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Document 52006AB0013

Parere della Banca centrale europea, del 27 febbraio 2006 , relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (CON/2006/13)

OJ C 55, 7.3.2006, p. 63–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/63


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 febbraio 2006

relativo a una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

(CON/2006/13)

(2006/C 55/30)

Il 24 febbraio 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Consiglio che dispone misure dettagliate per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2494/95 del 23 ottobre 1995 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (il «regolamento IPCA») (1) per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (il «regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento IPCA. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.

L'obiettivo del regolamento proposto è di definire norme minime relative ai periodi di rilevazione dei prezzi entro ciascun mese, al fine di agevolare la comparazione degli indici dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) tra gli Stati membri e l'affidabilità dell'IPCA dell'area dell'euro. Poiché i periodi di rilevazione dei prezzi differiscono tra gli Stati membri, per alcune voci considerate dall'IPCA, le variazioni di breve periodo dei prezzi nel corso di un mese possono condurre a notevoli differenze nelle variazioni dei prezzi stimati. La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto il quale impone che le rilevazioni dei prezzi vengano effettuate nell'arco di almeno una settimana lavorativa precisamente, o vicino alla metà del mese, e nell'arco di un tempo più lungo di una settimana lavorativa per prodotti che solitamente mostrano variazioni di prezzo notevoli ed irregolari nel corso di un mese. Tali norme minime rappresentano un compromesso tra la necessità di armonizzare la rilevazione dei prezzi tra gli Stati membri, da un lato, ed i costi derivanti dal cambiamento delle pratiche in uso per la rilevazione dei prezzi, dall'altro lato.

2.

L'obbligo in base al quale i prodotti che si dimostrano avere prezzi variabili devono essere rilevati «nell'arco di un periodo superiore ad una settimana lavorativa», consente agli Stati membri un certo margine nell'applicazione della disposizione proposta. Pertanto, relativamente a questo aspetto, è necessario un attento controllo della corretta applicazione del regolamento proposto.

3.

La BCE è consapevole del fatto che il regolamento proposto non deve precludere la diffusione di IPCA provvisori o di stime rapide IPCA e non deve influenzare l'attuale calendario di diffusione dell'IPCA dell'aera dell'euro.

4.

La BCE concorda con la proposta di attuazione del regolamento proposto a partire dal gennaio 2007, dal momento che non sono attesi effetti sistematici sulle variazioni dei prezzi misurati annualmente o mensilmente. Pertanto, non si ritiene che sarà necessaria una revisione dei dati precedenti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 febbraio 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.


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