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Document 52006AB0036

Parere della Banca centrale europea, del 6 luglio 2006 , su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro e su una proposta per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 163/10


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 luglio 2006

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro e su una proposta per un regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Introduzione e base giuridica

Il 4 luglio 2006 la Banca Centrale Europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n.974/98 relativo all'introduzione dell'euro (di seguito «regolamento proposto I») e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n.2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro (di seguito «regolamento proposto II»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale costituisce la base per i due regolamenti proposti. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Obiettivo dei regolamenti proposti

1.1

I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro come moneta slovena, a seguito dell'abrogazione della deroga della Slovenia in conformità delle procedure definite nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.

2.   Osservazioni di carattere specifico

2.1

In relazione al regolamento proposto I, la BCE raccomanda che il secondo paragrafo dell'articolo 2 non faccia riferimento esplicito ai protocolli 25 e 26 o all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato e che, invece, si riferisca in generale al trattato, in conformità dell'allegato V, paragrafo A.4, lettera a, punto ii), della Decisione 2004/338/CE, del 22 marzo 2004, Euratom, del Consiglio, relativa all'adozione del suo regolamento interno (1). È necessario notare, in questo contesto, che il Regolamento del Consiglio (CE) n.2596/2000 del 27 novembre 2000 che modifica il Regolamento (CE) n.974/98 relativo all'introduzione dell'euro (2), adottato in occasione dell'introduzione dell'euro in Grecia, non fa riferimento ai protocolli sopra citati o all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato in conformità dell'allegato II, paragrafo A.4, lettera a), punto ii) della Decisione 2000/396/CE, CECA, Euratom, del Consiglio, del 5 giugno 2000, relativa all'adozione del suo regolamento interno (3).

2.2

La BCE accoglie favorevolmente la proposta relativa al regolamento proposto II, il cui scopo è fissare in maniera irrevocabile il tasso di conversione tra l'euro ed il tallero sloveno in misura uguale alla parità centrale del tallero sloveno nel meccanismo di cambio II (AEC II) cioè, di 1 euro = SIT 239,640. La BCE non ha obiezioni al fatto che il regolamento proposto II venga adottato diversi mesi prima dell'adozione dell'euro in Slovenia. Essendo una disposizione prevista da un regolamento comunitario con portata generale (ossia, obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri), il tasso di conversione tra l'euro ed il tallero sloveno si applicherà a partire dal 1o gennaio 2007 a tutti gli strumenti giuridici che si riferiscono alla valuta della Slovenia, come è stato nel caso del tasso di conversione tra euro e le valute di altri Stati membri partecipanti, quando questi ultimi hanno adottato l'euro.

3.   Proposta redazionale

Oltre al parere qui espresso, nell'allegato si definisce una proposta redazionale.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 luglio 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 106, 15.4.2004, pag. 22. Decisione così come modificata dalla Decisione 2006/34/CE Eurarom (GU L 22, del 26.1.2006, pag. 32).

(2)  GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2.

(3)  GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21. Decisione sostituita dalla Decisione 2002/682/CE, Euratom (GU L 230 del 28.8.2002, pag. 7).


ALLEGATO

Proposta redazionale (regolamento proposto I)

Testo proposto dalla Commissione (1)

Modifica proposta dalla BCE (2)

Modifica n. 1

Secondo paragrafo dell'articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato e senza pregiudizio per protocolli 25 e 26 e per l'articolo 122, paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.


(1)  Il corsivo nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Il neretto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere.


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