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Document 52003AB0026

Parere della Banca centrale europea — del 1 dicembre 2003 — su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 def.] (CON/2003/26)

OJ C 296, 6.12.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0026

Parere della Banca centrale europea — del 1 dicembre 2003 — su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 def.] (CON/2003/26)

Gazzetta ufficiale n. C 296 del 06/12/2003 pag. 0005 - 0006


Parere della Banca centrale europea

del 1 dicembre 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero [COM(2003) 507 def.]

(CON/2003/26)

(2003/C 296/04)

1. Il 22 settembre 2003 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (in seguito "regolamento proposto").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. L'obiettivo del regolamento proposto è quello di fornire una base giuridica per la raccolta e l'elaborazione di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero, all'interno dell'Unione europea (UE). La Commissione necessita di tali statistiche al fine di preparare, in conformità dell'articolo 99, paragrafo 3, del trattato, relazioni da presentare al Consiglio che consentano a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 99, paragrafo 2. Per di più, in virtù dell'articolo 133, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e ha il compito di condurre negoziati commerciali, dietro autorizzazione del Consiglio. La Commissione necessita di informazioni statistiche pertinenti e di buona qualità ai fini dello svolgimento di tali compiti. Inoltre, tali informazioni sono necessarie per attuare e operare una revisione dei negoziati commerciali, tra cui l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), nonché per i negoziati presenti e futuri su ulteriori accordi.

4. Il regolamento proposto istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie, sia fornendo le definizioni comuni che gli Stati membri dovrebbero utilizzare in fase di elaborazione della loro bilancia dei pagamenti, degli scambi internazionali di servizi e degli investimenti diretti all'estero, sia specificando gli obblighi relativi ai dati da trasmettere.

5. Il regolamento proposto definisce altresì le norme minime per la diffusione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Infine, esso istituisce il comitato della bilancia dei pagamenti quale nuova istanza per la promozione della cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e la BCE, quest'ultima in veste di osservatore, con riguardo alle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

6. La BCE accoglie favorevolmente il regolamento proposto. In conformità del protocollo d'intesa sottoscritto il 10 marzo 2003 dalla Direzione Generale Statistiche della BCE (DG Statistiche) e dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat), la BCE, e in particolare la sua DG Statistiche, si dichiara pronta a cooperare con l'Eurostat con riguardo all'elaborazione del conto finanziario, e del relativo reddito, della bilancia dei pagamenti della UE, vista la sua esperienza nell'elaborazione della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.

7. Il considerando 7 del regolamento proposto menziona il fatto che il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 sui pagamenti transfrontalieri in euro(1) ha un impatto diretto sulla raccolta di statistiche. In particolare, l'articolo 8 di quest'ultimo prevede la possibilità di aumentare da 12500 euro a 50000 euro la soglia per la dichiarazione di pagamenti transfrontalieri da parte delle banche. Ciò solleva qualche preoccupazione, in particolare poiché tale aumento potrebbe incidere sulla qualità della bilancia dei pagamenti degli Stati membri della UE e dei paesi che diverranno Stati membri della UE, per i quali le statistiche di bilancia dei pagamenti sono importanti per la valutazione del rispetto dei criteri di convergenza.

8. La BCE accoglie con favore in particolare l'articolo 8 del regolamento proposto relativo alla trasmissione e scambio di dati riservati a fini statistici. In effetti, l'articolo 8 potrebbe essere d'aiuto nel superamento delle difficoltà ricorrenti riguardanti lo scambio di dati riservati. La BCE è del parere che l'attività svolta dagli Stati membri con riguardo ai dati utilizzati per l'aggregato comunitario sarà utile anche per accrescere la qualità dell'aggregato dell'area dell'euro.

9. La BCE inoltre considera positivamente l'articolo 11 che le consente di prendere parte al comitato della bilancia dei pagamenti nella veste di osservatore. La partecipazione della BCE in tale comitato sarà d'ausilio, anche se limitatamente al proprio status di osservatore, al fine di assicurare coerenza fra i diversi obblighi di segnalazione statistica gravanti sugli Stati membri e di assicurare il rispetto dei principi statistici internazionali. Ciò accrescerà altresì l'efficienza dei sistemi di elaborazione della bilancia dei pagamenti e delle statistiche ad essi connesse ed eleverà la qualità dei dati e delle note metodologiche (metadati).

10. La BCE prende nota del fatto che il regolamento proposto non prevede che vengano richiesti dati sulle riserve ufficiali da parte degli Stati membri, non esistendo riserve ufficiali della UE in quanto tali. Tuttavia, se si considerasse necessario, a fini statistici, prevedere per il futuro la richiesta di dati sulle riserve ufficiali (ad esempio per effettuare la chiusura, in termini contabili, della bilancia dei pagamenti della UE e rendere così più semplice la valutazione sulla qualità dei dati), la DG Statistiche della BCE, in collegamento con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), potrebbe mettere a disposizione le proprie competenze specifiche in relazione all'elaborazione di tale componente e alla metodologia ad esso connessa. In tal caso, si intende altresì che gli Stati membri non partecipanti dovranno fornire alla BCE i dati pertinenti (ad esempio crediti nei confronti di non residenti nella UE in valute diverse dall'euro o in qualunque altra valuta che abbia corso legale all'interno della UE).

11. La BCE ha interesse a che il ruolo internazionale dell'euro venga sorvegliato, condividendo così l'interesse espresso di recente dal Parlamento europeo(2). Il SEBC, negli anni a venire, valuterà la necessità di fornire informazioni sulla disaggregazione per valuta - che evidenzi quanto meno la disaggregazione tra l'euro e le altre valute - con riguardo a transazioni in beni e servizi, e la maniera in cui tali informazioni possano essere raccolte in maniera efficace. A seconda del risultato dell'esame della questione, essa potrebbe essere affrontata, a tempo debito, nell'ambito delle commissioni pertinenti, nella prospettiva di valutare l'opportunità di apportare al regolamento proposto le modifiche del caso.

12. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 2003.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(2) In particolare ci si riferisce alla Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo internazionale dell'area dell'euro e alla prima valutazione dell'introduzione delle banconote e monete del 3 luglio 2003 [COM(2002) 332 - 2002/2259(INI)].

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