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Document 31998O0010

Indirizzo della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/1998/NP10)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 69–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/1998/10/oj

31998O0010

Indirizzo della Banca centrale europea del 3 novembre 1998 relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/1998/NP10)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0069 - 0070


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 1998

relativo all'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(BCE/1998/NP10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3 e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'euro diventerà la moneta degli Stati membri partecipanti. L'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato richiede che il Consiglio della UE adotti i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri senza deroga saranno irrevocabilmente vincolate ed il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro verrà a sostituirsi a queste valute. Le unità monetarie nazionali saranno suddivisioni dell'euro ai tassi di conversione. L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad attuare le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

(2) L'articolo 52 dello statuto è inteso a garantire un elevato grado di sostituibilità fra le monete nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato e che a tal fine il Consiglio direttivo della BCE veglia affinché ciascuna banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote da essa emesse, ai tassi di conversione, qualunque banconota con corso legale emessa dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.

(3) L'articolo 52 dello statuto resterà in vigore fino a conclusione del periodo transitorio, così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1) ("periodo transitorio"). Dopo la conclusione di detto periodo il cambio delle banconote di altri Stati membri partecipanti verrà affrontato nel contesto della sostituzione del contante.

(4) Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero l'accreditamento in conto del relativo controvalore in conformità della normativa nazionale. Le banche centrali nazionali assicureranno il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali al rispettivo valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a offrire tale servizio direttamente o attraverso un proprio agente.

(5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo della BCE:

- per "banconote di altri Stati membri partecipanti" si intendono banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate per il cambio ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima,

- per "cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti" si intende il cambio di banconote con corso legale emesse da una banca centrale nazionale e presentate ad un'altra banca centrale nazionale o ad un agente di quest'ultima per la conversione in banconote e monete metalliche nazionali ovvero per l'accreditamento in conto del relativo controvalore,

- per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

- per "valore di parità" si intende il valore risultante dai tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato senza scarto denaro-lettera,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

- per "periodo transitorio" si intende il periodo compreso fra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Obbligo di cambio al valore nominale

1. Le BCN assicureranno direttamente o attraverso un proprio agente, presso almeno uno sportello sul territorio nazionale, il cambio di banconote degli altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche nazionali ovvero, su richiesta e se previsto dalla legislazione nazionale, l'accreditamento del rispettivo controvalore su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al rispettivo valore di parità.

2. Le BCN possono porre limiti al numero e/o al valore totale delle banconote degli altri Stati membri partecipanti che sono disposte ad accettare, per ciascuna transazione o per ciascuna giornata.

Articolo 3

Banconote ammesse al cambio

Le banconote degli altri Stati membri partecipanti che possono essere cambiate ai sensi del presente indirizzo della BCE non devono essere gravemente danneggiate. In particolare, esse non devono risultare dalla ricomposizione di oltre due parti della stessa banconota né devono essere state danneggiate da dispositivi antifurto.

Articolo 4

Comunicazioni

Il Comitato esecutivo della BCE riferisce al Consiglio direttivo della BCE sull'attuazione del presente indirizzo con cadenza annua a decorrere dal luglio 1999.

Articolo 5

Disposizioni finali

Il presente indirizzo della BCE ha effetto dalla data di inizio del periodo transitorio. In ogni caso, entro e non oltre il 1o dicembre 1998, ciascuna BCN comunica alla BCE le modalità mediante le quali intende ottemperare al presente indirizzo.

Il presente indirizzo della BCE si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio ai sensi dell'articolo 52 dello statuto fino a scadenza del periodo transitorio.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 1998.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

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