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Document 31997Y0712(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo in merito ad una proposta dalla Commissione, intesa ad accelerare e chiarire l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi

OJ C 211, 12.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31997Y0712(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo in merito ad una proposta dalla Commissione, intesa ad accelerare e chiarire l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi

Gazzetta ufficiale n. C 211 del 12/07/1997 pag. 0007 - 0007


PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO (97/C 211/05)

su una consultazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 104 C, paragrafo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») in merito ad una proposta modificata di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, intesa ad accelerare e chiarie l'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi.

CON/97/09

1. La presente consultazione è stata avviata dal Consiglio dell'Unione europea che, a tale fine, ha trasmesso all'IME, il 10 aprile 1997, il documento COM(97) 117 contenente il testo, corredato della relazione, della proposta modificata di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, e il 23 aprile 1997 il documente 6931/2/97 contenente il testo della proposta iniziale di regolamento del Consiglio dell'UE, presentata dalla Commissione, modificata a seguito degli accordi politici conclusi nell'ambito del Consiglio dell'UE. In virtù dell'articolo 104 C, paragrafo 14 e dell'articolo 109 F, paragrafo 8 del trattato, l'IME è competente in merito alla presente consultazione.

2. L'obiettivo della proposta modificata di regolamento è di precisare ulteriormente le disposizioni relative all'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi prevista all'articolo 104 C del trattato. Queste nuove disposizioni di attuazione, intese a complementare quelle contenute nel protocollo n. 5 e nel regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono considerate necessarie per potenziare la credibilità e l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. Per realizzare tale obiettivo viene previsto, in particolare, di fissare precise scadenze per le varie tappe della procedura per i disavanzi eccessivi, di definire le circostanze «eccezionali e temporanee» nelle quali il valore di riferimento del 3 % fissato per il disavanzo può essere superato se il rapporto rimane vincino a tale valore, di stabilire le regole generali relative all'applicazione delle sanzioni e di precisare maggiormente le sanzioni pecuniarie da applicare.

3. Il trattato riconosce che la disciplina fiscale sarà necessaria nella terza fase dell'Unione economica e monetaria per assicurare la stabilità dei prezzi. In genere, disavanzi elevati alimentano le anticipazioni inflazionistiche e impediscono che venga raggiunto un insieme equilibrato di politiche monetarie e finanziarie. In realtà, la disciplina fiscale è condizione necesaria per preservare l'Unione monetaria da fenomeni avversi che potrebbero compromettere il raggiungimento di una crescita sostenibile e non inflazionistica della produzione e dell'occupazione. A partire dall'inizio della terza fase, l'articolo 104 C del trattato proibisce pertanto disavanzi pubblici eccessivi in tutti gli Stati membri (1) e prevende una serie di disposizioni atte a correggerli nel caso in cui tali disavanzi continuassero a presentarsi, ivi compresa la possibilità di imporre sanzioni ai paesi dell'UE che partecipano alla moneta unica.

4. L'IME è del parere che è opportuno precisare maggiormente le pertinenti disposizioni del trattato nel diritto comunitario derivato, al fine di assicurare che la procedura per i disavanzi eccessivi sia credibile ed efficace e che pertanto abbia veramente un effetto deterrente. Sebbene non veda la necessità di esprimere un'opinione sulle disposizioni specifiche della proposta di regolamento, l'IME appoggia pienamente l'azione intrapresa da tutte le parti nell'intento di consolidare il quadro normativo necessario per assicurare la disciplina fiscale nella terza fase.

5. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) Nel protocollo n. 11 è prevista una deroga per il Regno Unito.

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