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Document 31997Y0705(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo sulle proposte di normativa relative rispettivamente all'introduzione dell'euro e a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

OJ C 205, 5.7.1997, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31997Y0705(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo sulle proposte di normativa relative rispettivamente all'introduzione dell'euro e a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro

Gazzetta ufficiale n. C 205 del 05/07/1997 pag. 0018 - 0020


PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO (97/C 205/07)

Consultazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, a norma degli articoli 109 F, paragrafo 6 e 109 F, paragrafo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea sulle proposte di normativa relative rispettivamente all'introduzione dell'euro e a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro.

CON/96/13

1. In data 11 novembre 1996 l'IME ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su due proposte di regolamento del Consiglio relative all'introduzione dell'euro presentate dalla Commissione delle Comunità europee, fondate rispettivamente sull'articolo 235 e sull'articolo 109 L, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea [Rif. COM(96) 499 del 16. 10. 1996; per agevolare la lettura del presente testo, le due proposte saranno chiamate in appresso «progetto 235» e «progetto 109 L, paragrafo 4»]. Alle proposte è allegata una relazione. Sebbene la base giuridica di una delle proposte sia l'articolo 235 del trattato, la consultazione dell'IME è obbligatoria in entrambi i casi in quanto ambedue le questioni rientrano nelle sue competenze. Tuttavia, dato che l'adozione del progetto 109 L, paragrafo 4 potrebbe essere successiva all'istituzione della BCE, il presente parere non esclude il parere della BCE su detto progetto, conformemente all'art. 109 L, paragrafo 4 del trattato, prima della sua adozione.

2. Le proposte della Commissione delle Comunità europee meritano, in linea di massima, una valutazione positiva. La Commissione ha tratto profitto dai lavori intrapresi in precedenza dall'IME e dai suggerimenti ricevuti nel quadro di numerose consultazioni presso le organizzazioni finanziarie e il Comitato monetario, alle quali l'IME ha partecipato. L'IME ha assistito in veste di osservatore alle riunioni di un gruppo di lavoro del Consiglio istituito dopo l'approvazione dei progetti da parte della Commissione e ha preso atto delle numerose modifiche proposte dalle delegazioni nazionali. Il presente parere tiene conto dei progetti modificati dal succitato gruppo di lavoro. Il parere è formulato sulla base della versione inglese dei progetti; al fine di garantire l'uniformità dell'interpretazione e dell'applicazione di tali atti giuridici essenziali, l'IME sottolinea la particolare necessità che il Consiglio assicuri l'equivalenza dei termini giuridici impiegati nelle versioni autentiche dei progetti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Le osservazioni formulate nel presente parere sono limitate ai punti che l'IME ritiene necessario chiarire.

3. L'IME prende atto della suddivisione in due proposte di regolamento decisa dalla Commissione, ma sottolinea l'importanza del fatto che i due testi siano approvati contemporaneamente a livello politico dal Consiglio europeo, secondo quanto richiesto dalla Commissione, il che potrebbe avvenire durante la riunione di Dublino in dicembre.

Progetto 235

4. L'IME ha seguito la discussione in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sulla formulazione dell'articolo 3 del progetto 235 relativo alla continuità degli strumenti giuridici ed è al corrente delle argomentazioni avanzate dalle delegazioni nazionali. Questo punto costituisce una preoccupazione per i mercati finanziari. A tale proposito l'IME ha ricevuto osservazioni importanti e convincenti dalle competenti organizzazioni di mercato in materia. L'IME approva le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid in merito all'opportunità di un provvedimento giuridico che garantisca la continuità, ma è del parere che la formulazione debba essere sufficientemente ampia per tenere debitamente conto di tali preoccupazioni. Assicurando la continuità si contribuirà alla stabilità dei mercati finanziari e si agevolerà il passaggio alla moneta unica.

Al riguardo, l'IME si congratula per il miglioramento del testo del paragrafo 7 del preambolo. Inoltre, diversi membri del Consiglio dell'IME sarebbero favorevoli all'introduzione di un testo che confermi in modo esplicito che il concetto di «introduzione dell'euro» impiegato nell'articolo 3 è estremamente ampio e comprende in particolare la fissazione di tassi di conversione irrevocabili, il ritiro delle unità monetarie nazionali e la scomparsa o la sostituzione dei tassi d'interesse di riferimento. Tale testo potrebbe essere inserito nella parte contenente le definizioni (articolo 1), nell'articolo 3 stesso o almeno nel preambolo del progetto 235.

Inoltre, diversi membri del Consiglio dell'IME sarebbero favorevoli all'aggiunta della frase «riguardo all'introduzione dell'euro» al termine dell'articolo 3 onde evitare il rischio di controversie derivanti da clausole di «forza maggiore» o di «cambiamenti di circostanze» o da altre clausole aventi effetti analoghi e onde tutelare gli utenti di servizi finanziari. L'introduzione dell'avverbio «espressamente» non sarebbe del tutto soddisfacente in quanto si tratterebbe di clausole che pur essendo espressamente concordate non riguardano l'UEM.

La maggior parte dei membri del Consiglio dell'IME sarebbe favorevole al trasferimento della definizione del termine «contratto» dal paragrafo 9 del preambolo all'articolo 1, onde aumentarne il valore giuridico.

5. L'IME riconosce che le disposizioni relative all'arrotondamento, seppure non identiche, sono in linea con i suggerimenti da esse formulati in precedenza.

Progetto 109 L, paragrafo 4

6. La prima questione da prendere in esame riguarda le disposizioni relative alla fine del periodo transitorio. Sotto il profilo giuridico, la fine del periodo transitorio comporta il ritiro delle unità monetarie nazionali e la ridenominazione obbligatoria e automatica di tutti gli strumenti giuridici esistenti, segnatamente nel diritto nazionale e nei contratti. I conti correnti bancari saranno convertiti in euro; le fatture dovranno essere espresse in euro; i rendiconti ufficiali dovranno essere in euro; la fissazione dei prezzi dovrà avvenire in euro; ecc.

L'IME sostiene che la transizione giuridica debba avvenire simultaneamente in tutti gli Stati membri partecipanti. La data dovrebbe grosso modo coincidere con la data di immissione in circolazione delle banconote e delle monete in euro. La logistica della transizione delle operazioni in contante potrebbe richiedere, al riguardo, una certa flessibilità. In questa fase non è opportuno indicare la data alla quale saranno messe in circolazione le banconote in euro. L'IME preferirebbe pertanto che la data relativa alla fine del periodo transitorio nell'articolo 1, e il testo corrispondente degli articoli 10 e 11, fossero precisati al momento dell'adozione del regolamento del Consiglio e che fino ad allora si utilizzassero parentesi.

7. Il Consiglio europeo di Madrid ha deciso che, in forza del regolamento che costituirà il quadro giuridico per l'utilizzazione dell'euro, «le monete nazionali e l'euro diverranno espressioni differenti di una moneta identica sul piano economico» e a tale fine «fisserà un'equivalenza giuridicamente vincolante tra l'euro e le unità monetarie nazionali». Esso ha altresì deciso che il regolamento «garantirà che gli operatori economici privati abbiano la facoltà di utilizzare l'euro, senza averne tuttavia l'obbligo». L'IME ritiene che il modo in cui tali obiettivi vengono raggiunti nel progetto 109 L, paragrafo 4 è appropriato.

In particolare, l'IME conviene con la Commissione sul fatto che la sostituzione delle monete degli Stati membri partecipanti con l'euro, prevista dall'articolo 2, è un modo adeguato di realizzare tali obiettivi e si compiace per le disposizioni del progetto che consolidano l'equivalenza giuridicamente vincolante tra l'euro e le monete nazionali richiesta dal Consiglio europeo di Madrid e che «garantiscono il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento», evitando la necessità di creare sistemi duali. L'IME è d'accordo con i paragrafi 3 e 6 dell'articolo 8 del progetto di proposta, il cui contenuto viene giudicato soddisfacente, sebbene ritenga che il testo del paragrafo 3 dell'articolo 8 debba essere riesaminato per renderlo più chiaro.

La prima frase del paragrafo 3 concede alla persona che effettua un versamento la facoltà di scegliere tra l'euro e l'unità nazionale, il che è la quintessenza della fungibilità in materia di pagamenti scritturali; la frase è chiara e non richiede un riesame (anche se sarebbe meglio sostituire, nella versione inglese, «can» con «may» per sottolineare che si tratta di un'opzione e non di una possibilità). La seconda frase conferisce all'intermediario finanziario la facoltà di «effettuare le conversioni necessarie per l'accredito senza richiedere l'accordo del beneficiario» qualora il conto bancario sia espresso in una moneta diversa da quella scelta dall'ordinante. Questa seconda frase dovrebbe essere più chiara per quanto riguarda i diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del beneficiario. A tale fine, essa potrebbe trattare dei sistemi di pagamento multilaterali o dell'intervento di diversi intermediari.

Per evitare ogni dubbio, il testo del paragrafo 3 dell'articolo 8 dovrebbere assicurare chiaramente che l'uso della forma potestativa («may») non consenta il ricorso a tassi diversi dai tassi di conversione.

Si potrebbe altresì precisare se la frase si riferisce unicamente ai bonifici o se si applica anche ad altri strumenti di pagamento scritturale (segnatamente gli assegni) che, a differenza dei pagamenti in contanti, comportano il versamento su un conto.

I termini «and payable within that Member State» (nella versione inglese) servono, secondo le note esplicative, a limitare ai pagamenti nazionali il campo di applicazione del provvedimento. L'IME ritiene che non ci sia motivo di tenere conto del luogo di provenienza di un pagamento e preferirebbe che la disposizione venisse estesa ai pagamenti transfrontalieri per le operazioni in unità euro o nell'unità monetaria in cui è espresso il conto del beneficiario del pagamento.

8. L'articolo 8, paragrafo 1 rispecchia in maniera adeguata il principio del non obbligo e i paragrafi successivi contemplano talune eccezioni appropriate. L'IME ritiene tuttavia che si debba rafforzare la chiarezza giuridica dell'articolo 8, paragrafo 4, primo trattino - che consente la ridenominazione unilaterale del debito negoziabile - mediante l'indicazione del «criterio di collegamento» che identifica lo Stato membro competente, vale a dire il luogo in cui ha sede l'emittente, lo Stato membro la cui unità monetaria è interessata o lo Stato membro le cui leggi si applicano alla questione, tenendo conto della base giuridica del regolamento in oggetto e delle competenze degli Stati membri in materia di diritto privato e di mercati finanziari.

9. Il fenomeno della riproduzione commerciale delle banconote è affrontato in modo diverso dagli Stati membri; per le banconote denominate in euro ciò suscita notevoli preoccupazioni poiché il problema rischia di assumere dimensioni maggiori al momento del lancio delle nuove banconote. L'IME ritiene che la diversità dei regimi nazionali applicabili alla riproduzione commerciale delle banconote possa creare ostacoli nell'azione della BCE in materia di riproduzione delle banconote in euro. Lo statuto del SEBC non fornisce alla BCE gli strumenti per risolvere tale specifico problema. La normativa monetaria che disciplina i nuovi segni monetari sembra essere lo strumento adatto a tale fine. L'IME suggerisce pertanto di inserire nell'articolo 12 del progetto un nuovo paragrafo del seguente tenore: «La BCE definisce il regime applicabile alla riproduzione delle banconote denominate in euro».

L'IME sta attualmente esaminando i diversi problemi relativi alla moneta elettronica, all'emissione di buoni e gettoni denominati in euro, nonché alle banconote in euro (più precisamente diritto d'autore, falsificazione, dispositivi antiriproduzione, norme relative ai moderni macchinari di riproduzione e regime di rimborso delle banconote danneggiate). In seguito a tale esame, potrebbe essere consigliabile l'introduzione di disposizioni specifiche nel regolamento 109 L, paragrafo 4. La BCE potrebbe decidere di formulare un parere in materia.

10. L'IME non ha obiezioni alla pubblicazione di questo parere de parte dell'autorità consultante, se questa lo ritiene opportuno.

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