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Document 52003AB0020

Parere della Banca centrale europea del 19 settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (CON/2003/20)

OJ C 229, 25.9.2003, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AB0020

Parere della Banca centrale europea del 19 settembre 2003 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (CON/2003/20)

Gazzetta ufficiale n. C 229 del 25/09/2003 pag. 0007 - 0011


Parere della Banca centrale europea

del 19 settembre 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea relativo al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa

(CON/2003/20)

(2003/C 229/04)

A. Introduzione

1. Il 21 luglio 2003 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito al progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa (di seguito "progetto di costituzione"). La Convenzione europea sul futuro dell'Europa (di seguito "Convenzione europea") ha adottato il progetto di costituzione in due diversi momenti, il 13 giugno e il 10 luglio 2003, e lo ha poi trasmesso al Consiglio europeo riunito a Salonicco il 20 giugno e alla Presidenza italiana il 18 luglio 2003. Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente il progetto di costituzione quale solida base per avviare la conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (Conferenza intergovernativa o CIG) convocata per il 4 ottobre 2003 dalla Presidenza italiana.

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea che prevede che la BCE venga consultata in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario. Il progetto di costituzione modifica e integra in un unico trattato i trattati esistenti sui quali è fondata l'Unione europea e, in seguito alla sua ratifica ed entrata in vigore, ne diverrà normativa primaria fondamentale. Il progetto di costituzione, incorporando il Titolo VII del trattato CE ("Politica economica e monetaria"), incide sul fondamento giuridico della BCE e del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), rientrando quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere in conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento interno della BCE(1).

3. La BCE non ha preso parte alla Convenzione europea né formalmente, in qualità di membro, né in qualità di osservatore ufficiale. Ciononostante, il Presidente della BCE è stato invitato ad una riunione di esperti del Gruppo di lavoro "Governance economica" tenutasi il 13 settembre 2002, durante la quale egli ha espresso a nome della BCE una prima opinione su questioni monetarie e finanziarie. Inoltre, l'8 maggio e il 5 giugno 2003, il Presidente della BCE ha presentato commenti e formulato suggerimenti di ordine redazionale al Presidente della Convenzione europea riguardanti la BCE e il SEBC.

B. Considerazioni di carattere generale

4. La BCE accoglie di buon grado il progetto di costituzione che semplifica, snellisce e rende più chiaro il quadro giuridico e l'assetto istituzionale dell'Unione europea. Esso accresce la capacità dell'Unione di agire a livello sia europeo sia internazionale e, di conseguenza, costituisce un passo importante nella preparazione dell'Unione per il futuro, come previsto dalla Dichiarazione di Laeken.

5. La BCE intende che il passaggio delle disposizioni relative alla BCE e al SEBC dal trattato CE alla costituzione non comporterà modifiche sostanziali, e che i compiti, il mandato, lo status e il regime giuridico della BCE e del SEBC non verranno sostanzialmente modificati. La BCE attribuisce da una parte un valore molto elevato alla stabilità in materia monetaria sia istituzionale che operativa, dall'altra è comunque consapevole del fatto che l'adozione di una nuova costituzione incide necessariamente sull'assetto istituzionale. La BCE ritiene che gli adattamenti e gli aggiornamenti che il processo costituzionale in corso prevede non abbiano effetti sul tale stabilità.

6. La BCE è stata consultata su un testo che fa riferimento allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ("lo statuto") e agli altri protocolli di interesse per l'Unione economica e monetaria (UEM), pur non essendo stati tali documenti ad esso allegati. Il presente parere si basa su due premesse cruciali e correlate fra loro. La prima è che la sostanza dello statuto e degli altri protocolli di interesse per la UEM non verrà modificata e che tali documenti saranno allegati alla costituzione della quale costituiranno parte integrante, come previsto nell'articolo IV-6. La seconda è che tutte le parti del progetto di costituzione, compreso lo statuto e gli altri protocolli di interesse per la UEM, manterranno il proprio valore di normativa primaria, come ad esempio un livello gerarchico pari a quello delle altre parti del trattato.

Il presente parere si fonda sulla premessa che la sostanza dello statuto non verrà modificata. Ciononostante, la BCE si rende conto che sarà necessario apportare modifiche di natura non sostanziale allo statuto, in particolare al fine di introdurre adattamenti di tipo terminologico ed effettuare dei riferimenti incrociati alla nuova numerazione delle disposizioni della costituzione nonché aggiornare disposizioni che siano diventate obsolete. La BCE desidererebbe poter collaborare all'attività preparatoria di qualunque di tali revisioni dello statuto.

7. Nel presente parere la BCE identifica alcuni articoli del progetto di costituzione di rilievo per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, ai quali gioverebbero ulteriori chiarificazioni, adattamenti tecnici e modifiche redazionali. Per semplicità, i suggerimenti di natura redazionale sono raccolti nell'allegato al presente parere.

C. Obiettivi e competenze dell'Unione

8. L'articolo I-3, paragrafo 3, del progetto di costituzione recita "L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata [...]". L'articolo 2 del trattato CE attribuisce alla comunità il compito di promuovere "una crescita non inflazionistica" e l'articolo 4, paragrafo 3, annovera tra i "principi direttivi" per le azioni della comunità e degli Stati membri quello di "prezzi stabili". La BCE si rammarica che un tale esplicito richiamo alla stabilità dei prezzi non sia contenuto nell'articolo I-3 relativo agli obiettivi dell'Unione. La stabilità dei prezzi produce fiducia nel valore dell'euro nel lungo periodo e si traduce in tassi di interesse a lungo termine bassi e stabili, che a loro volta stimolano maggiori investimenti e, in ultima analisi, crescita ed occupazione. La stabilità dei prezzi evita altresì una redistribuzione ad hoc di ricchezza, dovuta all'aumento dei prezzi. Pertanto, la BCE gradirebbe che il progetto di costituzione continuasse a riconoscere al principio direttivo della stabilità dei prezzi l'attuale posizione di rilievo in apertura del trattato CE e suggerisce che venga introdotto nell'articolo I-3, paragrafo 3, del progetto di costituzione un riferimento alla "crescita non inflazionistica" come segue: "L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e non inflazionistica [...]". In alternativa, si potrebbe considerare di inserire un riferimento alla stabilità dei prezzi.

9. L'articolo I-12 del progetto di costituzione annovera tra le competenze esclusive dell'Unione "la politica monetaria per gli Stati membri che hanno adottato l'Euro". Nel contesto dell'articolo I-12 l'espressione "politica monetaria" non deve essere intesa in senso stretto e tecnico, riferita solo ai compiti principali del SEBC richiamati dall'articolo III-77, paragrafo 2, lettera a), del progetto di costituzione. Un tale ristretto punto di vista non è né giustificato né voluto. Contrariamente a tale interpretazione restrittiva, la BCE intende che l'espressione "politica monetaria" riflette il titolo della Sezione 2 del Capo II del Titolo III della Parte III del progetto di costituzione, e pertanto considera che tale espressione includa tutte le competenze esclusive relative all'euro, come descritto nelle pertinenti disposizioni del progetto di costituzione, in particolare negli articoli III-77 e III-78.

D. Status istituzionale della BCE e del SEBC

Assetto istituzionale dell'Unione

10. Lo status della BCE nell'ambito dell'assetto istituzionale dell'Unione è regolato dall'articolo I-29 del progetto di costituzione secondo il quale la BCE sarebbe una delle "Altre istituzioni" dell'Unione. L'articolo I-29 preserva le caratteristiche sostanziali della BCE, in particolare la sua indipendenza finanziaria, la sua personalità giuridica e la sua capacità regolamentare, in particolare il potere di emanare atti giuridicamente vincolanti. La BCE di conseguenza intende che il quadro istituito dal progetto di costituzione non comporta, e non intende comportare, alcuna modifica sostanziale all'attuale status istituzionale della BCE o del SEBC.

11. La BCE nota che l'articolo I-29 è posto sotto il Titolo IV del progetto di costituzione, intitolato "Istituzioni dell'Unione". Lo stesso titolo compare nell'articolo I-18, nel quale invece la BCE non è inclusa. Il progetto di costituzione da una parte cita la BCE sotto il titolo "Istituzioni dell'Unione" ma, dall'altra, l'articolo che elenca le istituzioni non la include fra esse. Viste le particolari caratteristiche della BCE, essa necessita di essere differenziata dalle altre "Istituzioni dell'Unione" e ciò giustifica il fatto che l'articolo I-18 non l'abbia inclusa. Per maggiore chiarezza, coerenza e solidità del suo status istituzionale, se non addirittura per esigenze puramente redazionali, la BCE raccomanda che il titolo del Titolo IV venga modificato in "Assetto istituzionale dell'Unione", espressione (derivata dall'attuale titolo del Capo I del Titolo IV) che abbraccerebbe quindi l'insieme degli organismi istituzionali, in particolare: i) le istituzioni dell'Unione (Capo I), e ii) la BCE, la Corte dei Conti e gli organi consultivi (Capo II). Ne deriva che il titolo del Capo I dovrebbe essere modificato in "Istituzioni dell'Unione", coerentemente con il titolo dell'articolo I-18 nello stesso Capo. Modificando i titoli in tal modo, la BCE entrerebbe a far parte dell'"assetto istituzionale dell'Unione" senza essere annoverata tra le "istituzioni dell'Unione". Anche le istituzioni dell'Unione farebbero naturalmente parte dell'"assetto istituzionale dell'Unione". Inoltre, l'articolo I-29 relativo alla BCE descrive in maniera approfondita il SEBC e, qualora venisse seguito il suggerimento di cui al seguente paragrafo 14, potrebbe anche fare riferimento all'Eurosistema. L'articolo considerato definisce il concetto di SEBC/Eurosistema, menziona i rispettivi organi decisionali e fa riferimento ai suoi obiettivi e compiti. La BCE suggerisce quindi che il SEBC e l'Eurosistema vengano inclusi nell'articolo I-29, a fianco della BCE.

Indipendenza del SEBC

12. Il paragrafo 3 dell'articolo I-29 concerne l'indipendenza della BCE, in particolare quella finanziaria. Tuttavia, le banche centrali nazionali (BCN) di tutti gli Stati membri, vale a dire di tutti i membri del SEBC, dovrebbero essere anch'esse indipendenti, in conformità dell'articolo III-80 del progetto di costituzione. La BCE apprezzerebbe così l'introduzione di un riferimento all'indipendenza delle BCN nel paragrafo 3 dell'articolo I-29. Ciò potrebbe essere ottenuto sostituendo la terza frase con quella che segue: "Nell'esercizio dei propri poteri e nell'assolvimento dei propri compiti e doveri, la BCE, le banche centrali nazionali nonché ciascun membro dei rispettivi organi decisionali godono di piena indipendenza". Di conseguenza, la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo I-29 dovrebbe anch'essa essere sostituita come segue: "La Banca centrale europea è un'istituzione dotata di capacità giuridica e indipendente nelle sue finanze".

13. La BCE nota di essere stata definita nell'articolo I-29, paragrafo 3, come "indipendente" mentre l'espressione "pienamente indipendente" viene utilizzata in relazione sia alla Commissione (articolo I-25, paragrafo 4) sia alla Corte dei Conti (articolo I-30, paragrafo 3). La BCE intende che la differenza nella terminologia sia di natura meramente linguistica, senza che ciò rifletta alcuna divergenza qualitativa tra l'indipendenza di tali istituzioni e quella riconosciuta alla BCE; tuttavia, per ragioni di coerenza, essa suggerisce che tali espressioni vengano utilizzate in maniera uniforme.

L'Eurosistema

14. Sotto l'acronimo "SEBC" convivono due realtà. Il SEBC fa riferimento, da una parte, alla BCE e alle BCN di tutti gli Stati membri della UE. Dall'altra, e in virtù di altre disposizioni, il "SEBC" fa riferimento alla BCE e alle banche centrali solo di quegli Stati membri che hanno adottato l'euro. Tale secondo concetto diverge dal primo dal momento che esso racchiude la competenza esclusiva a definire e condurre la politica monetaria, compresa l'emissione e la gestione complessiva dell'euro, la gestione delle riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri che hanno adottato l'euro, a promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Le attività necessarie ad espletare tali compiti richiedono un elevato grado di armonizzazione di procedure, strumenti e infrastrutture e un unico organo decisionale avente capacità regolamentare.

Il trattato UE ha creato tali due realtà introducendo nel trattato CE e nello statuto alcuni articoli che distinguono tra le disposizioni da applicarsi all'una o all'altra di esse. Tale tecnica legislativa non risponde all'obiettivo della chiarezza e comprensione del trattato CE. Al fine di identificare il secondo concetto di "SEBC", il Consiglio direttivo ha adottato e fatto uso, fin dal 1998, nelle sue comunicazioni al pubblico, del termine "Eurosistema". Nell'intento di semplificare e rendere la costituzione più accessibile ai cittadini europei e così da rendere l'assetto istituzionale dell'Unione più vicino al pubblico, la BCE suggerisce che la riforma di portata storica che il progetto di costituzione rappresenta costituisca l'occasione adatta per introdurre il termine "Eurosistema" nella costituzione. Ciò potrebbe essere realizzato nell'articolo I-29, paragrafo 1, nel quale la seconda frase potrebbe essere così sostituita: "La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la valuta dell'Unione, denominata euro, costituiscono l'Eurosistema. L'Eurosistema conduce la politica monetaria dell'Unione". Tale modifica terminologica necessiterà di una disposizione generale che indichi che il "SEBC" deve essere letto come "Eurosistema" ogniqualvolta vi siano riferimenti nella costituzione ai compiti o alle funzioni relativi all'euro o agli Stati membri che hanno adottato l'euro.

E. Rappresentanza internazionale dell'euro

15. La rappresentanza internazionale dell'euro è trattata negli articoli III-90 e III-228 del progetto di costituzione. La BCE comprende che il progetto di costituzione non priva la BCE, neanche implicitamente, delle proprie attuali competenze derivanti dai compiti in materia monetaria esplicitamente assegnati al SEBC dal trattato CE. In ogni caso, poiché nel testo dell'articolo III-90 non vi è riferimento alcuno alle responsabilità del SEBC, sarebbe auspicabile che, per ragioni di chiarezza giuridica, venisse aggiunto un tale esplicito riferimento. A tal fine, la BCE suggerisce di inserire un quarto paragrafo all'articolo III-90 che stabilisca che "Le misure adottate sulla base del presente articolo sono conformi alla suddivisione di competenze prevista dagli articoli III-71 e III-77." rispecchiando così il linguaggio dell'articolo 111, paragrafo 4, del trattato CE.

16. Un numero significativo di argomenti di particolare interesse per la UEM è discusso non solo a livello di organizzazioni internazionali ma anche in raggruppamenti multinazionali informali, molti dei quali sono soggetti che dettano regole (standard-setters) in materia di mercati finanziari (ad esempio, G-10, ecc.). Al fine di stabilire espressamente che il campo di applicazione dell'articolo III-90 si estende a tali gruppi la BCE desidera suggerire che il termine "fora" venga utilizzato in aggiunta al termine "conferenze" di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo III-90 del progetto di costituzione.

17. Nell'intento di migliorare la precisione dell'articolo III-90 del progetto di costituzione la BCE desidera suggerire l'aggiunta della parola "monetarie" a "istituzioni [...] finanziarie internazionali", in modo tale da restringere chiaramente tale disposizione alle "istituzioni monetarie finanziarie internazionali". Inoltre, per eliminare la mancanza di coerenza tra i paragrafi 1 e 3 dell'articolo III-90, la BCE suggerisce di inserire nel paragrafo 3 l'espressione "previa consultazione della Banca centrale europea" ovvero di eliminare l'espressione "su proposta della Commissione" poiché "si applicano le disposizioni procedurali di cui al paragrafo 1 [...]", e le uniche disposizioni procedurali di tale paragrafo si riferiscono sia ad una proposta da parte della Commissione che alla consultazione della BCE.

F. Altre disposizioni che incidono sullo status istituzionale della BCE

18. L'articolo I-59 del progetto di costituzione contiene un nuovo corpo di regole relative al ritiro volontario dall'Unione, e, in particolare, richiede un accordo "volto a definire le modalità del ritiro" e organizza la suddivisione, nell'ambito dell'Unione, delle competenze e delle procedure. Nei limiti in cui tali accordi rientrino nel campo di competenza della BCE, essa si aspetta di venire associata al Consiglio dei ministri relativamente alla procedura.

19. La BCE prende atto della scelta operata dal progetto di costituzione di fare della "procedura legislativa ordinaria" (attualmente la "procedura di codecisione") la regola base per l'adozione di atti giuridici, coinvolgendo interamente il Parlamento e richiedendo la maggioranza qualificata nella votazione in seno al Consiglio. La BCE osserva che il progetto di costituzione sposta verso la procedura legislativa l'adozione degli atti giuridici concernenti il fondamento istituzionale dell'UEM, tra cui il trasferimento alla BCE di compiti specifici concernenti politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (articolo III-77, paragrafo 6) nonché la procedura di modificazione semplificata dello statuto (articolo III-79, paragrafo 5), mentre in altre aree, quali quelle relative alla nomina dei membri del Comitato esecutivo, mantiene la procedura del "comune accordo".

20. Gli articoli III-88 e III-89 del progetto di costituzione fanno riferimento all'Eurogruppo, per il quale è stato creato un nuovo protocollo che verrà allegato alla costituzione. La BCE accoglie con favore il fatto che, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, la costituzione incorpori l'Eurogruppo. Alla luce del riconoscimento dell'Eurogruppo da parte del progetto di trattato, la BCE comunica di comprendere che la formulazione dell'articolo 1 del Protocollo dell'Eurogruppo fa salvi i compiti e responsabilità del SEBC, così come descritto nel progetto di costituzione.

G. Criterio della convergenza dei tassi di cambio

21. L'articolo III-92, paragrafo 1, lettera c), del progetto di costituzione fa riferimento al criterio dei tassi di cambio come segue: "rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio per almeno 2 anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro". Tale testo reitera la formulazione dell'articolo 121 del trattato CE ma elimina il riferimento al Sistema monetario europeo (SME) non più in esistenza. In ogni caso, l'eliminazione di tale riferimento può implicare che l'espressione "rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio" possa, per tale motivo, essere ragionevolmente compresa come riferentesi alla banda di oscillazione di un ± 15 % standard, relativa al nuovo meccanismo di cambio (ERM II). Tale interpretazione non sarebbe in armonia con l'approccio con cui è stato in passato applicato il criterio del tasso di cambio, laddove si è tenuto in debito conto il fatto che quando l'articolo 121 fu inizialmente redatto (ex articolo 109J) i margini di oscillazione normali del meccanismo di cambio (ERM) erano di ± 2,25 %.

Per ragioni di chiarezza giuridica e parità di trattamento tra i primi membri dell'ERM II, i membri attuali e quelli futuri, la BCE desidera suggerire le seguenti modifiche all'articolo III-92, paragrafo1, lettera c): ">S>rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal>/S> partecipazione al meccanismo di cambio per almeno due anni, in assenza di gravi tensioni, in particolare senza svalutazioni nei confronti dell'euro".

Un riferimento alla necessità di evitare "gravi tensioni" è già incluso nel protocollo sui criteri di convergenza. Ciò è servito quale base per l'applicazione - nei rapporti sulla convergenza della BCE e nelle valutazioni della Commissione - del criterio del tasso di cambio conformemente allo scopo cui esso è diretto.

Il presente parere è redatto sulla base del presupposto che il protocollo sui criteri di convergenza dei tassi di cambio di cui all'articolo 121 del trattato CE venga allegato alla costituzione senza cambiamento alcuno quanto alla sostanza.

H. Suggerimenti di ordine redazionale

22. Nel paragrafo 3 dell'articolo III-91 la BCE propone che il testo venga migliorato sostituendo "conformemente al Capo IX" con "alle condizioni enunciate nel Capo IX".

23. Nel secondo periodo dell'articolo III-278, lettera d), del progetto di costituzione la parola "Consiglio" dovrebbe essere sostituita da "Consiglio direttivo", in modo da evitare confusione con il Consiglio generale della BCE.

Il presente parere sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 settembre 2003.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) Il testo del progetto di costituzione sul quale si basa il presente parere è costituito dal documento CONV 850/03 del 18 luglio 2003, diffuso dal Segretariato della Convenzione europea.

ALLEGATO

Suggerimenti di ordine redazionale della BCE

Articolo I-3: "L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato su una crescita economica equilibrata e non inflazionistica [...]".

Parte I, Titolo IV, titolo: >S>"Istituzioni dell'Unione">/S> "Assetto istituzionale dell'Unione"

Parte I, Titolo IV, Capo I, titolo: >S>"Assetto Istituzionale dell'Unione">/S> "Istituzioni dell'Unione",

Articolo I-29, titolo: "Banca centrale europea, Sistema europeo di banche centrali e Eurosistema"

Articolo I-29, paragrafo 1: "La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la valuta dell'Unione, denominata euro, costituiscono l'Eurosistema. L'Eurosistema conduce la politica monetaria dell'Unione".

Articolo I-29, paragrafo 3, primo periodo: "La Banca centrale europea è un'istituzione dotata di capacità giuridica e indipendente nelle sue finanze".

Articolo I-29, paragrafo 3, terzo periodo: "Nell'esercizio dei >S>suoi>/S> propri poteri e >S>nelle sue finanze>/S> nell'assolvimento dei propri compiti e doveri, la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali nonché ciascun membro dei rispettivi organi decisionali godono di piena, >S>essa è>/S>indipendenza >S>te>/S>".

Articolo III-90, paragrafo 1: "Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni su questioni che rivestono un interesse particolare per l'Unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni, conferenze e fora monetari e finanziari>S>e>/S> internazionali.".

Articolo III-90, paragrafo 3: "Il Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione e, previa consultazione della Banca centrale europea, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni, conferenze e fora monetari>S>e e>/S>, finanziari>S>e>/S> e internazionali. Si applicano le disposizioni procedurali di cui al>S>i>/S> paragrafo>S>i 1 e>/S> 2."

Articolo III-90, nuovo (quarto) paragrafo: "Le misure adottate sulla base del presente articolo sono conformi alla suddivisione di competenze prevista dagli articoli III-71 e III-77."

Articolo III-91, paragrafo 3: "Ai sensi delle condizioni previste nel Capo IX [...]".

Articolo III-92, paragrafo 1, lettera c): ">S>rispetto dei margini normali di oscillazioni previsto dal>/S> partecipazione al meccanismo di cambio per almeno due anni, in assenza di gravi tensioni, in particolare senza svalutazioni nei confronti dell'euro."

Articolo III-278, lettera d): "l'esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo [...] dei poteri [...]".

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