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Document 32003D0014(01)

2003/797/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14)

OJ L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 318 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 209 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 118 - 119

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

32003D0014(01)

2003/797/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14)

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 15/11/2003 pag. 0035 - 0036


Decisione della Banca centrale europea

del 7 novembre 2003

avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 119 e l'articolo 123, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 21.2, l'articolo 44 e l'articolo 47.1, primo trattino,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) In conformità dell'articolo 123, paragrafo 2, del trattato e del primo paragrafo dell'articolo 44 dello statuto e in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione BCE/1998/NP2, del 23 giugno 1998, avente ad oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni proprie dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea (BCE) è subentrata all'Istituto monetario europeo (IME) nei compiti di cui all'articolo 117, paragrafo 2, quinto trattino del trattato, e di cui all'articolo 4.1, quinto trattino, e 6.1, terzo trattino, dello statuto dell'IME, fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (terza fase).

(2) In virtù della decisione BCE/1998/NP15, del 1o dicembre 1998, avente per oggetto l'espletamento da parte della BCE di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(2), la decisione dell'IME n. 8/95, del 2 maggio 1995, avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine, è rimasta valida e ha continuato ad essere interamente applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.

(3) Le funzioni menzionate nel considerando 2 sono state espletate in base all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(3).

(4) Il regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, entrato in vigore il 24 febbraio 2002, ha abrogato il regolamento (CEE) n. 1969/88.

(5) In conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, la BCE adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti accordati nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dallo stesso regolamento.

(6) La presente decisione di attuazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002 abrogherà la decisione BCE/1998/NP15. In considerazione del fatto che le altre funzioni e decisioni dell'IME cui si riferisce la decisione BCE/1998/NP2 non sono ugualmente più in vigore né sono più applicabili nella terza fase, la decisione BCE/1998/NP2 può, a fini di chiarezza, essere parimenti abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La BCE esercita le funzioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 332/2002, come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante i conti che la BCE apre a nome della BCE.

Articolo 3

1. I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, nel quadro delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima, vengono trasferiti, con la stessa data di valuta, sul conto specificato dalla banca centrale nazionale dello Stato membro destinatario dell'erogazione corrispondente.

2. I fondi ricevuti dalla BCE, per conto della Comunità europea, a titolo di pagamento degli interessi o di rimborso del capitale dallo Stato membro beneficiario del prestito, vengono trasferiti, con la stessa data di valuta, sui conti specificati dai creditori nel quadro delle operazioni di assunzione di prestiti concluse dalla Comunità europea.

Articolo 4

Per ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti la BCE apre nei propri libri contabili i seguenti conti in euro:

a) un conto "nostro" denominato "Saldi in euro detenuti presso [...]" corrispondente ai fondi ricevuti per conto della Comunità europea;

b) un conto sul lato delle passività che costituisce la contropartita del conto di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) un conto d'ordine, denominato "Passività della Comunità europea connesse alle operazioni di assunzione di prestito concluse dalla Comunità europea", suddiviso, se del caso, in ulteriori conti per ciascuno dei creditori, nel quadro delle operazioni di assunzione di prestito;

d) un conto d'ordine, denominato "Crediti della Comunità europea nel quadro delle operazioni di erogazione di prestito della Comunità europea".

Articolo 5

La BCE contabilizza le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 alla data di valuta delle stesse, addebitando o accreditando i conti indicati all'articolo 4.

Articolo 6

1. La BCE veglia sulle scadenze degli accordi di assunzione ed erogazione di prestiti per quanto concerne il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

2. La BCE notifica tali scadenze alla banca centrale nazionale dello Stato membro che è in debito nei confronti della Comunità europea entro un termine di almeno quindici giorni di calendario precedenti a ciascuna scadenza.

Articolo 7

La BCE informa immediatamente per iscritto la Commissione europea di ogni operazione da essa svolta per conto della Comunità europea. La BCE rivolge tali comunicazioni all'attenzione della direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

Articolo 8

Alla fine di ogni anno solare la BCE redige una relazione tesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da essa concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. Tale relazione contiene un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

Articolo 9

La decisione BCE/1998/NP2 e la decisione BCE/1998/NP15 sono abrogate.

Articolo 10

Il comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 novembre 2003.

Per il Consiglio generale della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2) Decisione pubblicata come allegato V alla decisione BCE/2000/12, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea, (GU L 55 del 24.2.2001, pag. 76).

(3) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

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