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Document 52005AB0016

Parere della Banca centrale europea, del 31 maggio 2005, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005) 88 definitivo) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 144/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 maggio 2005

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (COM(2005) 88 definitivo)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

Il 6 aprile 2005, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (di seguito il «regolamento proposto»).

2.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

3.

L'obiettivo del regolamento proposto è di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere. Da un lato, in base a questo quadro, gli Stati membri trasmetteranno i dati sulle consociate estere residenti nel paese di rilevazione dei dati, ma controllate da un'unità istituzionale estera. L'allegato I del regolamento proposto stabilisce un modulo comune per dette statistiche sulle consociate estere residenti nel paese (di seguito «Inward FATS»). Dall'altro, la trasmissione dei dati sulle consociate estere non residenti nel paese di rilevazione dei dati, ma controllate da un'unità istituzionale residente in tale paese, è attualmente effettuata su base volontaria e sarà oggetto di studi pilota che verranno condotti da alcuni Stati membri al massimo entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento proposto. L'allegato II del regolamento proposto stabilisce un modulo comune per dette statistiche sulle consociate estere residenti all'estero (di seguito «Outward FATS»).

4.

La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. Definendo un quadro comune, il regolamento proposto dovrebbe migliorare la comparabilità dei dati sulle consociate estere in tutta l'UE, rendendoli così maggiormente idonei per l'aggregazione a livello comunitario e/o dell'area dell'euro e più attendibili per tutti gli utenti. I dati sulle consociate estere sono attualmente elaborati dagli istituti nazionali di statistica (di solito Inward FATS) e dalle banche centrali (di solito Outward FATS) degli Stati membri. I metodi di compilazione utilizzati sono in linea con il regolamento proposto e tali dati dovrebbero altresì aiutare la BCE nella valutazione degli andamenti economici relativi all'attività delle società di grandi dimensioni e delle loro consociate estere all'interno e all'esterno dell'area dell'euro. In particolare, tali dati sono considerati preziosi per lo studio delle tendenze del commercio nell'area dell'euro e del comportamento in materia di determinazione dei prezzi, così come per comprendere l'impatto economico degli investimenti diretti all'estero, ad esempio, sulla competitività o sull'occupazione.

5.

In questo contesto, la BCE coglie l'occasione per formulare delle osservazioni su alcune specifiche disposizioni del regolamento proposto. La BCE rileva che il regolamento proposto non rende obbligatoria la fornitura delle Outward FATS con effetto immediato. Solo dopo un periodo tre anni sarà possibile valutare i risultati degli studi pilota che verranno condotti in alcuni Stati membri. La BCE si rammarica del fatto che, sebbene i flussi di dati forniti per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti nella sezione 2 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (1), indichino voci separate per i beni e per i servizi, nel regolamento proposto beni e servizi non siano parimenti classificati separatamente. Se tali dati non vengono classificati separatamente, il loro valore a fini di analisi sarà ridotto e sarà più difficile confrontarli con i dati pubblicati nei paesi che costituiscono le principali controparti dell'area dell'euro.

6.

Un'altra questione è rappresentata dal termine di 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, attualmente previsto nella sezione 5 dell'allegato I del regolamento proposto, entro il quale gli Stati membri devono trasmettere le Inward FATS. Questo sembrerebbe essere il termine massimo per consentire la regolare valutazione degli andamenti economici che implicano variazioni (frequenti) della struttura delle società di grandi dimensioni e del numero, della dimensione e del settore di attività economica delle loro consociate. La BCE incoraggia pertanto il Parlamento e il Consiglio a prendere in esame la possibilità, dopo una valutazione degli studi pilota, di ridurre il termine proposto a medio termine, almeno per i dati aggregati (ad esempio, per il «Livello 1» cui si riferisce il regolamento proposto). In tal modo, detto termine sarebbe maggiormente in linea con la tempistica per la trasmissione dei dati aggregati sugli investimenti diretti all'estero di cui al Regolamento (CE) n. 184/2005, che prevede un termine di nove mesi.

7.

In seguito ad un più approfondito esame degli allegati da I a III del regolamento proposto, la BCE rileva che la sezione 6 dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 184/2005, denominata «Livelli di ripartizione geografica», comprende una voce ulteriore denominata «U4 Zona extra euro», accanto alle voci relative all'UE. La BCE ritiene che al fine di produrre un aggregato dell'area dell'euro, sarebbe utile includere nell'allegato III del regolamento proposto un riferimento simile alla voce «Area extra euro» come ulteriore livello di disaggregazione geografica sotto il titolo «Livello 1». Infine, la relazione si riferisce a «UE-15» (e alternativamente a «Stati membri dell'UE a 15 paesi»); la BCE propone di utilizzare invece l'attuale riferimento a «UE-25» o «Stati membri dell'UE a 25 paesi».

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 maggio 2005.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.


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