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Document 32007D0022(01)

2008/89/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2007 , relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta (BCE/2007/22)

OJ L 28, 1.2.2008, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 68 - 71

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/89(1)/oj

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/36


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2007

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

(BCE/2007/22)

(2008/89/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 49.1 e 49.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (1) e dell’articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (2), Cipro e Malta soddisfano le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe concesse a tali Stati membri in virtù dell’articolo 4 dell’atto di adesione (3) sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2008.

(2)

L’articolo 49.1 dello Statuto del SEBC stabilisce che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta, nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN degli Stati membri partecipanti hanno versato interamente le loro quote di capitale della BCE sottoscritto (4). Le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta nello schema di capitale della BCE sono, rispettivamente, 0,1249 % e 0,0622 %, in conformità dell’articolo 2 della decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (5). La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta hanno già versato parte delle proprie quote del capitale della BCE sottoscritto in conformità dell’articolo 1 della decisione BCE/2006/26, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (6). L’ammontare rimanente è di conseguenza pari a 6 691 401,01 EUR per la Banca centrale di Cipro e 3 332 306,98 EUR per la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (5 760 652 402,58 EUR) per le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta (rispettivamente 0,1249 % e 0,0622 %), meno, in ciascun caso, la parte già versata delle proprie quote di capitale della BCE sottoscritto.

(3)

L’articolo 49.1 dello Statuto del SEBC, in combinato disposto con l’articolo 30.1 dello stesso, prevede che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, deve trasferire alla BCE anche attività di riserva in valuta. In conformità dell’articolo 49.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore dell’euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN considerata e il numero delle quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1», si dovrebbe tenere in debito conto il precedente adeguamento dello schema di capitale della BCE (7) in virtù dell’articolo 29.3 dello Statuto del SEBC e lo schema di capitale della BCE esteso in virtù dell’articolo 49.3 dello Statuto del SEBC (8). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2006/24, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (9), l’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 40 848 729 895,96 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che sia la Banca centrale di Cipro sia la Central Bank of Malta sono tenute a trasferire dovrebbero essere denominate in dollari statunitensi e oro.

(5)

L’articolo 30.3 dello Statuto del SEBC stabilisce che la BCE accrediti alla BCN di ciascuno Stato membro partecipante una somma pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti già accreditati alle BCN degli Stati membri partecipanti (10) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione dei crediti della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta.

(6)

L’articolo 49.2 dello Statuto del SEBC stabilisce che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. L’ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri contenuti nell’articolo 49.2 dello Statuto del SEBC.

(7)

In conformità dell’articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, i governatori della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta sono stati invitati a prendere parte alla riunione del Consiglio direttivo che adotta la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «contante» si intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti (dollaro statunitense),

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

per «attività di riserva in valuta» si intendono l’oro o il contante,

per «Eurosistema» si intende la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti.

Articolo 2

Versamento del capitale

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2008, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta versano le parti rimanenti delle proprie quote di capitale della BCE sottoscritto, pari a 6 691 401,01 EUR per la Banca centrale di Cipro e a 3 332 306,98 EUR per la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta.

2.   Ciascuna delle BCN summenzionate versa la somma per essa specificata al paragrafo 1 alla BCE il 2 gennaio 2008, mediante un trasferimento separato da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET/TARGET2).

3.   Ciascuna delle BCN summenzionate, mediante un trasferimento via TARGET/TARGET2 separato, versa alla BCE il 2 gennaio 2008 gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 2 gennaio 2008 sulla somma dovuta alla BCE in virtù di quanto disposto al paragrafo 2.

4.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   La Banca centrale di Cipro e la Central Bank of Malta, a decorrere dal 1o gennaio2008 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferiscono ciascuna alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari statunitensi e oro, per un importo pari a 73 400 447,19 EUR per la Banca centrale di Cipro e 36 553 305,17 EUR per la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, come segue:

 

Equivalente in euro dei dollari USA

Equivalente in euro dell’oro

Somma complessiva dell’equivalente in euro

Banca centrale di Cipro

62 390 380,11

11 010 067,08

73 400 447,19

Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta

31 070 309,39

5 482 995,78

36 553 305,17

2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta sono tenute a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro statunitense stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta di 24 ore avvenuta il 31 dicembre 2007 tra le banche centrali nazionali partecipanti alla procedura stessa e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato nel mercato dell’oro di Londra il 31 dicembre 2007 alle 10.30, ora di Londra.

3.   La BCE conferma alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta quanto prima gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta effettuano il trasferimento in contanti alla BCE sui conti da quest’ultima specificati. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2008. La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta danno istruzioni affinché il trasferimento del contante alla BCE avvenga alla data di regolamento.

5.   La Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta trasferiscono l’oro nelle date, sui conti e nelle sedi specificati dalla BCE.

6.   L’eventuale differenza tra il totale dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 1:

a)

rispetto alla Banca centrale di Cipro, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2007 tra la Banca centrale europea e la Banca centrale di Cipro riguardo alla somma accreditata alla Banca centrale di Cipro da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11); e

b)

rispetto alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2007 tra la Banca centrale europea e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta riguardo alla somma accreditata alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (12).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti pari ai contributi

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2008 e fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, ciascuna, un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro dei loro rispettivi contributi in attività di riserva in valuta. Tale somma corrisponde a 71 950 548,51 EUR per la Banca centrale di Cipro e a 35 831 257,94 EUR per la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta.

2.   Gli importi accreditati alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta da parte della BCE sono remunerati a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   I crediti sono remunerati al termine di ogni esercizio finanziario. La BCE informa la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta trimestralmente dei rispettivi importi cumulativi.

4.   I crediti non sono rimborsabili.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2008 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell’articolo 3, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta contribuiscono alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2007.

2.   I contributi della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta sono determinati conformemente all’articolo 49.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell’articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» riguardano, rispettivamente, le ponderazioni della Banca centrale di Cipro e della Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti nello schema di capitale della BCE, in conformità della decisione BCE/2006/21.

3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono, tra l’altro, il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d’interesse e del prezzo dell’oro.

4.   Al più tardi nella prima giornata lavorativa successiva all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2007, la BCE calcola e conferma alla Banca centrale di Cipro e alla Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta l’ammontare del contributo di ciascuna di esse ai sensi del paragrafo 1.

5.   Nella seconda giornata lavorativa successiva all’approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2007, la Banca centrale di Cipro e la Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta, ciascuna mediante due trasferimenti separati via TARGET/TARGET2, versano alla BCE:

a)

i rispettivi importi dovuti alla BCE in virtù del paragrafo 4; e

b)

gli interessi maturati, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e quella data, sui rispettivi importi dovuti alla BCE in virtù del paragrafo 4.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(2)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

(3)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(4)  Decisione BCE/2006/22, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 3).

(5)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1.

(6)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 15.

(7)  Decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27).

(8)  Decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5) e la decisione BCE/2006/21.

(9)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 9.

(10)  In conformità dell’indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998, così come modificato dall’indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(11)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale

(12)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale


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