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Document 52008AB0070

Parere della Banca centrale europea, del 18 novembre 2008 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 314/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2008

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Introduzione e base giuridica

Il 24 ottobre 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito a una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (1) (di seguito la «direttiva proposta»).

La BCE è competente a formulare un parere sul regolamento proposto in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE nota che l'attuale dei mercati finanziari ha confermato che i sistemi di garanzia dei depositi sono di importanza vitale al fine di preservare la fiducia dei depositanti e di conseguenza salvaguardare la stabilità finanziaria. La BCE sostiene l'obiettivo sotteso di rinsaldare la fiducia dei depositanti e comprende che per ragioni di urgenza la direttiva proposta si concentra sull'incremento del livello di copertura dei sistemi di garanzia dei depositi nazionali (di seguito «sistemi nazionali») in linea con le conclusioni del Consiglio di Coffin del 7 ottobre 2008 (2), sulla riduzione del termine di rimborso e sulla cessazione dell'attuale opzione della coassicurazione.

1.2.

Al contempo la BCE sostiene l'intenzione della Commissione di continuare a lavorare sulla convergenza dei sistemi nazionali, con particolare riguardo all'armonizzazione dei loro meccanismi di finanziamento, e di inviare una relazione sul punto al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009 (3). In considerazione dell'importanza delle modalità di finanziamento dei sistemi nazionali ai fini dell'effettività della rete di sicurezza finanziaria e per la salvaguardia della stabilità finanziaria, la BCE attende di contribuire al futuro lavoro della Commissione in questo ambito ed incoraggia un tempestivo completamento della relazione della Commissione. In tale contesto, la BCE sottolinea che le modalità di finanziamento dei sistemi nazionali devono, tra l'altro, conformarsi al divieto di finanziamento monetario sancito nel trattato, ed in particolare al divieto per le banche centrali nazionali di concedere scoperti di conto ad ogni altra forma di finanziamento ai sensi dell'articolo 101 del trattato (4), come più specificamente valutato in precedenti pareri della BCE riguardanti proposte di legislazione nazionale (5) e nei rapporti sulla convergenza della BCE (6).

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1.   Livello di copertura della garanzia

La BCE saluta con favore l'aumento dell'ammontare minimo della garanzia dei depositi a 50 000 EUR entro la fine del 2008 e l'ulteriore aumento a 100 000 EUR (7), come statuito nelle conclusioni del Consiglio, del 7 ottobre 2008 (8). Al contempo, la BCE mette in risalto che ogni aumento della copertura che ecceda l'ultimo dei succitati importi dovrebbe essere preceduto da una stretta coordinazione a livello UE, in quanto differenze sostanziali tra le misure nazionali potrebbero avere un effetto controproducente e creare distorsioni nel mercato unico.

2.2.   Riduzione del termine di rimborso

La BCE saluta con favore l'intenzione di ridurre significativamente i termini di rimborso dei depositi garantiti e di rafforzare in tal modo la fiducia dei depositanti (9) In tale contesto, la BCE mette in risalto come la recente analisi a livello internazionale abbia sottolineato che un tempestivo rimborso dei crediti dei depositanti sia di fondamentale importanza per un'effettiva tutela dei depositi. Al contempo, dovrebbe essere adottato un approccio pragmantico nell'introdurre la necessaria riduzione dei termini di rimborso, in tal modo preservando la credibilità dei sistemi di garanzia dei depositi. Ciò implica l'istituzione di processi operativi efficienti per verificare i crediti e pagare i depositanti, e parimenti per assicurare che siano disponibili sufficienti risorse finanziarie. In particolare, le procedure devono essere adottate in maniera tale che se una banca che opera su base transfrontaliera, i depositanti ricevano i rimborsi in maniera così efficiente come accadrebbe se la banca fallita avesse operato in un unico Stato membro. Inoltre, la BCE suggerisce che il piano della Commissione di valutare se sia possibile armonizzare ulteriormente le modalità di finanziamento utilizzate dai sistemi nazionali debba essere accompagnato da un riesame dell'effettività delle procedure di rimborso. Infine, in aggiunta all'abbreviazione del periodo di rimborso, la BCE suggerisce che la fiducia del pubblico nei sistemi di garanzia dei depositi potrebbe essere rafforzata migliorando la consapevolezza dei depositanti nei termini e nelle condizioni della tutela dei depositi, tra l'altro mediante un'adeguata comunicazione dei termini e delle condizioni da parte degli enti creditizi.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2008) 661 definitivo.

(2)  Si veda il comunicato stampa della 2894a riunione del Consiglio (13784/08), disponibile sul sito Internet del Consiglio all'indirizzo www.consilium.europa.eu, come menzionato nel sesto paragrafo della sezione 1 della relazione illustrativa della direttiva proposta.

(3)  Articolo 12 della direttiva 94/19/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva proposta; cfr. i considerando 1 e 7 della direttiva proposta.

(4)  Da interpretarsi in linea con il regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

(5)  Si vedano i paragrafi 11-14 del parere BCE CON/2001/32, dell'11 ottobre 2001, su richiesta del ministero delle Finanze portoghese su una proposta di decreto legge che modifica il quadro guiridico degli enti creditizi e società finanziarie; i paragrafi 11-13 del parere della BCE CON/2005/50, del 1o dicembre 2005, su richiesta della Národná banka Slovenska su una proposta di legge che modifica l'atto n. 118/1996 Coll. relative alla tutela dei depositi bancari e a modifiche di alcune leggi, come da ultimo emendato; i paragrafi 2.1-2.3 del parere della BCE CON/2007/26, del 27 agosto 2007, su richiesta del ministro delle Finanze polacco su una proposta di legge che modifica la legge sul fondo di garanzia bancario; e i paragrafi 2.2-2.8 del parere BCE CON/2008/5, del 17 gennaio 2008, su richiesta del ministro delle Finanze polacco su una proposta di legge che modifica la legge sul fondo di garanzia bancario.

(6)  Si veda ad esempio il rapporto sulla convergenza della BCE del dicembre 2006, pag. 30.

(7)  L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, come modificato dall'articolo 1, paragrafo3, lettera a), della direttiva proposta e come integrato dal primo e secondo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva proposta, che stabilisce l'applicazione retroattiva del livello di copertura così come aumentato a partire dal 15 ottobre 2008; cfr. il terzo considerando della direttiva proposta e la sezione 5.3 della relazione illustrativa alla direttiva proposta.

(8)  Il Consiglio ha deciso che «gli Stati membri forniscano, per un periodo iniziale di almeno un anno, una tutela della garanzia dei depositi per i singoli per un ammontare di almeno 50 000 EUR, prendendo nota del fatto che molti Stati membri abbiano deciso di aumentare l'ammontare minimo protetto a 100 000 EUR».

(9)  Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 94/19/CE, come modificata dall'articolo 1, paragrafo 1, della proposta direttiva; cfr. il quinto considerando della direttiva proposta e la sezione 5.1 dela relazione illustrativa alla direttiva proposta.


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