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Document 31998Y0618(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, pararafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

OJ C 190, 18.6.1998, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0618(01)

Parere dell'Istituto monetario europeo su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, pararafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative, presentata dalla Commissione delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. C 190 del 18/06/1998 pag. 0006 - 0006


PARERE DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, in applicazione degli articoli 106, paragrafo 6, e 109 F, paragrafo 8, del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato «il trattato») e dell'articolo 42 dello statuto del Sistema europeo delle banche centrali in merito ad una proposta di decisione del Consiglio (in appresso denominata «la proposta») relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità degli Stati membri sui progetti di disposizioni legislative, presentata dalla Commissione delle Comunità europee (98/C 190/05)

CON/98/14

1. Il presente parere è stato richiesto dal Consiglio dell'Unione europea con lettera del 6 marzo 1998. A tale fine, il Consiglio ha trasmesso all'Istituto monetario europeo (IME) il documento COM(97) 725 def. contenente la proposta e la relazione. In virtù dell'articolo 106, paragrafo 6, e dell'articolo 109 F, paragrafo 8, del trattato, l'IME è competente a formulare un parere sulla suddetta proposta.

2. L'obiettivo della proposta è di precisare i limiti e le condizioni entro cui le autorità degli Stati membri devono consultare la Banca centrale europea (BCE) sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nel settore di sua competenza. Entro certi limiti, la proposta riflette il regime giuridico attualmente applicabile alla consultazione dell'IME.

3. Nel testo inglese, la locuzione «draft legislation» che figura nel terzo considerando deve essere sostituita con la locuzione «draft legislative provisions» definita all'articolo 1 della proposta.

4. Viene proposto di eliminare, all'articolo 1, paragrafo 2, i termini «o a continuare ad assicurare l'attuazione di» perché il senso non risulta chiaro e tale incertezza potrebbe creare problemi per l'interpretazione e l'applicazione della proposta.

5. In generale l'IME approva l'elenco non esaustivo delle materie sulle quali la BCE deve essere consultata, che figura all'articolo 2 della proposta.

6. L'IME si rallegra del fatto che, rispetto alla decisione 93/717/CE del Consiglio, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e il considerando n. 6 della proposta forniscano maggiori informazioni sulle scadenze applicabili ad una procedura di consultazione. Anche se in passato l'IME è riuscito, nella maggior parte dei casi, a rispettare i termini (a volte brevissimi) fissati dalle autorità nazionali, l'esperienza mostra che il richiedere all'autorità che consulta l'IME di specificare i motivi dell'urgenza e il permettere all'IME di richiedere un prolungamento del termine fissato per la risposta possono favorire l'efficiente e corretto svolgimento della procedura seguita per formulare pareri.

7. Per quanto riguarda l'articolo 4 della proposta, si potrebbe esaminare se, per aumentare l'efficienza della procedura, non sarebbe opportuno informare la BCE sulle misure adottate a livello nazionale per attuare la decisione del Consiglio. In caso affermativo, sarebbe bene precisare, all'articolo 4, il termine entro cui gli Stati membri dovrebbero informare la BCE.

8. Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Francoforte, 6 aprile

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