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Document 31998D0015(01)

Decisione della Banca Centrale Europea del 1o dicembre 1998 avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (BCE/1998/NP15)

OJ L 55, 24.2.2001, p. 76–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2003; abrogato da 32003D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/15(3)/oj

32001D0224(02)

Decisione della Banca Centrale Europea del 1o dicembre 1998 avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (BCE/1998/NP15)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0076 - 0078


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o dicembre 1998

avente per oggetto l'espletamento da parte della Banca centrale europea di talune funzioni relative al sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(BCE/1998/NP15)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 109, lettera l, paragrafo 2,

visto lo statuto dell'Istituto monetario europeo (in seguito denominato "statuto dell'IME"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino,

visto lo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 47, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1) In conformità della decisione n. 8/95 del Consiglio dell'Istituto monetario europeo (Consiglio dell'IME) del 2 maggio 1995, l'Istituto monetario europeo (IME) esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

(2) Ai sensi della decisione BCE/1998/NP2 del 23 giugno 1998, la decisione n. 8/95 resta valida e continua ad essere interamente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase.

(3) Due prestiti a medio termine concessi dalla Comunità europea all'Italia in forza del regolamento (CEE) n. 1969/88 vengono a scadenza nel corso del 2000.

(4) La Banca centrale europea (BCE) continua a svolgere i compiti dell'IME quanto alla gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione intese a fornire un sostegno finanziario a medio termine alle bilance dei pagamenti degli Stati membri. Per poter gestire il suddetto sostegno finanziario a medio termine la BCE deve continuare ad applicare il disposto della decisione n. 8/95 a decorrere dalla data d'inizio della terza fase,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto al paragrafo 2 del presente articolo, la decisione n. 8/95 che, conformemente al disposto della decisione BCE/1998/NP2 resta valida e continua ad essere integralmente applicabile fino al giorno immediatamente precedente la data d'inizio della terza fase, resta valida e continua ad essere applicabile a decorrere dalla data d'inizio della terza fase.

2. Nell'articolato della decisione n. 8/95 di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'espressione "IME" equivale a "BCE".

Articolo 2

Il Comitato esecutivo della BCE adotta i provvedimenti necessari a dare effetto alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o dicembre 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

Appendice

ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

Decisione n. 8/95

avente per oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine

IL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO (in seguito denominato "Consiglio dell'IME"),

visto l'articolo 6, paragrafo 1, dello statuto dell'IME,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del suo statuto, l'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri(1).

(2) L'IME si è dotato delle infrastrutture necessarie per l'esercizio di tali funzioni,

HA ADOTTATO ALL'UNANIMITÀ LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'IME esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1969/88 come descritto negli articoli da 2 a 8 della presente decisione.

Articolo 2

I pagamenti relativi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea vengono effettuati mediante i conti che l'IME apre a nome della stessa.

Articolo 3

Gli importi ricevuti dall'IME per conto della Comunità europea a titolo delle operazioni di assunzione di prestiti concluse da quest'ultima vengono trasferiti con la stessa data di valuta sul conto specificato dalla banca centrale dello Stato destinatario dell'erogazione corrispondente.

Gli importi inviati all'IME per conto della Comunità europea a titolo di pagamento degli interessi o rimborso del capitale dallo Stato beneficiario del prestito, ovvero dagli Stati membri che hanno partecipato alle eventuali operazioni di rifinanziamento connesse al prestito, vengono trasferiti con la stessa data di valuta del loro arrivo all'IME sui conti specificati dai creditori nelle operazioni di assunzione di prestiti concluse dalla Comunità europea.

Ove uno Stato membro che sia stato parzialmente o totalmente esonerato in via temporanea dall'effettuazione di un pagamento dovuto, ovvero dal conferimento della propria quota di partecipazione a operazioni di rifinanziamento, successivamente esegua il pagamento in oggetto o conferisca la propria quota alla Comunità europea, i fondi in questione vengono trasferiti con la stessa data di valuta sui conti specificati dalle banche centrali degli Stati membri che hanno partecipato alle operazioni di rifinanziamento in misura proporzionale all'entità del loro credito nei confronti della Comunità europea.

Articolo 4

Per ciascuna operazione di assunzione ed erogazione di prestiti, l'IME apre nei propri libri contabili i seguenti conti:

1) Un conto "nostro" denominato "Saldi in ... detenuti presso ..." corrispondente ai fondi ricevuti per conto della Comunità europea.

2) Un conto dal lato delle passività che costituisce la contropartita del conto di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3) Un conto d'ordine denominato "Passività della Comunità connesse all'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità" suddiviso, se del caso, in ulteriori conti corrispondenti ai singoli creditori nell'ambito dell'operazione in oggetto.

4) Se del caso, un conto d'ordine denominato "Passività della Comunità connesse al rifinanziamento dell'operazione di assunzione di prestito conclusa dalla Comunità", suddiviso in ulteriori conti corrispondenti ai singoli Stati membri creditori.

5) Un conto d'ordine denominato "Crediti della Comunità connessi all'operazione di erogazione di prestito".

I conti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono detenuti nell'unità monetaria di pagamento, mentre quelli di cui ai paragrafi da 3 a 5 sono detenuti nell'unità monetaria dei rispettivi contratti.

Articolo 5

L'IME contabilizza le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3 della presente decisione alla data di valuta delle stesse addebitando o accreditando i conti suindicati.

Articolo 6

L'IME veglia sulle scadenze dei contratti di assunzione ed erogazione di prestiti per quanto concerne il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale.

Quindici giorni lavorativi prima di ogni scadenza, L'IME notifica la stessa alla banca centrale dello Stato che è in debito nei confronti della Comunità europea.

Articolo 7

L'IME informa immediatamente la Commissione europea delle operazioni da esso svolte per conto della stessa.

L'IME rivolge le suddette comunicazioni alla direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea.

Articolo 8

Alla fine di ogni anno solare l'IME redige una relazione intesa a informare la Commissione europea delle operazioni finanziarie da esso concluse nell'anno in rapporto alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione. La relazione è corredata di un estratto dei crediti e delle passività della Comunità europea connessi alle operazioni di assunzione di prestiti e alle corrispondenti operazioni di erogazione.

Articolo 9

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1995.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 1995.

Per il Consiglio dell'IME

Il Presidente

A. Lamfalussy

(1) GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1.

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