

esercitato i propri diritti di pegno e compensazione di cui all’articolo 36.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti PM dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

1a.   [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un partecipante nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto PM sono ceduti in garanzia (a titolo fiduciario) alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all’accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sul conto PM del partecipante.]

1b.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti PM dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2.   [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri diritti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3.   [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto PM, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto PM il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante.]

4.   Al verificarsi di

a)

un evento di default previsto all'articolo 34, paragrafo 1; o

b)

qualunque altro evento di default o evento previsto all’articolo 34, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del partecipante a Target 2- [inserire BC/riferimento paese],

nonostante l’avvio di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura, o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo, tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un’approvazione preliminare da parte di un’autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l’importo maggiore corrisponde all’altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5.   La [inserire nome della BC] dà prontamente preavviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6.   La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

Articolo 37

Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sotto-conti

1.   La [inserire nome della BC] ha [inserire riferimento alla tecnica per la costituzione di garanzie secondo l’ordinamento giuridico applicabile] sul saldo del sotto-conto di un partecipante aperto per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un SA in conformità degli accordi conclusi tra il sistema ancillare e la rispettiva BC. Il suddetto saldo garantisce l’obbligazione, assunta dal partecipante ai sensi del successivo paragrafo 7, nei confronti della [inserire nome della BC].

2.   La [inserire nome della BC] blocca il saldo del sotto-conto del partecipante previa comunicazione del SA (attraverso un messaggio «start of cycle»). Tale blocco decade su specifica comunicazione del SA (attraverso un messaggio «end of cycle»).

3.   Con la conferma del blocco del saldo esistente sul sotto-conto del partecipante, la [inserire nome della BC] garantisce al SA il pagamento nei limiti del suddetto saldo. La garanzia è irrevocabile, incondizionata e pagabile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del SA, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.

4.   In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante, le istruzioni di pagamento del SA, volte alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del partecipante, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sotto-conto del partecipante.

5.   In caso di insolvenza del partecipante, l’istruzione di pagamento riferibile al SA volta alla quadratura dell’obbligazione di regolamento del partecipante, costituisce la prima richiesta ai fini dell’escussione della garanzia; l’addebito conseguente al pagamento disposto dal sotto-conto del partecipante (e accreditato sul conto tecnico del SA) è considerato quale corretto adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della [inserire nome della BC] e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest’ultima sul saldo del sotto-conto del partecipante.

6.   La garanzia cessa quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (attraverso un messaggio «end of cycle»).

7.   Il partecipante è obbligato a rimborsare alla [inserire nome della BC] qualunque pagamento effettuato da quest’ultima in dipendenza della ripetuta garanzia.

Articolo 38

Riservatezza

1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni di carattere personale o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, riferibili al partecipante o ai suoi clienti, salvo che il partecipante o il cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l’aggettivo relativo al nome del paese]].

2.   In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente a che la [inserire nome della BC] comunichi informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti il partecipante o sui suoi clienti, acquisite in occasione dell’attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ad altre BC o terzi coinvolti nell’operatività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l’efficiente funzionamento di TARGET2, ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e della Comunità, nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle loro funzioni pubbliche, e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.

3.   In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

4.   Le informazioni riguardanti l’attività di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi diano in outsourcing, deleghino o attribuiscano in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull’adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

5.   La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di pagamento, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Articolo 39

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro e questioni connesse

1.   I partecipanti si presumono a conoscenza di e devono rispettare tutti gli obblighi a loro carico, relativi alla legislazione sulla tutela dei dati personali, sulla prevenzione del riciclaggio di danaro e sul finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all’adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti PM. I partecipanti, prima di concludere il contratto con il fornitore dei servizi di rete, hanno l’onere di informarsi presso quest’ultimo sulle regole concernenti il recupero dei dati.

2.   La [inserire nome della BC] si intende autorizzata dai partecipanti ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 40

Comunicazioni

1.   Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni previste nelle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, telefax o con qualunque altro mezzo in forma scritta o mediante un messaggio autenticato attraverso il fornitore dei servizi di rete. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l’indirizzo SWIFT della BC]. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all’indirizzo, numero di fax ovvero al suo indirizzo SWIFT, così come comunicati di volta in volta dal partecipante alla [inserire nome della BC].

2.   Per comprovare l’avvenuto invio di una comunicazione, è sufficiente dimostrare che essa è stata consegnata al relativo indirizzo pertinente o che la busta contenente tale comunicazione è stata adeguatamente indirizzata e spedita.

3.   Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].

4.   I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati statici, di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 41

Rapporto contrattuale con il fornitore dei servizi di rete

1.   Ai fini delle presenti Condizioni, il fornitore dei servizi di rete è SWIFT. Ciascun partecipante deve concludere un accordo separato con SWIFT relativo ai servizi da quest’ultimo forniti in rapporto all’utilizzo di TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese]. Il rapporto giuridico che intercorre tra un partecipante e SWIFT è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni di SWIFT.

2.   Ciascun partecipante deve anche partecipare ai CUG di TARGET2, come indicato dalle BC fornitrici della SSP che agiscono in qualità di SWIFT service administrator per la SSP. L’ammissione di un partecipante in un CUG di TARGET2 e l’esclusione da esso ha effetto una volta che ne sia data comunicazione a SWIFT dallo SWIFT service administrator.

3.   I partecipanti devono conformarsi allo SWIFT Service Profile di TARGET2, reso disponibile dalla [inserire nome della BC].

4.   I servizi che SWIFT deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET2.

5.   La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni di SWIFT (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subcontraenti) quale fornitore dei servizi SWIFT, o per qualunque atto, errore od omissione dei fornitori di rete selezionati dai partecipanti per accedere alla rete SWIFT.

Articolo 42

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel partecipante a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti PM.

Articolo 43

Diritti dei terzi

1.   Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità e pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].

2.   Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 44

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell’adempimento

1.   Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] è soggetto alla legge [inserire l’aggettivo relativo al nome del paese].

2.   Fatta salva la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, qualunque controversia derivante da questioni connesse al rapporto di cui al paragrafo 1 rientra nella giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di [inserire la sede della BC].

3.   Il luogo dell’adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i partecipanti è [inserire la sede della BC].

Articolo 45

Scindibilità

L’invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l’applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 46

Entrata in vigore e cogenza

1.   Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].

2.   [Inserire se appropriato secondo il diritto nazionale applicabile: Con la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(3)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33 (GU L 394 del 31.12.2004, pag. 1).

(5)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

(7)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(8)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(9)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 25.

Appendice I

SPECIFICHE TECNICHE PER L’ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO

In aggiunta alle Condizioni armonizzate, le regole seguenti si applicano all’elaborazione degli ordini di pagamento:

1.   Requisiti tecnici per la partecipazione a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] relativi all’infrastruttura, alla rete e ai formati

1)

TARGET2 utilizza i servizi SWIFT per lo scambio di messaggi. Conseguentemente, ciascun partecipante necessita di una connessione al Secure IP Network di SWIFT. Il conto PM di ciascun partecipante è identificato da un codice SWIFT (SWIFT BIC) a 8 — o 11 — caratteri. Inoltre, ciascun partecipante deve superare una serie di test per dimostrare la propria competenza tecnica e operativa prima di poter partecipare a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese].

2)

Per l’immissione di ordini di pagamento e lo scambio di messaggi di pagamento nel PM, si utilizza il servizio SWIFTNet FIN Y-copy. A tal fine è istituito un gruppo ristretto di utenti SWIFT (SWIFT Closed User Group, CUG) dedicato a TARGET2. Gli ordini di pagamento nell’ambito di tale CUG di TARGET2 sono direttamente indirizzati al partecipante a TARGET2 destinatario, digitando il suo codice BIC nell’intestazione del messaggio SWIFTNet FIN.

3)

Per i servizi di informazione e controllo possono essere utilizzati i seguenti servizi SWIFTNet:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; e/o

c)

SWIFTNet Browse.

4)

La sicurezza dello scambio di messaggi tra i partecipanti si fonda esclusivamente sul servizio Public Key Infrastructure (PKI) di SWIFT. Informazioni sul servizio PKI sono disponibili nella documentazione fornita da SWIFT.

5)

Il servizio «bilateral relationship management» fornito dalla Relationship Management Application (RMA) di SWIFT è esclusivamente utilizzabile con il BIC centrale di destinazione della SSP e non per messaggi di pagamento tra partecipanti a TARGET2.

2.   Tipologie di messaggi di pagamento

1)

Sono elaborate le seguenti tipologie di messaggio SWIFTNet FIN/di sistema SWIFT:

Tipo di messaggio

Tipo di uso

Descrizione

MT 103

Obbligatorio

Pagamento per la clientela

MT 103+

Obbligatorio

Pagamento per la clientela (Straight Through Processing)

MT 202

Obbligatorio

Pagamento interbancario

MT 204

Facoltativo

Pagamento in addebito diretto

MT 011

Facoltativo

Notifica di avvenuta consegna

MT 012

Facoltativo

Notifica al mittente

MT 019

Obbligatorio

Notifica d’insuccesso

MT 900

Facoltativo

Conferma di addebito

MT 910

Facoltativo

Conferma di accredito

MT 940/950

Facoltativo

Estratto conto (al cliente)

MT 011, MT 012 e MT 019 sono messaggi di sistema SWIFT.

2)

All’atto della registrazione presso TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti diretti dichiarano quali tipi di messaggio facoltativo intendono utilizzare, ad eccezione dei messaggi MT 011 e MT 012 in relazione ai quali i partecipanti diretti decidono di volta in volta se riceverli o meno, con riguardo a specifici messaggi.

3)

I partecipanti devono rispettare la struttura del messaggio SWIFT e le specifiche dei campi come definite nella documentazione SWIFT e nelle restrizioni previste per TARGET2 come descritte nel capitolo 9.1.2.2 delle specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS), libro 1.

4)

Il contenuto dei campi è validato a livello di TARGET2-[inserire riferimento a paese/BC] in conformità dei requisiti dell’UDFS. I partecipanti possono concordare tra loro regole specifiche riguardanti il contenuto dei campi. Tuttavia, TARGET2-[inserire riferimento a paese/BC] non effettua controlli specifici sul rispetto di tali regole da parte dei partecipanti.

3.   Verifica di doppia immissione

1)

Tutti gli ordini di pagamento sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di rigettare gli ordini di pagamento immessi per errore più di una volta.

2)

Sono sottoposti a verifica i seguenti campi dei diversi tipi di messaggio SWIFT:

Descrizione

Parte del messaggio SWIFT

Campo

Mittente

Basic Header

Indirizzo LT

Tipo di messaggio

Application header

Tipo di messaggio

Destinatario

Application header

Indirizzo del destinatario

Numero di riferimento della transazione (TRN)

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:20

Riferimento correlato

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:21

Data di regolamento

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:32

Importo

Text block

:32

3)

Se tutti i campi descritti nel sottoparagrafo 2 relativi a un nuovo ordine di pagamento sono identici a quelli relativi a un ordine di pagamento precedentemente accettato, il nuovo ordine di pagamento è rinviato al mittente.

4.   Codici d’errore

Se un ordine di pagamento è rigettato, il partecipante disponente riceve una notifica d’insuccesso (MT 019) che indica il motivo del rigetto utilizzando codici d’errore. I codici d’errore sono definiti al capitolo 9.4.2 dell’UDFS.

5.   Orari predefiniti di regolamento

1)

Per gli ordini di pagamento che utilizzano l’Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato il codice «/FROTIME/».

2)

Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni:

a)

codice «/REJTIME/»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento è rinviato al mittente;

b)

codice «/TILTIME/»: se l’ordine di pagamento non può essere regolato entro l’orario indicato per l’addebito, l’ordine di pagamento non è rinviato al mittente ma posto nella relativa lista d’attesa.

Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell’orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso l’ICM.

3)

Se è utilizzato il codice «/CLSTIME/», il pagamento è trattato nello stesso modo in cui sono trattati gli ordini di pagamento di cui al sottoparagrafo 2, lettera b).

6.   Regolamento di ordini di pagamento nella entry disposition

1)

Sugli ordini di pagamento immessi nella entry disposition sono effettuati controlli di compensazione e, ove appropriato, controlli estesi di compensazione (termini entrambi come definiti nei paragrafi 2 e 3), al fine di consentire un rapido regolamento lordo di ordini di pagamento, con risparmio di liquidità.

2)

Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di pagamento, se all’inizio della lista d’attesa dei pagamenti molto urgenti o, in mancanza, dei pagamenti urgenti, sono presenti ordini di pagamento immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l’ordine di pagamento dell’ordinante (di seguito «ordini di pagamento in compensazione»). Se un ordine di pagamento in compensazione non offre fondi sufficienti per l’ordine di pagamento del corrispondente ordinante nella entry disposition, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto PM dell’ordinante.

3)

Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la [inserire nome della BC] può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di pagamento, se in una qualsiasi delle liste d’attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d’attesa. Tuttavia, se nella lista d’attesa del beneficiario sono presenti ordini di pagamento con priorità maggiore diretti ad altri partecipanti a TARGET2, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell’ordine di pagamento in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.

7.   Regolamento degli ordini di pagamento in lista d’attesa

1)

Il trattamento degli ordini di pagamento inseriti nelle liste d’attesa dipende dalla classe di priorità ad essi assegnata dal partecipante disponente.

2)

Gli ordini di pagamento nelle liste d’attesa degli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti sono regolati utilizzando i controlli di compensazione descritti al paragrafo 6, iniziando con l’ordine di pagamento che si trova all’inizio della lista nei casi in cui vi sia un incremento di liquidità ovvero un intervento a livello di lista d’attesa (modifica relativa alla posizione nella lista, all’orario di regolamento o alla priorità, ovvero revoca dell’ordine di pagamento).

3)

Gli ordini di pagamento presenti nella lista d’attesa degli ordini di pagamento ordinari sono regolati su base continua includendo tutti gli ordini di pagamento molto urgenti e urgenti che non sono stati ancora regolati. Sono utilizzati diversi meccanismi di ottimizzazione (algoritmi). Se un algoritmo ha successo, gli ordini di pagamento inclusi saranno regolati; se l’algoritmo fallisce, gli ordini di pagamento inclusi rimangono nella lista d’attesa. Tre algoritmi (da 1 a 3) sono applicati per compensare i flussi di pagamento. Mediante l’algoritmo 4, si rende disponibile la procedura di regolamento 5 (come definita al capitolo 2.8.1 dell’UDFS) per regolare istruzioni di pagamento dei sistemi ancillari. Per ottimizzare il regolamento di operazioni molto urgenti dei sistemi ancillari sui sotto-conti dei partecipanti, è utilizzato un algoritmo speciale (algoritmo 5).

a)

Secondo l’algoritmo 1 («tutto o niente») la [inserire nome della BC], per ciascuna relazione tra partecipanti con riferimento alla quale è stato fissato un limite bilaterale, nonché per la somma complessiva di relazioni per le quali è stato fissato un limite multilaterale:

i)

provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del conto PM di ciascun partecipante a TARGET2 determinando se l’aggregato di tutti gli ordini di pagamento in entrata e in uscita presenti nella lista d’attesa è negativo o positivo e, se negativo, controlla se esso ecceda la liquidità disponibile del singolo partecipante (la posizione di liquidità complessiva costituisce la «posizione totale di liquidità»); e

ii)

verifica se i limiti e le riserve fissati da ciascun partecipante a TARGET2 con riferimento a ciascuno dei conti PM interessati sono rispettati.

Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei conti PM interessati, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte regolano tutti i pagamenti simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati.

b)

Secondo l’algoritmo 2 («parziale») la [inserire nome della BC] provvede:

i)

a calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto PM pertinente, con le modalità di cui all’algoritmo 1; e

ii)

se la posizione di liquidità totale di uno o più conti PM pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto PM pertinente è positiva.

Successivamente, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente sui conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati, tutti i pagamenti rimanenti (esclusi gli ordini di pagamento stralciati).

Nell’effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la [inserire nome della BC] inizia dal conto PM del partecipante a TARGET2 la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall’ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d’attesa degli ordini di pagamento con più bassa priorità. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della [inserire nome della BC].

c)

Secondo l’algoritmo 3 («multiplo») la [inserire nome della BC]:

i)

compara coppie di conti PM di partecipanti a TARGET2, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d’attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti PM dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti PM che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e la/le BC interessata/e scrittura/no tali pagamenti simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2; e

ii)

se la liquidità relativa a una coppia di conti PM come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, la/le BC coinvolta/e regola/no i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti PM dei due partecipanti a TARGET2.

Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la [inserire nome della BC] controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto PM di un partecipante e i conti PM di altri partecipanti a TARGET2 nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei sottoparagrafi da i) a ii) si applica mutatis mutandis.

d)

Secondo l’algoritmo 4 («parziale più regolamento dei sistemi ancillari»), la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 2, ma senza stralciare gli ordini di pagamento relativi al regolamento di sistemi ancillari (che regolano su base simultanea multilaterale).

e)

Secondo l’algoritmo 5 («regolamento dei sistemi ancillari via sotto-conti»), la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l’algoritmo 1, salvo che la [inserire nome della BC] avvii l’algoritmo 5 attraverso l’interfaccia dei sistemi ancillari (Ancillary System Interface) e verifichi solamente la disponibilità di fondi sufficienti sui sotto-conti dei partecipanti. Inoltre, non si tiene conto dei limiti e delle riserve. L’algoritmo 5 opera anche durante la fase di regolamento notturna.

4)

Gli ordini di pagamento immessi nella entry disposition dopo l’avvio di uno qualunque degli algoritmi da 1 a 4 possono comunque essere regolati immediatamente nella entry disposition se le posizioni e i limiti dei conti PM dei partecipanti a TARGET2 interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini di pagamento sia con il regolamento degli ordini di pagamento nella procedura di ottimizzazione in corso. Tuttavia, due algoritmi non possono operare simultaneamente.

5)

Durante l’elaborazione diurna gli algoritmi operano in ordine sequenziale. Ove non sia in corso il regolamento simultaneo multilaterale di un sistema ancillare, la sequenza è la seguente:

a)

algoritmo 1;

b)

se l’algoritmo 1 fallisce, algoritmo 2;

c)

se l’algoritmo 2 fallisce, algoritmo 3, ovvero se l’algoritmo 2 ha successo, ripetizione dell’algoritmo 1.

Quando è in corso il regolamento simultaneo multilaterale («procedura 5») relativo a un sistema ancillare, opera l’algoritmo 4.

6)

Gli algoritmi operano in maniera flessibile grazie alla fissazione di un lasso temporale predefinito tra l’esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l’operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.

7)

Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificato l’ordine di priorità nella lista d’attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare l’ordine di priorità di un ordine di pagamento restano in sospeso fino al completamento dell’algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell’algoritmo l’ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l’ordine di priorità è rigettata. Se l’ordine di pagamento non è regolato, le richieste dei partecipanti sono immediatamente prese in considerazione.

8.   Uso dell’ICM

1)

L’ICM può essere utilizzato per ottenere informazioni e gestire liquidità. Il Secure IP Network (SIPN) di SWIFT costituisce la sottostante rete tecnica di comunicazione per lo scambio d’informazioni e l’attivazione delle misure di controllo.

2)

Fatta eccezione per gli ordini di pagamento anticipati e per le informazioni relative ai dati statici, l’ICM consente la consultazione dei soli dati relativi alla giornata lavorativa in corso. Le finestre di dialogo sono predisposte solo in lingua inglese.

3)

Le informazioni sono fornite nella modalità «pull», sono in altre parole rilasciate su richiesta del singolo partecipante.

4)

L’ICM è utilizzabile secondo le seguenti modalità.

a)

Modalità applicazione-applicazione (A2A)

Nella A2A, le informazioni e i messaggi sono trasferiti tra il PM e l’applicazione interna del partecipante. Il partecipante pertanto deve assicurare la disponibilità di un’applicazione appropriata da utilizzare per lo scambio di messaggi XML (richieste e risposte) con l’ICM attraverso un’interfaccia standardizzata. Ulteriori dettagli sono contenuti nel manuale per gli utenti dell’ICM e nel libro 4 dell’UDFS.

b)

Modalità utente-applicazione (U2A)

La modalità U2A permette una comunicazione diretta tra un partecipante e l’ICM. Le informazioni sono esposte in un browser operante su un sistema PC (SWIFT Alliance WebStation). Per l’accesso in modalità U2A attraverso la SWIFT Alliance WebStation l’infrastruttura IT deve essere in grado di gestire cookies e JavaScript. Ulteriori dettagli sono descritti nel manuale gli utenti dell’ICM.

5)

Ciascun partecipante deve avere almeno una SWIFT Alliance WebStation per accedere all’ICM in modalità U2A.

6)

I diritti d’accesso all’ICM sono concessi mediante l’utilizzo del «Role Based Access Control» di SWIFT. Il servizio «Non Repudiation of emission» di SWIFT (NRE), che può essere utilizzato dai partecipanti, permette al destinatario di un messaggio XML di provare che tale messaggio non è stato alterato.

7)

Se un partecipante ha problemi tecnici e non è in grado di immettere alcun ordine di pagamento, esso può generare messaggi preformattati di pagamenti in back up (back up lump sum payment e back up contingency payment) utilizzando l’ICM. La [inserire nome della BC] mette a disposizione tale funzionalità su richiesta del partecipante.

8)

I partecipanti possono usare l’ICM anche per trasferire liquidità:

a)

[inserire se applicabile] da uno dei propri conti PM a un conto esterno al PM;

b)

tra un conto PM e i sotto-conti del partecipante; e

c)

da un conto PM al conto «mirror» gestito dal sistema ancillare.

9.   UDSF e manuale per gli utenti dell’ICM

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti dell’ICM, come di volta in volta modificati e pubblicati in inglese sul sito Internet di [inserire nome della BC] e su quello della BCE.

Appendice II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET2

1.   Principi generali

a)

In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2, i partecipanti diretti possono presentare richieste d’indennizzo conformemente al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 definito nella presente appendice.

b)

Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d’indennizzo di TARGET2 non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET2 dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.

c)

L’indennizzo di cui al meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce l’unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET2. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L’accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET2 costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di pagamento per i quali il partecipante accetta l’indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d’indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di pagamento o pagamento, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d’indennizzo di TARGET2.

d)

La formulazione di un’offerta d’indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

2.   Condizioni per le offerte d’indennizzo

a)

Un ordinante può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa e d’interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET2:

i)

un ordine di pagamento non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato; o

ii)

durante il periodo di migrazione un ordinante possa dimostrare che intendeva immettere un ordine di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ma non è stato in grado di farlo a causa dello stato di «stop sending» in cui si trovava un sistema nazionale RTGS non ancora migrato in TARGET2.

b)

Un beneficiario può richiedere il pagamento di una commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2, non ha ricevuto un pagamento che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

trattandosi di un partecipante ammesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: il beneficiario del pagamento sia ricorso ad un’operazione di rifinanziamento marginale a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2; e/o

ii)

in ogni caso: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3.   Calcolo dell’indennizzo

a)

Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un ordinante:

i)

la commissione amministrativa è di 50,00 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun beneficiario;

ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull’importo dell’ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 e per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell’effettiva immissione dell’ordine di pagamento ovvero dell’immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), punto ii), e la data nella quale l’ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. I ricavi eventualmente conseguiti con il deposito presso l’Eurosistema dei fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall’importo dell’indennizzo; e

iii)

nessun interesse compensativo è corrisposto se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di pagamento non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.

b)

Per quanto riguarda l’offerta d’indennizzo a favore di un beneficiario:

i)

la commissione amministrativa è di 50,00 EUR per il primo ordine di pagamento non regolato, di 25,00 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di pagamento non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;

ii)

per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l’interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull’ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET2.

4.   Norme procedurali

a)

Le richieste d’indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l’indirizzo Internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d’indennizzo.

b)

I moduli per la richiesta d’indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET2. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.

c)

La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET2.

d)

La [inserire nome della BC] comunica l’esito dell’esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un’offerta d’indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo pagamento o ordine di pagamento cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell’offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d’accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito Internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo Internet della BC]). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l’offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.

e)

La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell’indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell’indennizzo. Al pagamento dell’indennizzo non si applicano interessi.

Appendice III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET2

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo], [data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l’ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del partecipante] (di seguito «partecipante») nel [nome del sistema componente TARGET2] (di seguito «sistema»).

Le valutazioni qui espresse sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge quali risultano vigenti in [giurisdizione] alla data del presente parere. Ai fini del presente parere non abbiamo condotto alcuna verifica con riferimento alle previsioni di altri ordinamenti e non formuliamo al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante, nell’immettere ordini di pagamento e nel ricevere pagamenti, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell’ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

1)

una copia autenticata del [specificare il documento pertinente relativo/i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;

2)

[qualora applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [qualora applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];

3)

[nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l’autorizzazione del partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in [giurisdizione];

4)

[qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare la documentazione del sistema, come di seguito definita; e

5)

[specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del partecipante»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

1)

il/le [inserire il riferimento alle disposizioni che danno attuazione alle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2] per il sistema, emanato/emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2)

[…].

Le norme e il […] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, «documentazione»).

II.   PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere abbiamo assunto, in relazione alla documentazione, che:

1)

i documenti del sistema che ci sono stati forniti sono originali o copie conformi all’originale;

2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi da essi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo la legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dalla quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

i documenti del partecipante rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse; e

4)

i documenti del partecipante sono vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi è stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III.   PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

A.

Il partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l’ordinamento [giurisdizione].

B.

Il partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.

C.

L’esercizio e l’adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituirà in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamentare di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.

D.

Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all’adozione, alla validità o all’efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all’esercizio o all’adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.

E.

Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il contenuto del presente parere non può essere divulgato a persone diverse dai destinatari suddetti e ai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, ad eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET2 non rientranti nel SEE

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[luogo], [data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante] (di seguito «partecipante»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione ove il partecipante è insediato; di seguito «giurisdizione»], secondo l’ordinamento della [giurisdizione], ai fini della partecipazione del partecipante in un sistema componente TARGET2 (di seguito «sistema»). I riferimenti qui effettuati al diritto di [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni normative applicabili di [giurisdizione]. Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti di sistema, come in seguito definiti.

Le valutazioni espresse nel presente parere sono state formulate avuto riguardo alle disposizioni della legge di [giurisdizione] quali risultano in vigore alla data del presente parere. Non abbiamo posto a fondamento del presente parere alcuna verifica relativa a previsioni di altri ordinamenti e non esprimiamo alcun parere al riguardo, né il contenuto del presente parere comporta valutazioni siffatte. Abbiamo presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1.   DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare.

1)

Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET2] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e

2)

ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i […] sono di seguito denominati «documenti del sistema».

2.   PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere abbiamo assunto, in relazione ai documenti del sistema, che:

1)

i documenti del sistema rientrano nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sono stati validamente autorizzati, adottati o eseguiti e, laddove necessario, forniti dalle stesse;

2)

le previsioni dei documenti del sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti sono validi e giuridicamente vincolanti secondo l’ordinamento di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la stessa legge di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile ai documenti del sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];

3)

i partecipanti al sistema attraverso i quali gli ordini di pagamento sono inviati o i pagamenti sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, sono autorizzati ad erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate; e

4)

i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile sono conformi agli originali.

3.   PARERE

In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1.   Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2.   Questioni generali sull’insolvenza

3.2.a.   Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione) — che, ai fini del presente parere, comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione] — alle quali il partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b.   Accordi in tema d’insolvenza

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all’interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d’insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3.   Efficacia dei documenti del sistema

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a.   Trattamento degli ordini di pagamento

Le disposizioni delle norme relative al trattamento degli ordini di pagamento [elenco delle sezioni] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di pagamento trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini immessi dal partecipante nel sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la sezione delle norme]) è valida, vincolante ed efficace secondo l’ordinamento [giurisdizione].

3.3.b.   Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni

L’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull’autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai partecipanti, necessari per la partecipazione al sistema (per esempio fornitore dei servizi di rete).]

3.3.c.   Tutele al verificarsi di eventi di default

[Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l’immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l’utilizzo dei depositi del partecipante, l’escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l’ordinamento [giurisdizione].]

3.3.d.   Sospensione e cessazione

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del partecipante a seguito dell’apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.e.   Penali

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme relative alle penali applicate a un partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.f.   Cessione di diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.g.   Scelta della legge applicabile e giurisdizione

Le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla legge applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.4.   Pagamenti preferenziali annullabili

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell’apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante possano essere revocati, nell’ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di pagamento immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui [elenco delle sezioni] delle norme che stabiliscono definitività e l’irrevocabilità degli ordini di pagamento saranno valide ed efficaci e che un ordine di pagamento immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità di [elenco delle sezioni] delle norme non può essere revocato, nell’ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, come preferenziale, o come negozio annullabile o altrimenti secondo il diritto di [giurisdizione].

3.5.   Sequestro

Qualora un creditore del partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l’analisi e la discussione].

3.6.   Garanzie [ove applicabile]

3.6.a.   Cessione di diritti o attività in deposito ai fini di garanzia, pegno, operazione pronti contro termine e/o fideiussione

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e l’efficacia di un pegno o di un’operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo il diritto di [giurisdizione]. Nel caso in cui sia richiesta una fideiussione da parte di un’altra persona giuridica perché il partecipante possa aderire al sistema, tale fideiussione sarà vincolante per il fideiussore e pienamente efficace nei suoi confronti, senza alcuna limitazione in relazione all’ammontare della fideiussione, qualunque sia la situazione del partecipante.

3.6.b.   Priorità dell’interesse dei cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto

Nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal partecipante a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c.   Titolo di escussione della garanzia

Anche nell’ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignoratizi o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del partecipante attraverso l’azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d.   Requisiti di forma e registrazione

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l’esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un’autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione].

3.7.   Succursali [nella misura in cui sia applicabile]

3.7.a.   Il parere si applica all’attività mediante succursali

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] alle situazioni in cui il partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all’esterno di [giurisdizione].

3.7.b.   Conformità al diritto

Né l’esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l’immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c.   Autorizzazioni necessarie

Né l’esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né la presentazione, trasmissione o ricezione di ordini di pagamento da parte di una succursale del partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [partecipante]. Nessuno può fare affidamento su questo parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, fatta eccezione per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità regolamentari] di [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Appendice IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY

1.   Disposizioni generali

a)

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, o i sistemi ancillari, nel caso in cui uno o più componenti della SSP o la rete di telecomunicazione siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguardi un partecipante o un sistema ancillare.

b)

Nella presente appendice, tutti i riferimenti ad orari specifici devono intendersi riferiti all’ora della BCE, cioè all’ora locale presso la sede della BCE.

2.   Procedure di business continuity e di contingency

a)

Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria e/o vi sia un guasto della SSP o della rete di telecomunicazione tali da incidere sulla normale operatività di TARGET2, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.

b)

Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET2 sono le seguenti:

i)

trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo;

ii)

modifica degli orari di operatività della SSP; e

iii)

avvio dell’elaborazione in contingency per i pagamenti critici o molto critici, come rispettivamente definiti nel paragrafo 6, lettera c) e d).

c)

La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare per regolare gli ordini di pagamento.

3.   Comunicazione di incidente

a)

Le informazioni riguardanti un guasto della SSP e/o un evento esterno di natura straordinaria sono comunicate ai partecipanti attraverso canali di comunicazione domestici, l’ICM e il T2IS. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:

i)

descrizione dell’evento;

ii)

ritardo previsto nell’elaborazione (se noto);

iii)

informazioni sulle misure già adottate; e

iv)

consigli ai partecipanti.

b)

Inoltre, la [inserire nome della BC] può rendere noti ai partecipanti altri eventi, in atto o previsti, capaci di incidere sulla normale operatività di TARGET2.

4.   Trasferimento dell’operatività della SSP su un sito alternativo

a)

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi di cui al paragrafo 2, lettera a), l’operatività della SSP potrebbe essere trasferita su un sito alternativo, nell’ambito della stessa o di un’altra regione.

b)

Nel caso in cui l’operatività della SSP sia trasferita in un’altra regione, i partecipanti faranno tutto quanto nelle loro possibilità per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l’evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.

5.   Modifica degli orari di operatività

a)

L’elaborazione diurna di TARGET2 può essere estesa o l’apertura di una nuova giornata lavorativa può essere ritardata. Durante il periodo di estensione dell’operatività di TARGET2, gli ordini di pagamento sono elaborati in conformità di [inserire il riferimento alle disposizioni attuative delle Condizioni armonizzate], fatte salve le modifiche contenute nella presente appendice.

b)

L’elaborazione diurna può essere estesa e l’orario di chiusura può essere conseguentemente posticipato, se un guasto della SSP si è verificato nel corso della giornata ma è stato riparato prima delle ore 18:00. Tale posticipo dell’orario di chiusura in circostanze normali non eccede le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile. Se il posticipo è annunciato prima delle ore 16:50, rimane valido il periodo minimo di un’ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento per conto della clientela e per quelli interbancari. Una volta che tale posticipo è stato annunciato non può più essere revocato.

c)

L’orario di chiusura è posticipato nei casi in cui il guasto alla SSP si sia verificato prima delle ore 18:00 e non sia stato riparato entro le ore 18:00. La [inserire nome della BC] comunica immediatamente ai partecipanti il posticipo dell’orario di chiusura.

d)

Non appena il guasto alla SSP è stato riparato, si procede nel modo seguente:

i)

la [inserire nome della BC] cerca di regolare tutti i pagamenti in lista d’attesa entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi (nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00);

ii)

i saldi finali dei partecipanti sono determinati entro un’ora; tale termine è ridotto a 30 minuti nel caso in cui un guasto alla SSP si verifichi alle ore 17:30 o più tardi, nei casi di guasto della SSP in atto alle ore 18:00;

iii)

al cut-off time per i pagamenti interbancari, prendono avvio le procedure di fine giornata, incluso il ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema.

e)

I sistemi ancillari che richiedono liquidità a inizio mattina devono avere predisposto i mezzi atti a far fronte ai casi in cui l’elaborazione diurna non possa iniziare a tempo debito a causa di un guasto della SSP avvenuto nella giornata precedente.

6.   Elaborazione in contingency

a)

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento nella Contingency Module della SSP. In tali casi, ai partecipanti è offerto solo un livello minimo di servizi. La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell’avvio dell’elaborazione in contingency utilizzando qualunque mezzo di comunicazione disponibile.

b)

Nell’elaborazione in contingency, gli ordini di pagamento sono elaborati manualmente dalla [inserire nome della BC].

c)

I seguenti pagamenti sono considerati «molto critici» e la [inserire nome della BC] fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency:

i)

pagamenti connessi alla CLS Bank International;

ii)

regolamento di fine giornata di EURO1; e

iii)

richieste di margini delle controparti centrali.

d)

I seguenti tipi di pagamento sono considerati «critici» e la [inserire il nome della BC] può decidere di effettuarne l’elaborazione in contingency:

i)

pagamenti relativi al regolamento in tempo reale di sistemi interfacciali di regolamento titoli; e

ii)

pagamenti ulteriori, se necessario per evitare il rischio sistemico.

e)

L’immissione di ordini di pagamento da parte di partecipanti per l’elaborazione in contingency e il rilascio di informazioni ai beneficiari sono effettuati attraverso i [indicare i mezzi di comunicazione]. Le informazioni relative ai saldi di conto e le scritturazioni di addebito e di accredito possono essere ottenute mediante la [inserire nome della BC].

f)

Gli ordini di pagamento che sono già stati immessi in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese], ma che sono in lista d’attesa, possono anch’essi essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] tenta di evitare la doppia elaborazione degli ordini di pagamento, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.

g)

Per l’elaborazione in contingency degli ordini di pagamento, i partecipanti prestano ulteriori garanzie. Durante l’elaborazione in contingency, i pagamenti in contingency in entrata possono essere utilizzati per finanziare pagamenti in contingency in uscita. Ai fini dell’elaborazione in contingency, la [inserire nome della BC] può non tenere conto della liquidità disponibile dei partecipanti.

7.   Guasti connessi ai partecipanti o ai sistemi ancillari

a)

Nel caso in cui un partecipante abbia un problema che gli impedisca di regolare pagamenti in TARGET2, sarà sua responsabilità risolvere il problema. In particolare, il partecipante può adottare misure interne o la funzionalità ICM, effettuare in backup pagamenti a forfait e di contingency (back up lump sum payments e back up contingency payments) (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Se un partecipante decide di utilizzare la funzionalità ICM per effettuare pagamenti in backup a forfait, la [inserire nome della BC], su richiesta del partecipante, attiva tale funzionalità attraverso l’ICM. Se il partecipante lo richiede, la [inserire nome della BC] trasmette un messaggio di rete ICM per informare altri partecipanti del fatto che il partecipante stesso si avvale di pagamenti backup a forfait. Il partecipante è tenuto all’invio in backup di pagamenti a forfait (back up lump sum payments) esclusivamente in favore di quei partecipanti con i quali ha bilateralmente concordato l’impiego di tale forma di pagamento nonché ad ogni adempimento ulteriore in relazione a tali pagamenti.

c)

Se le misure di cui alla lettera a) sono esaurite o insufficienti, il partecipante può richiedere l’assistenza dalla [inserire nome della BC].

d)

Nel caso di guasto relativo a un sistema ancillare, quest’ultimo sarà responsabile della riparazione del guasto. Se il sistema ancillare lo richiede, la [inserire nome della BC] può decidere di agire per conto del sistema stesso. La [inserire nome della BC] decide a propria discrezione quale assistenza dare al sistema ancillare, anche durante le operazioni notturne dello stesso. Possono essere adottate le seguenti misure di contingency:

i)

il sistema ancillare avvia pagamenti «puri» (vale a dire non correlati alla transazione sottostante) attraverso la Participant Interface;

ii)

la [inserire nome della BC] genera e/o elabora istruzioni/file XML per conto del sistema ancillare; e/o

iii)

la [inserire nome della BC] effettua pagamenti «puri» per conto del sistema ancillare.

e)

Il dettaglio delle procedure di contingency relative ai sistemi ancillari è contenuto negli accordi bilaterali tra la [inserire nome della BC] e il sistema ancillare interessato.

8.   Altre disposizioni

a)

Nel caso in cui taluni dati non siano disponibili a causa del verificarsi di uno degli eventi di cui al paragrafo 3, lettera a), la [inserire nome della BC] è autorizzata a iniziare o proseguire l’elaborazione di ordini di pagamento e/o a gestire TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] sulla base degli ultimi dati disponibili, come determinati dalla [inserire nome della BC]. Se la [inserire nome della BC] lo richiede, i partecipanti e i sistemi ancillari devono reimmettere i propri messaggi FileAct/Interact o intraprendere qualunque altra iniziativa ritenuta appropriata dalla [inserire nome della BC].

b)

In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC] alcune o tutte le funzioni tecniche di quest’ultima relative a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell’Eurosistema.

c)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.

Appendice V

GIORNATA OPERATIVA

1.

TARGET2 è operativo tutti i giorni di calendario, ad eccezione dei sabati e delle domeniche e dei giorni di Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (secondo il calendario in vigore presso la sede della BCE), 1o maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.

2.

L’orario di riferimento per il sistema è l’ora della Banca centrale europea, vale a dire l’ora del luogo in cui ha sede la BCE.

3.

La giornata lavorativa in corso si apre la sera della giornata lavorativa precedente e segue il seguente schema:

Ora

Descrizione

6.45-7.00

Attività propedeutiche all’operatività diurna (1)

7.00-18.00

Elaborazione diurna

17.00

Cut-off time per i pagamenti per conto della clientela (vale a dire pagamenti disposti da e/o a favore di un soggetto che non è un partecipante diretto o indiretto, così come identificati nel sistema mediante l’utilizzo di un messaggio MT 103 o MT 103+)

18.00

Cut-off time per i pagamenti interbancari (vale a dire pagamenti diversi dai pagamenti per conto della clientela)

18.00-18.45 (2)

Elaborazione di fine giornata

18.15 (2)

Cut-off time generale per il ricorso a operazioni su iniziativa delle controparti

(subito dopo) 18.30 (3)

Momento a partire dal quale i dati per l’aggiornamento dei sistemi di contabilità sono a disposizione delle BC

18.45-19.30 (3)

Elaborazione di avvio giornata (nuova giornata lavorativa)

19.00 (3) -19.30 (2)

Fornitura di liquidità sui conti PM

19.30 (3)

Messaggio di «avvio della procedura» e regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità dai conti PM al/i sotto-conto/i/conto «mirror» (regolamento correlato ai sistemi ancillari)

19.30 (3) -22.00

Esecuzione di ulteriori trasferimenti di liquidità attraverso l’ICM prima che il sistema ancillare invii il messaggio di «inizio ciclo»; regolamento di operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari, come previsto nell’allegato IV)

22.00-1.00

Periodo di manutenzione tecnica

1.00-6.45

Procedura di regolamento delle operazioni notturne dei sistemi ancillari (solo per la procedura 6 di regolamento dei sistemi ancillari)

4.

L’ICM è disponibile per trasferimenti di liquidità dalle 19.30 (4) fino alle 18.00 del giorno successivo, eccetto durante il periodo di manutenzione tecnica compreso tra le 22.00 e l’1.00.

5.

Gli orari di operatività possono essere modificati nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità di quanto stabilito nel paragrafo 5 dell’appendice IV.


(1)  Per operatività diurna si intende l’elaborazione diurna e quella di fine giornata.

(2)  Si conclude 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

(3)  Ha Inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

(4)  Ha Inizio 15 minuti dopo, nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO E FATTURAZIONE

Tariffe per i partecipanti diretti

1.

Il canone mensile per l'elaborazione degli ordini di pagamento in TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] per i partecipanti diretti, a seconda dell'opzione scelta, è:

a)

100,00 EUR per conto PM più una tariffa base di 0,80 EUR per operazione (scritturazione di addebito); o

b)

1 250,00 EUR per conto PM più una tariffa per operazione (scritturazione di addebito) determinata come segue, in funzione del volume mensile delle operazioni (numero di voci elaborate):

Fascia

Da

A

Tariffa

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Oltre 100 000

0,125 EUR

I trasferimenti di liquidità tra il conto PM di un partecipante e i suoi sotto-conti non sono soggetti a tariffazione.

2.

Il canone mensile per il multi-addressee access è di 80,00 EUR per ciascun indirizzo BIC a 8 cifre diverso dal codice BIC del conto del partecipante diretto.

3.

Si applica un canone aggiuntivo mensile di 30,00 EUR per conto, per i partecipanti diretti che non vogliono che il codice BIC del proprio conto sia pubblicato nella directory di TARGET2.

4.

La tariffa per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un partecipante indiretto da parte di un partecipante diretto, è di 20,00 EUR.

5.

La tariffa per ciascuna registrazione nella directory di TARGET2 di un titolare di un addressable BIC, incluse le succursali di partecipanti diretti e indiretti, è di 5,00 EUR.

Tariffe per la funzione di consolidamento della liquidità

6.

Per la funzione ICC, il canone mensile è di 100,00 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo.

7.

Per la funzione LA, il canone mensile è di 200,00 EUR per ciascun conto incluso nel gruppo LA. Qualora il gruppo LA utilizzi la funzione ICC, i conti non inclusi nella funzione LA corrispondono il canone mensile ICC di 100,00 EUR per conto.

8.

Per entrambe le funzioni LA e ICC, la struttura decrescente delle tariffe per operazione stabilita nella tavola di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica a tutti i pagamenti effettuati dai partecipanti al gruppo, come se tali pagamenti fossero inviati dal conto di un partecipante.

9.

Il canone mensile di 1 250,00 EUR di cui al paragrafo 1, lettera b), è corrisposto dal gestore del rispettivo gruppo, e il canone mensile di 100,00 EUR di cui al paragrafo 1, lettera a), è corrisposto da tutti gli altri membri del gruppo. Se un gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo LA è anche il gestore del gruppo ICC, il canone mensile di 1 250,00 EUR è corrisposto solo una volta. Se il gruppo LA fa parte di un gruppo ICC e il gestore del gruppo ICC è diverso dal gestore del gruppo LA, il gestore del gruppo ICC corrisponde un canone mensile aggiuntivo di 1 250,00 EUR. In tali casi, la fattura per l'ammontare complessivo delle tariffe per tutti i conti del gruppo ICC (inclusi i conti del gruppo LA) è inviata al gestore del gruppo ICC.

Fatturazione

10.

Nel caso di partecipanti diretti, si applicano le seguenti regole di fatturazione. Il partecipante diretto (il gestore del gruppo LA o del gruppo ICC nel caso di utilizzo delle funzioni LA o ICC) riceve la fattura relativa al mese precedente che riporta le tariffe che devono essere corrisposte, non oltre la quinta giornata lavorativa del mese successivo. Il pagamento è effettuato non oltre la decima giornata lavorativa del mese suddetto, sul conto specificato dalla [inserire nome della BC] ed è addebitato sul conto PM del partecipante.

Appendice VII

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA — VARIANTE A

Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di più di un ente creditizio

Fra, da un lato:

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di [.................................................],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di [.................................................],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC] rappresentato da [................................................................], in qualità di [.................................................],

(di seguito «membri del gruppo LA»),

e dall’altro,

[inserire il nome della BCN LA],

[inserire il nome della BCN LA],

[inserire il nome della BCN LA],

(di seguito «BCN LA»),

(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati «parti»),

considerando quanto segue:

(1)

TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (1).

(2)

I partecipanti a uno o più sistemi componenti di TARGET2 possono, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente nei conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.

(3)

L’aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile sui loro rispettivi conti PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM summenzionati. La posizione debitoria risultante su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile sui conti PM degli altri membri del gruppo LA.

(4)

Tale meccanismo non comporta in alcun modo l’unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti esclusivamente dai loro rispettivi titolari.

(5)

Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità nell’ambito di un gruppo di enti creditizi.

(6)

Questo meccanismo migliora l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.

(7)

[partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono rispettivamente connessi a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono vincolati dai [inserire il riferimento agli accordi di applicazione delle Condizioni armonizzate] del [inserire le relative date],

pertanto le parti concordano quanto segue:

Articolo 1

Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2

Interesse comune dei membri del gruppo LA e delle BCN LA

1.   I membri del gruppo LA dichiarano e riconoscono espressamente che il perfezionamento del presente contratto risponde ai loro comuni interessi economici, societari e finanziari giacché gli ordini di pagamento di tutti i membri del gruppo LA possono essere regolati nei loro rispettivi sistemi componenti di TARGET2 fino a un ammontare corrispondente alla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, impiegando in tal modo la liquidità disponibile su altri sistemi componenti TARGET2.

2.   Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute da qualunque membro del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3

Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1.   I membri del gruppo LA sono tutti obbligati in solido nei confronti di tutte le BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento, dell’ordine di pagamento immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2. I membri del gruppo LA non sono legittimati a fare riferimento a qualsivoglia accordo interno al gruppo sulla ripartizione delle responsabilità, nell’intento di evitare qualunque responsabilità nei confronti delle BCN LA in relazione all’aggregazione di tutte le suddette obbligazioni.

2.   Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato di tutta la liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.

3.   I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi che attuano le Condizioni armonizzate].

4.   I membri del gruppo LA garantiscono la presenza di un accordo interno concluso fra di loro, contenente, fra l’altro:

a)

le norme sull’organizzazione interna del gruppo LA;

b)

le condizioni in base alle quali il gestore del gruppo LA ha il dovere di riferire ai membri del gruppo LA;

c)

i costi della funzione LA (compresa la loro ripartizione tra i membri del gruppo LA); e

d)

le tariffe da pagare quale remunerazione tra i membri del gruppo LA per i servizi previsti dal contratto LA e le regole per calcolare il corrispettivo economico.

Fatta eccezione per la lettera d), i membri del gruppo LA possono decidere se rendere noto o meno tale accordo interno o parti dello stesso alle BCN LA. I membri del gruppo LA rilasciano le informazioni di cui alla lettera d) alle BCN LA.

Articolo 4

Diritti e obblighi delle BCN LA

1.   Qualora un membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento nel rispettivo sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede il credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso la rispettiva BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tale BCN LA.

2.   Gli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in attesa fino a che non vi sia liquidità sufficiente.

3.   Eccetto in caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di uno o più membri del gruppo LA, una BCN LA può richiedere a ciascuno dei membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento di qualunque membro del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 di quest’ultimo.

Articolo 5

Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1.   I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA] che sarà il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.

2.   Tutti i membri del gruppo LA forniscono alla rispettiva BCN LA, così come al gestore del gruppo LA, ogni informazione che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo stabilita nel/nei [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti del/dei accordo/i di attuazione delle Condizioni armonizzate], il verificarsi di qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento all’/agli accordo/i di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’/degli accordo/i di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.   Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione descritta nel paragrafo 2 che lo riguardi o che riguardi qualsiasi altro membro del gruppo LA.

4.   Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.

5.   Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, agisce in veste di delegato dei membri del gruppo LA con riferimento alle seguenti operazioni:

a)

qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità con riferimento al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;

b)

tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, così che nessuno di tali conti presenti un saldo a debito alla fine della giornata o, ove consentito, un saldo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata «livellamento»);

c)

istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’ambito del livellamento;

d)

in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte dalle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM che presenta il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.

Gli stessi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione («Enforcement event»), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

6.   I membri del gruppo LA rinunciano esplicitamente ad ogni pretesa che essi possano vantare nei confronti del gestore del gruppo LA sulla base di [inserire, se applicabile, un riferimento alle disposizioni di diritto nazionali pertinenti], che derivino dal cumulo in capo al gestore delle funzioni connesse a tale ultima attività con quelle di titolare di un conto PM e di partecipante al gruppo LA.

Articolo 6

Ruolo della BCN gestore

1.   La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.

2.   Tutte le BCN LA forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai rispettivi membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e applicazione del presente contratto, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica o interruzione dei legami tra membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, il verificarsi di qualunque evento di default nel significato di cui a [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] o di eventi che possano influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.   La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover totale, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7

Durata e risoluzione del presente contratto

1.   Il presente contratto è a tempo indeterminato.

2.   Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso dalla sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i rispettivi membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

3.   Il presente contratto o la partecipazione di qualunque membro del gruppo LA al presente contratto, a seconda del caso, si risolve automaticamente, senza alcun preavviso e con effetto immediato al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

a)

modifica o interruzione dei legami tra tutti i membri del gruppo LA richiesti ai fini del rispetto della definizione di gruppo, come stabilito in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate], ovvero incidenti su uno o più membri del gruppo LA; e/o

b)

mancato rispetto di ogni altro requisito per l’utilizzo della funzione LA, come descritti in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] da parte di tutti i membri del gruppo LA, o da parte di uno o più di essi.

4.   Nonostante il verificarsi di uno degli eventi descritti nel paragrafo 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2 resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano completamente estinte dai membri del gruppo LA.]

5.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3, la BCN gestore, in accordo con la relativa BCN LA, può in qualunque momento far cessare, senza preavviso e con effetto immediato, la partecipazione al presente contratto di qualunque membro del gruppo LA, nel caso in cui tale membro sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione. Qualora la cessazione della partecipazione avvenga con tale modalità, i membri del gruppo LA la cui partecipazione al presente contratto non è stata oggetto di cessazione sono legittimati a recedere dalla partecipazione al presente accordo a condizione che ne diano un preavviso scritto di 5 giornate lavorative alla BCN gestore e alla BCN LA interessata. In caso di cessazione della partecipazione del gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

6.   La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto senza preavviso e con effetto immediato qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento dei compiti delle BCN LA di cui allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione in tal senso è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.

7.   Il presente contratto resta valido fintanto che permangono almeno due membri del gruppo LA.

Articolo 8

Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9

Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA detenuto presso la BCN gestore]. Ciò non pregiudica:

a)

il rapporto tra un membro del gruppo LA e la sua rispettiva BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA; e

b)

i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro del gruppo LA la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10

Attuazione di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate]

1.   Con riferimento a ciascun membro del gruppo LA e alle rispettive BCN LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.

2.   [Inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [… data …]

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ AGGREGATA — VARIANTE B

Fac-simile per l’uso della funzione LA da parte di un ente creditizio

Fra, da un lato: [nome e indirizzo dell’ente creditizio rappresentato da [................................................................], in qualità di

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC],

[partecipante], titolare del conto/dei conti PM n. [..................................], presso [inserire il nome della BC]

(i partecipanti di seguito indicati come «membri del gruppo LA»),

e dall’altro,

[inserire il nome della BCN LA],

[inserire il nome della BCN LA],

[inserire il nome della BCN LA],

(di seguito «BCN LA»),

(i membri del gruppo LA e le BCN LA di seguito collettivamente denominati «parti»),

considerando quanto segue:

(1)

TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, ciascuno dei quali è designato quale sistema ai sensi della relativa legislazione nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (2).

(2)

Un ente creditizio avente diversi conti PM in uno o più sistemi componenti di TARGET2 può, a certe condizioni stabilite nelle rispettive regole di partecipazione nei sistemi componenti di TARGET2, costituire un gruppo LA, attraverso il quale la liquidità presente in tali conti PM dei membri del gruppo LA è aggregata.

(3)

L’aggregazione della liquidità consente ai membri del gruppo LA di regolare ordini di pagamento di importo superiore alla liquidità disponibile su un conto PM, a condizione che il valore complessivo di tutti gli ordini di pagamento suddetti non ecceda mai l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA. La risultante posizione debitoria su uno o più di tali conti PM costituisce credito infragiornaliero, la concessione del quale è disciplinata dai rispettivi accordi nazionali, fatte salve le modifiche descritte nel presente contratto; in particolare, tale posizione debitoria è garantita dalla liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA.

(4)

Tale meccanismo non comporta in alcun modo l’unificazione dei vari conti PM che, fatte salve le limitazioni previste nel presente contratto, continuano a essere detenuti separatamente dai membri del gruppo LA.

(5)

Tale meccanismo è volto a evitare la frammentazione della liquidità nei diversi sistemi componenti di TARGET2 e a semplificare la gestione della liquidità dei membri del gruppo LA.

(6)

Questo meccanismo migliora l’efficienza complessiva del regolamento dei pagamenti in TARGET2.

(7)

[partecipante], [partecipante] e [partecipante] sono collegati rispettivamente a TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese], e TARGET2-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono vincolati dai [inserire riferimento agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] del [inserire le relative date],

pertanto le parti concordano quanto segue:

Articolo 1

Efficacia del presente contratto

Il presente contratto e qualunque modifica ad esso apportata è efficace unicamente quando la BCN gestore, dopo aver ottenuto ogni informazione o documentazione ritenuta utile, conferma per iscritto che il presente contratto o le modifiche ad esso apportate sono conformi agli obblighi stabiliti nelle rispettive condizioni di partecipazione ai sistemi componenti di TARGET2.

Articolo 2

Interesse comune delle BCN LA

Le BCN LA hanno un interesse comune a concedere credito infragiornaliero ai membri del gruppo LA, in quanto ciò promuove l’efficienza complessiva del regolamento di pagamenti in TARGET2. Il credito infragiornaliero è garantito in conformità dell’articolo 18 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, poiché il saldo a debito derivante dall’esecuzione di un ordine di pagamento è coperto dai saldi disponibili sui conti PM detenuti dai membri del gruppo LA presso le loro rispettive BCN LA, che garantiscono l’adempimento delle obbligazioni dovute dai membri del gruppo LA alle BCN LA.

Articolo 3

Diritti e obblighi dei membri del gruppo LA

1.   I membri del gruppo LA sono obbligati nei confronti di ciascuna BCN LA per tutti i crediti risultanti dal regolamento degli ordini di pagamento immessi da qualunque membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2.

2.   Il valore totale di tutti gli ordini di pagamento regolati dai membri del gruppo LA sui loro conti PM non può mai eccedere l’ammontare aggregato della liquidità disponibile su tutti i suddetti conti PM.

3.   I membri del gruppo LA sono autorizzati a utilizzare la funzione ICC, come descritta in [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

Articolo 4

Diritti e obblighi delle BCN LA

1.   Qualora il membro del gruppo LA immetta un ordine di pagamento in un sistema componente di TARGET2 per un importo che eccede la liquidità disponibile sul conto PM di quel membro del gruppo LA, la rispettiva BCN LA concede credito infragiornaliero garantito dalla liquidità disponibile su altri conti PM detenuti dal membro del gruppo LA presso le rispettive BCN LA ovvero dalla liquidità disponibile sui conti PM detenuti dagli altri membri del gruppo LA presso le rispettive BCN LA. Tale credito infragiornaliero è disciplinato dalle regole applicabili alla concessione di credito infragiornaliero da parte di tali BCN LA.

2.   Gli ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA per un ammontare che eccede la liquidità disponibile su tutti i conti PM dei membri del gruppo LA, sono posti in lista d’attesa fino a che non si renda disponibile liquidità sufficiente.

3.   Ciascuna BCN LA può richiedere ai membri del gruppo LA il pieno adempimento di tutte le obbligazioni risultanti dal regolamento di ordini di pagamento immessi dai membri del gruppo LA nel sistema componente di TARGET2 nel quale essi detengono conti PM.

Articolo 5

Designazione e ruolo del gestore del gruppo LA

1.   I membri del gruppo LA designano quale gestore del gruppo LA [indicare il partecipante che viene nominato gestore del gruppo LA], che costituisce il punto di riferimento per tutte le questioni amministrative relative al gruppo LA.

2.   I membri del gruppo LA forniscono alle rispettive BCN LA qualunque informazione che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle disposizioni pertinenti dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero di qualunque evento che possa incidere sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra disposizione a tal fine rilevante dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.   Il gestore del gruppo LA comunica immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il gestore del gruppo LA è responsabile del monitoraggio infragiornaliero della liquidità disponibile nell’ambito del gruppo LA.

5.   Il gestore del gruppo LA è legittimato ad operare sui conti PM dei membri del gruppo LA e, in particolare, effettua le operazioni seguenti:

a)

qualunque operazione ICM con riferimento ai conti PM dei membri del gruppo LA, compresa, a titolo esemplificativo, qualunque modifica della priorità di un ordine di pagamento, revoca, modifica dell’orario di regolamento, trasferimenti di liquidità (inclusi quelli disposti in favore o a carico di sotto-conti), riordino di operazioni in lista d’attesa, riserva di liquidità in relazione al gruppo LA, apposizione e modifica di limiti in relazione al gruppo LA;

b)

tutte le operazioni concernenti la liquidità di fine giornata tra i conti PM dei membri del gruppo LA che assicurano che tutti i saldi dei conti PM dei membri del gruppo LA siano livellati, in modo che nessuno di tali conti presenti, a fine giornata, un saldo passivo ovvero, ove consentito, un saldo negativo non assistito da idonee garanzie (tale procedura è di seguito denominata «livellamento»);

c)

istruzioni generali in base alle quali deve avvenire il livellamento automatico, vale a dire la definizione della sequenza dei conti PM dei membri del gruppo LA aventi liquidità disponibile da addebitare nell’arco del livellamento;

d)

in mancanza di qualunque istruzione espressa da parte del gestore del gruppo LA, come descritte alle lettere b) e c), viene effettuato un livellamento automatico partendo dal conto PM con il saldo a credito maggiore fino al conto PM con il saldo a debito maggiore.

I medesimi criteri definiti nelle lettere c) e d) sono utilizzati qualora si verifichi un evento che legittima l’escussione («Enforcement event»), come definito in [inserire riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

Articolo 6

Ruolo della BCN gestore

1.   La BCN gestore è il punto di riferimento per tutti gli aspetti amministrativi che riguardano il gruppo LA.

2.   Tutte le BCN forniscono immediatamente alla BCN gestore qualunque informazione relativa ai membri del gruppo LA che possa influire sulla validità, efficacia e attuazione del presente contratto compreso, a titolo esemplificativo, qualunque evento di default ai sensi del [inserire il riferimento alle relative disposizioni dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] ovvero qualunque evento che possa influire sulla validità e/o efficacia di [inserire il riferimento al pegno, alle clausole di compensazione per close-out o a qualunque altra relativa disposizione dell’accordo/degli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate].

3.   La BCN gestore ha accesso a tutte le informazioni che rilevano in relazione a tutti i singoli conti PM dei membri del gruppo LA comprese, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a qualsiasi linea di credito, al saldo, al turnover, ai pagamenti regolati, ai pagamenti in lista d’attesa, incluse le informazioni sui limiti e le riserve di liquidità dei membri del gruppo LA.

Articolo 7

Durata — Risoluzione del presente contratto

1.   Il presente accordo è a tempo indeterminato.

2.   Ciascuno dei membri del gruppo LA può recedere unilateralmente dal presente contratto, a condizione che ne dia un preavviso scritto di 14 giornate lavorative alla BCN LA al cui sistema componente di TARGET2 esso partecipa, e alla BCN gestore. La BCN gestore dà conferma al membro del gruppo LA della data di recesso della sua partecipazione al contratto LA e comunica tale data a tutte le BCN LA che conseguentemente informano i propri membri del gruppo LA. Qualora il membro del gruppo LA che recede sia il gestore del gruppo LA, i restanti membri del gruppo LA designano immediatamente un nuovo gestore del gruppo LA.

3.   Il presente contratto è risolto immediatamente senza preavviso e con effetto immediato se i requisiti per l’utilizzo della funzione LA, descritti nel/nei [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] non sono più rispettati.

4.   Nonostante il verificarsi di un evento descritto nel paragrafo 3, un ordine di pagamento che sia già stato immesso dal membro del gruppo LA nel rispettivo sistema componente di TARGET2, resta valido ed efficace nei confronti di tutti i membri del gruppo LA e delle BCN LA. [Inserire, ove ammissibile: Inoltre, il/la [inserire il riferimento al pegno e/o alla clausola di compensazione per close-out o ad altro pertinente meccanismo di garanzia] resta valido/a dopo la risoluzione del presente contratto fino a che tutte le posizioni debitorie sui conti PM la cui liquidità era stata aggregata, siano state completamente estinte da parte dei membri del gruppo LA.]

5.   Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3, la BCN gestore, in accordo con la BCN LA, può in ogni momento far cessare la partecipazione al presente contratto di uno qualunque dei membri del gruppo LA, qualora esso sia inadempiente rispetto a qualsiasi disposizione del contratto stesso. Tale decisione, da redigersi per iscritto, è inviata a tutti i membri del gruppo LA, esplicitando le ragioni della cessazione.

6.   La BCN gestore, in accordo con le altre BCN LA, può risolvere il presente contratto qualora la sua prosecuzione ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza di TARGET2 nel suo complesso o possa pregiudicare l’adempimento da parte delle BCN LA dei loro compiti stabiliti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Qualunque decisione di risolvere il presente contratto è comunicata per iscritto ai membri del gruppo LA, precisandone le motivazioni.

Articolo 8

Procedura di modifica

Qualunque modifica al presente contratto, ivi compresa l’estensione del gruppo LA ad altri partecipanti, è valida ed efficace unicamente se espressamente concordata per iscritto da tutte le parti.

Articolo 9

Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato, interpretato e attuato conformemente a [inserire riferimento alla legge che disciplina il conto PM del gestore del gruppo LA]. Ciò non pregiudica:

a)

il rapporto tra i membri del gruppo AL e le rispettive BCN LA disciplinato dalla legge della rispettiva BCN LA; e

b)

i diritti e gli obblighi tra le BCN LA disciplinati dalla legge della BCN LA presso la quale è in essere il conto PM del membro la cui liquidità disponibile è utilizzata come garanzia.

Articolo 10

Applicazione di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate]

1.   Con riferimento a ciascun conto PM dei membri del gruppo LA, le disposizioni rilevanti di [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] disciplinano ogni aspetto che non sia espressamente disciplinato dal presente contratto.

2.   Il [inserire il riferimento all’accordo/agli accordi di attuazione delle Condizioni armonizzate] e il presente contratto sono considerati parte integrante del medesimo rapporto contrattuale.

Fatto, in tante copie quante sono le parti, il [… data …]


(1)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.

(2)  GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45.


ALLEGATO III

CREDITO INFRAGIORNALIERO

Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

per «direttiva bancaria» s’intende la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (1),

per «ente creditizio» si intende un ente creditizio ai sensi dell’articolo 2 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva bancaria, come attuati dal diritto nazionale, sottoposto alla vigilanza di un’autorità competente,

per «operazione di rifinanziamento marginale» si intende un’operazione dell’Eurosistema che può essere utilizzata dalle controparti per ricevere credito overnight da una BCN al tasso di rifinanziamento marginale predeterminato,

per «tasso di rifinanziamento marginale» si intende il tasso di interesse applicabile alle operazioni di rifinanziamento marginale,

per «succursale» si intende una succursale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva bancaria, come attuato dalle misure di attuazione di diritto nazionale,

per «ente del settore pubblico» si intende un soggetto nell’ambito del «settore pubblico», ai sensi della definizione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che contiene le definizioni necessarie all’applicazione dei divieti enunciati all’articolo 104 e all’articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (2) (ora articoli 101 e 103, paragrafo 1),

per «impresa d’investimento» si intende un’impresa d’investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (3), con esclusione dei soggetti specificati nell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che l’impresa d’investimento in questione sia: a) autorizzata e vigilata da un’autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2004/39/CE; e b) abilitata a svolgere le attività di cui alle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE;

per «stretti legami» si intendono gli stretti legami ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (4);

per «procedure d’insolvenza» si intendono le procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;

per «evento di default» s’intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi possa porre in pericolo l’adempimento da parte di un partecipante dei propri obblighi derivanti dalle misure nazionali di attuazione del presente indirizzo o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel partecipante e qualunque delle altre BC dell’Eurosistema, tra cui:

a)

il caso in cui il partecipante non soddisfa più i criteri di accesso e/o i requisiti tecnici stabiliti nell’allegato II;

b)

l’apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;

c)

la presentazione di un’istanza per l’avvio delle procedure di cui alla lettera b);

d)

la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell’incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi relativi al credito infragiornaliero;

e)

la conclusione da parte di un partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;

f)

il caso in cui il partecipante è divenuto insolvente, o è incapace di pagare i propri debiti, ovvero è ritenuto tale dalla rispettiva BCN partecipante;

g)

il caso in cui il saldo a credito del partecipante sul proprio conto PM ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante sono soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;

h)

il caso in cui la partecipazione di un partecipante a un sistema componente di TARGET2 e/o a un sistema ancillare sia stata sospesa o cessata;

i)

il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o una dichiarazione pre-contrattuale resa dal partecipante o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera; o

j)

la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante.

Soggetti idonei

1.

Ciascuna BCN partecipante concede credito infragiornaliero ai soggetti di cui al seguente paragrafo 2 che detengono un conto presso la BCN partecipante interessata. Tuttavia, il credito infragiornaliero non può essere concesso a un soggetto insediato in un paese diverso dallo Stato membro nel quale è situata la sede della BCN partecipante presso la quale detto soggetto detiene un conto.

2.

Il credito infragiornaliero può essere concesso solo ai seguenti soggetti:

a)

enti creditizi insediati nel SEE che sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui gli enti creditizi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

b)

enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e/o che non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che hanno la propria direzione generale al di fuori del SEE;

c)

dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d)

imprese d’investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell’Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e)

soggetti diversi da quelli che ricadono nelle lettere a) e b) che offrono servizi di compensazione e regolamento, insediati nel SEE e sottoposti alla sorveglianza da parte di un’autorità competente, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

3.

Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

Garanzie idonee

4.

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni definiti dal Consiglio direttivo della BCE per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività e negli stessi strumenti idonei previsti per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e sono soggette alle stesse regole in materia di valutazione e controllo dei rischi stabilite nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7.

5.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal beneficiario del credito infragiornaliero o da qualunque altro soggetto con il quale lo stesso beneficiario abbia stretti legami, possono essere accettati quali attività idonee solo nelle situazioni indicate nella sezione 6.2 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7.

6.

Il Consiglio direttivo, su proposta della BCN partecipante interessata, può esentare i dipartimenti del Tesoro di cui al paragrafo 2, lettera c), dal rispetto dell’obbligo di fornire adeguate garanzie idonee per ottenere credito infragiornaliero.

Procedura di concessione del credito

7.

L’accesso al credito infragiornaliero può essere concesso solo nelle giornate lavorative.

8.

Il credito infragiornaliero non produce interessi.

9.

Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 2, lettera a), dell’obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di finanziamento marginale.

10.

Il mancato adempimento da parte di un soggetto, di cui al paragrafo 2, lettere b), d) o e), dell’obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata, qualunque ne sia la ragione, lo assoggetta all’obbligo di pagare le seguenti penali:

a)

se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, per la prima volta in un periodo di dodici mesi, esso è tenuto al pagamento di interessi a titolo di penali applicando sull’ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;

b)

se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso d’interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.

11.

Il Consiglio direttivo può decidere di non applicare o ridurre le penali imposte ai sensi del paragrafo 10, se il saldo a debito di fine giornata è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET2, come definiti nell’allegato II.

Sospensione o cessazione del credito infragiornaliero

12.

Le BCN partecipanti dispongono la sospensione o la cessazione dell’accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di un evento di default e/o di una delle seguenti circostanze:

a)

il conto che il soggetto detiene presso la BCN partecipante è sospeso o chiuso;

b)

il soggetto considerato non soddisfa più uno qualunque dei requisiti previsti nel presente allegato per la concessione di credito infragiornaliero.

13.

Laddove una BCN partecipante disponga la sospensione o la cessazione dell’accesso al credito infragiornaliero di una controparte di politica monetaria dell’Eurosistema, tale sospensione o cessazione non ha effetto fino alla sua approvazione da parte della BCE.

14.

In deroga al paragrafo 13, in caso d’urgenza una BCN partecipante può sospendere con effetto immediato l’accesso al credito infragiornaliero di una controparte di politica monetaria dell’Eurosistema. In tal caso la BCN partecipante interessata ne dà immediata comunicazione scritta alla BCE. La BCE può annullare la decisione della BCN partecipante. Tuttavia, se la BCE non comunica tale annullamento alla BCN partecipante entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la comunicazione effettuata dalla BCN partecipante, la decisione di quest’ultima si intende approvata dalla BCE.


(1)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.

(3)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO IV

PROCEDURE DI REGOLAMENTO PER I SISTEMI ANCILLARI

1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato e ad integrazione delle definizioni di cui all’articolo 2 del presente indirizzo:

per «istruzione di accredito» si intende un’istruzione di pagamento immessa da un SA e indirizzata alla BCSA per addebitare su uno dei conti detenuti e/o gestiti dal SA nel PM, e per accreditare su un conto PM o un sotto-conto di un regolante l’importo in esso specificato,

per «istruzione di addebito» si intende un’istruzione di pagamento indirizzata alla BCR e immessa da un SA per addebitare sul conto PM o un sotto-conto di un regolante l’importo in esso specificato, sulla base di un mandato di addebito, e per accreditare uno dei conti SA nel PM o un altro conto PM o sotto-conto di un regolante,

per «istruzione di pagamento» o «istruzione di pagamento SA» si intende un’istruzione di addebito o un’istruzione di accredito,

per «banca centrale del sistema ancillare (BCSA)» si intende la BC dell’Eurosistema con la quale il SA in questione ha un accordo bilaterale per il regolamento delle istruzioni di pagamento SA nel PM,

per «banca centrale del regolante (BCR)» si intende una BC dell’Eurosistema presso la quale è in essere un conto PM di un regolante,

per «regolante» si intende un partecipante il cui conto PM o un sotto-conto è utilizzato per regolare istruzioni di pagamento SA,

per «modulo di informazione e controllo (ICM)» si intende il modulo SSP che consente ai partecipanti di ottenere informazioni on line e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e di disporre ordini di pagamento in situazioni di contingency,

per «messaggio di rete ICM» si intende l’informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti a TARGET2 attraverso l’ICM,

per «mandato di addebito» si intende un’autorizzazione concessa da un regolante mediante il modulo fornito dalle BC dell’Eurosistema tra i moduli di raccolta dei dati statici, indirizzato sia al proprio SA sia alla propria BCR, che consente al SA di immettere istruzioni di addebito, e che dà disposizioni alla BCR di addebitare il conto PM o un sotto-conto del regolante a seguito delle istruzioni di addebito,

per «corto» si intende essere debitori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento SA,

per «lungo» si intende essere creditori di somme di denaro durante il regolamento di istruzioni di pagamento SA.

2.   Ruolo delle BCR

Ciascuna BC dell’Eurosistema agisce quale BCR con riguardo a qualunque regolante per il quale detiene un conto PM.

3.   Gestione del rapporto tra BC, SA e regolanti

1)

Le BCSA assicurano che i SA con i quali hanno in essere accordi bilaterali forniscano una lista di regolanti contenente i dettagli dei conti PM dei regolanti che le BCSA conservano nello Static Data (Management) Module della SSP. Qualunque SA può accedere alla lista dei propri regolanti attraverso l’ICM.

2)

Le BCSA assicurano che i SA con i quali hanno in essere accordi bilaterali le informino senza ritardo di ogni modifica riguardante la lista dei regolanti. Le BCSA informano le BCR interessate di qualunque modifica suddetta tramite un messaggio di rete ICM.

3)

Le BCSA assicurano che i SA con i quali hanno in essere accordi bilaterali raccolgano dai propri regolanti i mandati di addebito e l’ulteriore documentazione rilevante e li presentino alla BCSA. Tale documentazione deve essere prodotta in inglese e/o nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Se la/e lingua/e nazionale/i della BCSA non è/sono identica/identiche a quella/e della BCR, la documentazione necessaria deve essere prodotta solo in inglese ovvero sia in inglese sia nella/e lingua/e nazionale/i della BCSA. Nel caso di SA che effettuino il regolamento attraverso TARGET2-ECB, la documentazione è prodotta in inglese.

4)

Se un regolante è un partecipante nel sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA verifica la validità del mandato di addebito prodotto dal regolante e provvede ad effettuare i necessari inserimenti nello Static Data (Management) Module. Se un regolante non è un partecipante del sistema componente di TARGET2 della BCSA competente, la BCSA deve inoltrare il mandato di addebito (o una sua copia elettronica, se ciò è concordato tra la BCSA e la BCR) alla/e BCR in questione per verificarne la validità. La/e BCR deve/devono effettuare tale verifica e informare la/e competente/i BCSA dell’esito della verifica entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale richiesta. Ad avvenuta verifica, la BCSA aggiorna la lista dei regolanti nell’ICM.

5)

La verifica condotta dalla BCSA non limita l’obbligo del SA di circoscrivere le istruzioni di pagamento ai regolanti compresi nella lista di cui al sottoparagrafo 1.

6)

Le BCSA e le BCR, salvo che esse coincidano, si scambiano informazioni riguardanti qualunque evento significativo verificatosi durante il processo di regolamento.

4.   Avvio di istruzioni di pagamento attraverso l’ASI

1)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un SA attraverso l’ASI sono messaggi XML.

2)

Tutte le istruzioni di pagamento immesse da un SA attraverso l’ASI sono considerate «molto urgenti» e regolate in conformità delle disposizioni di cui all’allegato II.

3)

Un’istruzione di pagamento è ritenuta accettata se:

a)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole stabilite dal fornitore dei servizi di rete;

b)

l’istruzione di pagamento rispetta le regole di formato e le condizioni del sistema componente di TARGET2 della BCSA;

c)

il regolante è compreso nella lista dei regolanti di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo 1; e

d)

nel caso in cui la partecipazione a TARGET2 di un regolante sia stata sospesa, è stato ottenuto il consenso esplicito della BCR del regolante sospeso.

5.   Immissione di ordini di pagamento nel sistema e loro irrevocabilità

1)

Le istruzioni di accredito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato e irrevocabili nel/dal momento in cui esse sono accettate dalla BCSA. Le istruzioni di addebito sono considerate immesse nel sistema componente di TARGET2 interessato nel/dal momento in cui esse sono accettate dalla BCR.

2)

Le previsioni di cui al sottoparagrafo 1 non hanno effetto sulle regole dei SA che stabiliscono il momento di immissione nel SA e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in tale SA in un momento precedente a quello di immissione della rispettiva istruzione di pagamento nel sistema componente di TARGET2 interessato.

6.   Procedure di regolamento

1)

Se un SA chiede di utilizzare una procedura di regolamento, la BCSA interessata rende disponibile una o più delle procedure di regolamento sotto specificate:

a)

procedura di regolamento 1 («trasferimento di liquidità»);

b)

procedura di regolamento 2 («regolamento in tempo reale»);

c)

procedura di regolamento 3 («regolamento bilaterale»);

d)

procedura di regolamento 4 («regolamento multilaterale standard»);

e)

procedura di regolamento 5 («regolamento multilaterale simultaneo»);

f)

procedura di regolamento 6 («liquidità dedicata»).

2)

Le BCR dell’Eurosistema devono consentire il regolamento delle istruzioni di pagamento SA in conformità della scelta effettuata circa le procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 mediante, tra l’altro, il regolamento di istruzioni di pagamento su conti PM o sotto-conti dei regolanti.

3)

Ulteriori dettagli sulle procedure di regolamento di cui al sottoparagrafo 1 sono contenute nei paragrafi da 9 a 14.

7.   Non obbligatorietà di conti PM

I SA, nell’utilizzare l’ISA, non sono obbligati a diventare partecipanti diretti in un sistema componente di TARGET2 o a mantenere un conto PM.

8.   Conti utilizzabili nelle procedure di regolamento

1)

In aggiunta ai conti PM, i seguenti tipi di conto possono essere aperti nel PM e utilizzati dalle BCSA, dai SA e dai regolanti per le procedure di regolamento di cui al paragrafo 6, punto 1:

a)

conti tecnici;

b)

conti mirror;

c)

conti per i fondi di garanzia;

d)

sotto-conti.

2)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4, 5 o 6 per i modelli interfacciati, deve aprire un conto tecnico nel suo sistema componente di TARGET2 per il SA interessato. Tali conti possono essere offerti dalla BCSA in via opzionale per le procedure di regolamento 2 e 3. Conti tecnici separati devono essere aperti con riferimento alle procedure di regolamento 4 e 5. Il saldo di conti tecnici deve essere pari a zero o positivo al termine della procedura di regolamento del SA e il saldo di fine giornata deve essere pari a zero. I conti tecnici sono identificati attraverso il BIC del SA interessato.

3)

Una BCSA, qualora offra le procedure di regolamento 1 o 6 per i modelli integrati, deve aprire, e, qualora offra le procedure di regolamento 3 o 6 per i modelli interfacciati, può aprire conti mirror nel proprio sistema componente di TARGET2. I conti mirror sono conti PM specificamente detenuti dalla BCSA nel proprio sistema componente di TARGET2 per essere utilizzati dal SA. I conti mirror sono identificati dal BIC della BCSA interessata.

4)

Una BCSA, qualora renda disponibile le procedure di regolamento 4 o 5, può aprire un conto per i fondi di garanzia nel proprio sistema componente di TARGET2 per i SA. I saldi di tali conti sono utilizzati per regolare istruzioni di pagamento SA nel caso in cui non vi sia liquidità disponibile sul conto PM del regolante. I titolari di conti per i fondi di garanzia possono essere BCSA, SA o garanti. I conti per i fondi di garanzia sono identificati dal BIC dei titolari dei relativi conti.

5)

Le BCR, qualora la procedura di regolamento 6 sia offerta da parte di una BCSA per il modello interfacciato, devono aprire uno o più sotto-conti nei propri sistemi componenti di TARGET2 per i regolanti, da utilizzarsi per costituire liquidità dedicata. I sotto-conti sono identificati dal BIC del conto PM a cui essi si riferiscono, in combinazione con un numero di conto specifico per il sotto-conto interessato. Il numero di conto è composto dal codice del paese, a cui si aggiungono fino a 32 caratteri (a seconda della struttura nazionale del conto bancario interessato).

6)

I conti di cui al sottoparagrafo 1, lettere da a) a d), non sono pubblicati nella directory di TARGET2. Se ciò è richiesto dal partecipante, i relativi estratti conto (MT 940 e MT 950) per ognuno di tali conti possono essere forniti al titolare del conto al termine di ciascuna giornata lavorativa.

7)

Le regole dettagliate sull’apertura delle tipologie di conto di cui al presente paragrafo e sulla loro applicazione nel consentire le procedure di regolamento possono essere ulteriormente specificate in accordi bilaterali tra i SA e le BCSA.

9.   Procedura di regolamento 1 — Trasferimento di liquidità

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 1, consentono il trasferimento di liquidità da un conto mirror a un conto PM di un regolante attraverso l’ASI. Il trasferimento di liquidità può essere disposto o dal SA o dalle BCSA, che agiscono per conto del SA.

2)

La procedura di regolamento 1 è utilizzata solo per il modello integrato, ove il SA interessato deve utilizzare un conto mirror, prima per raccogliere la liquidità necessaria che è stata dedicata dal proprio regolante e, successivamente, per ritrasferire tale liquidità sul conto PM del regolante.

3)

Le BCSA possono offrire il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti temporali definiti dal SA, ai sensi del paragrafo 15, punti 2 e 3.

4)

I regolanti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. I SA vengono informati dell’avvenuto o del mancato regolamento. Se il SA dispone il trasferimento di liquidità dal conto mirror al conto PM del regolante, a quest’ultimo è comunicato l’accredito mediante un messaggio SWIFT MT 202.

10.   Procedura di regolamento 2 — Regolamento in tempo reale

1)

Le BCSA e le BCR, quando offrono la procedura di regolamento 2, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni dei SA regolando le istruzioni di pagamento immesse dal SA su base individuale, piuttosto che in modalità batch. Se un’istruzione di pagamento di addebito di un conto PM di un regolante corto è posta in lista d’attesa, in linea con l’allegato II, la BCR interessata informa il regolante tramite un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 2 può anche essere offerta al SA per il regolamento di saldi multilaterali e, in questi casi, la BCSA apre un conto tecnico per tale SA. Inoltre, la BCSA non offre al SA il servizio concernente la corretta gestione della sequenza dei pagamenti in entrata e in uscita, come può essere richiesto per il regolamento multilaterale della specie. Il SA stesso è responsabile per la sequenza necessaria.

3)

La BCSA può offrire il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti temporali definiti dai SA, ai sensi del paragrafo 15, punti 2 e 3.

4)

I regolanti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. Ai SA è notificato l’avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti, qualora lo richiedano, è notificato l’avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

11.   Procedura di regolamento 3 — Regolamento bilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 3, consentono il regolamento della parte contante delle operazioni SA regolando le istruzioni di pagamento che il SA immette in modalità batch. Se un’istruzione di pagamento volta ad addebitare il conto PM di un regolante corto è posta in lista d’attesa ai sensi dell’allegato II, la BC interessata informa il regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

2)

La procedura di regolamento 3 può essere altresì offerta al SA per il regolamento di saldi multilaterali. Il paragrafo 10, punto 2, si applica mutatis mutandis, con le seguenti modifiche:

a)

le istruzioni di pagamento: i) volte ad addebitare i conti PM dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del SA; e ii) ad addebitare il conto tecnico del SA e ad accreditare i conti PM di regolanti lunghi sono immesse con file separati; e

b)

i conti PM di regolanti lunghi sono accreditati solo dopo l’addebito di tutti i conti PM dei regolanti corti.

3)

In caso di mancato regolamento multilaterale (ad esempio, perché non tutti gli addebitamenti sui conti dei regolanti corti hanno avuto buon fine), il SA deve immettere istruzioni di pagamento per stornare le operazioni di addebito già regolate.

4)

Le BCSA possono offrire:

a)

il regolamento di istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal SA, di cui al paragrafo 15, punto 13; e/o

b)

la funzionalità «periodo d’informazione», di cui al paragrafo 15, punto 1.

5)

I regolanti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. Ai SA è notificato l’avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti, qualora lo richiedano, è notificato l’avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

12.   Procedura di regolamento 4 — Regolamento standard multilaterale

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 4, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni SA regolando le istruzioni di pagamento immesse dal SA in modalità batch. Le BCSA aprono un conto tecnico specifico per tale SA.

2)

Le BCSA e le BCR assicurano il rispetto della sequenza di istruzioni di pagamento richiesta. Esse procedono agli accreditamenti solo ad avvenuta scritturazione di tutti gli addebitamenti. Le istruzioni di pagamento: a) volte ad addebitare i conti dei regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del SA; e b) ad accreditare i conti dei regolanti lunghi e ad addebitare il conto tecnico del SA sono immesse con un unico file.

3)

Le istruzioni di pagamento volte ad addebitare il conto PM di regolanti corti e ad accreditare il conto tecnico del SA saranno regolate per prime; solo ad avvenuto regolamento di tutte le istruzioni di pagamento della specie (compresa la possibile costituzione di fondi sul conto tecnico mediante un meccanismo di fondi di garanzia), saranno accreditati i conti PM dei regolanti lunghi.

4)

Se un’istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d’attesa ai sensi dell’allegato II, le BCR informano tale regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

5)

Se un regolante corto ha fondi sufficienti sul proprio conto PM, la BCSA attiva un meccanismo di fondi a garanzia se ciò è previsto nell’accordo bilaterale tra la BCSA e il SA.

6)

Se non è previsto alcun fondo di garanzia e l’intero regolamento non va a buon fine, allora le BCSA e le BCR si intendono autorizzate a rinviare tutte le istruzioni di pagamento nel file e stornano le istruzioni di pagamento già regolate.

7)

Le BCSA informano i regolanti del mancato regolamento attraverso un messaggio di rete ICM.

8)

Le BCSA possono offrire:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal SA, ai sensi del paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità «periodo d’informazione», di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi di garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

9)

I regolanti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. Ai SA è notificato l’avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti, qualora lo richiedano, è notificato l’avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

13.   Procedura di regolamento 5 — Regolamento multilaterale simultaneo

1)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 5, consentono il regolamento di saldi multilaterali in contante delle operazioni SA regolando le istruzioni di pagamento immesse dal SA. Per il regolamento delle relative istruzioni di pagamento viene utilizzato l’algoritmo 4 (si veda l’appendice I dell’allegato II). Diversamente dalla procedura di regolamento 4, la procedura 5 opera secondo il principio «o tutto o niente». In tale procedura, l’addebitamento sui conti PM dei regolanti corti e l’accreditamento sui conti PM dei regolanti lunghi sono effettuati simultaneamente (e non in modo sequenziale, come nella procedura 4). Il paragrafo 12 si applica mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti. Se una o più istruzioni di pagamento non possono essere regolate, tutte le istruzioni di pagamento sono poste in lista d’attesa e viene ripetuto l’algoritmo 4, come descritto nel paragrafo 16, punto 1, per regolare le istruzioni di pagamento del SA in attesa.

2)

Le BCSA possono offrire:

a)

il regolamento delle istruzioni di pagamento entro certi limiti di tempo determinati dal SA, di cui al paragrafo 15, punto 3;

b)

la funzionalità «periodo d’informazione», di cui al paragrafo 15, punto 1;

c)

un meccanismo di fondi a garanzia, di cui al paragrafo 15, punto 4.

3)

I regolanti e i SA hanno accesso alle informazioni attraverso l’ICM. Ai SA viene notificato l’avvenuto o il mancato regolamento. Ai regolanti, qualora lo richiedano, viene notificato l’avvenuto regolamento mediante un messaggio SWIFT MT 900 o 910.

4)

Se un’istruzione di pagamento volta ad addebitare un conto PM di un regolante corto è posta in lista d’attesa ai sensi dell’allegato II, la BCR in questione informa il regolante attraverso un messaggio di rete ICM.

14.   Procedura di regolamento 6 — Liquidità dedicata

1)

La procedura di regolamento 6 può essere utilizzata per entrambi i modelli interfacciato e integrato, come descritto rispettivamente ai sottoparagrafi da 3 a 10 e da 11 a 13 qui sotto. Nel caso del modello integrato, il SA in questione deve utilizzare un conto mirror per raccogliere la liquidità necessaria messa da parte dalle proprie banche per i regolamenti. Nel caso del modello interfacciato, la banca per i regolamenti deve aprire almeno un sotto-conto relativo a uno specifico SA.

2)

Ai regolanti che ne facciano richiesta l’avvenuto accredito e addebito dei propri conti PM e, se applicabile, dei propri sotto-conti sono comunicati con messaggio SWIFT MT 900 o MT 910.

A)   Modello interfacciato

3)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6, consentono il regolamento di saldi bilaterali e/o multilaterali in contante di operazioni SA come segue:

a)

consentendo ad un regolante di precostituire fondi per coprire la propria futura obbligazione di regolamento attraverso trasferimenti di liquidità dal proprio conto PM al proprio sotto-conto (di seguito «liquidità dedicata») prima dell’elaborazione da parte del SA; e

b)

regolando le istruzioni di pagamento del SA che conseguono al completamento dell’elaborazione da parte del SA: con riferimento ai regolanti corti mediante l’addebitamento dei rispettivi sotto-conti (entro il limite dei fondi costituiti su tali conti) e l’accreditamento del conto tecnico del SA, e con riferimento a regolanti lunghi mediante l’accreditamento dei rispettivi sotto-conti e l’addebitamento del conto tecnico del SA.

4)

Quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6:

a)

le BCR aprono almeno un sotto-conto con riferimento a un singolo SA per ciascun regolante; e

b)

la BCSA apre un conto tecnico per il SA per: i) l’accreditamento di fondi provenienti dai sotto-conti dei regolanti corti; e ii) l’addebitamento di fondi da accreditare sui sotto-conti dedicati dei regolanti lunghi.

5)

La procedura di regolamento 6 è disponibile per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne del SA. Nell’ultimo caso, la nuova giornata lavorativa inizia immediatamente dopo la verifica del rispetto degli obblighi di riserva minima; qualunque addebitamento o accreditamento effettuato successivamente sui conti interessati avviene con la data della nuova giornata lavorativa.

6)

Secondo la procedura di regolamento 6 e con riferimento alla costituzione di liquidità dedicata, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio per il trasferimento di liquidità verso e dal sotto-conto:

a)

ordini di default che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di «inizio procedura» in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default per accreditare diversi sotto-conti, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Durante le operazioni notturne del sistema ancillare, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questi sono regolati seguendo una riduzione di tutti gli ordini pro rata;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi solo da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di «inizio procedura» e di «fine procedura») e che saranno regolati solo fintantoché il ciclo di elaborazione del SA non sarà stato ancora avviato. Se vi è un ordine corrente immesso dal SA per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, tale ordine è regolato in maniera parziale; e

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 e solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente. Nel caso di un ciclo in corso di funzionamento, ciò avviene senza che il SA ne riceva notifica.

7)

La procedura di regolamento 6 è avviata con un messaggio di «inizio procedura» e si conclude con un messaggio di «fine procedura», entrambi inviati dal SA. Tuttavia, per le operazioni notturne dei sistemi ancillari, il messaggio di «inizio procedura» è inviato dalla BCSA. I messaggi di «inizio procedura» provocano il regolamento degli ordini di default per il trasferimento di liquidità nei sotto-conti. Il messaggio di «fine procedura» porta al ritrasferimento automatico di liquidità dal sotto-conto al conto PM.

8)

Con la procedura di regolamento 6, la liquidità dedicata sui sotto-conti viene vincolata fintantoché il ciclo di elaborazione del SA è in corso (ha inizio con il messaggio di «inizio ciclo» e si conclude con il messaggio di «fine ciclo», entrambi inviati dal SA) ed è di seguito svincolata.

9)

Nell’ambito di ogni ciclo di elaborazione del SA, le istruzioni di pagamento sono regolate a valere sulla liquidità dedicata, mentre di regola sarà utilizzato l’algoritmo 5 (di cui all’appendice I dell’allegato II).

10)

Nell’ambito di ciascun ciclo di elaborazione del SA, la liquidità dedicata di un regolante può essere aumentata mediante l’accreditamento di taluni pagamenti in entrata direttamente sui rispettivi sotto-conti (ad esempio cedole e pagamenti di rimborso). In tali casi, la liquidità deve prima essere accreditata sul conto tecnico, e successivamente addebitata su tale conto prima dell’accreditamento della liquidità sul sotto-conto (o sul conto PM).

B)   Modello integrato

11)

Le BCSA e le BCR, quando rendono disponibile la procedura di regolamento 6 per i modelli integrati, consentono tale regolamento. Nel caso in cui tale procedura di regolamento 6 sia utilizzata per il modello integrato durante l’elaborazione diurna, è offerta solo una funzionalità limitata.

12)

Con la procedura di regolamento 6 e con riferimento al modello integrato, le BCSA e le BCR offrono i seguenti tipi di servizio di trasferimento di liquidità su un conto mirror:

a)

ordini di default per l’elaborazione diurna e per le operazioni notturne del sistema ancillare) che i regolanti possono immettere o modificare in qualunque momento durante una giornata lavorativa attraverso l’ICM (quando è disponibile). Gli ordini di default immessi dopo l’invio del messaggio di «inizio procedura» in una data giornata lavorativa sono validi solo per la giornata lavorativa successiva. Se vi sono diversi ordini di default, questi sono regolati in ordine di importo, iniziando da quello più alto. Se un ordine di default per l’elaborazione diurna non è coperto, esso è rigettato. Durante l’elaborazione notturna delle operazioni dei sistemi ancillari, se vi sono ordini di default per i quali i fondi sul conto PM non sono sufficienti, sono regolati seguendo una riduzione pro rata di tutti gli ordini;

b)

gli ordini correnti, che possono essere immessi da un regolante (attraverso l’ICM) o dal SA interessato attraverso un messaggio XML solo durante il funzionamento della procedura di regolamento 6 (identificata dal periodo compreso tra il messaggio di «inizio procedura» e di «fine procedura») e che saranno regolati a condizione che il ciclo di elaborazione del SA non sia ancora avviato. Se vi è un ordine corrente per il quale i fondi sul conto PM non sono sufficienti, questo è regolato in maniera parziale; e

c)

gli ordini SWIFT effettuati attraverso un messaggio MT 202, che possono essere immessi solo durante l’elaborazione diurna. Tali ordini sono regolati immediatamente.

13)

Le norme concernenti i messaggi di «inizio procedura» e di «fine procedura», così come quelle relative all’inizio e alla fine del ciclo per il modello interfacciato si applicano mutatis mutandis.

15.   Meccanismi opzionali

1)

Il meccanismo opzionale «periodo d’informazione» può essere reso disponibile dalle BCSA per le procedure di regolamento 3, 4 e 5. Se il SA (o la sua BCSA per suo conto) ha specificato un «periodo d’informazione» opzionale, il regolante riceve un messaggio di rete ICM che indica il tempo fino al quale il regolante può chiedere la revoca dell’istruzione di pagamento interessata. Tale richiesta è tenuta in considerazione dalla BCR solo se ciò è comunicato attraverso il SA e da esso approvato. Il regolamento ha inizio se la BCR non riceve tale richiesta entro la scadenza del «periodo d’informazione». Con la ricezione da parte della BCR di tale richiesta entro il «periodo d’informazione»:

a)

l’istruzione di pagamento pertinente è revocata, qualora la procedura di regolamento 3 sia utilizzata per il regolamento bilaterale; e

b)

tutte le istruzioni di pagamento nel file sono revocate e tutti i regolanti e il SA sono informati attraverso un messaggio di rete ICM, qualora sia utilizzata la procedura di regolamento 3 per il regolamento dei saldi multilaterali ovvero qualora nella procedura di regolamento 4 l’intero regolamento abbia esito negativo.

2)

Se un SA invia le istruzioni di regolamento prima dell’orario di regolamento previsto («da»), le istruzioni sono conservate fino a che non sia raggiunto l’orario previsto. In tal caso, le istruzioni di pagamento sono immesse nella entry disposition solo quando l’orario «da» viene raggiunto. Tale meccanismo opzionale può essere utilizzato nelle procedure di regolamento 1 e 2.

3)

Il periodo di regolamento («fino a») consente di assegnare un periodo di tempo limitato per il regolamento del SA in modo da non impedire o ritardare il regolamento di altre operazioni correlate al SA o a TARGET2. Se un’istruzione di pagamento qualunque non è regolata entro l’orario «fino a», tale istruzione di pagamento è o rinviata o, nel caso delle procedure di regolamento 4 e 5, può venire attivato il meccanismo di fondi a garanzia. Il periodo di regolamento («fino a») può essere specificato per le procedure di regolamento da 1 a 5.

4)

Il meccanismo di fondi a garanzia può essere utilizzato se la liquidità di un regolante non è sufficiente a coprire i propri obblighi derivanti dal regolamento del SA. Al fine di consentire il regolamento di tutte le istruzioni di pagamento interessate da un regolamento di un SA, tale meccanismo è utilizzato per fornire la liquidità addizionale necessaria. Tale meccanismo può essere utilizzato per le procedure di regolamento 4 e 5. Qualora debba essere utilizzato il meccanismo di fondi a garanzia, è necessario mantenere un conto speciale per i fondi di garanzia nel quale la «liquidità d’emergenza» sia disponibile o resa disponibile a richiesta.

16.   Algoritmi utilizzati

1)

La procedura di regolamento 5 utilizza l’algoritmo 4. Per facilitare il regolamento e ridurre la liquidità necessaria, sono incluse tutte le istruzioni di pagamento SA (a prescindere dalla loro priorità). Le istruzioni di pagamento SA da regolare secondo la procedura di regolamento 5 non sono immesse nella entry disposition ma tenute nel PM separatamente fino alla fine del processo di ottimizzazione in corso. Qualora più SA che utilizzano la procedura di regolamento 5 intendano effettuare il regolamento contemporaneamente, essi sono inclusi nella stessa esecuzione dell’algoritmo 4.

2)

Nella procedura di regolamento 6, il regolante può dedicare un ammontare di liquidità per regolare saldi che derivano da un SA specifico. La costituzione di fondi dedicati si realizza riversando la liquidità necessaria su un sotto-conto specifico (modello interfacciato). L’algoritmo 5 è utilizzato sia per le operazioni notturne dei sistemi ancillari sia per l’elaborazione diurna. Il processo di regolamento ha luogo mediante l’addebitamento dei sotto-conti dei regolanti corti a favore del conto tecnico del SA e addebitando quindi il conto tecnico del SA a favore dei sotto-conti dei regolanti lunghi. Nel caso di saldi a credito, la scritturazione può avere luogo direttamente — se indicato dal SA nell’ambito dell’operazione interessata — sul conto PM del regolante. Nel caso di mancato regolamento di una o più istruzioni di addebito (ad esempio a causa di un errore del SA), il pagamento in questione viene posto in lista d’attesa sul sotto-conto. La procedura di regolamento 6 può utilizzare l’algoritmo 5 operativo sui sotto-conti. Inoltre, l’algoritmo 5 non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascun regolante viene calcolata la posizione totale e, se tutte le posizioni totali sono coperte, tutte le operazioni saranno regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d’attesa.

17.   Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell’utilizzo dell’ISA da parte di un SA ha effetto durante il ciclo di regolamento delle istruzioni di pagamento del SA, la BCSA è ritenuta autorizzata a completare il ciclo di regolamento per conto del SA.

18.   Schema tariffario e di fatturazione

1)

Un sistema ancillare che utilizzi l’ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste di tre elementi, come sotto stabilito.

a)

Un canone mensile fisso di 1 000,00 EUR a carico di ciascun SA (canone fisso I).

b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417,00 EUR e 4 167,00 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del SA (canone fisso II):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale

Canone mensile

1

0,00

sotto 1 000,00

5 000,00 EUR

417,00 EUR

2

1 000,00

sotto 2 500,00

10 000,00 EUR

833,00 EUR

3

2 500,00

sotto 5 000,00

20 000,00 EUR

1 667,00 EUR

4

5 000,00

sotto 10 000,00

30 000,00 EUR

2 500,00 EUR

5

10 000,00

sotto 50 000,00

40 000,00 EUR

3 333,00 EUR

6

Oltre 50 000,00

50 000,00 EUR

4 167,00 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del SA è calcolato dalla BCSA una volta all’anno sulla base di tale valore lordo relativo all’anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare la tariffa a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario.

c)

Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i partecipanti a TARGET2 di cui all’appendice VI dell’allegato II. Il SA può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:

per l’opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due, e

un canone mensile fisso di 100,00 EUR (secondo l’opzione A) o di 1 250,00 EUR (secondo l’opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.

2)

Qualunque tariffa pagabile con riferimento a un’istruzione di pagamento immessa o con riferimento a un pagamento ricevuto da un SA, attraverso o il Participant Interface o l’ASI è a carico esclusivo di tale SA. Il Consiglio direttivo può prevedere regole più dettagliate per la determinazione delle operazioni soggette a tariffazione regolate attraverso l’ASI.

3)

Ciascun SA riceve una fattura dalla rispettiva BCSA per il mese precedente basata sulle tariffe di cui al sottoparagrafo 1, non oltre la quinta giornata lavorativa del mese successivo. I pagamenti devono essere effettuati non oltre la decima giornata lavorativa di tale mese sul conto specificato dalla BCSA o essere addebitati su un conto specificato dal SA.

4)

Ai fini del presente paragrafo, ciascun SA che sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE è trattato separatamente, anche se due o più SA sono gestiti dalla stessa persona giuridica. La medesima regola si applica al SA che non sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE, nel qual caso il SA è identificato con riferimento ai seguenti criteri: a) un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo (ad esempio un accordo tra i partecipanti e l’operatore del sistema); b) la partecipazione di più soggetti; c) regole comuni e accordi standardizzati; e d) per il clearing, la compensazione e/o il regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.


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