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Document 52001AB0403(01)

Parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (CON/00/10)

OJ C 103, 3.4.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001AB0403(01)

Parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2001 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement (CON/00/10)

Gazzetta ufficiale n. C 103 del 03/04/2001 pag. 0008 - 0009


Parere della Banca centrale europea

del 2 marzo 2001

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement

(CON/00/10)

(2001/C 103/05)

1. Il 27 marzo 2000 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta della Commissione COM(1999) 749 def. del 10 gennaio 2000, relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, concernente il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(1). Il presente parere si basa sul testo della proposta della Commissione e su quello del progetto di regolamento allegato alle conclusioni del gruppo di lavoro Ecofin sulle statistiche, dell'8 novembre 2000 (doc. 13583/00 Ecofin 343 del 29 gennaio 2001, in seguito denominato "progetto di regolamento").

2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente all'articolo 17.5, primo periodo, del regolamento interno della Banca centrale europea, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. L'obiettivo del progetto di regolamento è di rendere coerente, nel quadro del Sistema europeo dei conti 1995 (SEC 95), la classificazione dei flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement con gli standard internazionali attualmente vigenti, stabiliti dal Sistema dei conti nazionali 1993(2) e dalla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti(3). La proposta prevede l'esclusione di questi flussi dalla voce "Interessi", e quindi dal calcolo dell'accreditamento/indebitamento netto, e la loro conseguente registrazione come operazioni finanziarie. Tuttavia, nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi(4), continuerebbe ad essere applicata la metodologia dell'attuale SEC 95. I flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement sarebbero quindi iscritti alla voce "Interessi" e inclusi nel calcolo della spesa per interessi del settore pubblico, nonché, di conseguenza, in quello del disavanzo pubblico (accreditamento/indebitamento netto).

4. La BCE accoglie con favore tale modifica della metodologia prevista dal SEC 95, in quanto idonea a correggere il trattamento statistico asimmetrico dei flussi derivanti da operazioni di swap e forward rate agreement rispetto ad altre tipologie di strumenti finanziari derivati. La modifica proposta accrescerebbe l'utilità delle statistiche elaborate nel quadro del SEC 95 ai fini dell'analisi macroeconomica.

5. Nonostante la BCE consideri preferibile che negli atti giuridici si fornisca un'unica definizione di importanti indicatori statistici quali l'accreditamento/indebitamento netto e la spesa per interessi del settore pubblico, essa accetta due definizioni per i concetti di accreditamento/indebitamento del settore pubblico e di interessi. È necessario infatti che il costo dell'indebitamento pubblico venga rispecchiato dai dati utilizzati nell'ambito della procedura per i didavanzi eccessivi e che, al tempo stesso, continui ad essere assicurata la coerenza con gli standard internazionali. Tuttavia, per assicurare la trasparenza della procedura per i disavanzi eccessivi, la BCE ritiene importante osservare e illustrare le discrepanze esistenti fra i dati compilati e pubblicati in base a ciascuna delle due definizioni.

6. Il presente parere è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 marzo 2001.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(2) Presentato per approvazione alla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 1999 e approvato ufficialmente nel 2000.

(3) Financial Derivatives: A Suppelement to the 5th Edition of the Balance of Payments Manual, Fondo monetario internazionale, Washington (2000).

(4) Trattato che istituisce la Comunità europea e regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7).

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