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Document 52011AB0006

Parere della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2011 , in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 62/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 gennaio 2011

in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Introduzione e base giuridica

Il 30 settembre 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (1) (di seguito «proposta di direttiva»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE guarda con favore allo scopo principale della proposta di direttiva, che è quello di garantire una portata appropriata alla vigilanza dei conglomerati finanziari, colmando le distanze che si sono venute a creare tra la disciplina della vigilanza supplementare del’Unione (2) e le direttive di settore relative ai servizi bancari e assicurativi.

Osservazioni di carattere specifico

Trattamento delle società di partecipazione finanziaria mista

2.

La BCE apprezza i riferimenti alle «società di partecipazione finanziaria mista» nelle disposizioni delle direttive settoriali che definiscono la l’ambito di applicazione della vigilanza bancaria su base consolidata e della vigilanza relativa ai gruppi assicurativi (3). Essi permetteranno l’applicazione della vigilanza settoriale consolidata/di gruppo, in aggiunta alla vigilanza supplementare, con riferimento a quelle società di partecipazione finanziaria o assicurativa che, in seguito all’espansione delle attività ad un altro settore finanziario, siano diventate società di partecipazione finanziaria miste. La BCE ritiene che l’esperienza maturata in relazione ad attività di vigilanza settoriale consolidata/di gruppo potrebbe infatti trovare un utile complemento nella comprensione dei rischi intersettoriali ottenuta nell'ambito della vigilanza supplementare. Al contempo, occorrere sviluppare pratiche di vigilanza efficienti che consentano, da una parte, di ricomprendere nell’ambito della vigilanza tutti i rischi pertinenti, e dall’altra di eliminare potenziali sovrapposizioni nell’ambito della vigilanza e garantire parità di trattamento. La BCE raccomanda (4) di dare alle autorità europee di vigilanza (AEV) il potere di adottare orientamenti comuni tramite il comitato congiunto.

Trattamento delle società di gestione patrimoniale

3.

LA BCE accoglie con favore l’esplicito inserimento delle società di partecipazione finanziaria miste nei test della soglia per l’identificazione dei conglomerati finanziari (5). La BCE raccomanda (6) di collocare le società di partecipazione finanziaria nel settore, all’interno del conglomerato finanziario, con il quale esse abbiano il legame più stretto; tale criterio andrà ulteriromente specificato negli orientamenti di vigilanza. Dal punto di vista della valutazione del rischio, tale soluzione è migliore della collocazione nel «settore finanziario di minori dimensioni», secondo quanto previsto dalla proposta di direttiva. Inoltre, la BCE raccomanda (7), in conseguenza dell’esplicito inserimento delle società di partecipazione finanziaria nel regime di vigilanza supplementare, che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) sia coinvolta, a fianco delle altre AEV, nell’elaborazione di orientamenti per la promozione della convergenza delle prassi di vigilanza concernenti la vigilanza supplementare (8). A tal riguardo, la formulazione del testo dovrebbe essere simile a quella contenuta nella direttiva 2010/78/UE (9), ovvero «tramite il comitato congiunto». Il coinvolgimento di tutte le AEV pertinenti nell’elaborazione di tali orientamenti dovrebbe assicurare che i rischi di contagio e concentrazione, i problemi di complessità e i conflitti di interesse siano efficacemente affrontati in tutti i settori e da parte di tutte le imprese regolamentate all’interno di un conglomerato finanziario. Allo stesso modo, con riferimento alla vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio (10), la direttiva 2002/87/CE dovrebbe disporre che venga assicurata coerenza tra la vigilanza supplementare e il controllo da parte delle autorità competenti dell’osservanza delle norme prudenziali di cui alla direttiva OICVM (11). Le disposizioni rilevanti della direttiva bancaria (12) e della direttiva Solvibilità II (13) richiedono già tale coerenza tra la vigilanza supplementare e le prassi di vigilanza.

Modelli di segnalazione

4.

La BCE raccomanda (14) l’applicazione di modelli, frequenze e date di segnalazione armonizzati, sulla base delle norme tecniche d’attuazione elaborate dall’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto (15) per la segnalazione dei requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati per le imprese pertinenti di un conglomerato finanziario (16). Tale armonizzazione dovrebbe seguire il modello già esistente nel settore bancario, in virtù di una modifica del 2009 alla direttiva bancaria (17). La BCE si aspetta che il lavoro di armonizzazione dei modelli di segnalazione continuerà, tra l’altro, in relazione alle necessità derivanti dall’attuazione nella legislazione dell’Unione del quadro in materia di requisiti patrimoniali «Basilea 2». L’Eurosistema ha un particolare interesse in questa materia in virtù del suo ruolo nel campo della stabilità finanziaria e seguirà i progressi di questo lavoro in collaborazione con la Commissione.

Laddove la BCE raccomandi che la direttiva proposta sia modificata, sono a tal fine contenute in allegato proposte redazionali specifiche, accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 gennaio 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 definitivo.

(2)  Tale disciplina consiste attualmente della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35, dell’11.2.2003, pag. 1) e della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330, del 5.12.1998, pag. 1).

(3)  Si vedano le modifiche agli articoli 1 e 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2, nonché agli allegati I e II della direttiva 98/78/CE, introdotte dall'articolo 1 e dall'allegato I della proposta di direttiva; si vedano le modifiche agli articoli 4, 71, 72, 84, 105, da 125 a 127, 129 e da 141 a 143 della direttiva 2006/48/CE, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177, del 30.6.2006, pag. 1), introdotte dall’articolo 3 della proposta di direttiva.

(4)  Si veda la modifica proposta n. 3 di cui in allegato al presente parere.

(5)  Si vedano gli articoli 2, paragrafo 5, e 3, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2002/87/CE, introdotti dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della proposta di direttiva.

(6)  Si veda la modifica proposta n. 1 di cui in allegato al presente parere.

(7)  Si veda la modifica proposta n. 2 di cui in allegato al presente parere.

(8)  Si vedano l’articolo 3, paragrafo 8, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 9, paragrafo 6, e l’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE, nel nuovo testo introdotto dall'articolo 2, paragrafo 2, e paragrafi da 4 a 7, della direttiva proposta.

(9)  Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331, del 15.12.2010, pag. 120).

(10)  Si veda l’articolo 9 della direttiva 2002/87/CE.

(11)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302, del 17.11.2009, pag. 32). Si fa riferimento alla vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria negli articoli 21, paragrafo 1, 102, paragrafo 4, lettera a), della direttiva OICVM; essa si concentra sulla garanzia del rispetto: i) delle regole prudenziali di cui l’articolo 12 richiede l’introduzione con riferimento alle società di gestione finanziaria, e ii) di ulteriori norme poste dagli articoli 17 e 18 con riferimento all’offerta di servizi di gestione finanziaria attraverso succursali e la prestazione transfrontaliera di servizi.

(12)  Direttiva 2006/48/CE.

(13)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione) (GU L 335, del 17.12.2009, pag. 1).

(14)  Si vedano le modifiche proposte n. 4 e 6 di cui in allegato al presente parere.

(15)  Si veda l’articolo 21 bis, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, introdotto dall’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2010/78/UE.

(16)  Si veda l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

(17)  Si veda l’articolo 74, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE, introdotto dall’articolo 1, paragrafo 14 della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302, del 17.11.2009, p. 97).


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

«a)

Il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 2:

“2. Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.” »

«a)

Il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 2:

“2. Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario con il quale hanno il legame più stretto.” »

Nota esplicativa

L’attuale soluzione per cui le società di partecipazione finanziaria sono collocate all’interno del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del conglomerato non è sufficientemente fondato dal punto di vista del rischio. Tale soluzione dovrebbe essere sostituita dal criterio del «legame più stretto», che necessita di essere ulteriromente specificato attraverso orientamenti comuni emanati delle AEV ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della Direttiva 2002/87/CE (si veda la modifica n. 2).

Modifica n. 2

Articolo 2, paragrafo 2, lettera f)

«f)

È aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8.   L’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.” »

«f)

È aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8.   L’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emana orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.” »

Nota esplicativa

Conseguentemente all'inclusione delle società di gestione patrimoniale nel test della soglia per l’identificazione dei conglomerati finanziari, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe essere coinvolta, a fianco delle altre AEV, nell’elaborazione di orientamenti per la promozione della convergenza delle prassi di vigilanza concernenti la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari. Il coinvolgimento di tutte le AEV pertinenti nell’elaborazione di tali orientamenti dovrebbe assicurare che i rischi di contagio e concentrazione, i problemi di complessità e i conflitti di interesse siano efficacemente affrontati in tutti i settori e da parte di tutte le imprese regolamentate all’interno di un conglomerato finanziario. La formulazione utilizzata a tal riguardo («le AEV pertinenti, tramite il comitato congiunto») è simile al modello fissato nella direttiva 2010/78/UE. Questa modifica è connessa alla modifica n. 5.

Modifica n. 3

Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

[Nessun testo]

«(2bis)   All’articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6.   L’AEV pertiente, tramite il comitato congiunto, adotta orientamenti comuni intesi ad elaborare delle prassi di vigilanza che consentano alla vigilanza supplementare sulle società di partecipazione finanziaria di integrare in maniera appropriata la vigilanza di gruppo di cui alla Direttiva 98/78/CE ovvero, la vigilanza consolidata di cui alla Direttiva 2006/48/CE, e che consentano di ricomprendere tutti i richi pertinenti nell’ambito della vigilanza ed al contempo di eliminare potenziali sovrapposizioni e garantire parità di trattamento” »

Nota esplicativa

Occorre sviluppare pratiche di vigilanza efficienti che consentano, la parallela applicazione della vigilanza consolidata/di gruppo e della vigilanza supplementare in relazione a società di parecipazione finanziaria mista. All’AEV pertinente ovrebbero essere dati i poteri per adottare orientamenti comuni a tal riguardo tramite il comitato congiunto.

Modifica n. 4

Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)

[Nessun testo]

«(2 ter)   All’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma sesto:

Dal [1 gennaio 2013], gli Stati membri dispongono modelli, frequenze e date di segnalazione uniformi dei calcoli di cui al presente articolo, in conformità con le norme tecniche di cui all’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera d).” »

Nota esplicativa

Similmente a quanto previsto dalla direttiva bancaria, la segnalazione in materia di requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi della direttiva 2002/87/CE dovrebbe seguire modelli, frequenze e date di segnalazione armonizzati. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di delegazione ai sensi dell’articolo 290 del trattato, le proposte di norme tecniche di regolamentazione predisposte a tal fine dalle AEV. Questa modifica è connessa alla modifica n. 6.

Modifica n. 5

Articolo 2, paragrafi da 4 a 7 e 10

«(4)   All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5.   L’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.”

(5)   All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5.   L’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo.”

(6)   All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6.   Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.”

(7)   All’articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“[…]

5.   L’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni miranti a garantire la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.”

[…]

(10)   Viene inserito il seguente articolo 21ter:

“Articolo 21ter

Orientamenti comuni

L’Autorità bancaria europea e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 11, paragrafo 5, in linea con la procedura definita nell’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/… che istituisce l’Autorità bancaria europea e nell’articolo 42 del regolamento (UE) n. …/… che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.” »

«(4)   All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5.   L’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto emana orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.”

(5)   All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5.   L’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emana orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.”

(6)   All’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6.   Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE, nonché al controllo da parte delle autorità competenti dell’osservanza delle norme prudenziali di cui all’articolo 12 della Direttiva 2009/65/CE. A tal fine, l’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emana orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 36 della direttiva 2009/138/CE nonché con il controllo da parte delle autorità competenti dell’osservanza delle norme prudenziali di cui all’articolo 12 della Direttiva 2009/65/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2.”

(7)   All’articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“[…]

5.   L’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto, emana orientamenti comuni miranti a garantire la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.”

[…]

(10)   Viene inserito il seguente articolo 21ter:

“Articolo 21ter

Orientamenti comuni

L’AEV pertinente, tramite il comitato congiunto. l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emana gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, e all’articolo 11, paragrafo 5, in linea con la procedura definita nell’articolo del regolamento (UE) n...1093/..2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (l’Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, nell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1094../..2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione, e nell’articolo 56 del Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza.” »

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa che segue alla modifica n. 2, a cui questa è connessa. Inoltre, con riferimento alla vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio, la modifica proposta all’articolo 9, paragrafo 6 della Direttiva 2002/87/CE dovrebbe disporre che venga garantita la coerenza tra la vigilanza supplementare e il controllo da parte delle autorità competenti dell’osservanza delle norme prudenziali di cui alla direttiva OICVM. Tale coerenza è già disposta tra la vigilanza supplementare e le prassi di vigilanza ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva bancaria e della direttiva Solvibilità II.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 9 bis (nuovo)

[Nessun testo]

«(9a)   Al primo comma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):

“d)

l’articolo 6, paragrafo 6, al fine di assicurare modelli (con relative istruzioni), frequenze e date di segnalazione uniformi” »

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa che segue alla modifica n. 4, alla quale la presente modifica è connessa.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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