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Document 52001AB0033

Parere della Banca centrale europea dell'11 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indice del costo del lavoro (CON/2001/33)

OJ C 295, 20.10.2001, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0033

Parere della Banca centrale europea dell'11 ottobre 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indice del costo del lavoro (CON/2001/33)

Gazzetta ufficiale n. C 295 del 20/10/2001 pag. 0005 - 0006


Parere della Banca centrale europea

dell'11 ottobre 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indice del costo del lavoro

(CON/2001/33)

(2001/C 295/04)

1. Il 17 settembre 2001 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a un progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'indice del costo del lavoro (in seguito denominato "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della BCE, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è quello di definire un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro in ambito comunitario. In particolare, il progetto di regolamento richiede la trasmissione alla Commissione europea (Eurostat), da parte degli Stati membri, di dati trimestrali sul costo del lavoro.

4. La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento quale parte integrante del piano d'azione sulle esigenze statistiche per l'Unione economica e monetaria (UEM) (in seguito denominato "piano d'azione UEM"), messo a punto, su richiesta del consiglio Ecofin, dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la BCE. Il piano d'azione UEM rappresenta una risposta alla relazione del comitato monetario relativa alle esigenze informative nell'ambito della UEM, approvata dal consiglio Ecofin il 18 gennaio 1999, e alle prime due relazioni sullo stato di avanzamento in materia di esigenze informative nell'ambito della UEM, redatte dal comitato economico e finanziario. La terza relazione sullo stato d'avanzamento, approvata dal consiglio Ecofin il 19 gennaio 2001, ha specificato anche i tempi per la modifica delle regole statistiche esistenti.

5. La fornitura di dati armonizzati in materia di costo del lavoro permette di disporre di un maggior numero di dati, e di migliore qualità, per l'analisi e la valutazione dei rischi per la stabilità dei prezzi, come perseguita sulla base del secondo pilastro della strategia di politica monetaria della BCE. Il costo del lavoro costituisce un elemento fondamentale dei costi di produzione per l'economia nel suo insieme e ha un impatto significativo sulla formazione dei prezzi. Inoltre, il costo del lavoro entra a far parte degli indicatori di competitività. I dati europei aggregati sui costi del lavoro attualmente disponibili, basati su dati trasmessi volontariamente alla Commissione europea (Eurostat) da parte degli istituti nazionali di statistica, riflettono le differenze rilevanti nella definizione delle serie nazionali usate per il calcolo delle serie nell'area dell'euro. I dati trimestrali relativi alle retribuzioni disponibili nei conti nazionali del SEC 95 non costituiscono un'alternativa, dal momento che essi non sono sufficientemente dettagliati e la loro qualità dipende dalla qualità delle statistiche primarie del costo del lavoro sottostanti.

6. La BCE desidera mettere in luce l'importanza riconosciuta a certe caratteristiche del progetto di regolamento, già facenti parte del piano d'azione UEM, prendendo atto altresì dei compromessi rilevanti dovuti alla necessità di limitare l'onere della segnalazione per le imprese.

a) La copertura proposta dalla NACE Rev. 1, tra cui il settore dei servizi: il progetto di regolamento copre più del 90 % del settore del lavoro nell'area dell'euro, mentre attualmente i dati messi a disposizione coprono solo circa il 65 %. Ciò rappresenta un avanzamento importante in quanto facilita la comprensione degli sviluppi del costo del lavoro nell'economia con, in particolare, una copertura maggiore dei costi del settore dei servizi.

b) La disaggregazione proposta dalla NACE rev. 1: il progetto di regolamento aumenta il livello di dettaglio dei dati richiesti, disaggregati per attività economiche, elemento importante per spiegare le variazioni nei risultati complessivi.

c) La disponibilità di un indice del costo del lavoro che includa e escluda il pagamento delle gratifiche: il pagamento delle gratifiche tende ad essere un elemento ciclico del costo del lavoro complessivo. L'analisi dei dati sul costo del lavoro sarebbe enormemente facilitata se fosse possibile identificare tale elemento del costo del lavoro complessivo.

d) Il requisito proposto di fornire i dati entro 70 giorni: questo sarebbe un salto di qualità dal momento che la disponibilità attuale di dati relativi al costo del lavoro è estremamente povera, essendo disponibili le prime stime europee totali solo, approssimativamente, dopo 100 giorni.

e) La disponibilità di una quantità di dati retrospettivi adeguata: a fini analitici, è importante poter valutare gli indici del costo del lavoro nel tempo. Tuttavia, la BCE è consapevole dell'onere che verrebbe imposto sugli Stati membri se venisse loro richiesto di mettere a disposizione un insieme completo di dati retrospettivi e ritiene di conseguenza preferibile che la trasmissione dei dati retrospettivi sia limitata a un numero scelto di elementi del costo del lavoro e avvenga solo per le sezioni C-K della NACE.

f) La migliorata comparabilità dei dati, necessaria per aggregati nell'area dell'euro di buona qualità: dal momento che gli Stati membri saranno ancora autorizzati a utilizzare una combinazione di fonti diverse, le procedure di attuazione previste nell'articolo 10 potrebbero includere opportunamente una valutazione periodica dell'impatto del loro utilizzo sui risultati nazionali, e di altre potenziali fonti di non comparabilità.

7. La BCE concorda pienamente con i tempi proposti per l'attuazione del progetto di regolamento e esorta gli Stati membri a non presentare richieste di deroga. Se gli Stati membri si avvalessero al massimo grado delle possibilità di deroga concesse, gli aggregati europei pienamente armonizzati per le sezioni C-K della NACE non verrebbero resi disponibili prima del 2004 e gli aggregati europei completi, che includano le sezioni L-O della NACE, non verrebbero resi disponibili prima del 2007. L'obiettivo stesso della copertura dell'80 % dell'area dell'euro entro la fine del 2002 - obiettivo sostenuto dal consiglio Ecofin - potrebbe essere a rischio.

8. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Vienna, l' 11 ottobre 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

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