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Document 32006O0004

Indirizzo della Banca centrale europea, del 7 aprile 2006 , sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrogato da 32018O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/54


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2006

sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali

(BCE/2006/4)

(2006/294/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2004/13 del 1o luglio 2004 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (1) necessita di essere adeguato alle modifiche apportate alla definizione di «riserve» e alla rimozione della soglia al di sotto della quale non è offerta alcuna remunerazione sui saldi creditori overnight detenuti come servizio di cassa/servizio di investimento. L’indirizzo BCE/2004/13 è stato già modificato una volta e, per chiarezza e trasparenza, dovrebbe quindi essere sottoposto a rifusione.

(2)

In conformità dell’articolo 23, in combinato disposto con l’articolo 43.4 dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «BCN») partecipanti possono stabilire relazioni con le banche centrali di altri paesi e, se appropriato, con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(3)

Il Consiglio direttivo ritiene che l’Eurosistema, nell’erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia il membro dell’Eurosistema attraverso il quale tali servizi sono erogati. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene necessario adottare il presente indirizzo per garantire, fra le altre cose, che i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera uniforme e secondo modalità e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.

(4)

Il Consiglio direttivo ritiene necessario confermare che tutte le informazioni, dati e documenti redatti da e/o scambiati tra i membri dell’Eurosistema nel contesto dell’erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all’applicazione dell’articolo 38 dello statuto.

(5)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «tutti i tipi di operazioni bancarie» si intende l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a banche centrali, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, connessi alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,

per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all’interno della BCE, venga identificato di tanto in tanto dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve,

per «banche centrali» si intendono anche le autorità monetarie,

per «cliente» si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve,

per «servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati nell’articolo 2 che possono essere erogati dai membri dell’Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire in maniera esauriente le riserve attraverso un solo membro dell’Eurosistema,

per «erogatore di servizi dell’Eurosistema» (ESE) si intende un membro dell’Eurosistema che si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,

per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende un membro dell’Eurosistema che non si impegna ad erogare l’intera gamma di servizi di gestione delle riserve,

per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi comunitari, istituite da un trattato internazionale o sottoposte all’autorità di un trattato internazionale,

per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, vale a dire il contante e tutti i titoli idonei ad essere considerati «attività di primo livello» della banca dati delle attività idonee dell’Eurosistema, pubblicata e aggiornata quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di: i) sia i titoli rientranti nel «gruppo di emittenti 3» sia, per i gruppi di emittenti rimanenti, i titoli rientranti nella «categoria di liquidità IV»; ii) le attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale; iii) i conti appositi aperti da un cliente presso un membro dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel contesto di accordi internazionali; e iv) le altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Elenco dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

I servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:

1)

conti di custodia per le riserve;

2)

servizi di custodia:

a)

relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità anche di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;

b)

trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle con tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;

c)

notifica di operazioni di gestione (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;

d)

espletamento di operazioni di gestione nell’interesse dei clienti;

e)

facilitazione di accordi tra clienti e terzi agenti, a determinate condizioni restrittive, nel contesto di programmi automatici di prestito titoli;

3)

Servizi di regolamento:

a)

servizi di regolamento senza preventivo pagamento/a pagamento avvenuto per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;

b)

conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);

4)

Servizi di cassa/Servizi di investimento:

a)

acquisto/vendita di valuta per conto dei clienti a titolo di principale, coprendo l’acquisto/vendita a pronti di euro con almeno le valute del G10 non appartenenti all’area dell’euro;

b)

servizi di deposito a tempo determinato a titolo di agente;

c)

saldi creditori overnight:

Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente a titolo di principale,

Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;

d)

esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti e in conformità dell’insieme dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve;

e)

esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli nel mercato secondario.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI

1.   Nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, è opportuno distinguere quali, fra i membri dell’Eurosistema, rivestano il ruolo di ESE o ESI.

2.   In aggiunta ai servizi indicati nell’articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Un ESE determina tali servizi su base individuale e tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

3.   Un ESI è soggetto all’applicazione del presente indirizzo e agli obblighi derivanti dai servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, nei confronti di uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e rientranti nell’intera gamma di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, ogni ESI può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e determina tali servizi su base individuale. Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione del presente indirizzo.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

1.   I membri dell’Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e attuali e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.

2.   Prima che i membri dell’Eurosistema rendano nota l’identità di un cliente attuale, nuovo o potenziale, essi cercano di ottenere dal cliente il proprio consenso a tale rivelazione.

3.   Se tale consenso non viene concesso, il membro dell’Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l’identità del cliente.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve

1.   La BCE mantiene, affinché i membri dell’Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti attuali o potenziali le cui riserve siano affette da un ordine di congelamento, o simile provvedimento, imposto da uno degli Stati membri della UE sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall’Unione europea.

2.   Qualora sulla base di un provvedimento o di una decisione diversi da quelli di cui al paragrafo 1, adottato per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di un membro dell’Eurosistema o dello Stato membro nel quale sia situato il membro dell’Eurosistema, quest’ultimo sospenda l’erogazione dei servizi di gestione delle riserve a un cliente attuale, o rifiuti di erogare tali servizi a un nuovo cliente, tale membro informa prontamente il personale della BCE autorizzato. Il personale della BCE autorizzato informa di ciò immediatamente gli altri membri dell’Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non impediscono agli altri membri dell’Eurosistema di erogare a tali clienti servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.

3.   L’articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l’identità di un cliente attuale o potenziale in virtù del paragrafo 2.

Articolo 6

Competenze nell’ambito dell’erogazione dei servizi dell’Eusorsistema di gestione delle riserve

1.   Ogni membro dell’Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve.

2.   Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili a un membro dell’Eurosistema, o con esso concordate, ogni membro dell’Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.

Articolo 7

Ulteriori caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

I membri dell’Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti sono in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

a)

dichiarano che la controparte del cliente è il membro dell’Eurosistema con il quale tale cliente ha concluso un accordo per l’erogazione di servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve, o una qualunque parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti degli altri membri dell’Eurosistema. La presente disposizione non impedisce a un cliente di concludere accordi con vari membri dell’Eurosistema;

b)

fanno riferimento ai meccanismi di collegamento che possono essere utilizzati per il regolamento di titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell’uso di meccanismi non idonei per le operazioni di politica monetaria;

c)

fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;

d)

fanno riferimento al fatto che il membro dell’Eurosistema può proporre dei suggerimenti ai clienti riguardanti la tempistica e l’esecuzione di una transazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell’Eurosistema, e che tale membro non è reso responsabile delle conseguenze che tali suggerimenti possano produrre nei confronti del cliente;

e)

fanno riferimento al fatto che le commissioni che i membri dell’Eurosistema impongono ai propri clienti per l’erogazione dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell’Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordinerà l’erogazione generale dei servizi dell’Eurosistema di gestione delle riserve e il quadro informativo da ciò derivante. Tutti i membri dell’Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Le BCN partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   L’Indirizzo BCE/2004/13 è abrogato. I riferimenti all’indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.

3.   Il presente indirizzo entra in vigore il 12 aprile 2006. Esso si applica a decorrere dal 1 luglio 2006.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68. Indirizzo come modificato dall’Indirizzo BCE/2004/20 (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 85).


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